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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11550/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 15.04.2025 alle ore 15,10 e innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la CP_1 discendenza è paterna e post unità D'Italia ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza. Precisa di avere rinotificato ricorso ed ordinanza nei termini.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11550/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11550 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 15.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 09.08.2023
1. nata a [...] – SP (Brasile), il 11.03.1951 e residente a R. Cuxipones Controparte_1
294 cap. 05030-020, Sao Paulo-SP- Brasile, CF: C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 2
2. nato a [...]-SP ( Brasile), il 25.09.1976 e Controparte_2 residente a R. Cuxipones 294 cap. 05030-020, Sao Paulo-SP- Brasile, - CF:
C.F._2
3. , nata Sao Paulo-SP ( Brasile), il 24.09.1982 e Controparte_3 residente a R. Cuxipones 294 cap. 05030-020, Sao Paulo-SP- Brasile, - CF:
C.F._3
4. nata Sao Paulo-SP (Brasile), il 18.02.1984 e residente Controparte_4 a R. Cuxipones 294 cap. 05030-020, Sao Paulo-SP- Brasile, - CF: , C.F._4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare i signori Controparte_1 Controparte_2
e sono Controparte_3 Parte_1 cittadini italiani dalla nascita in quanto discendente da cittadino italiano Persona_1 emigrato in Brasile che ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana e ciò per i motivi tutti esposti nel presente atto.
- per l'effetto ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale di Stato Civile competente, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei signori i signori Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 [...]
e dei figli minori, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Parte_1 autorità consolari competenti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, iva e cap come per Legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...]-VR il Persona_1
24.12.1882 emigrato in Brasile, -senza aver rinunciato alla cittadinanza italiana- e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, contraeva il matrimonio con la signora il Persona_2
24.12.1910 a Sorocaba-SP. Dal matrimonio nasceva:
• a Votorantim- SP il 12.10.1923 il quale contraeva matrimonio il Persona_3
22.09.1949 a Sorocaba-SP con la signora e dal Persona_4 matrimonio nasceva:
➢ la signora il 11.03.1951 a Ipiranga-SP la quale contraeva Controparte_1 matrimonio con il 12.07.1975 a Persona_5 Cambuci-SP e dal matrimonio nascevano:
✓ il 25.09.1976 a Sao Paulo-SP Controparte_2 dalla convivenza del signor con la Controparte_2 signora nasceva la minore: Persona_6
❖ il 11.04.2018 a Sao Paulo- Persona_7 CP_2
SP
✓ il 24.09.1982 a Sao Paulo-SP Controparte_3 la quale contraeva il matrimonio con il signor Controparte_6
Dott. Giovanni Calasso 3
in data 08.11.2019 in Messico e dal matrimonio nasceva:
❖ il 24.05.2021 in Messico il minore Persona_8
✓ il 18.02.1984 a Sao Paulo-SP Controparte_4 CP_2
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_1
Sommacampagna-VR il 24.12.1882
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis
Dott. Giovanni Calasso 4
italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11550/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 15.04.2025 alle ore 15,10 e innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la CP_1 discendenza è paterna e post unità D'Italia ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza. Precisa di avere rinotificato ricorso ed ordinanza nei termini.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11550/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11550 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 15.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 09.08.2023
1. nata a [...] – SP (Brasile), il 11.03.1951 e residente a R. Cuxipones Controparte_1
294 cap. 05030-020, Sao Paulo-SP- Brasile, CF: C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 2
2. nato a [...]-SP ( Brasile), il 25.09.1976 e Controparte_2 residente a R. Cuxipones 294 cap. 05030-020, Sao Paulo-SP- Brasile, - CF:
C.F._2
3. , nata Sao Paulo-SP ( Brasile), il 24.09.1982 e Controparte_3 residente a R. Cuxipones 294 cap. 05030-020, Sao Paulo-SP- Brasile, - CF:
C.F._3
4. nata Sao Paulo-SP (Brasile), il 18.02.1984 e residente Controparte_4 a R. Cuxipones 294 cap. 05030-020, Sao Paulo-SP- Brasile, - CF: , C.F._4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare i signori Controparte_1 Controparte_2
e sono Controparte_3 Parte_1 cittadini italiani dalla nascita in quanto discendente da cittadino italiano Persona_1 emigrato in Brasile che ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana e ciò per i motivi tutti esposti nel presente atto.
- per l'effetto ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale di Stato Civile competente, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei signori i signori Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 [...]
e dei figli minori, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Parte_1 autorità consolari competenti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, iva e cap come per Legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...]-VR il Persona_1
24.12.1882 emigrato in Brasile, -senza aver rinunciato alla cittadinanza italiana- e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, contraeva il matrimonio con la signora il Persona_2
24.12.1910 a Sorocaba-SP. Dal matrimonio nasceva:
• a Votorantim- SP il 12.10.1923 il quale contraeva matrimonio il Persona_3
22.09.1949 a Sorocaba-SP con la signora e dal Persona_4 matrimonio nasceva:
➢ la signora il 11.03.1951 a Ipiranga-SP la quale contraeva Controparte_1 matrimonio con il 12.07.1975 a Persona_5 Cambuci-SP e dal matrimonio nascevano:
✓ il 25.09.1976 a Sao Paulo-SP Controparte_2 dalla convivenza del signor con la Controparte_2 signora nasceva la minore: Persona_6
❖ il 11.04.2018 a Sao Paulo- Persona_7 CP_2
SP
✓ il 24.09.1982 a Sao Paulo-SP Controparte_3 la quale contraeva il matrimonio con il signor Controparte_6
Dott. Giovanni Calasso 3
in data 08.11.2019 in Messico e dal matrimonio nasceva:
❖ il 24.05.2021 in Messico il minore Persona_8
✓ il 18.02.1984 a Sao Paulo-SP Controparte_4 CP_2
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_1
Sommacampagna-VR il 24.12.1882
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta del ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis
Dott. Giovanni Calasso 4
italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6