Versione
12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
Art. 24. Querela di falso 1. L' articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 313 - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
"Art. 313 - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/04/2021, n. 490Provvedimento: […] Ritiene, in primo luogo, questa Corte che, nel giudizio davanti al Giudice di Pace, la proposizione incidentale di una querela di falso, non richieda che il giudice interpelli la parte che ha prodotto se intenda o meno avvalersene, ai sensi dell'art. 222 cod.proc.civ.. Invero, prevede l'art. 313 cod.proc.civ., nella formulazione vigente a seguito della sostituzione di cui all'art. 24 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che
Leggi di più... - interpello del giudice·
- art. 222 c.p.c.·
- volontà di avvalersi del documento·
- querela di falso·
- revoca volontà di avvalersi·
- compensazione spese·
- art. 313 c.p.c.·
- improcedibilità del giudizio·
- art. 221 c.p.c.