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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/12/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 421 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 C.F._1
(VV) il 19/04/1993), rappresentata e difesa dall'avv. Lo Bianco Umberto, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Cosenza, Via Caloprese n. 90, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2 C.F._2
Calabria (RC) il 20/07/1976), rappresentato e difeso dall'avv. Nucera Albina, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via del Gelsomino
n. 37, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 19/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Gioia RO (RC) il 17/08/2019;
-considerato che con decreto del 10/03/2025, visto l'art. 127 ter c.p.c. e considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come espressamente chiesto dalle parti, è stato assegnato alle parti termine sino al 10/09/2025 alle ore
10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48,
473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 12/09/2025 il Giudice delegato, rilevato che la documentazione reddituale prodotta da risultasse visibile solo Parte_2 parzialmente e ritenuto che la parte dovesse ridepositare le dichiarazioni dei redditi complete di tutte le pagine, ha assegnato alle parti termine ex art. 127ter c.p.c. fino al
26.11.2025, ore 10,00, per il deposito delle note sostitutive d'udienza, onerando il ad allegare la documentazione indicata;
Pt_2
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Gioia
RO (RC) il 17/08/2019; b) dal matrimonio è nato il figlio (10/01/2021); Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10/03/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 19/02/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Gioia RO (RC), atto n. 35, parte 2, serie C, anno 2019, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. stabilire che il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la complessiva somma di € 250,00 mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), secondo attuale tenore di vita e/o preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
3. stabilire che l'assegno unico familiare verrà percepito da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% da ciascun coniuge;
4. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
5. stabilire l'affidamento condiviso del minore con collocamento Persona_2 presso la madre nell'abitazione presa in locazione dalla madre sita in Villa San
NN (RC) alla Via Enrico Cosenza n. 4 e che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
6. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio due giorni a settimana, dall'uscita di scuola sino alle 20:00, che salvo accordi diversi tra i genitori verrà individuato nei giorni di martedì e giovedì, con obbligo di accompagnare il minore presso la casa della madre, oltre ad un fine settimana alternato, dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alle 20:00 della domenica;
con riguardo alle festività natalizie disporre che ad anni alterni i bambini trascorrano la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività natalizie il padre avrà con sé il pargolo per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui il giorno di
Natale (dal 25.12. al 01.01) e dal 1 gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandolo alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend - nell'anno che trascorrerà con lui la Vigilia di Natale;
durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà con il padre la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori;
Il minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno del minore verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del bambino con i genitori tra mattina e pomeriggio;
Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé il minore per quattro settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia del figlio, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con se il bambino in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gioia RO (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 421 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 C.F._1
(VV) il 19/04/1993), rappresentata e difesa dall'avv. Lo Bianco Umberto, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Cosenza, Via Caloprese n. 90, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2 C.F._2
Calabria (RC) il 20/07/1976), rappresentato e difeso dall'avv. Nucera Albina, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via del Gelsomino
n. 37, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 19/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Gioia RO (RC) il 17/08/2019;
-considerato che con decreto del 10/03/2025, visto l'art. 127 ter c.p.c. e considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come espressamente chiesto dalle parti, è stato assegnato alle parti termine sino al 10/09/2025 alle ore
10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48,
473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 12/09/2025 il Giudice delegato, rilevato che la documentazione reddituale prodotta da risultasse visibile solo Parte_2 parzialmente e ritenuto che la parte dovesse ridepositare le dichiarazioni dei redditi complete di tutte le pagine, ha assegnato alle parti termine ex art. 127ter c.p.c. fino al
26.11.2025, ore 10,00, per il deposito delle note sostitutive d'udienza, onerando il ad allegare la documentazione indicata;
Pt_2
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Gioia
RO (RC) il 17/08/2019; b) dal matrimonio è nato il figlio (10/01/2021); Per_1
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10/03/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 19/02/2025 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Gioia RO (RC), atto n. 35, parte 2, serie C, anno 2019, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. stabilire che il marito verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la complessiva somma di € 250,00 mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), secondo attuale tenore di vita e/o preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
3. stabilire che l'assegno unico familiare verrà percepito da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% da ciascun coniuge;
4. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
5. stabilire l'affidamento condiviso del minore con collocamento Persona_2 presso la madre nell'abitazione presa in locazione dalla madre sita in Villa San
NN (RC) alla Via Enrico Cosenza n. 4 e che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
6. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio due giorni a settimana, dall'uscita di scuola sino alle 20:00, che salvo accordi diversi tra i genitori verrà individuato nei giorni di martedì e giovedì, con obbligo di accompagnare il minore presso la casa della madre, oltre ad un fine settimana alternato, dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alle 20:00 della domenica;
con riguardo alle festività natalizie disporre che ad anni alterni i bambini trascorrano la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività natalizie il padre avrà con sé il pargolo per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 1 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui il giorno di
Natale (dal 25.12. al 01.01) e dal 1 gennaio fino al giorno 7 gennaio - accompagnandolo alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend - nell'anno che trascorrerà con lui la Vigilia di Natale;
durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà con il padre la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; le restanti festività verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori;
Il minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno del minore verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del bambino con i genitori tra mattina e pomeriggio;
Durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé il minore per quattro settimane, non consecutive fino ad una maggiore autonomia del figlio, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di Maggio di ciascun anno;
anche la mamma avrà con se il bambino in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza dei bambini presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo miglior accordo tra genitori.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gioia RO (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna