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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1183/2023 R.G. vertente fra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Gallucci ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Rionero in Vulture Piazza Capitano
Plastino 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
C. F. in persona del presidente pro tempore, con sede in Potenza viale G. CP_1 P.IVA_1
Marconi Rampa Pascoli;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 2.5.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva Con il giudice del lavoro e, premesso di essere dipendente dell'azienda Parte_2 deduceva di aver subito in data 25.3.2021 nel movimentare carichi un infortunio sul lavoro con danno biologico riconosciuto dall' pari al 6% complessivo;
adiva il giudice del CP_1 lavoro richiedendo la condanna dell' alla corresponsione delle prestazioni assicurative CP_3 di cui al dPR 1164/'65 e dal D.L: 38/2000, per postumi almeno del 12%.
2. Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, adiva il Parte_1
Tribunale e domandava di dichiarare che il ricorrente è affetto da malattia professionale con diritto all'indennizzo in capitale per il danno biologico patito, nella misura del 12%; di condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle suddette CP_1 prestazioni economiche dall'epoca di insorgenza della malattia professionale con interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni della parte, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e allegazione nel fascicolo informatico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Presupposta e non in discussione la sussistenza della natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente il Consulente Tecnico incaricato con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ Le patologie diagnosticate sono state già riconosciute in sede di revisione del 18-10-2022 ed hanno subito modificazioni CP_1
nel corso degli ultimi quindici mesi. Le indagini clinico strumentali eseguite nel corso dell'anno 2022
e dell'anno 2023 hanno evidenziato alla RM della spalla destra un dislocamento della testa craniale della testa omerale con secondaria riduzione dello spazio sotto acromiale, tendinosi della cuffia dei rotatori. L'odierna obiettività clinica evidenzia una riduzione dell'articolarità della spalla destra di
½, e considerato che l'anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, dove per anchilosi si intende “l'abolizione completa assoluta di ogni movimento di una articolazione di solito sostenuta dalla fusione ossea dei capi articola” comporta un grado di menomazione pari al 25% per l'arto dominante, così come riportato nella tabella delle menomazioni ai sensi del D.Lgs, n. 38 del 23-02-2000 e approvate con D.M. del 12 luglio 2000, nel caso in questione in esiti delle risultanze dell'obiettività clinica con evidenza di una riduzione di 1/2 dell'articolarità della spalla destra il danno biologico è quantificato nella misura percentuale del
12% a decorrere dal febbraio 2024.”.
Nulla di contrario e/o decisivo si rinviene in atti, tale da condure il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della maggiore quantificazione del danno biologico da malattia professionale.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_3 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e succ. mod., in applicazione del protocollo dell'ufficio. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 2.5.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza delle Parte_1 patologie di cui risulta affetto, pari al 12%;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
della relativa dell'indennità, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna , in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Potenza, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla