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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1534 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01/08/2025 da:
nata a [...] al Tagliamento (VE) il 15.08.1960, C.F. Parte_1
, residente in [...] int. 5 C.F._1 con l'Avv. Lorena CASTELLET, presso la quale ha eletto domicilio telematico contro nato a [...] il [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
NS (PN) in Via Monte Cavallo n. 22 int. 3
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NS (PN) in data 23/10/2021 (registri atti di matrimonio - anno 2021 atto n. 18 reg. 1 parte 1serie) in separazione dei beni.
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO La ricorrente ha proposto ricorso nei confronti del marito Parte_1 Controparte_1 per ottenere la separazione giudiziale, chiedendo pronuncia sullo stato, senza alcuna particolare condizione. Il resistente non si è costituito, per cui ne è stata dichiarata la contumacia, ma ha presenziato all'udienza di comparizione dei coniugi di data 02/12/25, manifestando il proposito di aderire alla domanda di separazione. È stato conseguentemente disposto un rinvio, ai fini della presentazione di conclusioni congiunte. Con note scritte in sostituzione della successiva udienza, sottoscritte da entrambi i coniugi, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno nelle abitazioni di attuale residenza;
Nulla dovuto tra gli stessi entrambi essendo economicamente autosufficienti.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rivolta esclusivamente alla pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in NS (PN) in data 23/10/2021.
[...]
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NS (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio - anno 2021 atto n. 18 reg. 1 parte 1serie).
Così deciso in Pordenone, il 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01/08/2025 da:
nata a [...] al Tagliamento (VE) il 15.08.1960, C.F. Parte_1
, residente in [...] int. 5 C.F._1 con l'Avv. Lorena CASTELLET, presso la quale ha eletto domicilio telematico contro nato a [...] il [...], C.F. residente in Controparte_1 C.F._2
NS (PN) in Via Monte Cavallo n. 22 int. 3
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in NS (PN) in data 23/10/2021 (registri atti di matrimonio - anno 2021 atto n. 18 reg. 1 parte 1serie) in separazione dei beni.
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO La ricorrente ha proposto ricorso nei confronti del marito Parte_1 Controparte_1 per ottenere la separazione giudiziale, chiedendo pronuncia sullo stato, senza alcuna particolare condizione. Il resistente non si è costituito, per cui ne è stata dichiarata la contumacia, ma ha presenziato all'udienza di comparizione dei coniugi di data 02/12/25, manifestando il proposito di aderire alla domanda di separazione. È stato conseguentemente disposto un rinvio, ai fini della presentazione di conclusioni congiunte. Con note scritte in sostituzione della successiva udienza, sottoscritte da entrambi i coniugi, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno nelle abitazioni di attuale residenza;
Nulla dovuto tra gli stessi entrambi essendo economicamente autosufficienti.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rivolta esclusivamente alla pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in NS (PN) in data 23/10/2021.
[...]
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NS (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio - anno 2021 atto n. 18 reg. 1 parte 1serie).
Così deciso in Pordenone, il 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini