CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n.3658 del 20.12.2022 Oggetto: pensione anticipata di vecchiaia N. R.G. 427/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott.Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco De Carlo Parte_1
Appellante e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 MariaTeresa Petrucci
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 19.6.2023 l'appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Lecce aveva ritenuto insussistente il necessario requisito sanitario e aveva quindi rigettato la domanda proposta nei confronti dell' al fine di ottenere CP_1 l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, in ragione del dedotto stato di invalidità nella misura pari o superiore all'80%. L'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione del Giudice di primo grado nella parte in cui aveva aderito alla valutazione medico-legale espressa dal consulente tecnico d'ufficio, che non aveva tenuto adeguatamente conto dell'entità effettiva dell'invalidità derivante dalle sue patologie. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame, di cui ha eccepito CP_1
l'infondatezza. Nel giudizio di secondo grado è stata disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, all'udienza di discussione del 13.6.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei termini che seguono.
Si rammenta che, in base agli artt.
1-2 del decreto legislativo n.503\1992 e successive modifiche, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è legato al compimento dell'età indicata, a seconda dei periodi di riferimento, nella tabella A ivi allegata, nonchè alla sussistenza di specifici requisiti assicurativi e contributivi. Tuttavia, l'elevazione del limite dell'età previsto dal menzionato art.1 non si applica ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%.
Nel caso di specie il C.t.u. designato in secondo grado, dott. , specialista in medicina Per_1 legale, sulla base della documentazione sanitaria e dell'esame obiettivo ha verificato che l'appellante, già lavoratrice agricola, è affetta da spondilodiscoartrosi diffusa del rachide in osteoporosi e coxartrosi bilaterale, a discreta incidenza funzionale;
sindrome del tunnel carpale bilaterale cronica;
cardiopatia ipertensiva;
broncopatia cronica asmatiforme;
sindrome depressiva endoreattiva con attacchi di panico;
incontinenza urinaria a prevalenza da sforzi in cistocele.
Ha verificato una discreta limitazione funzionale del rachide lombre (movimenti limitati circa ½), una limitazione dei movimenti delle articolazioni coxo-femorali (di oltre 1/3) e degli arti superiori (di circa 1/3), deambulazione con zoppia antalgica. Tenuto conto delle occupazioni confacenti alle attitudini (in attività con sforzo fisico, impegno muscolare e osteoarticolare assimilabile a quello del lavoro agricolo, in passato svolto dalla ricorrente) il C.t.u. dott. ha Per_2 osservato che le limitazioni osteoarticolari obiettivate in sede di visita determinano un sovraccarico a livello lobare e degli arti inferiori, con conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa che, anche in relazione alla broncopatia e alla cardiopatia, sono quantificabili nella misura dell'80% a decorrere da epoca successiva alla consulenza del primo grado, e, in particolare, a decorrere da dicembre 2023. La relazione del predetto consulente, risultando sufficientemente approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, e tenendo conto dell'incidenza funzionale delle patologie in modo tale che possa essere valutata dal Giudice in rapporto alle occupazioni confacenti alle attitudini (che richiedono buone capacità respiratorie, notevole impegno muscolare e mobilità degli arti, e che comportano grave sovraccarico del rachide lombare e delle ginocchia), è in concreto utilizzabile ai fini della decisione. Si reputa sussistente il requisito contributivo/assicurativo (venti anni di contributi) sulla base dell'estratto conto previdenziale emesso dall' il 25.3.2025 e prodotto successivamente CP_1 all'ordinanza di questa Corte del 28.2.2025, stante anche la mancata prova della cancellazione di contribuzione agricola, genericamente dedotta dall'appellato con note del 24.10.2023.
Tenuto conto infine dell'età dell'appellante (nata il [...]), va riconosciuto il suo diritto alla pensione anticipata di vecchiaia. Quanto alla decorrenza della pensione, questa Corte ritiene di doversi adeguare all'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n.30133/2018 (v. anche, tra le altre, le sentenze n.29191/2018, n.17135/2019) in ordine all'individuazione del momento di insorgenza del diritto alla liquidazione della pensione anticipata di vecchiaia. In particolare, secondo tale orientamento e in applicazione dell'art.12 comma 1 D.L. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010 (che ha previsto il sistema delle cosiddette “finestre di accesso”, dirette a scaglionare gradualmente l'esodo dal mondo del lavoro verso la quiescenza) la pensione di vecchiaia anticipata in questione deve essere differita di dodici mesi rispetto al periodo di verificazione delle relative condizioni. Ne consegue che il diritto a percepire i relativi ratei per l'appellante sorge (dopo un anno dal perfezionamento dei requisiti, ossia) a decorrere dal mese di dicembre 2024. L' è conseguentemente tenuto ad erogare i ratei di tale prestazione da tale Controparte_2 mese. Le spese processuali sono compensate tra le parti, stante la sopravvenienza in corso di causa del requisito sanitario. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19.6.2023 da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del 20.12.2022 n.3658 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1 Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che in capo a sussistono i Parte_1 requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 01.12.2023; condanna l' a corrispondere tale prestazione, in favore dell'appellante, a decorrere dal CP_1 mese di dicembre 2024, oltre interessi legali sui ratei successivi, fino al saldo. Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado. Spese di CTU a carico dell' . CP_1 Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 13.06.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott .Gennaro Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott.Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco De Carlo Parte_1
Appellante e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 MariaTeresa Petrucci
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 19.6.2023 l'appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Lecce aveva ritenuto insussistente il necessario requisito sanitario e aveva quindi rigettato la domanda proposta nei confronti dell' al fine di ottenere CP_1 l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, in ragione del dedotto stato di invalidità nella misura pari o superiore all'80%. L'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione del Giudice di primo grado nella parte in cui aveva aderito alla valutazione medico-legale espressa dal consulente tecnico d'ufficio, che non aveva tenuto adeguatamente conto dell'entità effettiva dell'invalidità derivante dalle sue patologie. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame, di cui ha eccepito CP_1
l'infondatezza. Nel giudizio di secondo grado è stata disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, all'udienza di discussione del 13.6.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei termini che seguono.
Si rammenta che, in base agli artt.
1-2 del decreto legislativo n.503\1992 e successive modifiche, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è legato al compimento dell'età indicata, a seconda dei periodi di riferimento, nella tabella A ivi allegata, nonchè alla sussistenza di specifici requisiti assicurativi e contributivi. Tuttavia, l'elevazione del limite dell'età previsto dal menzionato art.1 non si applica ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%.
Nel caso di specie il C.t.u. designato in secondo grado, dott. , specialista in medicina Per_1 legale, sulla base della documentazione sanitaria e dell'esame obiettivo ha verificato che l'appellante, già lavoratrice agricola, è affetta da spondilodiscoartrosi diffusa del rachide in osteoporosi e coxartrosi bilaterale, a discreta incidenza funzionale;
sindrome del tunnel carpale bilaterale cronica;
cardiopatia ipertensiva;
broncopatia cronica asmatiforme;
sindrome depressiva endoreattiva con attacchi di panico;
incontinenza urinaria a prevalenza da sforzi in cistocele.
Ha verificato una discreta limitazione funzionale del rachide lombre (movimenti limitati circa ½), una limitazione dei movimenti delle articolazioni coxo-femorali (di oltre 1/3) e degli arti superiori (di circa 1/3), deambulazione con zoppia antalgica. Tenuto conto delle occupazioni confacenti alle attitudini (in attività con sforzo fisico, impegno muscolare e osteoarticolare assimilabile a quello del lavoro agricolo, in passato svolto dalla ricorrente) il C.t.u. dott. ha Per_2 osservato che le limitazioni osteoarticolari obiettivate in sede di visita determinano un sovraccarico a livello lobare e degli arti inferiori, con conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa che, anche in relazione alla broncopatia e alla cardiopatia, sono quantificabili nella misura dell'80% a decorrere da epoca successiva alla consulenza del primo grado, e, in particolare, a decorrere da dicembre 2023. La relazione del predetto consulente, risultando sufficientemente approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, e tenendo conto dell'incidenza funzionale delle patologie in modo tale che possa essere valutata dal Giudice in rapporto alle occupazioni confacenti alle attitudini (che richiedono buone capacità respiratorie, notevole impegno muscolare e mobilità degli arti, e che comportano grave sovraccarico del rachide lombare e delle ginocchia), è in concreto utilizzabile ai fini della decisione. Si reputa sussistente il requisito contributivo/assicurativo (venti anni di contributi) sulla base dell'estratto conto previdenziale emesso dall' il 25.3.2025 e prodotto successivamente CP_1 all'ordinanza di questa Corte del 28.2.2025, stante anche la mancata prova della cancellazione di contribuzione agricola, genericamente dedotta dall'appellato con note del 24.10.2023.
Tenuto conto infine dell'età dell'appellante (nata il [...]), va riconosciuto il suo diritto alla pensione anticipata di vecchiaia. Quanto alla decorrenza della pensione, questa Corte ritiene di doversi adeguare all'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n.30133/2018 (v. anche, tra le altre, le sentenze n.29191/2018, n.17135/2019) in ordine all'individuazione del momento di insorgenza del diritto alla liquidazione della pensione anticipata di vecchiaia. In particolare, secondo tale orientamento e in applicazione dell'art.12 comma 1 D.L. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010 (che ha previsto il sistema delle cosiddette “finestre di accesso”, dirette a scaglionare gradualmente l'esodo dal mondo del lavoro verso la quiescenza) la pensione di vecchiaia anticipata in questione deve essere differita di dodici mesi rispetto al periodo di verificazione delle relative condizioni. Ne consegue che il diritto a percepire i relativi ratei per l'appellante sorge (dopo un anno dal perfezionamento dei requisiti, ossia) a decorrere dal mese di dicembre 2024. L' è conseguentemente tenuto ad erogare i ratei di tale prestazione da tale Controparte_2 mese. Le spese processuali sono compensate tra le parti, stante la sopravvenienza in corso di causa del requisito sanitario. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19.6.2023 da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del 20.12.2022 n.3658 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1 Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che in capo a sussistono i Parte_1 requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 01.12.2023; condanna l' a corrispondere tale prestazione, in favore dell'appellante, a decorrere dal CP_1 mese di dicembre 2024, oltre interessi legali sui ratei successivi, fino al saldo. Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado. Spese di CTU a carico dell' . CP_1 Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 13.06.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott .Gennaro Lombardi