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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente
dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere
dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 579/2024 R.G.;
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], avente c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pighi, avente pec Email_1
NEI CONFRONTI DI
avente c.f. , quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Formaro, avente pec
Email_2
1
Con sentenza n. 472/2024, pubblicata in data 22 febbraio 2024, il Tribunale di Modena, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo del luglio 2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di di €. 450.002,13 oltre interessi e spese. Controparte_2
*
Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente opponente, insistendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
*
Resisteva quale mandataria di CP_1 Controparte_2
*
Precisate le conclusioni, come in atti, a seguito dell'udienza cartolare del giorno 1.4.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, evidenziato che l'opposto decreto ingiuntivo, confermato dal primo giudice,
è stato richiesto nei confronti di , in quanto fideiussore della Parte_1 Controparte_3
società ammessa nel 2018 a concordato preventivo, per quanto ancora dovuto da tale società in seguito ad alcuni , specificati in ricorso, ed al contratto di mutuo fondiario del 5.3.2009.
2) Va, poi, osservato, per esigenze di chiarezza, che il primo giudice ha rigettato il motivo di opposizione, con il quale era stata contestata l'insussistenza dei crediti, osservando come gli stessi fossero stati riconosciuti dalla stessa con la richiesta di ammissione Controparte_4
al concordato preventivo e poi ammessi, nell'ambito della relativa procedura.
3) Va, poi, accolto il primo motivo dell'appello, la cui fondatezza è stata riconosciuta dalla stessa con il quale viene lamentato come il primo giudice non abbia tenuto conto CP_1 del pagamento, successivo all'instaurazione del giudizio, di € 55.845,56 , effettuato in favore di che ne aveva dato esattamente conto. CP_2
2 4)Ne consegue che il primo giudice avrebbe dovuto revocare l'opposto decreto ingiuntivo e quantificare quanto ancora dovuto, tenuto conto di tale pagamento, specificatamente effettuato in relazione al contratto di mutuo, di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, per il quale la banca riduceva, già in primo grado, la sua pretesa da €231.319,79 ad € 175.474,23.
5) Con il secondo motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia esaminato, dettagliatamente, il motivo di opposizione, con il quale si era dedotto come non fosse dovuto il complessivo importo di € 75.000, preteso in relazione a tre contratti di finanziamento, in quanto non risultavano né richiesti, nè erogati.
6) Il primo giudice, effettivamente, ha preso in considerazione tale motivo, osservando solo come fosse documentata, tramite gli allegati 4,5 e 6 dell'opposta, finanziamenti export numeri 4707317, 4707359 e 4707376, in attuazione delle direttive di cui al contratto quadro in essere, a monte, tra la e la Banca creditrice>. Controparte_3
7) La contestata statuizione va, tuttavia, confermata, con un diverso percorso argomentativo.
Va osservato, anzitutto, che i suindicati sono riferiti al affidamento>, regolarmente redatto per iscritto, prodotto in atti, ove era previsto, per quanto qui rileva quanto segue:
“1.11 contratto non costituisce linea di credito immediatamente disponibile;
rappresenta
l'esito positivo, alla data di conclusione dello stesso, della valutazione di merito creditizio da parte della in relazione alle esigenze di credito illustrate dal Cliente, ai fini della CP_5
stipula dei Singoli Contratti delle tipologie previste, espressi in euro o in divisa estera, secondo i termini e le condizioni di seguito previsti.
Art.
2 -Stipula dei Singoli Contratti a valere sull'affidamento -Applicazione della commissione di affidamento
1. Il cliente può chiedere alla di sottoscrivere i Singoli Contratti, nei limiti CP_5
dell'importo complessivo, della durata dell'affidamento concesso e delle tipologie previsti nel prospetto sopra riportato, nonché nel rispetto dei limiti massimi stabiliti per ciascuna classe di rischio e per ciascuna tipologia, come indicato nel prospetto stesso.
2. Nel rispetto dei limiti dì cui al comma precedente, il Cliente può chiedere di utilizzare la disponibilità per tutte le tipologie di Singoli Contratti consentite.
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3. Ferma la già avvenuta valutazione di merito creditizio, resta inteso che !a si CP_5
riserva di valutare di volta in volta le richieste del Cliente e che, quindi, la stipula dei Singoli
Contratti è subordinata all'accordo tra Banca e Cliente sul contenuto e sulle specifiche condizioni contrattuali ed economiche degli stessi. ……”.
A differenza di quanto erroneamente presupposto da parte opponente, odierna appellante, non era, dunque, prevista alcuna erogazione di denaro, venendo in rilievo, in concreto, degli affidamenti, di volta in volta concessi.
Nei documenti citati dal primo giudice risulta, infatti, l'intestazione ANTICIPO EXPORT
IN EURO/DIVISA ESTERA A FRONTE DI PRESENTAZIONE DI FATTURE/CONTRATTI
O ORDINI RELATIVI A CONTRATTI STIPULATI>.
In tutti e tre tali atti, sottoscritti dal funzionario incaricato dalla banca si comunicava al
che era stato aperto a suo nome l' ivi indicato, di cui veniva riepilogato il dettaglio.
8)Con il terzo ed ultimo motivo, parte appellante contesta come il primo giudice avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, primo comma, L. Fall., in relazione agli artt. con gli artt. 2, 3, 24, 41 e 42 Cost., nella parte in cui dispone e permette che il fideiussore non compulsato o escusso prima dell'omologa sia tenuto a pagare la quota estinta del credito dopo l'omologa o dopo l'esecuzione di un concordato preventivo al quale non ha partecipato.
Chiede, in subordine, procedersi ad unna interpretazione costituzionalmente orientata < secondo la quale all'espressione “i creditori conservano impregiudicati i diritti verso il fideiussore” dell'art. 184 comma 1 periodo secondo L.F., ed in particolare alla parola
“diritti”, è da attribuirsi una portata limitata, vale a dire limitata alle sole “azioni” esperibili dai creditori e non riferita invece al credito originario>.
9)Il motivo in esame è infondato, in quanto il c.d. effetto esdebitatorio del concordato nei confronti del debitore ammessovi non si distingue da altre cause, anche di natura giuridica, come lo stesso fallimento, che ostano all'integrale pagamento da parte del debitore garantito, con conseguente danno del garante, posto che la fideiussione ha proprio la specifica funzione di garantire il creditore, a fronte di simili impedimenti, quale che ne sia la natura.
4 10)Resta da esaminare la deduzione formulata dallo in appello, relativa Parte_1 all'intervento pagamento per alcuni finanziamenti> da parte della in Controparte_4
concordato, per un complessivo importo di € 45.007,67.
11)La richiesta è stata contestata dall'appellata, rilevando la non riferibilità dei documenti di bonifico del 20.2.2024 ai crediti, di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
12)tale contestazione è infondata, posto che nei bonifici prodotti in atti sono specificati i debiti cui dovevano imputarsi, riportando i relativi dati identificativi, tutti risultanti nell'elencazione del ricorso per decreto ingiuntivo.
13) Tirando le fila di quanto sin qui esposto, in parziale accoglimento dell'appello, deve revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, condannando lo al pagamento, in favore Parte_1
di dell'importo ottenuto sottraendo da € 450.002,13 i due importi corrisposti dalla CP_2
società garantita in concordato (€ 55.845,56 + 45.007,67).
14)A fronte dell'esito finale del procedimento, concluso con la riduzione della condanna da
€ 450.002,13 ad € va disposta nella misura di un quarto la compensazione delle spese di lite, ponendo le restanti in capo all'originario opponente rimasto soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 579/2024 R.G., in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, revoca l'opposto decreto ingiuntivo e condanna al pagamento, in favore di di € Parte_1 Controparte_2
349.148,97 oltre interessi da conteggiare dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Compensa per un quarto le spese di lite.
Condanna alla refusione, in favore dell'opposta, delle restanti spese di lite, Parte_1 liquidate in €9.000 per il primo grado e nel medesimo importo per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 29.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. Giovanni Salina
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