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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6771 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott.ssa Ilaria Grimaldi Giudice relatore dott.ssa Francesca Reale Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7937/2021 R.G. vertente
TRA
(c.f. ), con sede in Sarno (SA), via Matteotti n. 21, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Consigliere delegato, Dott. Alessandro Nardi, elettivamente domiciliato per questo solo atto in
Napoli, alla via Chiatamone 53/c presso lo Studio dell'avv. Donato Palmieri (c.f.
) che la rappresenta e difende C.F._1
- ATTRICE -
E
(c.f. , con sede presso la Casa Comunale in Controparte_1 P.IVA_2
Sessa Aurunca (CE), via XXI Luglio, in persona del legale rappresentante pro tempore
- CONVENUTO CONTUMACE –
CONCLUSIONI: come in atti.
Rimessa in decisione il 30.12.2024, all'esito dell'udienza cartolare del 03.12.2024, assegnando alla parte costituita il termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26.03.2021, la conveniva in giudizio il Parte_1
deducendo di essere impresa che si occupa dei servizi di igiene urbana, Controparte_1
di aver stipulato in data 11.06.2020 con il un contratto per lo Controparte_1
svolgimento di tali servizi, con durata di anni 5, estensibile per ulteriori 12 mesi;
di aver sostenuto nel periodo compreso tra marzo 2020 e dicembre 2020 maggiori costi nell'espletamento del servizio, connessi allo stato di emergenza Covid-19, non previsti dal capitolato speciale e sostenuti per l'acquisto di beni materiali e per lo svolgimento delle attività necessarie (quali la sanificazione degli ambienti) a seguito del verificarsi dello stato di emergenza;
di aver inviato fattura n. 54/1 al
Comune di per l'importo di euro 117.572,06 per ottenere il pagamento dei suddetti CP_1
oneri aggiuntivi, ma tale fattura era stata rifiutata;
di aver diritto al pagamento del predetto importo relativo agli oneri di sicurezza sostenuti per garantire il servizio e rispettare le disposizioni emergenziali, oltre IVA e interessi moratori;
che tale diritto trovava fondamento nell'art. 1664 c.c.
o, in subordine, è dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica Controparte_1
della citazione, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
2. La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
La ha chiesto la condanna del al pagamento dei maggiori Parte_1 Controparte_1 oneri per la sicurezza in relazione alle misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID 19, deducendo di aver sostenuto maggior costi di sicurezza per un totale di €
117.572,06, richiamando il D.P.C.M. del 22.03.2020 che aveva sospeso tutte le attività, ad eccezione di alcune, tra le quali i servizi di igiene urbana, le delibere del Presidente della CP_2 che indicavano le misure minime di protezione da adottare e il disposto dell'art. 1664
[...]
c.c..
Invero, pur essendo i costi di acquisto dei materiali e per la sanificazione confermati dalle dichiarazioni testimoniali e dalle fatture depositate, sul punto va evidenziato che l'art. 1664 c.c. richiamato da parte attrice è disposizione civilistica applicabile ai contratti di appalto privati, laddove con riferimento alle sopravvenienze sperequative negli appalti pubblici la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la normativa di cui al D. lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, detti una disciplina speciale, all'art. 106, con riferimento al riconoscimento della revisione prezzi e alle modifiche del contratto prevalente su quella generale dettata dal codice civile.
Ciò posto, la ha precisato, nel corso del giudizio, di non aver in alcun modo inteso Parte_1
formulare una domanda di revisione prezzi - con riferimento alla quale si potrebbe porre una questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133 Codice del processo
2 amministrativo (D. Lgs. 104 del 2010) - ma solo una richiesta di ristoro per i maggiori costi sopportati ed, in subordine, una domanda ex art 2041 c.c.
Quanto alla richiesta di ristoro per i maggiori costi sopportati, va dato atto che l'art. 1664 c.c. invocato, come già detto, non trova applicazione agli appalti pubblici, per i quali opera l'art. 106
D.Lgs. 50/2016, che prevede però la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere la revisione del prezzo o la modifica del contratto, laddove, invece, nel caso di specie, parte attrice ha precisato di non avere intenzione di chiedere una revisione dei prezzi, ma esclusivamente il ristoro delle spese impreviste.
Invero, una clausola di revisione del prezzo è prevista dal contratto di appalto in esame all'art. 24, il quale così recita: “Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, è fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità ed il canone non sarà soggetto a revisione periodica annua, fatte salve le eventuali remunerazioni aggiuntive concordate. Le variazioni in aumento o in diminuzione del corrispettivo, dipendenti da maggiori o minori prestazioni sia di personale che di mezzi, richieste dalla Committente, devono risultare da preventivi accordi tra Committente e
Appaltatore ed essere espressamente autorizzate dalla Committente nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
solo in tal caso si potrà procedere all'adeguamento del corrispettivo stesso. Per la constatazione delle variazioni di prestazioni, sarà obbligo dell'impresa appaltatrice fornire la necessaria documentazione”.
Tuttavia, pur essendo presente la predetta clausola nel contratto d'appalto, parte attrice ha specificato di non aver formulato domanda volta a far dichiarare una revisione del prezzo di aggiudicazione.
Deve in ogni caso rammentarsi che anche quando la clausola di revisione dei prezzi risulta inserita nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, essa non assume la funzione di eliminare completamente l'alea tipica di un contratto di durata, la quale costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento (al momento della formulazione dell'offerta economica) dei concorrenti che intendono concorrere alla gara d'appalto.
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., va precisato che in presenza di un contratto valido, di una prestazione eseguita in attuazione del vincolo contrattuale, e non di una prestazione diversa da quella prevista, non può essere invocata la mancanza o l'ingiustizia della causa se il dedotto arricchimento è conseguenza proprio delle clausole contrattuali che escludono la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle convenute, salvi i casi di revisione prezzi o di modifica del contratto che la stessa come si è chiarito, non invoca. Parte_1
Pertanto, anche tale domanda di ingiustificato arricchimento va respinta.
3. Nulla va disposto sulle spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Grimaldi Dott. Salvatore Di Lonardo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da: dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott.ssa Ilaria Grimaldi Giudice relatore dott.ssa Francesca Reale Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7937/2021 R.G. vertente
TRA
(c.f. ), con sede in Sarno (SA), via Matteotti n. 21, in persona del Parte_1 P.IVA_1
Consigliere delegato, Dott. Alessandro Nardi, elettivamente domiciliato per questo solo atto in
Napoli, alla via Chiatamone 53/c presso lo Studio dell'avv. Donato Palmieri (c.f.
) che la rappresenta e difende C.F._1
- ATTRICE -
E
(c.f. , con sede presso la Casa Comunale in Controparte_1 P.IVA_2
Sessa Aurunca (CE), via XXI Luglio, in persona del legale rappresentante pro tempore
- CONVENUTO CONTUMACE –
CONCLUSIONI: come in atti.
Rimessa in decisione il 30.12.2024, all'esito dell'udienza cartolare del 03.12.2024, assegnando alla parte costituita il termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 26.03.2021, la conveniva in giudizio il Parte_1
deducendo di essere impresa che si occupa dei servizi di igiene urbana, Controparte_1
di aver stipulato in data 11.06.2020 con il un contratto per lo Controparte_1
svolgimento di tali servizi, con durata di anni 5, estensibile per ulteriori 12 mesi;
di aver sostenuto nel periodo compreso tra marzo 2020 e dicembre 2020 maggiori costi nell'espletamento del servizio, connessi allo stato di emergenza Covid-19, non previsti dal capitolato speciale e sostenuti per l'acquisto di beni materiali e per lo svolgimento delle attività necessarie (quali la sanificazione degli ambienti) a seguito del verificarsi dello stato di emergenza;
di aver inviato fattura n. 54/1 al
Comune di per l'importo di euro 117.572,06 per ottenere il pagamento dei suddetti CP_1
oneri aggiuntivi, ma tale fattura era stata rifiutata;
di aver diritto al pagamento del predetto importo relativo agli oneri di sicurezza sostenuti per garantire il servizio e rispettare le disposizioni emergenziali, oltre IVA e interessi moratori;
che tale diritto trovava fondamento nell'art. 1664 c.c.
o, in subordine, è dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica Controparte_1
della citazione, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
2. La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
La ha chiesto la condanna del al pagamento dei maggiori Parte_1 Controparte_1 oneri per la sicurezza in relazione alle misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID 19, deducendo di aver sostenuto maggior costi di sicurezza per un totale di €
117.572,06, richiamando il D.P.C.M. del 22.03.2020 che aveva sospeso tutte le attività, ad eccezione di alcune, tra le quali i servizi di igiene urbana, le delibere del Presidente della CP_2 che indicavano le misure minime di protezione da adottare e il disposto dell'art. 1664
[...]
c.c..
Invero, pur essendo i costi di acquisto dei materiali e per la sanificazione confermati dalle dichiarazioni testimoniali e dalle fatture depositate, sul punto va evidenziato che l'art. 1664 c.c. richiamato da parte attrice è disposizione civilistica applicabile ai contratti di appalto privati, laddove con riferimento alle sopravvenienze sperequative negli appalti pubblici la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la normativa di cui al D. lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, detti una disciplina speciale, all'art. 106, con riferimento al riconoscimento della revisione prezzi e alle modifiche del contratto prevalente su quella generale dettata dal codice civile.
Ciò posto, la ha precisato, nel corso del giudizio, di non aver in alcun modo inteso Parte_1
formulare una domanda di revisione prezzi - con riferimento alla quale si potrebbe porre una questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133 Codice del processo
2 amministrativo (D. Lgs. 104 del 2010) - ma solo una richiesta di ristoro per i maggiori costi sopportati ed, in subordine, una domanda ex art 2041 c.c.
Quanto alla richiesta di ristoro per i maggiori costi sopportati, va dato atto che l'art. 1664 c.c. invocato, come già detto, non trova applicazione agli appalti pubblici, per i quali opera l'art. 106
D.Lgs. 50/2016, che prevede però la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere la revisione del prezzo o la modifica del contratto, laddove, invece, nel caso di specie, parte attrice ha precisato di non avere intenzione di chiedere una revisione dei prezzi, ma esclusivamente il ristoro delle spese impreviste.
Invero, una clausola di revisione del prezzo è prevista dal contratto di appalto in esame all'art. 24, il quale così recita: “Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, è fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità ed il canone non sarà soggetto a revisione periodica annua, fatte salve le eventuali remunerazioni aggiuntive concordate. Le variazioni in aumento o in diminuzione del corrispettivo, dipendenti da maggiori o minori prestazioni sia di personale che di mezzi, richieste dalla Committente, devono risultare da preventivi accordi tra Committente e
Appaltatore ed essere espressamente autorizzate dalla Committente nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
solo in tal caso si potrà procedere all'adeguamento del corrispettivo stesso. Per la constatazione delle variazioni di prestazioni, sarà obbligo dell'impresa appaltatrice fornire la necessaria documentazione”.
Tuttavia, pur essendo presente la predetta clausola nel contratto d'appalto, parte attrice ha specificato di non aver formulato domanda volta a far dichiarare una revisione del prezzo di aggiudicazione.
Deve in ogni caso rammentarsi che anche quando la clausola di revisione dei prezzi risulta inserita nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, essa non assume la funzione di eliminare completamente l'alea tipica di un contratto di durata, la quale costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento (al momento della formulazione dell'offerta economica) dei concorrenti che intendono concorrere alla gara d'appalto.
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., va precisato che in presenza di un contratto valido, di una prestazione eseguita in attuazione del vincolo contrattuale, e non di una prestazione diversa da quella prevista, non può essere invocata la mancanza o l'ingiustizia della causa se il dedotto arricchimento è conseguenza proprio delle clausole contrattuali che escludono la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle convenute, salvi i casi di revisione prezzi o di modifica del contratto che la stessa come si è chiarito, non invoca. Parte_1
Pertanto, anche tale domanda di ingiustificato arricchimento va respinta.
3. Nulla va disposto sulle spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Grimaldi Dott. Salvatore Di Lonardo
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