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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/10/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 638 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini) Pt_1 appellante
E
, , quali CP_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi di (avv. Francesco Capristo) Persona_1 appellati
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Rendita da malattia professionale.
conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. operaio manutentore del comune di Rossano, adì il Persona_1 tribunale di quella città con ricorso del 23.4.2009 per rivendicare dall' la Pt_1 tutela per l'infortunio sul lavoro, patito il 3.5.2007, che gli aveva causato una forte ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Il tribunale adito, con sentenza del 13.12.2013,
Pag. 1 di 5 rigettò la domanda, negando “il riconoscimento della natura di infortunio all'evento occorso”.
2. Con una nuova istanza amministrativa del 20.2.2013, l'assicurato ha denunciato all' l'ipoacusia di cui soffre e, contro il diniego dell'Istituto, ha Pt_1 proposto ricorso il 4.3.2016 al tribunale di Castrovillari che, con sentenza del
15.5.2024, l'ha accolto. Recependo le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, gli ha quindi riconosciuto, per effetto dell'ipoacusia denunciata che si è stabilizzata dal 25.6.2008, un danno biologico indennizzabile del 24 per cento e ha condannato l' ad erogargli la relativa rendita. Pt_1
3. L' appella la decisione perché: 1) sostiene che la sentenza sia Pt_1 nulla, in quanto il tribunale l'ha pronunciata nonostante l'interruzione del processo causata dalla morte del ricorrente, che il suo difensore non aveva però dichiarato;
2) lamenta che il tribunale abbia erroneamente escluso l'effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla sentenza di rigetto della domanda di tutela per le conseguenze dell'infortunio denunciato nel 2007, sebbene il ricorrente abbia ascritto a quello stesso infortunio l'esordio dei problemi uditivi che ha chiesto di indennizzare;
3) censura la scelta del tribunale di riconoscere come malattia professionale l'otopatia che il ricorrente aveva denunciato come conseguente all'infortunio che, in base a quanto definitivamente accertato, non ha però natura professionale.
4. Nella resistenza degli aventi causa dell'assicurato che hanno chiesto il rigetto dell'appello assumendolo infondato, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello merita accoglimento.
6. Il primo motivo di gravame – con cui l' censura la mancata Pt_1 interruzione del processo conseguente alla morte del ricorrente – è infondato
Pag. 2 di 5 perché, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, se la morte della parte non è dichiarata dal suo difensore, l'interruzione non opera1.
7. Il secondo motivo di gravame – con cui l' si duole del rigetto Pt_1 dell'eccezione di giudicato – è fondato ed assorbe ogni altro profilo controverso.
8. Ed invero, il rigetto definitivo della domanda di tutela per l'infortunio che l'assicurato aveva denunciato di aver subito e di cui è invece stata esclusa la natura lavorativa preclude la domanda di tutela per la malattia che si assume scaturita da quello stesso infortunio2. Ciò in quanto: 1) i fatti che costituiscono la causa petendi di entrambe le domande di tutela (ossia il danno di origine lavorativa)
e il loro petitum (la tutela assicurativa per l'evento protetto) coincidono;
2) il giudicato copre il dedotto e il deducibile3.
8.1. Resta dunque impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato4. 1 Cass. SU 15295/2014: “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.”. 2 Cass. 5349/1983: “Il giudice di merito, allorché sia investito di una domanda di pensione di invalidità da parte di assicurato che abbia visto respingere una sua precedente domanda con sentenza passata in giudicato, non può esimersi dall'effettuare il dovuto confronto tra le situazioni in ordine a cui tale pregressa pronuncia sia stata emessa e quella dedotta con la nuova domanda, e deve quindi giudicare su questa ove i fatti dedotti siano diversi, vale a dire quando si tratti di malattie successivamente insorte o di aggravamenti di quelle già considerate nel precedente giudizio …”. 3 Cass. 719/1984: “In tema di pensione d'invalidità, il giudicato costituito dalla sentenza che ha escluso la sussistenza dello stato d'invalidità pensionabile impedisce che la situazione patologica dell'assicurato, quale determinatasi fino alla data in cui il giudicato stesso si è formato, sia esaminata in un successivo giudizio e, coprendo sia il dedotto che il deducibile, preclude anche l'esame di infermità od aggravamenti che, pur non dedotti nel precedente giudizio, riguardino però un periodo anteriore alla detta data”. 4 Cass. 719/1984: “il giudicato costituito dalla sentenza che ha escluso la sussistenza dello stato d'invalidità pensionabile impedisce che la situazione patologica dell'assicurato, quale determinatasi
Pag. 3 di 5 8.2. Sicché, alla base della nuova domanda di tutela assicurativa possono essere posti solo fatti sopravvenuti al giudicato derivante dalla anzidetta pronuncia di rigetto del 13.12.2013. Dovendosi peraltro considerare che il giudicato si è formato con riferimento alla situazione esistente al momento di quella pronuncia, anche perché in materia opera l'art. 149 disp. att. c.p.c. che imponeva di valutare anche gli aggravamenti verificatesi nel corso del procedimento giudiziario5.
8.3. Ne consegue che, ai fini della tutela assicurativa che il ricorrente ha rivendicato, non possono essere invocati fatti e situazioni antecedenti al 2013, laddove invece nel caso di specie: a) situazioni e circostanze che abbiano esposto il ricorrente al rischio otolesivo dopo il 2013 non sono state dedotte, né sono state provate;
b) ed è anzi pacifico che egli sin dal 2012 è stato addetto ad un servizio diverso da quello che, in precedenza, lo aveva esposto a rischio: da addetto alla manutenzione, operante in ambienti rumorosi, è stato infatti “trasferito come giardiniere presso la villa comunale” (cfr. la relazione di CTU e le testimonianze dei colleghi di lavoro, secondo cui il ricorrente è stato addetto “ai lavori di manutenzione del territorio” sino a quando, “per motivi di salute”, è stato spostato
“nel 2012”).
9. Il giudicato eccepito dall' è quindi d'ostacolo all'accoglimento Pt_1 della domanda di tutela assicurativa che, in riforma della sentenza appellata, va pertanto rigettata.
10. Le spese del doppio grado si compensano e quelle dell'espletata consulenza tecnica si pongono a carico dell' , perché l'assicurato ha reso già Pt_1
fino alla data in cui il giudicato stesso si è formato, sia esaminata in un successivo giudizio e, coprendo sia il dedotto che il deducibile, preclude anche l'esame di infermità od aggravamenti che, pur non dedotti nel precedente giudizio, riguardino però un periodo anteriore alla detta data”. 5 Cass. 2587/1983: “In tema di riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, giacché la frequente mutabilità dei fattori cui è legata la riduzione della capacità di guadagno - che consente la perdita o il recupero della capacità stessa - impone di attribuire alla sentenza un valore puramente temporale, con conseguente possibilità di riesame della condizione dell'assicurato alla luce di circostanze di fatto sorte successivamente all'accertamento contenuto in tale sentenza. Tale accertamento, tuttavia, coprendo il dedotto ed il deducibile, preclude il riesame stesso, ove attraverso questo si intendono far valere elementi già sussistenti al momento di detto accertamento, sebbene non dedotti dalla parte interessata e sebbene posteriori all'indagine tecnica a suo tempo espletata, posto che il giudicato si forma con riferimento alla situazione esistente all'atto della pronunzia e non soltanto all'atto di tale indagine”. Vds. anche Cass. 3035/1984.
Pag. 4 di 5 nel ricorso introduttivo la rituale declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero per i non abbienti e che non necessita di essere reiterata nei gradi successivi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con Pt_1 ricorso depositato il 7.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1010/24, pubblicata in data 15.5.2024, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
Persona_1
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
3) Pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio Pt_1 espletata in primo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 22/09/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 638 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini) Pt_1 appellante
E
, , quali CP_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi di (avv. Francesco Capristo) Persona_1 appellati
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Rendita da malattia professionale.
conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. operaio manutentore del comune di Rossano, adì il Persona_1 tribunale di quella città con ricorso del 23.4.2009 per rivendicare dall' la Pt_1 tutela per l'infortunio sul lavoro, patito il 3.5.2007, che gli aveva causato una forte ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Il tribunale adito, con sentenza del 13.12.2013,
Pag. 1 di 5 rigettò la domanda, negando “il riconoscimento della natura di infortunio all'evento occorso”.
2. Con una nuova istanza amministrativa del 20.2.2013, l'assicurato ha denunciato all' l'ipoacusia di cui soffre e, contro il diniego dell'Istituto, ha Pt_1 proposto ricorso il 4.3.2016 al tribunale di Castrovillari che, con sentenza del
15.5.2024, l'ha accolto. Recependo le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, gli ha quindi riconosciuto, per effetto dell'ipoacusia denunciata che si è stabilizzata dal 25.6.2008, un danno biologico indennizzabile del 24 per cento e ha condannato l' ad erogargli la relativa rendita. Pt_1
3. L' appella la decisione perché: 1) sostiene che la sentenza sia Pt_1 nulla, in quanto il tribunale l'ha pronunciata nonostante l'interruzione del processo causata dalla morte del ricorrente, che il suo difensore non aveva però dichiarato;
2) lamenta che il tribunale abbia erroneamente escluso l'effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla sentenza di rigetto della domanda di tutela per le conseguenze dell'infortunio denunciato nel 2007, sebbene il ricorrente abbia ascritto a quello stesso infortunio l'esordio dei problemi uditivi che ha chiesto di indennizzare;
3) censura la scelta del tribunale di riconoscere come malattia professionale l'otopatia che il ricorrente aveva denunciato come conseguente all'infortunio che, in base a quanto definitivamente accertato, non ha però natura professionale.
4. Nella resistenza degli aventi causa dell'assicurato che hanno chiesto il rigetto dell'appello assumendolo infondato, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello merita accoglimento.
6. Il primo motivo di gravame – con cui l' censura la mancata Pt_1 interruzione del processo conseguente alla morte del ricorrente – è infondato
Pag. 2 di 5 perché, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, se la morte della parte non è dichiarata dal suo difensore, l'interruzione non opera1.
7. Il secondo motivo di gravame – con cui l' si duole del rigetto Pt_1 dell'eccezione di giudicato – è fondato ed assorbe ogni altro profilo controverso.
8. Ed invero, il rigetto definitivo della domanda di tutela per l'infortunio che l'assicurato aveva denunciato di aver subito e di cui è invece stata esclusa la natura lavorativa preclude la domanda di tutela per la malattia che si assume scaturita da quello stesso infortunio2. Ciò in quanto: 1) i fatti che costituiscono la causa petendi di entrambe le domande di tutela (ossia il danno di origine lavorativa)
e il loro petitum (la tutela assicurativa per l'evento protetto) coincidono;
2) il giudicato copre il dedotto e il deducibile3.
8.1. Resta dunque impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato4. 1 Cass. SU 15295/2014: “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.”. 2 Cass. 5349/1983: “Il giudice di merito, allorché sia investito di una domanda di pensione di invalidità da parte di assicurato che abbia visto respingere una sua precedente domanda con sentenza passata in giudicato, non può esimersi dall'effettuare il dovuto confronto tra le situazioni in ordine a cui tale pregressa pronuncia sia stata emessa e quella dedotta con la nuova domanda, e deve quindi giudicare su questa ove i fatti dedotti siano diversi, vale a dire quando si tratti di malattie successivamente insorte o di aggravamenti di quelle già considerate nel precedente giudizio …”. 3 Cass. 719/1984: “In tema di pensione d'invalidità, il giudicato costituito dalla sentenza che ha escluso la sussistenza dello stato d'invalidità pensionabile impedisce che la situazione patologica dell'assicurato, quale determinatasi fino alla data in cui il giudicato stesso si è formato, sia esaminata in un successivo giudizio e, coprendo sia il dedotto che il deducibile, preclude anche l'esame di infermità od aggravamenti che, pur non dedotti nel precedente giudizio, riguardino però un periodo anteriore alla detta data”. 4 Cass. 719/1984: “il giudicato costituito dalla sentenza che ha escluso la sussistenza dello stato d'invalidità pensionabile impedisce che la situazione patologica dell'assicurato, quale determinatasi
Pag. 3 di 5 8.2. Sicché, alla base della nuova domanda di tutela assicurativa possono essere posti solo fatti sopravvenuti al giudicato derivante dalla anzidetta pronuncia di rigetto del 13.12.2013. Dovendosi peraltro considerare che il giudicato si è formato con riferimento alla situazione esistente al momento di quella pronuncia, anche perché in materia opera l'art. 149 disp. att. c.p.c. che imponeva di valutare anche gli aggravamenti verificatesi nel corso del procedimento giudiziario5.
8.3. Ne consegue che, ai fini della tutela assicurativa che il ricorrente ha rivendicato, non possono essere invocati fatti e situazioni antecedenti al 2013, laddove invece nel caso di specie: a) situazioni e circostanze che abbiano esposto il ricorrente al rischio otolesivo dopo il 2013 non sono state dedotte, né sono state provate;
b) ed è anzi pacifico che egli sin dal 2012 è stato addetto ad un servizio diverso da quello che, in precedenza, lo aveva esposto a rischio: da addetto alla manutenzione, operante in ambienti rumorosi, è stato infatti “trasferito come giardiniere presso la villa comunale” (cfr. la relazione di CTU e le testimonianze dei colleghi di lavoro, secondo cui il ricorrente è stato addetto “ai lavori di manutenzione del territorio” sino a quando, “per motivi di salute”, è stato spostato
“nel 2012”).
9. Il giudicato eccepito dall' è quindi d'ostacolo all'accoglimento Pt_1 della domanda di tutela assicurativa che, in riforma della sentenza appellata, va pertanto rigettata.
10. Le spese del doppio grado si compensano e quelle dell'espletata consulenza tecnica si pongono a carico dell' , perché l'assicurato ha reso già Pt_1
fino alla data in cui il giudicato stesso si è formato, sia esaminata in un successivo giudizio e, coprendo sia il dedotto che il deducibile, preclude anche l'esame di infermità od aggravamenti che, pur non dedotti nel precedente giudizio, riguardino però un periodo anteriore alla detta data”. 5 Cass. 2587/1983: “In tema di riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, giacché la frequente mutabilità dei fattori cui è legata la riduzione della capacità di guadagno - che consente la perdita o il recupero della capacità stessa - impone di attribuire alla sentenza un valore puramente temporale, con conseguente possibilità di riesame della condizione dell'assicurato alla luce di circostanze di fatto sorte successivamente all'accertamento contenuto in tale sentenza. Tale accertamento, tuttavia, coprendo il dedotto ed il deducibile, preclude il riesame stesso, ove attraverso questo si intendono far valere elementi già sussistenti al momento di detto accertamento, sebbene non dedotti dalla parte interessata e sebbene posteriori all'indagine tecnica a suo tempo espletata, posto che il giudicato si forma con riferimento alla situazione esistente all'atto della pronunzia e non soltanto all'atto di tale indagine”. Vds. anche Cass. 3035/1984.
Pag. 4 di 5 nel ricorso introduttivo la rituale declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero per i non abbienti e che non necessita di essere reiterata nei gradi successivi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con Pt_1 ricorso depositato il 7.6.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1010/24, pubblicata in data 15.5.2024, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
Persona_1
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
3) Pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio Pt_1 espletata in primo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 22/09/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
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