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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/10/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3786/2018 promossa da:
– (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale De Lucia, presso il cui studio, sito in San Felice a Cancello (CE) alla via Laurenza n. 69 è elettivamente domiciliato;
ATTORE
Contro
– (C.F. , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Esposito, presso il cui studio sito in Caivano (NA), alla via Braucci n. 23, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Nonché
– (C.F. ), residente in [...]CP_3 C.F._2
Maria a VI (CE) alla Via Appia n. 487;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso con proprie comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; OGGETTO: lesione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Controparte_1 convenuto in giudizio la e al fine di Controparte_4 CP_3
ottenerne la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 1.7.2017, in Santa Maria
VI (CE).
Più nello specifico, , di anni 46, riferiva che, mentre stava Controparte_1
percorrendo via San Marco alla guida del motociclo Piaggio Beverly tg.
BJ21468, veniva investito dalla vettura Fiat Punto tg. BK930SW di proprietà di condotta nell'occasione da , e CP_3 Persona_1
assicurata per la r.c. auto da Controparte_2
Secondo la prospettazione di parte attrice, lo circolava a velocità CP_1
moderata lungo via San Marco con direzione S. Maria a VI quando, giunto all'altezza del ristorante “Donna Mariù”, veniva urtato dal veicolo convenuto che, provenendo dal senso opposto di marcia, compiva un'improvvisa svolta a sinistra in corrispondenza del motociclo, senza dargli la dovuta precedenza e così invadendo la sua corsia e scaraventandolo a terra.
A causa del forte impatto, subiva gravi lesioni personali, Controparte_1
tali da richiedere l'intervento dell'ambulanza 118 che lo trasportava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Maddaloni, ove, a seguito di ricovero, veniva dimesso in data 3.8.2017 con diagnosi di “politrauma della strada, frattura clavicola e scapola sinistra, fratture costali multiple, frattura pluriframmentaria ala iliaca sinistra, frattura branca ischio pubica
a destra, frattura ala sacrale e acetabolare destra, lacerazione parenchima splenico, pneumotorace”.
pag. 2/19 Sulla scorta di quanto precede, l'attore ha chiesto, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della convenuta il ristoro di tutti i CP_3
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, ovvero “danno biologico, morale, patrimoniale e non, esistenziale, spese mediche e una diminuzione della capacità lavorativa specifica” per come quantificati in corso di causa.
Si è poi costituita in giudizio la società assicurativa la Controparte_2 quale ha, in via preliminare, eccepito l'improponibilità/improcedibilità della domanda in assenza dei requisiti di cui agli artt. 142, co. 2 e 145 D. Lgs.
209/05; nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese sia nell'an che nel quantum, ritenendo l'esclusiva responsabilità dell'attore o, in via subordinata, la corresponsabilità di nella Controparte_1
causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Deve poi darsi atto che, nelle more del giudizio, la comparente compagnia ha formulato all'istante offerta reale di € 100.000,00, mediante assegno circolare n. 6900375642-04 datato 30.9.2021, non ritenuta congrua da parte attrice (si v. verbale di udienza del 7.4.2022) ma il cui importo è stato trattenuto dall'attore in acconto del maggior danno subito, coma da missiva allegata al deposito dell'8.4.2022.
Diversamente, benché regolarmente citata, non è comparsa e, CP_3
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Così cristallizzato il tema della lite, ed espletata l'istruttoria, sia tramite prova orale che a mezzo CTU medico-legale, la causa è stata assegnata alla scrivente soltanto in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 2.4.2025.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
1. Questioni preliminari.
pag. 3/19 In via preliminare, occorre affermare la procedibilità e proponibilità della domanda attorea, essendo state prodotte le lettere a/r inviate alla
[...]
comprovanti la corretta costituzione in mora nei confronti della CP_2 convenuta società assicuratrice, secondo le disposizioni del Codice delle
Assicurazioni. Si osserva, poi, che nella richiesta stragiudiziale in atti datata
16.1.2018 ed effettuata con racc. a.r. n. 15090076311-9 risulta contenuta la dichiarazione di cui all'art. 142, co. 2 del D.lgs. 209/2005. Inoltre, non emerge che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale.
La domanda, pertanto, deve essere dichiarata proponibile.
2. Sulla rilevanza del procedimento penale nel presente giudizio.
Occorre poi premettere che per il medesimo fatto è stato intrapreso giudizio penale nei confronti del conducente , conclusosi con Persona_1
sentenza n. 128/2020 (il cui dispositivo è stato prodotto in atti nel corso del giudizio) che ha ritenuto l'imputato colpevole del delitto p. Persona_1
e p. dall'art. 590 bis, condannandolo alla pena di mesi 6 di reclusione.
Con la predetta sentenza, depositata in data 15.1.2020 e divenuta irrevocabile il 28.2.2020, il Giudice di Santa Maria Capua Vetere, confermando le circostanze di tempo e di luogo riportate nel libello introduttivo, così si esprimeva sul piano della ricostruzione degli eventi:
“Orbene… in ragione soprattutto di quanto riferito da Controparte_5
(rispetto al quale non sono emersi elementi per poter dubitare
[...]
della sua versione), cioè del fatto che il non aveva segnalato il suo CP_3 cambio di direzione, tra l'altro svoltando in modo repentino, deve ritenersi integrato il delitto contestato. Invero l'imputato, dopo essersi fermato in prossimità del margine sinistro della careggiata ed aver segnalato la propria intenzione di svolta con l'indicatore di direzione, avrebbe dovuto
pag. 4/19 prestare attenzione a se dal senso opposto di marcia proveniva qualche ulteriore mezzo, così da intraprendere la svolta “esclusivamente” se consapevole di liberare la carreggiata “prima” del sopraggiungere di altri veicoli, circostanza nella specie consentitagli, sia dalla tipologia di strada ove è avvenuto il sinistro (in effetti via San Marco non presentava curve), sia dal fatto che l'incidente si è verificato in un momento nel quale vi era una buona visibilità (cfr. le foto prodotte all'udienza del 09.09.2019, oltre i rilievi fotografici effettuati dai CC Compagnia di Maddaloni). Per completezza deve precisarsi che si sarebbe raggiunta la conclusione ultima pure se effettivamente lo avesse tenuto un'eventuale condotta CP_1 imprudente (cfr. quanto riferito dal teste P.G. sulla presunta velocità Per_2
sostenuta dalla vittima, circostanza, peraltro, esclusa dal , CP_5
poiché l'azione della p.o., in forza di quanto sopra indicato sul comportamento colposo del , non sarebbe stata, comunque, da sola CP_3
idonea a provocare l'evento …” (cfr. pagg. 4 e 5).
Orbene, posto che tale pronuncia è divenuta irrevocabile, appare opportuno esaminarne i profili di rilevanza nel presente procedimento civile.
In primis, si rammenta che l'art. 651 c.p.c., co. 1, dispone testualmente: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Il principio dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale subisce infatti eccezioni nelle ipotesi di cui agli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p. Alla stregua di tali norme, la sentenza penale di condanna, nell'ambito del pag. 5/19 giudizio civile per danni, fa stato con riferimento all'accertamento del fatto
- reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell'imputato. Secondo costante insegnamento, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che la ricostruzione storico-dinamica effettuata in sede penale
è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
Va precisato che la vincolatività del giudicato penale, entro i predetti confini, non si estende all'accertamento positivo dell'esistenza della responsabilità risarcitoria: resta compito del giudice civile, sulla base delle allegazioni e degli elementi di convincimento raccolti, accertare positivamente l'an ed il quantum delle conseguenze dannose, anche nell'ipotesi di condanna generica al risarcimento (in termini Cass. sentenza del 20.08.2018, n. 20786; nello stesso senso Cass. sentenza del 04.07.2011,
n. 14648, secondo cui “la sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano
l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”; in senso analogo Cass., sentenza del
08.04.2010, n. 8360).
3. Sulla responsabilità del conducente dell'autoveicolo.
pag. 6/19 Venendo dunque al merito della vicenda, alla luce della documentazione allegata, la dinamica del sinistro prospettata da parte attrice in citazione deve ritenersi dimostrata.
A tal fine, particolare rilevanza rivestono sicuramente gli accertamenti e le rilevazioni eseguiti dai Carabinieri nell'immediatezza dell'evento. Va ricordato, infatti, che il verbale di accertamento di un incidente stradale ha efficacia di piena prova non solo per le dichiarazioni ricevute, ma anche per i “fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (Sez. 3,
Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022).
I Carabinieri della Compagnia di Maddaloni, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste oculare e dei rilievi foto- Controparte_5
planimetrici effettuati, così ricostruivano la presunta dinamica del sinistro: “
In data 01.07.2017 verso le ore 12:30 alla Persona_3
guida del motociclo (b) … Giunto all'altezza del civico n. 123, ove è ubicato il ristorante denominato “DONNA MARIU'” verosimilmente a causa della velocità di marcia non commisurata alle circostanze ambientali
e da altre cause contingenti, non riusciva a schivare il veicolo a che proveniva dal senso contrario al suo… il cui conducente, identificato in non accortosi dell'arrivo dello scooter, Persona_4 invadeva la corsia opposta al suo senso di marcia nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra e nel tentativo di immettersi nella banchina antistante
l'ingresso della predetta attività commerciale. Lo spostamento in avanti della Fiat Punto, effettuato dal , verosimilmente senza usare Persona_1
la massima prudenza, determinava una situazione di pericolo tale da creare un ostacolo in movimento al transito del motociclo che sopraggiungeva dall'altro senso di marcia e, causava inevitabilmente la collisione tra i due veicoli con un forte impatto”.
pag. 7/19 A carico del conducente del veicolo convenuto, pertanto, veniva contestato l'art. 154 commi 3c e 3b del Codice della Strada, (segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di svoltare a sinistra, accostandosi il più possibile all'asse della carreggiata).
In definitiva, le indagini dei Carabinieri fin dal principio configurano la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto nella causazione del sinistro, per la sua repentina ed imprudente svolta a sinistra effettuata omettendo di dare la dovuta precedenza al motociclo Piaggio.
4. Sulla responsabilità del conducente del motociclo.
Appurati i profili di responsabilità addebitabili al conducente del veicolo convenuto, occorre tuttavia valutare anche la condotta tenuta dall'attore.
Invero, secondo i principi precedentemente passati in rassegna, il giudicato penale non ha effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, dato che in sede civile il concorso di colpa del danneggiato determina una riduzione di responsabilità del danneggiante con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 co. 1
c.c. mentre nel giudizio penale, pur sussistendo un concorso di colpa del danneggiato, lo stesso assume rilevanza soltanto quando da solo è idoneo a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41 c.p. (Cfr. Cassazione Civile
15392/18).
Orbene, in tema di scontro tra veicoli, la nota regola della presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054 comma II c.c., trova applicazione quando, in esito all'istruzione e dopo attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a trovarsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro ed attribuire le rispettive colpe.
Quel che deve in ogni caso escludersi però, è che il giudice, il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, possa esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno pag. 8/19 osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (Cass., sez. III, 15-12- 2000, n. 15847).
Da ciò ne consegue che, quando vi sia una colpa, anche ritenuta grave, addebitabile ad uno dei soggetti, l'altro non è esonerato dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento. In generale, per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., occorre dunque dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524).
È stato così coerentemente statuito dalla S.C. che, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cassazione civile sez. III - 20/11/2024, n. 29927).
Nel caso di specie, secondo la CP_2 CP_2 Controparte_1
avrebbe contribuito alla causazione del sinistro de quo “per la certa elevata velocità dell'attore e per la certa, dichiarata e quindi incontestata, totale assenza di realizzazione di manovra di emergenze da parte sua atte ad evitare la collisione, segno di una condotta di guida imprudente e negligente”.
Ebbene, dall'istruttoria espletata è emerso che la condotta di guida tenuta dall'attore ha certamente avuto una rilevanza eziologica – sebbene in pag. 9/19 percentuale sensibilmente minore rispetto a quella del conducente dell'autoveicolo – nella produzione del sinistro per cui è causa.
Nella già menzionata ricostruzione del sinistro, i Carabinieri sostengono che verosimilmente la velocità a cui procedeva il motociclo non era consona allo stato dei luoghi (velocità di marcia non commisurata alle circostanze ambientali), tant'è che i militari contestavano allo la CP_1 violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 del Cds.
Invero, dal verbale di accertamento emerge che il sinistro si verificava in un tratto di strada collocato all'interno del centro abitato e caratterizzato dalla presenza di attraversamento pedonale (“Il sinistro si è verificato nel centro abitato in un tratto di strada fiancheggiato da edifici, proprio in corrispondenza del civico n. 123, di via San Marco del comune di Santa
Maria a VI. Nel tratto interessato la strada è costituita da una sola carreggiata con due corsie di marcia, la cui linea tratteggiata di mezzeria non è completamente visibile a causa delle pessime condizioni di manutenzione. A pochi metri dal punto di impatto vi sono strisce pedonali e il susseguirsi di vari ingressi di civili abitazioni su entrambi i lati”).
Ancora, nel verbale di accertamento e rilievi del 2.7.2017 è riportato che
“…sulla traiettoria di marcia di entrambi i veicoli non venivano riscontrate tracce di scarrocciamento… ciò faceva presumere che l'impatto si era verificato senza che i conducenti avessero accennato un minimo tentativo di frenata. Si rilevavano frammenti vari, in corrispondenza del presumibile punto di impatto, localizzato in prossimità della linea di mezzeria, a margine sinistro della corsia riservata al transito del veicolo (A) – motociclo Piaggio Beverly di colore grigio, tg. BJ21468 – proprio in corrispondenza dell'asse della ruota anteriore”.
Tali circostanze sono confermate dalle dichiarazioni rese dal
[...]
(“Non ricordo se l'autovettura aveva azionato l'indicatore di CP_5
pag. 10/19 direzione, né ho ricordo delle luci dei freni del motociclo… Preciso ancora che il conducente del motociclo non ha frenato, né sterzato, perché la svolta della Punto è stata repentina).
Inoltre, il teste precisa che “il motociclista percorreva la strada al centro della carreggiata”.
Alla luce dei numerosi elementi passati in rassegna, che depongono nel senso di un sicuro contributo causale anche della condotta di parte attrice, risultano poco affidabili le dichiarazioni rese dal testimone
[...]
, escusso all'udienza del 10.3.2021, secondo cui “Sia la Controparte_5
moto che l'auto procedevano a velocità sostenuta, anzi la moto andava lenta, circa 40-50 km orari”. Invero, sebbene il teste abbia assistito allo scontro (“Preciso che percorrevo la strada a circa 60-70 metri dall'attore e che lui era direttamente davanti a me, nel senso che non vi erano altri veicoli frapposti tra me e lui”), la distanza tra l'attore e il teste rendeva verosimilmente difficoltoso percepire l'esatta velocità di percorrenza del ciclomotore.
In definitiva, il complessivo esame di questi elementi mette in luce la negligenza dello e porta inevitabilmente a ritenere che, qualora lo CP_1 stesso si fosse conformato alle norme della strada e alle regole di comune prudenza, avrebbe potuto quanto meno mitigare gli esiti infausti del sinistro.
In conclusione, tenendo conto delle circostanze e degli elementi fin qui evidenziati, si ritiene di riconoscere la concorrente responsabilità di
[...]
e di nella causazione dell'incidente per cui è Per_1 Controparte_1
causa, nella misura del 70% per il conducente della Fiat Punto e del 30% per il conducente del motociclo Piaggio.
A parere di questo Tribunale, infatti, assodato il contributo che la imprudente velocità di guida tenuta dallo ha avuto nella CP_1
pag. 11/19 produzione dell'incidente, si ritiene che le violazioni e le omissioni perpetrate dal abbiano avuto una rilevanza preponderante nella CP_3
dinamica dell'incidente, tali da porsi senz'altro all'origine del sinistro, costituendo la circostanza scatenante della catena di eventi conclusasi con le lesioni riportate dallo . CP_1
4. Sui danni sofferti dall'attore.
4.1. Danno non patrimoniale.
Così definita la tematica del “an”, spetta dunque al richiedente il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute.
Detto danno di per sé ricomprende: sia il pregiudizio da inabilità temporanea, e cioè l'incapacità di una persona ad attendere per un certo periodo alle proprie ordinarie occupazioni a causa di una malattia provocata dal fatto illecito altrui;
sia la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e del bene della salute, comprensiva del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento della lesione fisica ed intrinseca alla struttura del fatto illecito del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata e quindi liquidabile pure in presenza di una semplice invalidità temporanea (Cass. 10 marzo 1992 n. 2840). Esso peraltro, presentando natura unitaria, va liquidato in maniera omnicomprensiva, non costituendo le singole voci di esso elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno estetico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass. 16.5.13 n. 11950), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva
(Cass.ord.13.7.11n.15414), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva pag. 12/19 derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
Relativamente al danno per le lesioni, appaiono condivisibili le risultanze della CTU medico-legale, sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato.
In conseguenza al fatto storico per cui è causa, dunque, Controparte_1 ebbe a riportare: “Frattura della clavicola sinistra, Frattura scomposta e pluriframmentaria del corpo della scapola sinistra, Fratture delle coste dalla II alla decima a sinistra, Pneumotorace sinistro, pneumomediastino, lacerocontusione del lobo polmonare superiore sinistro, lacerocontusione del terzo inferiore della milza trattata conservativamente, frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca sinistra, frattura dell'ala sacrale di destra, della branca ischiopubica destra e della colonna anteriore dell'acetabolo… L'obiettività clinica, evidenziata in seguito alla visita a distanza di cinque anni dall'evento traumatico, risulta suggestiva di una certa permanenza di esito invalidante con una limitazione funzionale specie della spalla sinistra e dell'anca di destra e con sintomatologia dolorosa all'emitorace sinistro durante i colpi di tosse”.
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
• 22 % di invalidità permanente;
• Invalidità Temporanea Totale (ITT) di 35 giorni;
• Invalidità temporanea Parziale (ITP) al 75% di 30 giorni;
• Invalidità temporanea Parziale (ITP) al 50% di 60 giorni;
• Invalidità temporanea Parziale (ITP) al 25 % di 60 giorni.
Applicando i criteri delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal
Tribunale di Milano, facendo riferimento alla determinazione del “valore
pag. 13/19 punto” rapportato alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (46 anni), va liquidato in favore di CP_1
, per i postumi permanenti residuati, quantificabili nella misura del
[...]
22%, la somma di € 95.274,00.
Vanno riconosciuti, inoltre, a titolo di risarcimento di quell'aspetto del danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, gli ulteriori importi di € 11.787,50.
L'ammontare complessivo del danno è quindi pari a € 107.061,50.
Tali somme dovranno essere ridotte del 30 % in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'incidente, divenendo pari a € 74.943,05.
Tale importo va devalutato al dì dell'evento, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a € 62.193,40
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a €
83.258,92, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Nella liquidazione sopra effettuata è ricompresa anche la maggiorazione relativa alla sofferenza soggettiva. Nelle Tabelle di Milano, aggiornate al
2024, in adeguamento alle recenti sentenze della Suprema Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, è prevista una liquidazione congiunta del danno biologico, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali medi, e del danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva (danno morale).
pag. 14/19 Invero, nel caso di specie, appare assolutamente giustificato il riconoscimento del turbamento morale e della compromissione della sfera dinamico-relazionale sofferti da , tenuto conto dei Controparte_1 postumi permanenti riportati in conseguenza del sinistro – i quali hanno sicuramente pregiudicato la qualità della sua vita, come dimostrato altresì dalle allegate certificazioni che ne attestano la permanenza degli esiti invalidanti, nonché dalle rese dichiarazioni testimoniali. Il teste Tes_1
cognato nonché collega dell'attore, all'udienza del 15.9.2021, ha
[...] dichiarato: “non riesce ad alzare neppure le confezioni di acqua, non riesce
a prendere in braccio il figlioletto di otto anni e mezzo… prima dell'incidente faceva partite di calcetto… Quando si è al mare o si va fuori ha difficoltà a farsi vedere, a causa della spalla che è un po' più scesa…
Posso dire che a volte si isola”. , moglie dello , Persona_5 CP_1 all'udienza del 15.9.2022, ha dichiarato “… ad esempio quando andiamo a fare la spesa non riesce a portare pesi e lo devo fare io. Lui avverte dolore, soprattutto in occasione di sforzi fisici… prima giocava a pallone, ora non lo può fare più…tende ad isolarsi, si sente in difficoltà, soprattutto per i difetti fisici che ha… quando andiamo al mare è una tragedia, lui ha vergogna… Mio marito è molto cambiato, prima era solare, oggi è sempre nervoso, se la prende sempre con me, soffre anche nostro figlio, he ora ha dieci anni e all'epoca del sinistro ne aveva quattro e mezzo. E' cambiato in peggio… I problemi fisici di mio marito si sono riverberati anche nella nostra sfera intima, di coppia, sia subito dopo l'incidente, che a tutt'oggi, e ciò sia per i dolori fisici che prova che per i risvolti psicologici, infatti è distaccato. Il nostro rapporto di coppia e della sfera sessuale è molto peggiorato”.
4.2. Danno patrimoniale per spese mediche.
pag. 15/19 Passando ora ad esaminare i presupposti per il riconoscimento delle voci di danno patrimoniale, la domanda relativa al danno emergente per le spese mediche sostenute è senz'altro da accogliere, vista la copiosa documentazione depositata a supporto. Il CTU riferisce: “Le spese documentate sono compatibili con le lesioni subite”.
Il totale di detto danno ammonta dunque ad € 2.426,20 che, in ragione del riconosciuto concorso, è da liquidarsi in € 1.698,34.
4.3. Danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del lucro cessante, derivata dall'incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa specifica dell'attore , si rileva quanto segue. CP_1
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica consiste nella contrazione, attuale o potenziale, dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, che sussiste allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre
2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce, tuttavia, un danno di per sé (danno – evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno – conseguenza); sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o -
pag. 16/19 trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.
Nella fattispecie che ci occupa, ha rappresentato di Controparte_1 essere un agente della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di
Arienzo, (circostanza confermata dall'allegata attestazione rilasciata dal
Direttore della Casa Circondaria in data 4.4.2018) e che in seguito all'incidente e ai postumi permanenti che ne sono scaturiti “non è più in grado di svolgere, a pieno, la sua attività; per cui ha subito una grave diminuzione della sua capacità lavorativa specifica, che nel tempo andrà ad incidere in modo negativo sul suo avanzamento di carriera nella Polizia
Penitenziaria”.
Orbene, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna specifica allegazione documentale di una eventuale contrazione reddituale in seguito all'incidente, risultando agli atti unicamente la Certificazione Unica 2017.
A tale carenza probatoria non ha nemmeno sopperito l'istruttoria condotta in corso di giudizio. Invero, il vice ispettore , Testimone_2
superiore dello da circa 10 anni, escusso all'udienza del CP_1
15.9.2021, ha dichiarato: “Posso dire che negli ultimi tempi ha una ridotta attitudine al lavoro, non è efficiente come prima, in quanto si alza spesso perché riferisce di problemi alla schiena. Posso dire che in caso di rivolta o sommossa lo stesso non sarebbe in grado di intervenire. Ad ogni modo ciò non è successo finora. Posso dire che non sono frequentissimi episodi di rivolte nel nostro istituto. svolge lavoro di ufficio… Comunque CP_1
svolge le sue mansioni di ufficio, sebbene con le limitazioni di cui ho detto…”.
Pertanto, non vi è prova che gli esiti menomativi abbiano avuto ripercussioni sull'attività lavorativa esercitata dall'attore, che era e resta quella di ufficio, nè conseguentemente sul reddito prodotto.
pag. 17/19 In relazione a come gli esiti invalidati possano incidere negativamente su future progressioni di carriera, il ha affermato “Non posso dire, Tes_2
perché non è una valutazione che posso fare io, però penso che potrebbe incidere sul suo avanzamento in carriera. Di questi ultimi si occupano apposite commissioni dipartimentali.”
Alla luce di tali dichiarazioni, neppure detto ulteriore dato risulta essere dimostrato.
8. l'offerta in corso di causa.
Deve darsi atto che, nelle more del giudizio, la comparente compagnia ha formulato all'istante offerta reale di € 100.000,00, mediante assegno circolare n. 6900375642-04 datato 30.9.2021, non ritenuta congrua da parte attrice (si v. verbale di udienza del 7.4.2022) ma il cui importo è stato trattenuto dall'attore in acconto del maggior danno subito, coma da missiva allegata al deposito dell'8.4.2022.
Ebbene alla luce dell'accertata liquidazione del danno, tutto quanto corrisposto in eccesso andrà restituito alla Compagnia assicurativa.
9. Sulle spese di lite.
In ragione dell'accertato concorso di colpa e dell'offerta da parte dell'Assicurazione dell'importo di € 100.000,00, rivelatosi ex post ampiamente congruo, si ritiene che ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 3786/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto:
1) Dichiara la contumacia di CP_3
pag. 18/19 2) Accerta e dichiara la corresponsabilità del sinistro dedotto in lite di
(nella misura del 30%) e del conducente del veicolo Fiat Controparte_1
Punto tg. BK930SW di proprietà di (nella misura del 70%); CP_3
3) condanna in solido con la al CP_3 Controparte_2 risarcimento dei danni in favore di per la somma di € Controparte_1
84.957,26, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo;
4) compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
5) Pone definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido le spese di CTU liquidate per come già liquidiate.
Si comunichi.
SMCV, 17.10.2025
Il giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3786/2018 promossa da:
– (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale De Lucia, presso il cui studio, sito in San Felice a Cancello (CE) alla via Laurenza n. 69 è elettivamente domiciliato;
ATTORE
Contro
– (C.F. , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Esposito, presso il cui studio sito in Caivano (NA), alla via Braucci n. 23, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Nonché
– (C.F. ), residente in [...]CP_3 C.F._2
Maria a VI (CE) alla Via Appia n. 487;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso con proprie comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; OGGETTO: lesione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Controparte_1 convenuto in giudizio la e al fine di Controparte_4 CP_3
ottenerne la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 1.7.2017, in Santa Maria
VI (CE).
Più nello specifico, , di anni 46, riferiva che, mentre stava Controparte_1
percorrendo via San Marco alla guida del motociclo Piaggio Beverly tg.
BJ21468, veniva investito dalla vettura Fiat Punto tg. BK930SW di proprietà di condotta nell'occasione da , e CP_3 Persona_1
assicurata per la r.c. auto da Controparte_2
Secondo la prospettazione di parte attrice, lo circolava a velocità CP_1
moderata lungo via San Marco con direzione S. Maria a VI quando, giunto all'altezza del ristorante “Donna Mariù”, veniva urtato dal veicolo convenuto che, provenendo dal senso opposto di marcia, compiva un'improvvisa svolta a sinistra in corrispondenza del motociclo, senza dargli la dovuta precedenza e così invadendo la sua corsia e scaraventandolo a terra.
A causa del forte impatto, subiva gravi lesioni personali, Controparte_1
tali da richiedere l'intervento dell'ambulanza 118 che lo trasportava presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Maddaloni, ove, a seguito di ricovero, veniva dimesso in data 3.8.2017 con diagnosi di “politrauma della strada, frattura clavicola e scapola sinistra, fratture costali multiple, frattura pluriframmentaria ala iliaca sinistra, frattura branca ischio pubica
a destra, frattura ala sacrale e acetabolare destra, lacerazione parenchima splenico, pneumotorace”.
pag. 2/19 Sulla scorta di quanto precede, l'attore ha chiesto, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della convenuta il ristoro di tutti i CP_3
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, ovvero “danno biologico, morale, patrimoniale e non, esistenziale, spese mediche e una diminuzione della capacità lavorativa specifica” per come quantificati in corso di causa.
Si è poi costituita in giudizio la società assicurativa la Controparte_2 quale ha, in via preliminare, eccepito l'improponibilità/improcedibilità della domanda in assenza dei requisiti di cui agli artt. 142, co. 2 e 145 D. Lgs.
209/05; nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese sia nell'an che nel quantum, ritenendo l'esclusiva responsabilità dell'attore o, in via subordinata, la corresponsabilità di nella Controparte_1
causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Deve poi darsi atto che, nelle more del giudizio, la comparente compagnia ha formulato all'istante offerta reale di € 100.000,00, mediante assegno circolare n. 6900375642-04 datato 30.9.2021, non ritenuta congrua da parte attrice (si v. verbale di udienza del 7.4.2022) ma il cui importo è stato trattenuto dall'attore in acconto del maggior danno subito, coma da missiva allegata al deposito dell'8.4.2022.
Diversamente, benché regolarmente citata, non è comparsa e, CP_3
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Così cristallizzato il tema della lite, ed espletata l'istruttoria, sia tramite prova orale che a mezzo CTU medico-legale, la causa è stata assegnata alla scrivente soltanto in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 2.4.2025.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
1. Questioni preliminari.
pag. 3/19 In via preliminare, occorre affermare la procedibilità e proponibilità della domanda attorea, essendo state prodotte le lettere a/r inviate alla
[...]
comprovanti la corretta costituzione in mora nei confronti della CP_2 convenuta società assicuratrice, secondo le disposizioni del Codice delle
Assicurazioni. Si osserva, poi, che nella richiesta stragiudiziale in atti datata
16.1.2018 ed effettuata con racc. a.r. n. 15090076311-9 risulta contenuta la dichiarazione di cui all'art. 142, co. 2 del D.lgs. 209/2005. Inoltre, non emerge che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale.
La domanda, pertanto, deve essere dichiarata proponibile.
2. Sulla rilevanza del procedimento penale nel presente giudizio.
Occorre poi premettere che per il medesimo fatto è stato intrapreso giudizio penale nei confronti del conducente , conclusosi con Persona_1
sentenza n. 128/2020 (il cui dispositivo è stato prodotto in atti nel corso del giudizio) che ha ritenuto l'imputato colpevole del delitto p. Persona_1
e p. dall'art. 590 bis, condannandolo alla pena di mesi 6 di reclusione.
Con la predetta sentenza, depositata in data 15.1.2020 e divenuta irrevocabile il 28.2.2020, il Giudice di Santa Maria Capua Vetere, confermando le circostanze di tempo e di luogo riportate nel libello introduttivo, così si esprimeva sul piano della ricostruzione degli eventi:
“Orbene… in ragione soprattutto di quanto riferito da Controparte_5
(rispetto al quale non sono emersi elementi per poter dubitare
[...]
della sua versione), cioè del fatto che il non aveva segnalato il suo CP_3 cambio di direzione, tra l'altro svoltando in modo repentino, deve ritenersi integrato il delitto contestato. Invero l'imputato, dopo essersi fermato in prossimità del margine sinistro della careggiata ed aver segnalato la propria intenzione di svolta con l'indicatore di direzione, avrebbe dovuto
pag. 4/19 prestare attenzione a se dal senso opposto di marcia proveniva qualche ulteriore mezzo, così da intraprendere la svolta “esclusivamente” se consapevole di liberare la carreggiata “prima” del sopraggiungere di altri veicoli, circostanza nella specie consentitagli, sia dalla tipologia di strada ove è avvenuto il sinistro (in effetti via San Marco non presentava curve), sia dal fatto che l'incidente si è verificato in un momento nel quale vi era una buona visibilità (cfr. le foto prodotte all'udienza del 09.09.2019, oltre i rilievi fotografici effettuati dai CC Compagnia di Maddaloni). Per completezza deve precisarsi che si sarebbe raggiunta la conclusione ultima pure se effettivamente lo avesse tenuto un'eventuale condotta CP_1 imprudente (cfr. quanto riferito dal teste P.G. sulla presunta velocità Per_2
sostenuta dalla vittima, circostanza, peraltro, esclusa dal , CP_5
poiché l'azione della p.o., in forza di quanto sopra indicato sul comportamento colposo del , non sarebbe stata, comunque, da sola CP_3
idonea a provocare l'evento …” (cfr. pagg. 4 e 5).
Orbene, posto che tale pronuncia è divenuta irrevocabile, appare opportuno esaminarne i profili di rilevanza nel presente procedimento civile.
In primis, si rammenta che l'art. 651 c.p.c., co. 1, dispone testualmente: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Il principio dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale subisce infatti eccezioni nelle ipotesi di cui agli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p. Alla stregua di tali norme, la sentenza penale di condanna, nell'ambito del pag. 5/19 giudizio civile per danni, fa stato con riferimento all'accertamento del fatto
- reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell'imputato. Secondo costante insegnamento, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Ne consegue che la ricostruzione storico-dinamica effettuata in sede penale
è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio.
Va precisato che la vincolatività del giudicato penale, entro i predetti confini, non si estende all'accertamento positivo dell'esistenza della responsabilità risarcitoria: resta compito del giudice civile, sulla base delle allegazioni e degli elementi di convincimento raccolti, accertare positivamente l'an ed il quantum delle conseguenze dannose, anche nell'ipotesi di condanna generica al risarcimento (in termini Cass. sentenza del 20.08.2018, n. 20786; nello stesso senso Cass. sentenza del 04.07.2011,
n. 14648, secondo cui “la sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano
l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”; in senso analogo Cass., sentenza del
08.04.2010, n. 8360).
3. Sulla responsabilità del conducente dell'autoveicolo.
pag. 6/19 Venendo dunque al merito della vicenda, alla luce della documentazione allegata, la dinamica del sinistro prospettata da parte attrice in citazione deve ritenersi dimostrata.
A tal fine, particolare rilevanza rivestono sicuramente gli accertamenti e le rilevazioni eseguiti dai Carabinieri nell'immediatezza dell'evento. Va ricordato, infatti, che il verbale di accertamento di un incidente stradale ha efficacia di piena prova non solo per le dichiarazioni ricevute, ma anche per i “fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (Sez. 3,
Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022).
I Carabinieri della Compagnia di Maddaloni, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste oculare e dei rilievi foto- Controparte_5
planimetrici effettuati, così ricostruivano la presunta dinamica del sinistro: “
In data 01.07.2017 verso le ore 12:30 alla Persona_3
guida del motociclo (b) … Giunto all'altezza del civico n. 123, ove è ubicato il ristorante denominato “DONNA MARIU'” verosimilmente a causa della velocità di marcia non commisurata alle circostanze ambientali
e da altre cause contingenti, non riusciva a schivare il veicolo a che proveniva dal senso contrario al suo… il cui conducente, identificato in non accortosi dell'arrivo dello scooter, Persona_4 invadeva la corsia opposta al suo senso di marcia nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra e nel tentativo di immettersi nella banchina antistante
l'ingresso della predetta attività commerciale. Lo spostamento in avanti della Fiat Punto, effettuato dal , verosimilmente senza usare Persona_1
la massima prudenza, determinava una situazione di pericolo tale da creare un ostacolo in movimento al transito del motociclo che sopraggiungeva dall'altro senso di marcia e, causava inevitabilmente la collisione tra i due veicoli con un forte impatto”.
pag. 7/19 A carico del conducente del veicolo convenuto, pertanto, veniva contestato l'art. 154 commi 3c e 3b del Codice della Strada, (segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di svoltare a sinistra, accostandosi il più possibile all'asse della carreggiata).
In definitiva, le indagini dei Carabinieri fin dal principio configurano la responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto nella causazione del sinistro, per la sua repentina ed imprudente svolta a sinistra effettuata omettendo di dare la dovuta precedenza al motociclo Piaggio.
4. Sulla responsabilità del conducente del motociclo.
Appurati i profili di responsabilità addebitabili al conducente del veicolo convenuto, occorre tuttavia valutare anche la condotta tenuta dall'attore.
Invero, secondo i principi precedentemente passati in rassegna, il giudicato penale non ha effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, dato che in sede civile il concorso di colpa del danneggiato determina una riduzione di responsabilità del danneggiante con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 co. 1
c.c. mentre nel giudizio penale, pur sussistendo un concorso di colpa del danneggiato, lo stesso assume rilevanza soltanto quando da solo è idoneo a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41 c.p. (Cfr. Cassazione Civile
15392/18).
Orbene, in tema di scontro tra veicoli, la nota regola della presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054 comma II c.c., trova applicazione quando, in esito all'istruzione e dopo attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a trovarsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro ed attribuire le rispettive colpe.
Quel che deve in ogni caso escludersi però, è che il giudice, il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, possa esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno pag. 8/19 osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (Cass., sez. III, 15-12- 2000, n. 15847).
Da ciò ne consegue che, quando vi sia una colpa, anche ritenuta grave, addebitabile ad uno dei soggetti, l'altro non è esonerato dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento. In generale, per superare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., occorre dunque dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524).
È stato così coerentemente statuito dalla S.C. che, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cassazione civile sez. III - 20/11/2024, n. 29927).
Nel caso di specie, secondo la CP_2 CP_2 Controparte_1
avrebbe contribuito alla causazione del sinistro de quo “per la certa elevata velocità dell'attore e per la certa, dichiarata e quindi incontestata, totale assenza di realizzazione di manovra di emergenze da parte sua atte ad evitare la collisione, segno di una condotta di guida imprudente e negligente”.
Ebbene, dall'istruttoria espletata è emerso che la condotta di guida tenuta dall'attore ha certamente avuto una rilevanza eziologica – sebbene in pag. 9/19 percentuale sensibilmente minore rispetto a quella del conducente dell'autoveicolo – nella produzione del sinistro per cui è causa.
Nella già menzionata ricostruzione del sinistro, i Carabinieri sostengono che verosimilmente la velocità a cui procedeva il motociclo non era consona allo stato dei luoghi (velocità di marcia non commisurata alle circostanze ambientali), tant'è che i militari contestavano allo la CP_1 violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 del Cds.
Invero, dal verbale di accertamento emerge che il sinistro si verificava in un tratto di strada collocato all'interno del centro abitato e caratterizzato dalla presenza di attraversamento pedonale (“Il sinistro si è verificato nel centro abitato in un tratto di strada fiancheggiato da edifici, proprio in corrispondenza del civico n. 123, di via San Marco del comune di Santa
Maria a VI. Nel tratto interessato la strada è costituita da una sola carreggiata con due corsie di marcia, la cui linea tratteggiata di mezzeria non è completamente visibile a causa delle pessime condizioni di manutenzione. A pochi metri dal punto di impatto vi sono strisce pedonali e il susseguirsi di vari ingressi di civili abitazioni su entrambi i lati”).
Ancora, nel verbale di accertamento e rilievi del 2.7.2017 è riportato che
“…sulla traiettoria di marcia di entrambi i veicoli non venivano riscontrate tracce di scarrocciamento… ciò faceva presumere che l'impatto si era verificato senza che i conducenti avessero accennato un minimo tentativo di frenata. Si rilevavano frammenti vari, in corrispondenza del presumibile punto di impatto, localizzato in prossimità della linea di mezzeria, a margine sinistro della corsia riservata al transito del veicolo (A) – motociclo Piaggio Beverly di colore grigio, tg. BJ21468 – proprio in corrispondenza dell'asse della ruota anteriore”.
Tali circostanze sono confermate dalle dichiarazioni rese dal
[...]
(“Non ricordo se l'autovettura aveva azionato l'indicatore di CP_5
pag. 10/19 direzione, né ho ricordo delle luci dei freni del motociclo… Preciso ancora che il conducente del motociclo non ha frenato, né sterzato, perché la svolta della Punto è stata repentina).
Inoltre, il teste precisa che “il motociclista percorreva la strada al centro della carreggiata”.
Alla luce dei numerosi elementi passati in rassegna, che depongono nel senso di un sicuro contributo causale anche della condotta di parte attrice, risultano poco affidabili le dichiarazioni rese dal testimone
[...]
, escusso all'udienza del 10.3.2021, secondo cui “Sia la Controparte_5
moto che l'auto procedevano a velocità sostenuta, anzi la moto andava lenta, circa 40-50 km orari”. Invero, sebbene il teste abbia assistito allo scontro (“Preciso che percorrevo la strada a circa 60-70 metri dall'attore e che lui era direttamente davanti a me, nel senso che non vi erano altri veicoli frapposti tra me e lui”), la distanza tra l'attore e il teste rendeva verosimilmente difficoltoso percepire l'esatta velocità di percorrenza del ciclomotore.
In definitiva, il complessivo esame di questi elementi mette in luce la negligenza dello e porta inevitabilmente a ritenere che, qualora lo CP_1 stesso si fosse conformato alle norme della strada e alle regole di comune prudenza, avrebbe potuto quanto meno mitigare gli esiti infausti del sinistro.
In conclusione, tenendo conto delle circostanze e degli elementi fin qui evidenziati, si ritiene di riconoscere la concorrente responsabilità di
[...]
e di nella causazione dell'incidente per cui è Per_1 Controparte_1
causa, nella misura del 70% per il conducente della Fiat Punto e del 30% per il conducente del motociclo Piaggio.
A parere di questo Tribunale, infatti, assodato il contributo che la imprudente velocità di guida tenuta dallo ha avuto nella CP_1
pag. 11/19 produzione dell'incidente, si ritiene che le violazioni e le omissioni perpetrate dal abbiano avuto una rilevanza preponderante nella CP_3
dinamica dell'incidente, tali da porsi senz'altro all'origine del sinistro, costituendo la circostanza scatenante della catena di eventi conclusasi con le lesioni riportate dallo . CP_1
4. Sui danni sofferti dall'attore.
4.1. Danno non patrimoniale.
Così definita la tematica del “an”, spetta dunque al richiedente il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute.
Detto danno di per sé ricomprende: sia il pregiudizio da inabilità temporanea, e cioè l'incapacità di una persona ad attendere per un certo periodo alle proprie ordinarie occupazioni a causa di una malattia provocata dal fatto illecito altrui;
sia la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e del bene della salute, comprensiva del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento della lesione fisica ed intrinseca alla struttura del fatto illecito del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata e quindi liquidabile pure in presenza di una semplice invalidità temporanea (Cass. 10 marzo 1992 n. 2840). Esso peraltro, presentando natura unitaria, va liquidato in maniera omnicomprensiva, non costituendo le singole voci di esso elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno estetico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass. 16.5.13 n. 11950), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva
(Cass.ord.13.7.11n.15414), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva pag. 12/19 derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
Relativamente al danno per le lesioni, appaiono condivisibili le risultanze della CTU medico-legale, sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato.
In conseguenza al fatto storico per cui è causa, dunque, Controparte_1 ebbe a riportare: “Frattura della clavicola sinistra, Frattura scomposta e pluriframmentaria del corpo della scapola sinistra, Fratture delle coste dalla II alla decima a sinistra, Pneumotorace sinistro, pneumomediastino, lacerocontusione del lobo polmonare superiore sinistro, lacerocontusione del terzo inferiore della milza trattata conservativamente, frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca sinistra, frattura dell'ala sacrale di destra, della branca ischiopubica destra e della colonna anteriore dell'acetabolo… L'obiettività clinica, evidenziata in seguito alla visita a distanza di cinque anni dall'evento traumatico, risulta suggestiva di una certa permanenza di esito invalidante con una limitazione funzionale specie della spalla sinistra e dell'anca di destra e con sintomatologia dolorosa all'emitorace sinistro durante i colpi di tosse”.
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
• 22 % di invalidità permanente;
• Invalidità Temporanea Totale (ITT) di 35 giorni;
• Invalidità temporanea Parziale (ITP) al 75% di 30 giorni;
• Invalidità temporanea Parziale (ITP) al 50% di 60 giorni;
• Invalidità temporanea Parziale (ITP) al 25 % di 60 giorni.
Applicando i criteri delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal
Tribunale di Milano, facendo riferimento alla determinazione del “valore
pag. 13/19 punto” rapportato alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (46 anni), va liquidato in favore di CP_1
, per i postumi permanenti residuati, quantificabili nella misura del
[...]
22%, la somma di € 95.274,00.
Vanno riconosciuti, inoltre, a titolo di risarcimento di quell'aspetto del danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, gli ulteriori importi di € 11.787,50.
L'ammontare complessivo del danno è quindi pari a € 107.061,50.
Tali somme dovranno essere ridotte del 30 % in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'incidente, divenendo pari a € 74.943,05.
Tale importo va devalutato al dì dell'evento, sicché per effetto di detta devalutazione diventa pari a € 62.193,40
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a €
83.258,92, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Nella liquidazione sopra effettuata è ricompresa anche la maggiorazione relativa alla sofferenza soggettiva. Nelle Tabelle di Milano, aggiornate al
2024, in adeguamento alle recenti sentenze della Suprema Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, è prevista una liquidazione congiunta del danno biologico, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali medi, e del danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva (danno morale).
pag. 14/19 Invero, nel caso di specie, appare assolutamente giustificato il riconoscimento del turbamento morale e della compromissione della sfera dinamico-relazionale sofferti da , tenuto conto dei Controparte_1 postumi permanenti riportati in conseguenza del sinistro – i quali hanno sicuramente pregiudicato la qualità della sua vita, come dimostrato altresì dalle allegate certificazioni che ne attestano la permanenza degli esiti invalidanti, nonché dalle rese dichiarazioni testimoniali. Il teste Tes_1
cognato nonché collega dell'attore, all'udienza del 15.9.2021, ha
[...] dichiarato: “non riesce ad alzare neppure le confezioni di acqua, non riesce
a prendere in braccio il figlioletto di otto anni e mezzo… prima dell'incidente faceva partite di calcetto… Quando si è al mare o si va fuori ha difficoltà a farsi vedere, a causa della spalla che è un po' più scesa…
Posso dire che a volte si isola”. , moglie dello , Persona_5 CP_1 all'udienza del 15.9.2022, ha dichiarato “… ad esempio quando andiamo a fare la spesa non riesce a portare pesi e lo devo fare io. Lui avverte dolore, soprattutto in occasione di sforzi fisici… prima giocava a pallone, ora non lo può fare più…tende ad isolarsi, si sente in difficoltà, soprattutto per i difetti fisici che ha… quando andiamo al mare è una tragedia, lui ha vergogna… Mio marito è molto cambiato, prima era solare, oggi è sempre nervoso, se la prende sempre con me, soffre anche nostro figlio, he ora ha dieci anni e all'epoca del sinistro ne aveva quattro e mezzo. E' cambiato in peggio… I problemi fisici di mio marito si sono riverberati anche nella nostra sfera intima, di coppia, sia subito dopo l'incidente, che a tutt'oggi, e ciò sia per i dolori fisici che prova che per i risvolti psicologici, infatti è distaccato. Il nostro rapporto di coppia e della sfera sessuale è molto peggiorato”.
4.2. Danno patrimoniale per spese mediche.
pag. 15/19 Passando ora ad esaminare i presupposti per il riconoscimento delle voci di danno patrimoniale, la domanda relativa al danno emergente per le spese mediche sostenute è senz'altro da accogliere, vista la copiosa documentazione depositata a supporto. Il CTU riferisce: “Le spese documentate sono compatibili con le lesioni subite”.
Il totale di detto danno ammonta dunque ad € 2.426,20 che, in ragione del riconosciuto concorso, è da liquidarsi in € 1.698,34.
4.3. Danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del lucro cessante, derivata dall'incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa specifica dell'attore , si rileva quanto segue. CP_1
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica consiste nella contrazione, attuale o potenziale, dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, che sussiste allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre
2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce, tuttavia, un danno di per sé (danno – evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno – conseguenza); sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o -
pag. 16/19 trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.
Nella fattispecie che ci occupa, ha rappresentato di Controparte_1 essere un agente della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di
Arienzo, (circostanza confermata dall'allegata attestazione rilasciata dal
Direttore della Casa Circondaria in data 4.4.2018) e che in seguito all'incidente e ai postumi permanenti che ne sono scaturiti “non è più in grado di svolgere, a pieno, la sua attività; per cui ha subito una grave diminuzione della sua capacità lavorativa specifica, che nel tempo andrà ad incidere in modo negativo sul suo avanzamento di carriera nella Polizia
Penitenziaria”.
Orbene, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna specifica allegazione documentale di una eventuale contrazione reddituale in seguito all'incidente, risultando agli atti unicamente la Certificazione Unica 2017.
A tale carenza probatoria non ha nemmeno sopperito l'istruttoria condotta in corso di giudizio. Invero, il vice ispettore , Testimone_2
superiore dello da circa 10 anni, escusso all'udienza del CP_1
15.9.2021, ha dichiarato: “Posso dire che negli ultimi tempi ha una ridotta attitudine al lavoro, non è efficiente come prima, in quanto si alza spesso perché riferisce di problemi alla schiena. Posso dire che in caso di rivolta o sommossa lo stesso non sarebbe in grado di intervenire. Ad ogni modo ciò non è successo finora. Posso dire che non sono frequentissimi episodi di rivolte nel nostro istituto. svolge lavoro di ufficio… Comunque CP_1
svolge le sue mansioni di ufficio, sebbene con le limitazioni di cui ho detto…”.
Pertanto, non vi è prova che gli esiti menomativi abbiano avuto ripercussioni sull'attività lavorativa esercitata dall'attore, che era e resta quella di ufficio, nè conseguentemente sul reddito prodotto.
pag. 17/19 In relazione a come gli esiti invalidati possano incidere negativamente su future progressioni di carriera, il ha affermato “Non posso dire, Tes_2
perché non è una valutazione che posso fare io, però penso che potrebbe incidere sul suo avanzamento in carriera. Di questi ultimi si occupano apposite commissioni dipartimentali.”
Alla luce di tali dichiarazioni, neppure detto ulteriore dato risulta essere dimostrato.
8. l'offerta in corso di causa.
Deve darsi atto che, nelle more del giudizio, la comparente compagnia ha formulato all'istante offerta reale di € 100.000,00, mediante assegno circolare n. 6900375642-04 datato 30.9.2021, non ritenuta congrua da parte attrice (si v. verbale di udienza del 7.4.2022) ma il cui importo è stato trattenuto dall'attore in acconto del maggior danno subito, coma da missiva allegata al deposito dell'8.4.2022.
Ebbene alla luce dell'accertata liquidazione del danno, tutto quanto corrisposto in eccesso andrà restituito alla Compagnia assicurativa.
9. Sulle spese di lite.
In ragione dell'accertato concorso di colpa e dell'offerta da parte dell'Assicurazione dell'importo di € 100.000,00, rivelatosi ex post ampiamente congruo, si ritiene che ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 3786/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto:
1) Dichiara la contumacia di CP_3
pag. 18/19 2) Accerta e dichiara la corresponsabilità del sinistro dedotto in lite di
(nella misura del 30%) e del conducente del veicolo Fiat Controparte_1
Punto tg. BK930SW di proprietà di (nella misura del 70%); CP_3
3) condanna in solido con la al CP_3 Controparte_2 risarcimento dei danni in favore di per la somma di € Controparte_1
84.957,26, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo;
4) compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
5) Pone definitivamente a carico delle parti soccombenti in solido le spese di CTU liquidate per come già liquidiate.
Si comunichi.
SMCV, 17.10.2025
Il giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
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