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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1671/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1671/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Di Matteo Valeria, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Malpede Giancarlo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 23.9.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 1671/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) in data 5.11.1985 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 Parte_2
Citra (SA) in data 11.1.1981 (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 10.9.2011 in Ricigliano (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Ricigliano (SA) dell'anno 2011, al n. 7 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (26.9.2012) e Per_1
(5.9.2014), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la Per_2 separazione personale con decreto n. 2033/2021 del 26.2.2021, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23.9.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
2.9.2025 e 18.9.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Proc. R.V.G. n. 1671/2025
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano confermarsi le condizioni assunte all'atto della separazione e quindi:
“• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di nata Parte_1
a Oliveto Citra il 05.11.1985 e nato il [...] a [...], uniti Parte_2 in matrimonio in data 10/09/2011 nel comune di Ricigliano;
• Disporre l'affido condiviso dei minori e , con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre, diritto di visita libero tra le parti con festività alternate e quindici giorni anche non consecutivi a luglio ed agosto;
• Determinare in € 250,00 per ogni figlio (totale € 500,00), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, l'assegno di mantenimento in favore dei minori che il sig. è tenuto a corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, Pt_2 Pt_1 oltre al 50% al pagamento delle spese straordinarie concordate e documentate (per le quali le parti richiamano l'applicazione delle Linee guida stilate dal C.N.F1);
• Le spese della procedura saranno compensate tra le parti;
• Per quanto non previsto nel ricorso si applicheranno le norme vigenti in materia”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a Oliveto Citra (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
11.1.1981 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Ricigliano (SA) dell'anno 2011, al n. 7 Parte II Serie A;
3 Proc. R.V.G. n. 1671/2025
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ricigliano (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23/09/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1671/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Di Matteo Valeria, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Malpede Giancarlo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 23.9.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 1671/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(SA) in data 5.11.1985 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 Parte_2
Citra (SA) in data 11.1.1981 (C.F. )], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 10.9.2011 in Ricigliano (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Ricigliano (SA) dell'anno 2011, al n. 7 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (26.9.2012) e Per_1
(5.9.2014), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la Per_2 separazione personale con decreto n. 2033/2021 del 26.2.2021, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 23.9.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
2.9.2025 e 18.9.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Proc. R.V.G. n. 1671/2025
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano confermarsi le condizioni assunte all'atto della separazione e quindi:
“• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di nata Parte_1
a Oliveto Citra il 05.11.1985 e nato il [...] a [...], uniti Parte_2 in matrimonio in data 10/09/2011 nel comune di Ricigliano;
• Disporre l'affido condiviso dei minori e , con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre, diritto di visita libero tra le parti con festività alternate e quindici giorni anche non consecutivi a luglio ed agosto;
• Determinare in € 250,00 per ogni figlio (totale € 500,00), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, l'assegno di mantenimento in favore dei minori che il sig. è tenuto a corrispondere alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, Pt_2 Pt_1 oltre al 50% al pagamento delle spese straordinarie concordate e documentate (per le quali le parti richiamano l'applicazione delle Linee guida stilate dal C.N.F1);
• Le spese della procedura saranno compensate tra le parti;
• Per quanto non previsto nel ricorso si applicheranno le norme vigenti in materia”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a Oliveto Citra (SA) in [...] C.F._1 Parte_2
11.1.1981 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Ricigliano (SA) dell'anno 2011, al n. 7 Parte II Serie A;
3 Proc. R.V.G. n. 1671/2025
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ricigliano (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23/09/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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