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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/10/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 2254/2023
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del dott. DO IU, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
9.4.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2254/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...] ed ivi res.te in via Bulgaria n. 25, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Logudoro n. 35, presso gli Avv.ti C.F._1
VA AT, VA ED e DI AT, che la rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Spiga e avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti, parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2023, premesso di aver lavorato come operaio Parte_1 edile alle dipendenze di diverse ditte dal 1978 al 2017 di aver contratto varie patologie causalmente dipendenti dalle mansioni svolte per le quali l' gli ha riconosciuto un danno biologico CP_1 complessivo, con decorrenza dal 4.10.2011, del 16% (di cui 7% per “spondilodiscopatia lombare”, 4% per “spondilodiscopatia cervicale”, 1% per “ipoacusia” e 4% per “STC”), modificato poi con decorrenza dal 10.4.2018 al 21% per il manifestarsi di una nuova patologia (“tendinopatia pagina 1 di 3 degenerativa bilaterale della cuffia dei rotatori”), ha agito in giudizio nei confronti dell' per CP_1 ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo in dipendenza dell'aggravamento dei postumi della patologia alla colonna cervico-lombare, per il quale in data 30.09.2021 aveva infruttuosamente presentato domanda amministrativa.
L'attore ha inoltre precisato che avverso il provvedimento negativo dell' aveva presentato CP_1 opposizione, anch'essa rigettata.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza della domanda CP_1 di controparte ed eccependo che gli accertamenti clinici e strumentali svolti presso l' non hanno CP_1 mostrato nessun aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, Dott. , dopo accurati esami medici Persona_1
e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16.5.2024, ha riscontrato che parte ricorrente è interessata da “SPONDILODISCOPATIE CERVICALI E LOMBARI”.
In considerazione delle specificità dell'attività professionale svolta per oltre 35 anni dall'attore,
l'ausiliario del giudice ha ritenuto vi sono “elementi sufficienti per considerare tale patologia aggravata, sulla base della documentazione medica agli atti e della obiettività clinica caratterizzata da deambulazione impacciata spinalgia diffusa, limitazione dei movimenti di flesso-estensione, rotazione ed inclinazione laterale del rachide, positività del Lasegue bilateralmente...” (pag. 6 della relazione medica).
In ragione di ciò ha constatato che parte attrice è soggetta ad una riduzione della integrità fisica in termini di danno biologico quantificabile nella misura del 6% per la colonna cervicale e del 12% per la colonna lombare.
Tenendo conto delle preesistenze già riconosciute dall'Istituto (1% per ipoacusia, 4% per STC e 6% per tendinopatia spalle), il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura corrispondente al 26%, con decorrenza dal 30.09.2021.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle aderenti osservazioni mediche pervenute dallo studio di parte attrice.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto al maggior indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico del pagina 2 di 3 26 % a far data dal 30.9.2021 e l' deve essere condannato a corrisponderle il relativo indennizzo in CP_1 rendita in misura pari al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge dal 30.9.2021.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa). CP_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo per l'aggravamento dei postumi della patologia professionale alla colonna cervico-lombare in misura del 26 % con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 30.9.2021 e condanna l' al CP_1 pagamento del relativo maggior indennizzo, detratto quanto già erogato per le stesse causali, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 6.10.2025
Il giudice
DO IU
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TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del dott. DO IU, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
9.4.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2254/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...], il [...] ed ivi res.te in via Bulgaria n. 25, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Logudoro n. 35, presso gli Avv.ti C.F._1
VA AT, VA ED e DI AT, che la rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Spiga e avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti, parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2023, premesso di aver lavorato come operaio Parte_1 edile alle dipendenze di diverse ditte dal 1978 al 2017 di aver contratto varie patologie causalmente dipendenti dalle mansioni svolte per le quali l' gli ha riconosciuto un danno biologico CP_1 complessivo, con decorrenza dal 4.10.2011, del 16% (di cui 7% per “spondilodiscopatia lombare”, 4% per “spondilodiscopatia cervicale”, 1% per “ipoacusia” e 4% per “STC”), modificato poi con decorrenza dal 10.4.2018 al 21% per il manifestarsi di una nuova patologia (“tendinopatia pagina 1 di 3 degenerativa bilaterale della cuffia dei rotatori”), ha agito in giudizio nei confronti dell' per CP_1 ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo in dipendenza dell'aggravamento dei postumi della patologia alla colonna cervico-lombare, per il quale in data 30.09.2021 aveva infruttuosamente presentato domanda amministrativa.
L'attore ha inoltre precisato che avverso il provvedimento negativo dell' aveva presentato CP_1 opposizione, anch'essa rigettata.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza della domanda CP_1 di controparte ed eccependo che gli accertamenti clinici e strumentali svolti presso l' non hanno CP_1 mostrato nessun aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, Dott. , dopo accurati esami medici Persona_1
e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16.5.2024, ha riscontrato che parte ricorrente è interessata da “SPONDILODISCOPATIE CERVICALI E LOMBARI”.
In considerazione delle specificità dell'attività professionale svolta per oltre 35 anni dall'attore,
l'ausiliario del giudice ha ritenuto vi sono “elementi sufficienti per considerare tale patologia aggravata, sulla base della documentazione medica agli atti e della obiettività clinica caratterizzata da deambulazione impacciata spinalgia diffusa, limitazione dei movimenti di flesso-estensione, rotazione ed inclinazione laterale del rachide, positività del Lasegue bilateralmente...” (pag. 6 della relazione medica).
In ragione di ciò ha constatato che parte attrice è soggetta ad una riduzione della integrità fisica in termini di danno biologico quantificabile nella misura del 6% per la colonna cervicale e del 12% per la colonna lombare.
Tenendo conto delle preesistenze già riconosciute dall'Istituto (1% per ipoacusia, 4% per STC e 6% per tendinopatia spalle), il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura corrispondente al 26%, con decorrenza dal 30.09.2021.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle aderenti osservazioni mediche pervenute dallo studio di parte attrice.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto al maggior indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico del pagina 2 di 3 26 % a far data dal 30.9.2021 e l' deve essere condannato a corrisponderle il relativo indennizzo in CP_1 rendita in misura pari al maggior danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge dal 30.9.2021.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa). CP_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo per l'aggravamento dei postumi della patologia professionale alla colonna cervico-lombare in misura del 26 % con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 30.9.2021 e condanna l' al CP_1 pagamento del relativo maggior indennizzo, detratto quanto già erogato per le stesse causali, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 6.10.2025
Il giudice
DO IU
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