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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/05/2024, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2812/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2812/2022 promossa da:
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 co Sig. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Salina e Controparte_2 Luca Griselli (C.F. C.F._1
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Borney;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni avversaria e contraria richiesta disattesa, per tutte le ragioni in fatto e diritto già esposte (e richiamando, solo per scrupolo difensivo, anche le istanze già proposte in via pregiudiziale, preliminare ed istruttoria), In via principale e nel merito: Previo, se del caso, accertamento e conseguente dichiarazione della risoluzione del contratto di avvalimento a causa dell'inadempimento di revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto afferente Controparte_3 pretese infondate in fa rovate, mandando assolta l'opponente da qualsivoglia avversa richiesta e domanda. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa e rimborso forfetario spese generali.”
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove dedotte: accertato il comportamento contrario a buona fede contrattuale da parte di accertato il contenuto del contratto di avvalimento stipulato CP_1 dalle parti in data 27 novembre 2018 e, in pa ro contenuto della clausola n. 10 di tale contratto, rigettare l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo 890/2022, confermando il contenuto del medesimo”. CP_1
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 890/2022, emesso il CP_1 05.1 uale il Tribunale di Lodi ha ingiunto il pagamento della somma di € 155.000,00, oltre a interessi e spese del monitorio, in favore di quale corrispettivo del contratto di Controparte_3 avvalimento.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha rappresentato quanto segue:
− nell'ottobre del 2018 ha deciso di partecipare alla gara bandita da CP_1 Organizzazione_1 cuzione dei “Lavori di collettamento e depurazione
[...] Pt_1 tto funzionale”;
[...] Pt_2
− il bando prevedeva che i concorrenti avrebbero dovuto essere in possesso del requisito dell'attestazione SOA - categoria OG3 classifica II e categoria OG6 classifica II, che CP_1 non possedeva;
− in data 27.11.2018 e hanno stipulato un contratto di avvalimento con CP_1 CP_3 il quale l'impresa a impegnava a mettere a disposizione dell'impresa CP_3 ausiliata , ai fini d e alla gara per l'affidamento dell'appalto “nonché per CP_1 l'esecuzio ativi lavori”, il proprio requisito di “Attestazione SOA per le seguenti categorie: Categoria OG3 Classifica II – Categoria OG6 Classifica II”, “nonché tutte le risorse necessarie, nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto e specificatamente i seguenti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo: le risorse organizzative e umane;
organizzazione aziendale: come da allegato A;
mezzi e attrezzature: come da allegato B;
know how: complesso delle conoscenze e delle competenze correlate all'esecuzione delle prestazioni svolte per il raggiungimento del requisito oggettivo di avvalimento”;
− al punto 2 del contratto di avvalimento si è impegnata dalla data del contratto CP_3 per l'intera durata dell'appalto, anche in caso di proroga dei termini contrattuali dell'appalto;
− le parti hanno pattuito che in caso di aggiudicazione della gara, avrebbe corrisposto a CP_1 per il servizio di avvalimento (comprendente l delle risorse umane e CP_3 orto complessivo di € 155.000,00;
− in data 30.07.2019, SIV ha comunicava a (e, per conoscenza, a CP_1 CP_3 l'aggiudicazione dell'appalto; il contratto di a stato poi sottoscritto il 2
− contrariamente agli accordi assunti, ha preteso di subordinare l'effettivo CP_3 impiego delle risorse umane e di mezz i un ulteriore corrispettivo, adducendo che quello riportato nel contratto (€ 155.000,00) afferiva unicamente al prestito delle attestazioni SOA e non delle risorse riportate negli allegati A e B del contratto di avvalimento;
− con pec del 19.01.2022 ha invitato formalmente ad eseguire il CP_1 CP_3 contratto di avvalimento e, pertanto, ad intervenire con il personale, i mezzi e il know how indicati nel contratto, entro 7 giorni;
ha riscontrato la missiva con pec del 22.01.2022 dichiarando la propria Controparte_4 oncordare i prezzi di esecuzione delle opere da realizzare, previa, tuttavia, corresponsione della somma di Euro 155.000,00 concordata e mai liquidata”; con pec del 14.03.2022 CP_3 ha chiesto il pagamento della somma di € 155.000,00;
− con pec del 24.03.2022 ha riscontrato la comunicazione di rilevando CP_1 CP_3 che la pretesa era contraria agli accordi e all'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, in forza del quale l'impegno che l'ausiliario assume nei confronti del concorrente e della stazione appaltante non può essere esclusivamente cartolare;
inoltre, ha comunicato che il contratto CP_1 doveva intendersi risolto in quanto si era presentata in cantiere per CP_3 l'esecuzione dei lavori neppure do ito di cui alla nota di del CP_1 19.01.2022;
pagina 2 di 4 − in risposta ha emesso la fattura n. 40/E del 12.04.2022, contestata da CP_3 CP_1 con Pec de Or
− a causa dell'inadempimento di è stata autorizzata dalla a sostituire CP_3 CP_1 l'ausiliaria con altra impresa individuata in con la quale ha concordato Controparte_5 per il servizio di avvalimento il medesimo 0; a Controparte_5 fronte di tale corrispettivo ha fin da subito adempiuto al proprio i mettere concretamente a disposizione, in cantiere, tutte le risorse elencate nell'allegato al contratto.
Ciò premesso, ha chiesto che venga dichiarata la risoluzione del contratto di avvalimento CP_1 stante l'inade che – in forza di un'interpretazione del contratto contra CP_3 legem e contraria al principio di buona fede - ha omesso di mettere a disposizione le risorse necessarie per dare esecuzione all'appalto.
1.2. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, Controparte_3 part to che, in conformità alla giurisprudenza, deve considerarsi normale che il contratto di avvalimento preveda un corrispettivo per la sua sola stipulazione e che, in un successivo accordo, le parti concordino il corrispettivo per l'eventuale concreta messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento. Ciò troverebbe conferma nell'art. 10 del contratto di avvalimento che prevede che “l'impresa ausiliata si impegna a riconoscere, solo per il caso di effettiva aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, un corrispettivo per il servizio di avvalimento pari ad 155.000,00 euro oltre IVA come per legge”. si è CP_1 quindi rifiutata ingiustificatamente di versare il corrispettivo pattuito nel contratto di avvali
1.3. Con ordinanza del 27.03.2024 la Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.05.2024 tenutasi in trattazione scritta.
2. L'opposizione è fondata per le ragioni di eseguito illustrate.
Secondo la giurisprudenza prevalente è ammissibile l'avvalimento anche con riferimento all'attestazione SOA, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (ex plurimis Consiglio di Stato n. 169/2022; n. 8486/2022 )
Tanto premesso, si osserva che il contratto di avvalimento stipulato tra e CP_1 Controparte_3 prevede l'impegno della società ausiliaria a mettere a disposizione si
[...] ipazione alla gara per l'affidamento di detto appalto, nonché dell'esecuzione dei relativi lavorio, il proprio requisito di “Attestazione SOA […] nonché tutte le risorse necessarie, nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto e specificatamente i seguenti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo: le risorse organizzative e umane: organizzazione aziendale, come da allegato A,; mezzi e attrezzature: come da allegato B;
Konwo How” (al punto 1). Si osserva, inoltre, che negli allegati A e B sono indicati i nominativi dei lavorati e dei mezzi strumentali messi a disposizione.
Tale impegno è stato assunto dalla società ausiliaria a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto per l'intera durata dell'appalto, prevedendo altresì l'impegno di “mantenere le risorse messe a disposizione dell'ausiliaria sino alla conclusione dello stesso” anche in caso di proroga (punto 2).
Da ultimo, la ha anche assunto “la responsabilità solidale con l'impresa ausiliata nei confronti CP_3 della Stazione ente alle prestazioni oggetto del presente contratto” (punto 3).
Alla luce di tali pattuizioni, è evidente che con il contratto di avvalimento ha messo a CP_3 disposizione dell'ausiliata la sua attestazione SOA e, insieme ad essa, il pro ganizzativo (in termini di mezzi e risorse, analiticamente individuati mediante rinvio agli allegati al contratto) nella misura necessaria all'esecuzione del contratto.
La difesa della convenuta opposta, secondo cui l'accordo intercorso con la avrebbe avuto ad CP_1 oggetto esclusivamente la messa a disposizione della attestazione SOA, risul trasto sia con l'art.
pagina 3 di 4 89 co. 1 D. Lgs. n. 50/2016, per come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, sia con il tenore letterale del contratto di avvalimento.
Il rifiuto di di intervenire con il personale, i mezzi e il know how al fine di consentire a CP_3
di all' appalto integra un inadempimento grave che comporta l'accoglimento CP_1 manda di risoluzione del contratto di avvalimento. È, infatti, ingiustificata la richiesta della società opposta di subordinare la prestazione delle proprie risorse alla pattuizione di un ulteriore corrispettivo.
All'accoglimento dell'opposizione, segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico di parte convenuta opposta.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo applicati i valori medi del DM n. 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi del medesimo DM per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta, previsti per i giudizi di cognizione di valore corrispondenti al petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 890/2022 emesso dal Tribunale di Lodi;
2) dichiara la risoluzione del contratto di avvalimento stipulato tra e CP_1 CP_3
3) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in complessivi € CP_3 CP_1 9.142,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Lodi, 22 maggio 2024
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2812/2022 promossa da:
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 co Sig. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Salina e Controparte_2 Luca Griselli (C.F. C.F._1
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Borney;
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni avversaria e contraria richiesta disattesa, per tutte le ragioni in fatto e diritto già esposte (e richiamando, solo per scrupolo difensivo, anche le istanze già proposte in via pregiudiziale, preliminare ed istruttoria), In via principale e nel merito: Previo, se del caso, accertamento e conseguente dichiarazione della risoluzione del contratto di avvalimento a causa dell'inadempimento di revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto afferente Controparte_3 pretese infondate in fa rovate, mandando assolta l'opponente da qualsivoglia avversa richiesta e domanda. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa e rimborso forfetario spese generali.”
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove dedotte: accertato il comportamento contrario a buona fede contrattuale da parte di accertato il contenuto del contratto di avvalimento stipulato CP_1 dalle parti in data 27 novembre 2018 e, in pa ro contenuto della clausola n. 10 di tale contratto, rigettare l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo 890/2022, confermando il contenuto del medesimo”. CP_1
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 890/2022, emesso il CP_1 05.1 uale il Tribunale di Lodi ha ingiunto il pagamento della somma di € 155.000,00, oltre a interessi e spese del monitorio, in favore di quale corrispettivo del contratto di Controparte_3 avvalimento.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha rappresentato quanto segue:
− nell'ottobre del 2018 ha deciso di partecipare alla gara bandita da CP_1 Organizzazione_1 cuzione dei “Lavori di collettamento e depurazione
[...] Pt_1 tto funzionale”;
[...] Pt_2
− il bando prevedeva che i concorrenti avrebbero dovuto essere in possesso del requisito dell'attestazione SOA - categoria OG3 classifica II e categoria OG6 classifica II, che CP_1 non possedeva;
− in data 27.11.2018 e hanno stipulato un contratto di avvalimento con CP_1 CP_3 il quale l'impresa a impegnava a mettere a disposizione dell'impresa CP_3 ausiliata , ai fini d e alla gara per l'affidamento dell'appalto “nonché per CP_1 l'esecuzio ativi lavori”, il proprio requisito di “Attestazione SOA per le seguenti categorie: Categoria OG3 Classifica II – Categoria OG6 Classifica II”, “nonché tutte le risorse necessarie, nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto e specificatamente i seguenti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo: le risorse organizzative e umane;
organizzazione aziendale: come da allegato A;
mezzi e attrezzature: come da allegato B;
know how: complesso delle conoscenze e delle competenze correlate all'esecuzione delle prestazioni svolte per il raggiungimento del requisito oggettivo di avvalimento”;
− al punto 2 del contratto di avvalimento si è impegnata dalla data del contratto CP_3 per l'intera durata dell'appalto, anche in caso di proroga dei termini contrattuali dell'appalto;
− le parti hanno pattuito che in caso di aggiudicazione della gara, avrebbe corrisposto a CP_1 per il servizio di avvalimento (comprendente l delle risorse umane e CP_3 orto complessivo di € 155.000,00;
− in data 30.07.2019, SIV ha comunicava a (e, per conoscenza, a CP_1 CP_3 l'aggiudicazione dell'appalto; il contratto di a stato poi sottoscritto il 2
− contrariamente agli accordi assunti, ha preteso di subordinare l'effettivo CP_3 impiego delle risorse umane e di mezz i un ulteriore corrispettivo, adducendo che quello riportato nel contratto (€ 155.000,00) afferiva unicamente al prestito delle attestazioni SOA e non delle risorse riportate negli allegati A e B del contratto di avvalimento;
− con pec del 19.01.2022 ha invitato formalmente ad eseguire il CP_1 CP_3 contratto di avvalimento e, pertanto, ad intervenire con il personale, i mezzi e il know how indicati nel contratto, entro 7 giorni;
ha riscontrato la missiva con pec del 22.01.2022 dichiarando la propria Controparte_4 oncordare i prezzi di esecuzione delle opere da realizzare, previa, tuttavia, corresponsione della somma di Euro 155.000,00 concordata e mai liquidata”; con pec del 14.03.2022 CP_3 ha chiesto il pagamento della somma di € 155.000,00;
− con pec del 24.03.2022 ha riscontrato la comunicazione di rilevando CP_1 CP_3 che la pretesa era contraria agli accordi e all'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, in forza del quale l'impegno che l'ausiliario assume nei confronti del concorrente e della stazione appaltante non può essere esclusivamente cartolare;
inoltre, ha comunicato che il contratto CP_1 doveva intendersi risolto in quanto si era presentata in cantiere per CP_3 l'esecuzione dei lavori neppure do ito di cui alla nota di del CP_1 19.01.2022;
pagina 2 di 4 − in risposta ha emesso la fattura n. 40/E del 12.04.2022, contestata da CP_3 CP_1 con Pec de Or
− a causa dell'inadempimento di è stata autorizzata dalla a sostituire CP_3 CP_1 l'ausiliaria con altra impresa individuata in con la quale ha concordato Controparte_5 per il servizio di avvalimento il medesimo 0; a Controparte_5 fronte di tale corrispettivo ha fin da subito adempiuto al proprio i mettere concretamente a disposizione, in cantiere, tutte le risorse elencate nell'allegato al contratto.
Ciò premesso, ha chiesto che venga dichiarata la risoluzione del contratto di avvalimento CP_1 stante l'inade che – in forza di un'interpretazione del contratto contra CP_3 legem e contraria al principio di buona fede - ha omesso di mettere a disposizione le risorse necessarie per dare esecuzione all'appalto.
1.2. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, Controparte_3 part to che, in conformità alla giurisprudenza, deve considerarsi normale che il contratto di avvalimento preveda un corrispettivo per la sua sola stipulazione e che, in un successivo accordo, le parti concordino il corrispettivo per l'eventuale concreta messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento. Ciò troverebbe conferma nell'art. 10 del contratto di avvalimento che prevede che “l'impresa ausiliata si impegna a riconoscere, solo per il caso di effettiva aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, un corrispettivo per il servizio di avvalimento pari ad 155.000,00 euro oltre IVA come per legge”. si è CP_1 quindi rifiutata ingiustificatamente di versare il corrispettivo pattuito nel contratto di avvali
1.3. Con ordinanza del 27.03.2024 la Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.05.2024 tenutasi in trattazione scritta.
2. L'opposizione è fondata per le ragioni di eseguito illustrate.
Secondo la giurisprudenza prevalente è ammissibile l'avvalimento anche con riferimento all'attestazione SOA, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (ex plurimis Consiglio di Stato n. 169/2022; n. 8486/2022 )
Tanto premesso, si osserva che il contratto di avvalimento stipulato tra e CP_1 Controparte_3 prevede l'impegno della società ausiliaria a mettere a disposizione si
[...] ipazione alla gara per l'affidamento di detto appalto, nonché dell'esecuzione dei relativi lavorio, il proprio requisito di “Attestazione SOA […] nonché tutte le risorse necessarie, nessuna esclusa, per consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto e specificatamente i seguenti requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo: le risorse organizzative e umane: organizzazione aziendale, come da allegato A,; mezzi e attrezzature: come da allegato B;
Konwo How” (al punto 1). Si osserva, inoltre, che negli allegati A e B sono indicati i nominativi dei lavorati e dei mezzi strumentali messi a disposizione.
Tale impegno è stato assunto dalla società ausiliaria a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto per l'intera durata dell'appalto, prevedendo altresì l'impegno di “mantenere le risorse messe a disposizione dell'ausiliaria sino alla conclusione dello stesso” anche in caso di proroga (punto 2).
Da ultimo, la ha anche assunto “la responsabilità solidale con l'impresa ausiliata nei confronti CP_3 della Stazione ente alle prestazioni oggetto del presente contratto” (punto 3).
Alla luce di tali pattuizioni, è evidente che con il contratto di avvalimento ha messo a CP_3 disposizione dell'ausiliata la sua attestazione SOA e, insieme ad essa, il pro ganizzativo (in termini di mezzi e risorse, analiticamente individuati mediante rinvio agli allegati al contratto) nella misura necessaria all'esecuzione del contratto.
La difesa della convenuta opposta, secondo cui l'accordo intercorso con la avrebbe avuto ad CP_1 oggetto esclusivamente la messa a disposizione della attestazione SOA, risul trasto sia con l'art.
pagina 3 di 4 89 co. 1 D. Lgs. n. 50/2016, per come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, sia con il tenore letterale del contratto di avvalimento.
Il rifiuto di di intervenire con il personale, i mezzi e il know how al fine di consentire a CP_3
di all' appalto integra un inadempimento grave che comporta l'accoglimento CP_1 manda di risoluzione del contratto di avvalimento. È, infatti, ingiustificata la richiesta della società opposta di subordinare la prestazione delle proprie risorse alla pattuizione di un ulteriore corrispettivo.
All'accoglimento dell'opposizione, segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico di parte convenuta opposta.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo applicati i valori medi del DM n. 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi del medesimo DM per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta, previsti per i giudizi di cognizione di valore corrispondenti al petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 890/2022 emesso dal Tribunale di Lodi;
2) dichiara la risoluzione del contratto di avvalimento stipulato tra e CP_1 CP_3
3) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in complessivi € CP_3 CP_1 9.142,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Lodi, 22 maggio 2024
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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