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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1302/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TA VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8006/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259004232606000, limitatamente alle cartelle ad essa sottese ( vale a dire le a) n. 09720130135126688000; b) n. 09720140028948066000;c) n.
09720140251795373000; d) n. 09720150165192140000) per un ammontare complessivo di €898,92 e ha chiesto, in via principale, l'annullamento integrale ed, in via subordinata, l'annullamento delle sanzioni ed interessi, con vittoria di spese.
La ricorrente ad unico motivo del ricorso ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle cartelle o quantomeno delle sanzioni e degli interessi in esse riportati.
Si è costituita nel presente giudizio l' Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna della controparte alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In particolare l'Ufficio ha evidenziato l'infondatezza della eccepita prescrizione alla luce della intervenuta notifica di un atto interruttivo e dell'applicazione della normativa emergenziale Covid.
Con ordinanza del 13-05-25 è stata rigettata la richiesta di sospensiva.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative nelle quali ha insistito nel richiedere l'annullamento delle cartelle sottese all'intimazione impugnata per omesso deposito delle stesse nonché, in via subordinata,
l'annullamento quantomeno del tributo relativo al canone acqua 2009, essendo quest'ultimo già prescritto alla data di notifica del presunto atto interruttivo rappresentato dalla intimazione n.
09720199062928652000 (notificata in data 13/12/2019).
All'udienza del 27-01-26 il Giudice, all'esito della discussione, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
L'eccezione di prescrizione del diritto di agire nella fase della riscossione sollevata da parte ricorrente risulta destituita di fondamento.
L'AdeR ha prodotto in atti documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata. Nel dettaglio: a) la cartella di pagamento nr.09720130135126688000, relativa a tassa smaltimento rifiuti
2011, risulta notificata stante l'assenza temporanea del destinatario ex art.140 c.p.c. mediante messo deposito del plico presso la Casa Comunale e l'invio della raccomandata successiva consegnata in data
11/08/2015; b) la cartella di pagamento nr.09720140028948066000, relativa a tassa smaltimento rifiuti
2012 e TARES 2013, risulta notificata in data 03/03/2015 mediante consegna personalmente al destinatario;
c) la cartella di pagamento nr.09720140251795373000, relativa a pretese per canone acqua
2009, fognature 2011 e depurazione 2010 e 2012, risulta notificata in data 25/05/2015 stante l'assenza temporanea del destinatario mediante consegna a persona qualificatosi portiere ed invio della successiva raccomandata d) la cartella di pagamento nr.09720150165192140000, relativa a TARI 2014, risulta notificata in data 22/10/2015 mediante consegna, stante l'assenza temporanea del destinatario, a persona qualificatosi portiere ed invio della successiva raccomandata.
In merito alla contestazione contenuta nelle memorie illustrative relativa alla omessa produzione delle cartelle, essenziale unitamente alle relate per provare la ritualità della notifiche la Suprema Corte ha in numerosi dicta evidenziato che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (ex plurimis, Cassazione, nn. 24616/2024, 23039/2016, 23902/2017, 16121/2019, 20444/2019, 23426/2020
e 20769/2021).
La ratio dell'affermazione giudiziale riposa nel fatto che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. Ad abundantiam, questo Giudice rileva che alcuna norma prevede un obbligo in tal senso, neppure ricollegando alla sua omissione la sanzione di nullità della cartella esattoriale e della relativa notificazione.
Per quanto concerne l'eccepita prescrizione, dalla data di notifica di ciascuna cartella non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto tenuto conto della natura dei tributi ex art.2948 n. 4 c.c..
In riferimento alla cartella di pagamento n.09720140251795373000, notificata in data 25/05/2015, relativa canone acqua, fognature e depurazione acque relative all'anno 2009-2011, occorre rilevare che non è applicabile il più breve termine prescrizionale biennale previsto dalla legge n.205/17 in quanto la modifica in esame si applica soltanto per le pretese maturatesi dal 1° gennaio 2020.
L'Ader ha infatti provato la rituale notifica in data 13/12/2019 mediante consegna a mani del destinatario della intimazione di pagamento n.09720199062928652000, afferente alle cartelle de quibus, la quale ultima costituisce un valido atto interruttivo della prescrizione.
Tenuto conto, inoltre dell'applicazione alla fattispecie de qua della sospensione dei termini di prescrizione dal 08.03.2020 al 31.08.2021, scaturente dal combinato disposto dell'art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs.
159/2015, alla data della notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 3-03-25, nessuna prescrizione del diritto di agire nella fase della riscossione risulta maturato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta per il resto il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che liquida in complessivi € 5.00,00 ( euro cinquecento/00 ), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, lì 27/01/2026
Il giudice mon.
NC IT
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
TA VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8006/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259004232606000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259004232606000, limitatamente alle cartelle ad essa sottese ( vale a dire le a) n. 09720130135126688000; b) n. 09720140028948066000;c) n.
09720140251795373000; d) n. 09720150165192140000) per un ammontare complessivo di €898,92 e ha chiesto, in via principale, l'annullamento integrale ed, in via subordinata, l'annullamento delle sanzioni ed interessi, con vittoria di spese.
La ricorrente ad unico motivo del ricorso ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle cartelle o quantomeno delle sanzioni e degli interessi in esse riportati.
Si è costituita nel presente giudizio l' Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna della controparte alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. In particolare l'Ufficio ha evidenziato l'infondatezza della eccepita prescrizione alla luce della intervenuta notifica di un atto interruttivo e dell'applicazione della normativa emergenziale Covid.
Con ordinanza del 13-05-25 è stata rigettata la richiesta di sospensiva.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative nelle quali ha insistito nel richiedere l'annullamento delle cartelle sottese all'intimazione impugnata per omesso deposito delle stesse nonché, in via subordinata,
l'annullamento quantomeno del tributo relativo al canone acqua 2009, essendo quest'ultimo già prescritto alla data di notifica del presunto atto interruttivo rappresentato dalla intimazione n.
09720199062928652000 (notificata in data 13/12/2019).
All'udienza del 27-01-26 il Giudice, all'esito della discussione, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
L'eccezione di prescrizione del diritto di agire nella fase della riscossione sollevata da parte ricorrente risulta destituita di fondamento.
L'AdeR ha prodotto in atti documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata. Nel dettaglio: a) la cartella di pagamento nr.09720130135126688000, relativa a tassa smaltimento rifiuti
2011, risulta notificata stante l'assenza temporanea del destinatario ex art.140 c.p.c. mediante messo deposito del plico presso la Casa Comunale e l'invio della raccomandata successiva consegnata in data
11/08/2015; b) la cartella di pagamento nr.09720140028948066000, relativa a tassa smaltimento rifiuti
2012 e TARES 2013, risulta notificata in data 03/03/2015 mediante consegna personalmente al destinatario;
c) la cartella di pagamento nr.09720140251795373000, relativa a pretese per canone acqua
2009, fognature 2011 e depurazione 2010 e 2012, risulta notificata in data 25/05/2015 stante l'assenza temporanea del destinatario mediante consegna a persona qualificatosi portiere ed invio della successiva raccomandata d) la cartella di pagamento nr.09720150165192140000, relativa a TARI 2014, risulta notificata in data 22/10/2015 mediante consegna, stante l'assenza temporanea del destinatario, a persona qualificatosi portiere ed invio della successiva raccomandata.
In merito alla contestazione contenuta nelle memorie illustrative relativa alla omessa produzione delle cartelle, essenziale unitamente alle relate per provare la ritualità della notifiche la Suprema Corte ha in numerosi dicta evidenziato che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (ex plurimis, Cassazione, nn. 24616/2024, 23039/2016, 23902/2017, 16121/2019, 20444/2019, 23426/2020
e 20769/2021).
La ratio dell'affermazione giudiziale riposa nel fatto che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. Ad abundantiam, questo Giudice rileva che alcuna norma prevede un obbligo in tal senso, neppure ricollegando alla sua omissione la sanzione di nullità della cartella esattoriale e della relativa notificazione.
Per quanto concerne l'eccepita prescrizione, dalla data di notifica di ciascuna cartella non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto tenuto conto della natura dei tributi ex art.2948 n. 4 c.c..
In riferimento alla cartella di pagamento n.09720140251795373000, notificata in data 25/05/2015, relativa canone acqua, fognature e depurazione acque relative all'anno 2009-2011, occorre rilevare che non è applicabile il più breve termine prescrizionale biennale previsto dalla legge n.205/17 in quanto la modifica in esame si applica soltanto per le pretese maturatesi dal 1° gennaio 2020.
L'Ader ha infatti provato la rituale notifica in data 13/12/2019 mediante consegna a mani del destinatario della intimazione di pagamento n.09720199062928652000, afferente alle cartelle de quibus, la quale ultima costituisce un valido atto interruttivo della prescrizione.
Tenuto conto, inoltre dell'applicazione alla fattispecie de qua della sospensione dei termini di prescrizione dal 08.03.2020 al 31.08.2021, scaturente dal combinato disposto dell'art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs.
159/2015, alla data della notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 3-03-25, nessuna prescrizione del diritto di agire nella fase della riscossione risulta maturato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta per il resto il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte che liquida in complessivi € 5.00,00 ( euro cinquecento/00 ), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, lì 27/01/2026
Il giudice mon.
NC IT