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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/11/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. CE Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 900/2024 R.G., promossa da nata a [...] l'[...], codice fiscale , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, via Honor Frost, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Luisa Calamia (indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Email_1 ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...]; Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
- parte ricorrente: come da verbale d'udienza del giorno 01 ottobre 2025;
- parte resistente: conclusioni non formulate, in quanto contumace;
- Pubblico Ministero: conclusioni non formulate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo depositato in data 6 giugno 2024, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con in Marsala il 28 dicembre 1991, Controparte_1
ha esposto: Parte_1
- che dall'unione coniugale è nato il figlio (nato a [...] l'[...]); Persona_1
1 - di essere proprietaria della casa coniugale, sita in Santa Maria di Gesù;
- che dall'intervenuta separazione la convivenza non è stata più ripresa ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Tanto esposto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'assegnazione della casa familiare in favore di l'affidamento Controparte_1 condiviso del figlio minore CE ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso entrambi i genitori con regolamentazione del diritto di visita;
porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio CE per il periodo di permanenza presso di sé, oltre al pagamento a carico del resistente di tutte le spese straordinarie.
Con ordinanza depositata in data 30 marzo 2025, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti.
La causa, con ordinanza depositata in data 3 novembre 2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di parte ricorrente che ha insistito in ricorso.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1 il quale, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio.
3. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, poiché sono trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, provato in via documentale che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 6 febbraio 2023 (v. decreto di omologa della separazione, allegato al ricorso).
4. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337-ter c.c. prevede che «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori», confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337-quater c.c., «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».
Anche dopo la novella, pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio «diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
2 Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta, invece, nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano entrambi a realizzarla.
Deve essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale. Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affidamento condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione della relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, non sono emersi elementi per derogare al regime dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori.
Quanto al collocamento, può disporsi che il figlio sia collocato pariteticamente Persona_1 presso entrambi i genitori, secondo tempi fissati d'intesa fra i genitori e in mancanza di intesa come segue: a) durante il periodo estivo il minore starà con la madre, dal mattino sino alle ore 20:00; b) durante il periodo scolastico, il minore verrà prelevato da scuola dalla madre e starà con lei sino alle ore 20:00; c) nel periodo delle vacanze natalizie, dal 23 dicembre al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 3 gennaio dell'anno successivo e per quest'anno dal 23 al 27 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 3 gennaio con il padre;
d) per le festività pasquali, il figlio minore trascorrerà con il padre la Pasqua o la Pasquetta, sempre ad anni alterni e d'intesa fra i genitori e, in mancanza di intesa, per quest'anno la Pasquetta con il padre e la Pasqua con la madre;
e) i compleanni del minore saranno festeggiati d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni con i genitori e per il prossimo anno con la madre.
Ciò si reputa necessario alla luce della relazione dei Servizi sociali in atti (depositata nel fascicolo telematico il 18 dicembre 2024), della dichiarazione della madre («Io attualmente abito in Marsala, via Tagliavia, n.
2. Abito lì da due anni, CE sta con me tutto il giorno. La notte dorme con papà perché a casa del papà ha la sua cameretta. Casa mia è piccola», cfr. verbale udienza del 19
3 febbraio 2025), delle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione (cfr. verbale d'udienza del 7 novembre 2024) e del contenuto della nota dei carabinieri (depositata nel fascicolo telematico il 24 dicembre 2024), dai quali è emerso che il minore vive con la madre durante il giorno e pernotta presso il padre.
5. L'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
Nella specie, considerato che il minore pernotta presso il padre e vista la condizione abitativa della madre, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare (sita in Santa Maria di Gesù), in favore di
Controparte_1
6. Riguardo al contributo di mantenimento in favore del figlio minore CE, si osserva quanto segue.
Sul punto, giova ricordare che dopo la separazione personale tra i coniugi continua a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. civ., n. 3974/2002).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento, si debba
4 procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Tanto premesso, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, occorre evidenziare che la ricorrente, sulla situazione economica del resistente, non ha fornito prova e si è limitata ad allegare:
a) di percepire un reddito di inclusione pari a € 575 (cfr. verbale d'udienza del 26 settembre 2024);
b) che il resistente ha guadagnato circa € 3.000-3.500 al mese e che provvede lui stesso al mantenimento del figlio e a sostenere tutte le spese per lo stesso (cfr. verbale d'udienza del 26 settembre 2024); c) di convivere con il nuovo compagno, , che svolge il lavoro di Testimone_1 muratore e guadagna circa € 350 a settimana (cfr. verbale d'udienza del 19 febbraio 2025).
La circostanza che la ricorrente abbia intrapreso una convivenza con il nuovo compagno è stata altresì confermata dalle dichiarazioni del figlio minore CE rese in sede di audizione (cfr. verbale di audizione del 7 novembre 2024).
Ciò fa presumere che al mantenimento di tutta la famiglia, di cui fa parte anche il figlio CE, contribuisca il reddito prodotto dal compagno della ricorrente, ma al contempo ciò non esclude l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento del minore.
Infine, nessuna specifica allegazione ha fornito la parte ricorrente in ordine al tenore di vita goduto dal figlio minore in costanza di matrimonio (art. 337-ter, comma 4, n. 2, c.c.).
Pertanto, tenuto conto delle scarne allegazioni e produzioni documentali nonché del disposto collocamento paritetico del minore presso entrambi i genitori, deve disporsi che ciascuno dei genitori
5 provveda al mantenimento del figlio nel periodo di permanenza con sé e che le spese straordinarie saranno affrontate per l'80% dal padre e per il restante 20% dalla madre, avendo la ricorrente dichiarato che sostiene tutte le spese per il minore (cfr. verbale Controparte_1
d'udienza del 26 settembre 2024).
7. Le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., devono essere compensate per la quota di ½ e, per la restante quota, poste a carico del resistente contumace, in considerazione dell'esito del giudizio, delle domande formulate da parte ricorrente e delle sue dichiarazioni sulla condotta collaborativa di controparte (cfr. verbale d'udienza del 26 settembre 2024).
La liquidazione della quota di spese processuali non oggetto di compensazione viene effettuata nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto anche delle scarne allegazioni di parte ricorrente in ordine alla situazione economica-reddituale del resistente, nonché della contumacia di quest'ultimo.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citati - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per tutte le fasi di giudizio effettivamente svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Stante la revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, disposta con Parte_1 decreto del 2 aprile 2025, il resistente deve essere condannato al pagamento della quota di ½ delle spese processuali non oggetto di compensazione in favore della ricorrente.
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Marsala, in data 28 dicembre 1991 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile, nell'anno 1991,
n. 342, parte II, serie A - da (nata a [...] l'[...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]).
[...]
3) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento paritetico, come indicato nel paragrafo n. 4) della motivazione.
4) Assegna a la casa familiare, sita in Santa Maria di Gesù. Controparte_1
5) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio CE per il periodo di
6 permanenza presso di sé e che le spese straordinarie, concordate e documentate, graveranno per l'80%
a carico del padre e per il 20% a carico della madre.
6) Condanna alla rifusione, in favore della ricorrente, della Controparte_1 quota di ½ delle spese processuali, quota che liquida in € 1.904,50 oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
7) Compensa le spese processuali fra le parti per la restante quota di ½.
8) Dispone che questa sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
06 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. CE Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. CE Paolo Pizzo.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. CE Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 900/2024 R.G., promossa da nata a [...] l'[...], codice fiscale , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, via Honor Frost, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Luisa Calamia (indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Email_1 ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...]; Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
- parte ricorrente: come da verbale d'udienza del giorno 01 ottobre 2025;
- parte resistente: conclusioni non formulate, in quanto contumace;
- Pubblico Ministero: conclusioni non formulate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo depositato in data 6 giugno 2024, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con in Marsala il 28 dicembre 1991, Controparte_1
ha esposto: Parte_1
- che dall'unione coniugale è nato il figlio (nato a [...] l'[...]); Persona_1
1 - di essere proprietaria della casa coniugale, sita in Santa Maria di Gesù;
- che dall'intervenuta separazione la convivenza non è stata più ripresa ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Tanto esposto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'assegnazione della casa familiare in favore di l'affidamento Controparte_1 condiviso del figlio minore CE ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso entrambi i genitori con regolamentazione del diritto di visita;
porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio CE per il periodo di permanenza presso di sé, oltre al pagamento a carico del resistente di tutte le spese straordinarie.
Con ordinanza depositata in data 30 marzo 2025, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti.
La causa, con ordinanza depositata in data 3 novembre 2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di parte ricorrente che ha insistito in ricorso.
2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1 il quale, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio.
3. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, poiché sono trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, provato in via documentale che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 6 febbraio 2023 (v. decreto di omologa della separazione, allegato al ricorso).
4. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337-ter c.c. prevede che «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori», confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337-quater c.c., «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».
Anche dopo la novella, pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio «diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
2 Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta, invece, nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano entrambi a realizzarla.
Deve essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale. Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affidamento condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione della relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, non sono emersi elementi per derogare al regime dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori.
Quanto al collocamento, può disporsi che il figlio sia collocato pariteticamente Persona_1 presso entrambi i genitori, secondo tempi fissati d'intesa fra i genitori e in mancanza di intesa come segue: a) durante il periodo estivo il minore starà con la madre, dal mattino sino alle ore 20:00; b) durante il periodo scolastico, il minore verrà prelevato da scuola dalla madre e starà con lei sino alle ore 20:00; c) nel periodo delle vacanze natalizie, dal 23 dicembre al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 3 gennaio dell'anno successivo e per quest'anno dal 23 al 27 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 3 gennaio con il padre;
d) per le festività pasquali, il figlio minore trascorrerà con il padre la Pasqua o la Pasquetta, sempre ad anni alterni e d'intesa fra i genitori e, in mancanza di intesa, per quest'anno la Pasquetta con il padre e la Pasqua con la madre;
e) i compleanni del minore saranno festeggiati d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni con i genitori e per il prossimo anno con la madre.
Ciò si reputa necessario alla luce della relazione dei Servizi sociali in atti (depositata nel fascicolo telematico il 18 dicembre 2024), della dichiarazione della madre («Io attualmente abito in Marsala, via Tagliavia, n.
2. Abito lì da due anni, CE sta con me tutto il giorno. La notte dorme con papà perché a casa del papà ha la sua cameretta. Casa mia è piccola», cfr. verbale udienza del 19
3 febbraio 2025), delle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione (cfr. verbale d'udienza del 7 novembre 2024) e del contenuto della nota dei carabinieri (depositata nel fascicolo telematico il 24 dicembre 2024), dai quali è emerso che il minore vive con la madre durante il giorno e pernotta presso il padre.
5. L'assegnazione della casa familiare è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
Nella specie, considerato che il minore pernotta presso il padre e vista la condizione abitativa della madre, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare (sita in Santa Maria di Gesù), in favore di
Controparte_1
6. Riguardo al contributo di mantenimento in favore del figlio minore CE, si osserva quanto segue.
Sul punto, giova ricordare che dopo la separazione personale tra i coniugi continua a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. civ., n. 3974/2002).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento, si debba
4 procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Tanto premesso, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, occorre evidenziare che la ricorrente, sulla situazione economica del resistente, non ha fornito prova e si è limitata ad allegare:
a) di percepire un reddito di inclusione pari a € 575 (cfr. verbale d'udienza del 26 settembre 2024);
b) che il resistente ha guadagnato circa € 3.000-3.500 al mese e che provvede lui stesso al mantenimento del figlio e a sostenere tutte le spese per lo stesso (cfr. verbale d'udienza del 26 settembre 2024); c) di convivere con il nuovo compagno, , che svolge il lavoro di Testimone_1 muratore e guadagna circa € 350 a settimana (cfr. verbale d'udienza del 19 febbraio 2025).
La circostanza che la ricorrente abbia intrapreso una convivenza con il nuovo compagno è stata altresì confermata dalle dichiarazioni del figlio minore CE rese in sede di audizione (cfr. verbale di audizione del 7 novembre 2024).
Ciò fa presumere che al mantenimento di tutta la famiglia, di cui fa parte anche il figlio CE, contribuisca il reddito prodotto dal compagno della ricorrente, ma al contempo ciò non esclude l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento del minore.
Infine, nessuna specifica allegazione ha fornito la parte ricorrente in ordine al tenore di vita goduto dal figlio minore in costanza di matrimonio (art. 337-ter, comma 4, n. 2, c.c.).
Pertanto, tenuto conto delle scarne allegazioni e produzioni documentali nonché del disposto collocamento paritetico del minore presso entrambi i genitori, deve disporsi che ciascuno dei genitori
5 provveda al mantenimento del figlio nel periodo di permanenza con sé e che le spese straordinarie saranno affrontate per l'80% dal padre e per il restante 20% dalla madre, avendo la ricorrente dichiarato che sostiene tutte le spese per il minore (cfr. verbale Controparte_1
d'udienza del 26 settembre 2024).
7. Le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., devono essere compensate per la quota di ½ e, per la restante quota, poste a carico del resistente contumace, in considerazione dell'esito del giudizio, delle domande formulate da parte ricorrente e delle sue dichiarazioni sulla condotta collaborativa di controparte (cfr. verbale d'udienza del 26 settembre 2024).
La liquidazione della quota di spese processuali non oggetto di compensazione viene effettuata nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto anche delle scarne allegazioni di parte ricorrente in ordine alla situazione economica-reddituale del resistente, nonché della contumacia di quest'ultimo.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citati - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per tutte le fasi di giudizio effettivamente svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Stante la revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, disposta con Parte_1 decreto del 2 aprile 2025, il resistente deve essere condannato al pagamento della quota di ½ delle spese processuali non oggetto di compensazione in favore della ricorrente.
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
2) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Marsala, in data 28 dicembre 1991 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile, nell'anno 1991,
n. 342, parte II, serie A - da (nata a [...] l'[...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato a [...] il [...]).
[...]
3) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento paritetico, come indicato nel paragrafo n. 4) della motivazione.
4) Assegna a la casa familiare, sita in Santa Maria di Gesù. Controparte_1
5) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio CE per il periodo di
6 permanenza presso di sé e che le spese straordinarie, concordate e documentate, graveranno per l'80%
a carico del padre e per il 20% a carico della madre.
6) Condanna alla rifusione, in favore della ricorrente, della Controparte_1 quota di ½ delle spese processuali, quota che liquida in € 1.904,50 oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
7) Compensa le spese processuali fra le parti per la restante quota di ½.
8) Dispone che questa sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
06 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. CE Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. CE Paolo Pizzo.
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