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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/09/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.1362/2025 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1362/2025 del R.G.A.C.
TRA
rappresentata e difesa, per mandato allegato telematicamente al ricorso Parte_1 ex art. 281 decies c.p.c., dagli avv.ti Gianfranco Telese e Salvatore Irlando, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata, Corso Umberto I, n. 242
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura conferita e firmata digitalmente allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gabriele Rinaldi presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso iscrizione di ipoteca.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 23.9.2025, nel riportarsi ciascuno ai propri atti difensivi e alle conclusioni ivi rese, chiedevano decidersi la causa con rinuncia ai termini per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.4.2025 e regolarmente notificato in data 4.6.2025, Pt_1 proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'
[...] [...]
sull'immobile sito in Torre Annunziata, Corso Vittorio Emanuele III Controparte_1
n. 40, in catasto al fl.
7. p.lla 709, sub. 9, e notificata in data 7.1.2025, per un credito ammontante complessivamente ad € 27.274,68. Precisava l'opponente che detto credito 2
traeva la sua origine dalle cartelle esattoriali n. 071 2022 006506800 000, notificata in data 7.7.2022, afferente a spese di giustizia, n. 071 2022 006506800 e n. 071 2022
0177612552 000, entrambe afferenti a violazioni al codice della strada. Parte ricorrente eccepiva, anzitutto, l'omessa ed obbligatoria notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come sancita all'art. 77 DPR 602/1973, pur avendo ripetutamente - ed invano- chiesto all'Ufficio Finanziario la documentazione comprovante l'effettiva notifica della menzionata comunicazione preventiva. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di nullità dell'iscrizione oggetto di impugnazione.
Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 contestando nel merito la domanda, della quale chiedeva il rigetto. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per sua tardività, non essendo stato rispettato il termine di giorni sessanta a suo dire applicabile alla fattispecie in esame. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'azione proposta, essendo state regolarmente notificate le prodromiche cartelle di pagamento, nonché il mancato maturarsi del termine di prescrizione, trovando applicazione la normativa emergenziale in materia di Covid-19.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni sopra illustrate, veniva riservata in decisione all'udienza del 23.9.2025, avendo espressamente rinunciato le parti ai termini per il deposito di comparse conclusionali ed avendo il Giudice ritenuto la causa matura per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza della pretesa tardività dell'opposizione, per asserita violazione del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'iscrizione ipotecaria.
Al riguardo, ritiene lo scrivente che “L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”
(Cass. civ. 22.12.2015 n. 25745; conf., ex multis, Cass. civ.
8.10.2018 n. 24808)
Né può dirsi assoggettata l'odierna azione al termine di giorni sessanta di cui all'art. 19
D.Lgs. 546/1992, dovendosi escludere la natura tributaria della pretesa creditoria alla base del gravato provvedimento cautelare.
Proc. n. 1362/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
Tanto precisato, ritiene lo scrivente che l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 DPR
602/1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di trenta giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, così favorendo l'instaurazione del contraddittorio procedimentale.
“L'amministrazione che intenda procedere all'iscrizione di un'ipoteca ex art. 77 D.P.R. n.
602/1973, attesa la natura pregiudizievole di tale atto, è tenuta ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale comunicando preventivamente al contribuente
l'intenzione di procedere alla predetta iscrizione e concedendo a quest'ultimo un termine di trenta giorni per esercitare il proprio diritto di difesa attraverso osservazioni o pagamenti. Da ciò deriva che l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla predetta comunicazione essendo nulla manterrà la propria efficacia fino a quando il giudice non ne disporrà la cancellazione.” (Corte Appello Palermo 26.1.2023 n. 50; conf., ex multis,
Cass.
4.11.2024 n. 28271; 26.9.2024 n. 25755) E ancora “Anche nel regime antecedente
l'entrata in vigore del comma 2 bis, art. 77 d.P.R., introdotto con d.l. n. 70 del 2011,
l'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in 30 giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto
o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità.” (Cass. civ. sez. un. 18.9.2014 n. 19667)
Sul punto, è appena il caso di rilevare che la resistente nel costituirsi in giudizio, CP_1 non ha né dedotto né tantomeno documentato l'avvenuta notifica di siffatta comunicazione preventiva, concentrando la propria difesa sulla regolare notifica delle prodromiche
Proc. n. 1362/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
cartelle esattoriali, peraltro non oggetto di contestazione alcuna da parte del ricorrente.
Occorre, infine, evidenziare che dall'esame degli atti prodotti dall' Controparte_2
, non è dato ricavare elementi che attestino anche la notifica della preventiva
[...] comunicazione oggetto di causa.
In applicazione dei principi tutti testé enunciati, normativi e giurisprudenziali, non può che derivarne l'accoglimento del proposto ricorso, con declaratoria di nullità della gravata iscrizione ipotecaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), tenuto conto del valore della causa (€ 27.274,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 26.000,00 ed €
52.000,00), in complessivi € 4.264,00, di cui € 264,00 per spese, € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Gianfranco Telese e
Salvatore Irlando che hanno reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con ricorso ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di cui al ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità della gravata iscrizione ipotecaria, condannando l' resistente, a proprie spese, alla relativa CP_1 cancellazione;
b) condanna l' , al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.264,00, di cui € 264,00 per spese, € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Gianfranco Telese e
Salvatore Irlando che hanno reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Torre Annunziata, il 23.9.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 1362/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4
Proc. n. 1362/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 5
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1362/2025 del R.G.A.C.
TRA
rappresentata e difesa, per mandato allegato telematicamente al ricorso Parte_1 ex art. 281 decies c.p.c., dagli avv.ti Gianfranco Telese e Salvatore Irlando, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata, Corso Umberto I, n. 242
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura conferita e firmata digitalmente allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gabriele Rinaldi presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso iscrizione di ipoteca.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 23.9.2025, nel riportarsi ciascuno ai propri atti difensivi e alle conclusioni ivi rese, chiedevano decidersi la causa con rinuncia ai termini per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.4.2025 e regolarmente notificato in data 4.6.2025, Pt_1 proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'
[...] [...]
sull'immobile sito in Torre Annunziata, Corso Vittorio Emanuele III Controparte_1
n. 40, in catasto al fl.
7. p.lla 709, sub. 9, e notificata in data 7.1.2025, per un credito ammontante complessivamente ad € 27.274,68. Precisava l'opponente che detto credito 2
traeva la sua origine dalle cartelle esattoriali n. 071 2022 006506800 000, notificata in data 7.7.2022, afferente a spese di giustizia, n. 071 2022 006506800 e n. 071 2022
0177612552 000, entrambe afferenti a violazioni al codice della strada. Parte ricorrente eccepiva, anzitutto, l'omessa ed obbligatoria notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come sancita all'art. 77 DPR 602/1973, pur avendo ripetutamente - ed invano- chiesto all'Ufficio Finanziario la documentazione comprovante l'effettiva notifica della menzionata comunicazione preventiva. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di nullità dell'iscrizione oggetto di impugnazione.
Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 contestando nel merito la domanda, della quale chiedeva il rigetto. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per sua tardività, non essendo stato rispettato il termine di giorni sessanta a suo dire applicabile alla fattispecie in esame. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'azione proposta, essendo state regolarmente notificate le prodromiche cartelle di pagamento, nonché il mancato maturarsi del termine di prescrizione, trovando applicazione la normativa emergenziale in materia di Covid-19.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni sopra illustrate, veniva riservata in decisione all'udienza del 23.9.2025, avendo espressamente rinunciato le parti ai termini per il deposito di comparse conclusionali ed avendo il Giudice ritenuto la causa matura per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza della pretesa tardività dell'opposizione, per asserita violazione del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'iscrizione ipotecaria.
Al riguardo, ritiene lo scrivente che “L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”
(Cass. civ. 22.12.2015 n. 25745; conf., ex multis, Cass. civ.
8.10.2018 n. 24808)
Né può dirsi assoggettata l'odierna azione al termine di giorni sessanta di cui all'art. 19
D.Lgs. 546/1992, dovendosi escludere la natura tributaria della pretesa creditoria alla base del gravato provvedimento cautelare.
Proc. n. 1362/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
Tanto precisato, ritiene lo scrivente che l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 DPR
602/1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di trenta giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, così favorendo l'instaurazione del contraddittorio procedimentale.
“L'amministrazione che intenda procedere all'iscrizione di un'ipoteca ex art. 77 D.P.R. n.
602/1973, attesa la natura pregiudizievole di tale atto, è tenuta ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale comunicando preventivamente al contribuente
l'intenzione di procedere alla predetta iscrizione e concedendo a quest'ultimo un termine di trenta giorni per esercitare il proprio diritto di difesa attraverso osservazioni o pagamenti. Da ciò deriva che l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla predetta comunicazione essendo nulla manterrà la propria efficacia fino a quando il giudice non ne disporrà la cancellazione.” (Corte Appello Palermo 26.1.2023 n. 50; conf., ex multis,
Cass.
4.11.2024 n. 28271; 26.9.2024 n. 25755) E ancora “Anche nel regime antecedente
l'entrata in vigore del comma 2 bis, art. 77 d.P.R., introdotto con d.l. n. 70 del 2011,
l'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in 30 giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto
o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità.” (Cass. civ. sez. un. 18.9.2014 n. 19667)
Sul punto, è appena il caso di rilevare che la resistente nel costituirsi in giudizio, CP_1 non ha né dedotto né tantomeno documentato l'avvenuta notifica di siffatta comunicazione preventiva, concentrando la propria difesa sulla regolare notifica delle prodromiche
Proc. n. 1362/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
cartelle esattoriali, peraltro non oggetto di contestazione alcuna da parte del ricorrente.
Occorre, infine, evidenziare che dall'esame degli atti prodotti dall' Controparte_2
, non è dato ricavare elementi che attestino anche la notifica della preventiva
[...] comunicazione oggetto di causa.
In applicazione dei principi tutti testé enunciati, normativi e giurisprudenziali, non può che derivarne l'accoglimento del proposto ricorso, con declaratoria di nullità della gravata iscrizione ipotecaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), tenuto conto del valore della causa (€ 27.274,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 26.000,00 ed €
52.000,00), in complessivi € 4.264,00, di cui € 264,00 per spese, € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Gianfranco Telese e
Salvatore Irlando che hanno reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell' , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con ricorso ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di cui al ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità della gravata iscrizione ipotecaria, condannando l' resistente, a proprie spese, alla relativa CP_1 cancellazione;
b) condanna l' , al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.264,00, di cui € 264,00 per spese, € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Gianfranco Telese e
Salvatore Irlando che hanno reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Torre Annunziata, il 23.9.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 1362/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4
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