Articolo 24 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 23Articolo 25
Versione
12 dicembre 1991
Art. 24. Querela di falso 1. L' articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 313 - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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