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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/10/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 5853/2024, pendente tra
(c.f. C.F. 1 ), con il patrocinio Parte 1
dell'AVV. NASO DOMENICO
ricorrente e
(c.f. P.IVA 1 ), in persona del Controparte 1
Ministro p.t.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il sig. Parte 1
-premesso che con sentenza n. 738/2020 del assistente amministrativo scolastico Tribunale del Lavoro di Tivoli aveva ottenuto il diritto a vedersi riconosciuta dal un'anzianità di anni 6 mesi 4 e giorni 10 e che in forza diControparte_2 detta sentenza gli venivano corrisposte a luglio 2024 differenze retributive pari ad € 24.427,4 conveniva in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Tivoli
l'amministrazione datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento delle trattenute previdenziali illegittimamente trattenute dalla stessa sulla somma in questione e quantificate in € 3.065,40, come da cedolino stipendiale e prospetto contabile agli atti
(cfr. docc. 2 e 3 dell'atto introduttivo).
A sostegno della propria pretesa, lamentava la violazione degli articoli 9 e 23 della legge n. 218/1952 e citava numerosi precedenti giurisprudenziali a proprio favore. Il CP 1 resistente non si costituiva in giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Il caso in esame trae origine dalle trattenute previdenziali operate dall'amministrazione resistente sulle somme dovute al lavoratore a titolo di differenze retributive accertate a seguito di sentenza.
In proposito, in forza dell'art. 2115 c.c. e dell'art. 19 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore ed il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Tuttavia, l'art.23 della legge n. 218/1952 esclude tale diritto di rivalsa per "il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta", sicchè egli “e' tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo".
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, poi, precisato in plurime occasioni (v. Cass.
31/10/2017 n. 29956 e Cass., 17/1172016, n. 23426) il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito dovuto al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo di quella parte delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, essendo consentito al datore di lavoro procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo in ossequio all'art. 19 L. n. 218/52.
Anche più di recente (Cassazione Civile, Sent. Sez. Lavoro n. 23071/2021) è stato ribadito il concetto per cui "... ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore.
Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante»>"
È stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015). L'inadempimento, infatti, sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta
Le disposizioni ed i principi anzidetti trovano applicazione anche al rapporto di pubblico impiego, come confermato dal parere n. 1906/2019 reso dal Consiglio di Stato in data 27/6/2019, ove si afferma che qualora l'Amministrazione abbia provveduto con ritardo al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati non può esercitare alcuna azione di rivalsa nei confronti dal lavoratore per la quota di contributi originariamente a suo carico, il cui onere resta esclusivamente a carico della parte datoriale qualora quest'ultima non abbia provveduto al versamento entro il termine stabilito, risultando tale regola "coerente con il sistema e qualificandosi come una vera e propria sanzione di carattere patrimoniale che si aggiunge alle altre previste dalla legge."
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, poiché il CP 1 convenuto ha provveduto al pagamento delle differenze retributive dovute al ricorrente ed al versamento dei relativi contributi con ritardo rispetto alle scadenze previste e tenuto altresì conto che, non costituendosi, non sono state sollevate obiezioni rispetto al prospetto di calcolo allegato dal lavoratore, deve essere condannato a pagare in favore dello stesso la quota previdenziale originariamente a proprio carico, pari ad € 3.065,40, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_2 alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 3.065,40 a titolo di trattenute previdenziali illegittimamente operate, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna il Controparte_2 al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.312,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 01/10/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 5853/2024, pendente tra
(c.f. C.F. 1 ), con il patrocinio Parte 1
dell'AVV. NASO DOMENICO
ricorrente e
(c.f. P.IVA 1 ), in persona del Controparte 1
Ministro p.t.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il sig. Parte 1
-premesso che con sentenza n. 738/2020 del assistente amministrativo scolastico Tribunale del Lavoro di Tivoli aveva ottenuto il diritto a vedersi riconosciuta dal un'anzianità di anni 6 mesi 4 e giorni 10 e che in forza diControparte_2 detta sentenza gli venivano corrisposte a luglio 2024 differenze retributive pari ad € 24.427,4 conveniva in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Tivoli
l'amministrazione datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento delle trattenute previdenziali illegittimamente trattenute dalla stessa sulla somma in questione e quantificate in € 3.065,40, come da cedolino stipendiale e prospetto contabile agli atti
(cfr. docc. 2 e 3 dell'atto introduttivo).
A sostegno della propria pretesa, lamentava la violazione degli articoli 9 e 23 della legge n. 218/1952 e citava numerosi precedenti giurisprudenziali a proprio favore. Il CP 1 resistente non si costituiva in giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Il caso in esame trae origine dalle trattenute previdenziali operate dall'amministrazione resistente sulle somme dovute al lavoratore a titolo di differenze retributive accertate a seguito di sentenza.
In proposito, in forza dell'art. 2115 c.c. e dell'art. 19 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore ed il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Tuttavia, l'art.23 della legge n. 218/1952 esclude tale diritto di rivalsa per "il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta", sicchè egli “e' tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo".
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, poi, precisato in plurime occasioni (v. Cass.
31/10/2017 n. 29956 e Cass., 17/1172016, n. 23426) il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito dovuto al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo di quella parte delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, essendo consentito al datore di lavoro procedere alle ritenute a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo in ossequio all'art. 19 L. n. 218/52.
Anche più di recente (Cassazione Civile, Sent. Sez. Lavoro n. 23071/2021) è stato ribadito il concetto per cui "... ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore.
Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante»>"
È stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015). L'inadempimento, infatti, sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta
Le disposizioni ed i principi anzidetti trovano applicazione anche al rapporto di pubblico impiego, come confermato dal parere n. 1906/2019 reso dal Consiglio di Stato in data 27/6/2019, ove si afferma che qualora l'Amministrazione abbia provveduto con ritardo al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati non può esercitare alcuna azione di rivalsa nei confronti dal lavoratore per la quota di contributi originariamente a suo carico, il cui onere resta esclusivamente a carico della parte datoriale qualora quest'ultima non abbia provveduto al versamento entro il termine stabilito, risultando tale regola "coerente con il sistema e qualificandosi come una vera e propria sanzione di carattere patrimoniale che si aggiunge alle altre previste dalla legge."
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, poiché il CP 1 convenuto ha provveduto al pagamento delle differenze retributive dovute al ricorrente ed al versamento dei relativi contributi con ritardo rispetto alle scadenze previste e tenuto altresì conto che, non costituendosi, non sono state sollevate obiezioni rispetto al prospetto di calcolo allegato dal lavoratore, deve essere condannato a pagare in favore dello stesso la quota previdenziale originariamente a proprio carico, pari ad € 3.065,40, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_2 alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 3.065,40 a titolo di trattenute previdenziali illegittimamente operate, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condanna il Controparte_2 al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.312,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 01/10/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti