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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 335/2023, promossa da:
.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALBONI Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO, elettivamente domiciliata presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORI MAURO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO
Azione di rivendicazione – accoglimento
Eccezione di usucapione – onere della prova
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................... 1
2. L'eccezione relativa alla procura ............................................................................................... 3
3. I presupposti dell'azione ........................................................................................................... 4
4. La domanda riconvenzionale. ................................................................................................... 6
5. Statuizioni conclusive e spese di lite ......................................................................................... 8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione notificato in data 1 febbraio 2023 e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la ha convenuto in Parte_1
1 giudizio chiedendo di accertare la proprietà di un'area occupata da una CP_1
capezzagna della larghezza di mt. 6 e della lunghezza di mt. 310,30, che consente l'accesso ad un fondo di sua proprietà. Spiega che dal 2020, proprietario di un fondo CP_1
confinante ha posizionato blocchi in cemento sul predetto passo ed ha eliminato la capezzagna, blocchi di cui chiede la condanna alla rimozione, con rimessione in pristino dei luoghi, con condanna al risarcimento dei danni.
All'esito della costituzione avversaria, contenente una domanda riconvenzionale di usucapione e della c.t.u. svolta in corso di causa, la Partecipanza Agraria di Cento ha così precisato le conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ferrara, ogni diversa e contraria istanza, domanda od eccezione rigettata, accertato e dichiarato che l'accesso al fondo agricolo di proprietà dell'attrice sito in Comune di Bondeno, località Fienil del Vento, è sempre avvenuto attraverso un passo carrabile della larghezza di mt. 4,81 e transitando su una capezzagna della larghezza di mt.
5.50 e della lunghezza di mt. 346,00 e che dal 2020 il Sig. titolare anche CP_1
dell'omonima impresa agricola, ha posizionato blocchi in cemento sul predetto passo ed ha eliminato la capezzagna, condannare il convenuto alla rimozione immediata dei blocchi di cemento ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, del passo di accesso e della capezzagna nelle dimensioni e nelle estensioni sopra indicate. Vinte le spese. Condannare inoltre il Sig. al risarcimento di tutti i danni provocati all'attrice per il suo comportamento che ha CP_1
impedito l'accesso al fondo, nell'ammontare che sarà quantificato in corso di causa o che sarà determinato in via equitativa dal Giudice. Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per la sua totale infondatezza, in fatto ed in diritto non avendo questi avuto il possesso utile ai fini dell'usucapione della cappezzagna, né arato né seminato l'area dal 1998 e non avendone impedito l'uso da tale data. Vinte le spese”.
Il convenuto si è costituito ed ha eccepito il difetto di rappresentanza e CP_1
l'improcedibilità della domanda;
ha poi chiesto il rigetto nel merito della domanda formulando in via riconvenzionale una eccezione di usucapione. In sede di conclusioni ha insistito sulle richieste istruttorie e le ha così precisate: “Voglia l'On. Tribunale in via pregiudiziale dichiarare
l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice per difetto di rappresentanza processuale. In via preliminare di merito dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato
2 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art.5 l.28/2010 in materia di diritti reali. nel merito respingere la domanda in quanto infondata. In via riconvenzionale subordinatamente alla dimostrazione da parte attrice del proprio diritto di proprietà, accertare e dichiarare
l'avvenuto acquisto a titolo originario della proprietà per usucapione, in capo al convenuto, sulla porzione di terreno facente parte del più ampio appezzamento censito nel catasto di Bondeno al foglio 67 mapp.13, posta in confine con il fondo di parte convenuta censito al foglio 67 mapp.17.
Con vittoria delle spese di causa”.
Disposta la mediazione, svoltasi con esito negativo, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti ed una c.t.u. sullo stato dei luoghi e all'udienza del 7/11/2024, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione relativa alla procura
Il convenuto ha eccepito che “la copia informatica della procura, senza CP_1
attestazione di conformità all'originale, è quindi stata allegata al messaggio di posta elettronica certificata insieme all'atto di citazione ed alla relata di notifica, atti nativi digitali, ai fini della notifica ex art.3 bis n.2 L.53/94”.
In primo luogo, occorre rilevare che l'art. 1 della legge 53/1994 dispone che l'avvocato notificante – anche nel caso di notifica a mezzo PEC – sia munito di procura, non che tale procura vada allegata all'atto da notificare.
All'atto della costituzione, la Partecipanza Agraria di Cento ha depositato la procura alle liti.
L'art. 83, terzo comma, ultima parte, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 45 della L. 18 giugno
2009, n. 69, prevede che se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale.
La procura è stata rilasciata dal Commissario Straordinario della , Parte_1
soggetto che ne aveva la legale rappresentanza, al difensore su supporto analogico con autentica da parte del difensore ai fini della certificazione d'autografia. Dunque, la sottoscrizione digitale, presente nella procura prodotta in sede di costituzione in giudizio, aveva esattamente lo scopo di attestare (implicitamente) che quel documento era conforme
3 all'originale cartaceo. Peraltro, l'attestazione di conformità della procura è stata prodotta in data 17/05/2023, anteriormente all'udienza di prima comparizione, rendendo così del tutto superflua l'emanazione di un provvedimento ex art. 182 c.p.c.
L'eccezione va quindi respinta, essendo valida la procura conferita al difensore.
3. I presupposti dell'azione
Oggetto della domanda principale spiegata nella presente controversia è la verifica in ordine alla dimostrazione da parte attrice della proprietà dell'area adibita a capezzagna.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore e al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 28/01/1995, n. 1044).
E dunque, parte attrice ha prodotto l'atto notarile di compravendita, rogato dal Notaio
[...]
il 24/10/1959 suo Repertorio n. 34979 Fascicolo n. 2521, col quale la Per_1 [...]
ha acquisito la proprietà dell'immobile costituito da un ampio appezzamento di Parte_1
terreno agricolo, di forma pressochè triangolare distante dalla pubblica via Fienil del Vento circa
350 ml. ed individuato catastalmente nel foglio 67 del comune censuario di Bondeno con il mappale 13.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, geom. , con l'ausilio delle planimetrie, Persona_2
ha spiegato che da uno dei tre vertici dell'appezzamento si stacca una striscia di terreno di larghezza regolare che, sviluppandosi per circa 350 ml., arriva fin sulla pubblica via Fienil del
Vento (vedesi nelle foto 1, 2, 3, 4 e 5 quanto evidenziato in blu); anche tale striscia è individuata catastalmente con il medesimo mappale 13 (vedesi l'estratto di mappa). Il tratto terminale di detta striscia di terreno verso la strada è collegato ad essa da un ponticello che supera il corso d'acqua denominato “Fosso Fienil del Vento Nord” che scorre in fregio alla via Fienil del Vento medesima (vedesi la foto 5).
Come si evince dalla documentazione fotografica allegata, tale striscia di terreno, per tutta la sua lunghezza, è delimitata da un lato da un fosso di scolo che la separa da un altro fondo di
4 proprietà della parte attrice (allibrato catastalmente con il mappale 1), mentre dal lato opposto
è senza soluzione di continuità con i terreni agricoli confinanti e cioè, per il tratto più lungo partente dal ponticello per circa 310 ml. è contermini a quello di proprietà di ed CP_1
individuato dal mappale 17 e la restante parte è adiacente ad un altro appezzamento di terreno, sempre di proprietà della catastalmente con il mappale Parte_2
3.
Il contratto di compravendita del 1959 fa espresso riferimento al tipo di frazionamento catastale n. 11843 - 126 approvato il 18 giugno 1959, allegato sotto la lettera “D”, per cui la prova del diritto è in effetti costituita dall'atto di compravendita, che consente l'individuazione del bene rivendicato, del quale si chiede il rilascio: come chiarito dalla Suprema Corte, “la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, quando essi sono stati esibiti in giudizio” (Cass. Civ., Sez. II,
17/10/2007, n. 21834) e nella specie la mappa catastale svolge una ammissibile funzione di ausilio.
Il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito come, mediante tale frazionamento, si è suddiviso l'originario mappale 3, presente catastalmente fin dalla mappa d'origine (nella mappa catastale d'impianto perimetrato in rosso), in 3 diverse porzioni: 3/a, 3/b e 3/c: “in particolare, la striscia de quo venne ricompresa nella porzione 3/b di mq. 82.695, comprendente anche un ampio appezzamento di terreno di forma pressochè triangolare;
a tale porzione, l'Ufficio Tecnico
Erariale assegnò poi in via definitiva il numero 13 di mappale, ancora oggi in essere (vedesi la visura catastale)”. Il c.t.u. ha rilevato che esaminando la suddetta mappa catastale d'impianto allegata, risalente al 1939, fra l'altro, si denota altresì che già riportava graficamente la linea tratteggiata rappresentante la capezzagna di cui trattasi (evidenziata in blu) e poi ha ricostruito l'originale di tale tipo di frazionamento.
Il convenuto ha chiesto di dichiarare nulla la c.t.u. per avere il consulente CP_1
acquisito la citata documentazione.
Vale la pena rilevare che il consulente tecnico d'ufficio era stato autorizzato ad acquisire la documentazione presso i pubblici uffici, essendo stata la stessa ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 213 c.p.c. a fronte del deposito del frazionamento in allegato alla relazione tecnica a
5 firma del dott. prodotta dalla con la memoria ex art. Per_3 Parte_1
183 comma 6 n. 2 c.p.c.
L'acquisizione presso l' di Ferrara dell'originale del tipo di frazionamento è Controparte_2
stata effettuata, senza alcuna lesione del contraddittorio, con il fine di garantire maggiore certezza alla ricostruzione: il consulente tecnico d'ufficio ha spiegato che il documento è stato, però, restituito dall' medesimo suddiviso in 7 separate copie fotostatiche in formato A3 e CP_2
che non è stato possibile in nessun modo ottenerlo in formato intero. Dunque, il geometra si è limitato a ricomporre, per una migliore comprensione, l'elaborato di sviluppo originario nella sua interezza: trattasi di una attività del tutto coerente col quesito e le contestazioni di parte convenuta, nelle osservazioni e nei successivi scritti, non contengono alcun riferimento ad errori commessi dal consulente tecnico d'ufficio nell'esecuzione di questa attività di ricomposizione dell'elaborato.
L'eccezione di nullità va quindi respinta e la ricostruzione del consulente tecnico d'ufficio appare perfettamente utilizzabile e consente di individuare le misure che stabiliscono esattamente, con il tipo di frazionamento allegato al contratto di compravendita, la larghezza della striscia di terreno, ovvero ml. 5,00 uniformi per tutta la sua lunghezza pari a ml. 346,80.
Relativamente a tale striscia di terreno, parte attrice ha provato la proprietà, mediante il deposito dell'atto di compravendita, antecedente al ventennio, da cui risulta che la striscia di terreno controversa venne ricompresa nella porzione 3/b interna all'appezzamento triangolare identificato al map. 13, acquistato dalla e da questa posseduto Parte_1
dal 1959 ossia comunque per il tempo necessario ad usucapirlo.
4. La domanda riconvenzionale.
A fronte del dato contrattuale, idoneo a fondare l'azione di rivendicazione di parte attrice, parte convenuta ha sollevato, in riconvenzionale, un'eccezione di usucapione, con relativa domanda di accertamento: in particolare, nella propria comparsa di costituzione, ha CP_1
allegato di avere, sin dal 1998, provveduto ad eliminare la recinzione che delimitava la capezzagna ed a coltivare anche l'area che era destinata a capezzagna, impedendo quindi da oltre vent'anni l'esercizio del passaggio e destinando l'area a fini produttivi come fosse propria.
6 Anzitutto, è quindi incontestato che la capezzagna ci fosse e fosse inclusa nel fondo di proprietà della , da questa posseduto quindi dal 1959 fino (nella Parte_1
prospettazione di parte convenuta) al 1998.
Va sul punto segnalato che, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte,
“essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non
è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere”
(Cass. Civ Sez. II, 19/10/2021, n. 28865).
Il convenuto come chiarito, ha ammesso di avere rimosso la recinzione dell'area CP_1
comprendente la capezzagna, ammettendo quindi che, all'epoca in cui avrebbe iniziato a possedere, il bene apparteneva alla . Parte_1
Quanto all'epoca successiva al 1998, le allegazioni di parte convenuta, di aver coltivato l'area di proprietà dell'attrice adibita a capezzagna, non hanno trovato riscontro probatorio.
Il geom. – sempre autorizzato a fronte delle produzioni di parte attrice nella memoria Per_2
ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ed essendo quindi infondata anche sul punto l'eccezione di nullità di parte convenuta – ha richiesto ed ottenuto dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in
Agricoltura per l'Emilia Romagna la documentazione fotografica storica relativa alla striscia di terreno de quo facente parte del mappale 13 del foglio 67 di Bondeno. Dalla documentazione acquisita, costituita da dieci riproduzioni fotografiche complete della sovrapposizione delle ortofoto con la mappa catastale datate dal luglio 2002 al luglio 2023, si evince – come confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio - “che la striscia di terreno qui trattata è corrispondente a quella acquistata dalla con l'atto notarile rogato dal Parte_1
7 Notaio il 24 Ottobre 1959 suo Repertorio n. 34979 e che è stata utilizzata come Persona_1
capezzagna almeno sino al mese di Agosto dell'anno 2020”. La lunghezza (pari a circa ml.
346,00) e la larghezza (pari a circa ml. 5,50) sono sostanzialmente conformi al tipo di frazionamento di cui si è detto.
Le risultanze documentali hanno indotto a ritenere inammissibile la prova testi formulata dal convenuto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
In particolare, il cap. 1 e 2 sono riferiti ad una circostanza mai allegata, essendo finalizzati a provare che “nella primavera 2001 il sig. ha tolto la catena posta sul ponticello CP_1
carrabile attraverso il quale, dalla via Fienil del Vento, si accede al suo fondo denominato
“Abbondanza” e, da allora, non è stata ricollocata”: nella comparsa di costituzione, CP_1
aveva invece allegato di aver provveduto “a rimuovere stabilmente la catena posta sul
[...]
ponticello carraio che accedeva al fondo, eliminando di fatto la recinzione tra l'appezzamento agricolo e la pubblica via” non nel 2002, ma “non appena stipulato il contratto d'affitto”, ossia nel 1998. Non si comprende dunque neanche la data a partire dalla quale chi eccepisce l'usucapione assume di aver cominciato a coltivare il fondo della Parte_1
nella parte adibita a capezzagna.
Inoltre, la coltivazione dell'area – che sia dal 1998 o anche dal 2001 – è smentita dalle fotografie di cui al doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice che hanno trovato conferma in quelle storiche acquisite dal consulente tecnico d'ufficio presso un ente a carattere pubblico: dunque, i capitoli 3 e 7 di parte convenuta, gli unici dotati astrattamente di una qualche rilevanza ai fini della prova dell'usucapione, sono inammissibili perché contrari al contenuto dei documenti.
Atteso quanto sopra, deve quindi concludersi che la parte convenuta non abbia dunque assolto l'onere probatorio che le incombeva ai fini dell'eccezione di usucapione spiegata, ossia in ordine al possesso per oltre vent'anni della parte del mappale 13 adibita a capezzagna.
5. Statuizioni conclusive e spese di lite
Rigettate le richieste in via riconvenzionale, va dunque accolta la domanda ex art. 948 c.c., di accertare la proprietà in capo alla della larghezza Parte_3
di mt.
5.50 e della lunghezza di mt. 346,00 sul terreno individuato catastalmente nel foglio 67
8 del comune censuario di Bondeno con il mappale 13 e di cui al colore blu dell'estratto di mappa allegato alla c.t.u.
Il convenuto va quindi condannato alla rimozione dei blocchi di cemento – la cui CP_1
esistenza non è contestata - ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, del passo di accesso e della capezzagna nelle dimensioni e nelle estensioni sopra indicate.
Non merita, invece, accoglimento la domanda risarcitoria, non avendo parte attrice allegato e provato di aver subito un danno dalla chiusura di quello specifico accesso al fondo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al
D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento, considerato di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'impossibilità di applicare il criterio di cui all'art. 15 c.p.c. sulla singola porzione oggetto della domanda (euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1.453,00 per fase decisoria).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] CP_1
assorbita, così dispone:
1) accerta la proprietà in capo alla della capezzagna della Parte_1
larghezza di mt.
5.50 e della lunghezza di mt. 346,00 sita sul terreno individuato al
Catasto Terreni del Comune di Bondeno al foglio 67, mappale 13 ed indicata con colore blu dell'estratto di mappa allegato alla c.t.u.;
2) dichiara tenuto e condanna a rimuovere i blocchi di cemento e a rimettere CP_1
in pristino dello stato dei luoghi, l'accesso e la capezzagna nelle dimensioni e nelle estensioni sopra indicate;
3) rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
4) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
5) dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore della CP_1 [...]
[..
[...] delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro Parte_4
6.164,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
6) pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Ferrara, 25/02/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 335/2023, promossa da:
.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALBONI Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO, elettivamente domiciliata presso il difensore ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORI MAURO, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore CONVENUTO
Azione di rivendicazione – accoglimento
Eccezione di usucapione – onere della prova
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................... 1
2. L'eccezione relativa alla procura ............................................................................................... 3
3. I presupposti dell'azione ........................................................................................................... 4
4. La domanda riconvenzionale. ................................................................................................... 6
5. Statuizioni conclusive e spese di lite ......................................................................................... 8
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione notificato in data 1 febbraio 2023 e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la ha convenuto in Parte_1
1 giudizio chiedendo di accertare la proprietà di un'area occupata da una CP_1
capezzagna della larghezza di mt. 6 e della lunghezza di mt. 310,30, che consente l'accesso ad un fondo di sua proprietà. Spiega che dal 2020, proprietario di un fondo CP_1
confinante ha posizionato blocchi in cemento sul predetto passo ed ha eliminato la capezzagna, blocchi di cui chiede la condanna alla rimozione, con rimessione in pristino dei luoghi, con condanna al risarcimento dei danni.
All'esito della costituzione avversaria, contenente una domanda riconvenzionale di usucapione e della c.t.u. svolta in corso di causa, la Partecipanza Agraria di Cento ha così precisato le conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ferrara, ogni diversa e contraria istanza, domanda od eccezione rigettata, accertato e dichiarato che l'accesso al fondo agricolo di proprietà dell'attrice sito in Comune di Bondeno, località Fienil del Vento, è sempre avvenuto attraverso un passo carrabile della larghezza di mt. 4,81 e transitando su una capezzagna della larghezza di mt.
5.50 e della lunghezza di mt. 346,00 e che dal 2020 il Sig. titolare anche CP_1
dell'omonima impresa agricola, ha posizionato blocchi in cemento sul predetto passo ed ha eliminato la capezzagna, condannare il convenuto alla rimozione immediata dei blocchi di cemento ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, del passo di accesso e della capezzagna nelle dimensioni e nelle estensioni sopra indicate. Vinte le spese. Condannare inoltre il Sig. al risarcimento di tutti i danni provocati all'attrice per il suo comportamento che ha CP_1
impedito l'accesso al fondo, nell'ammontare che sarà quantificato in corso di causa o che sarà determinato in via equitativa dal Giudice. Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per la sua totale infondatezza, in fatto ed in diritto non avendo questi avuto il possesso utile ai fini dell'usucapione della cappezzagna, né arato né seminato l'area dal 1998 e non avendone impedito l'uso da tale data. Vinte le spese”.
Il convenuto si è costituito ed ha eccepito il difetto di rappresentanza e CP_1
l'improcedibilità della domanda;
ha poi chiesto il rigetto nel merito della domanda formulando in via riconvenzionale una eccezione di usucapione. In sede di conclusioni ha insistito sulle richieste istruttorie e le ha così precisate: “Voglia l'On. Tribunale in via pregiudiziale dichiarare
l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice per difetto di rappresentanza processuale. In via preliminare di merito dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato
2 esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art.5 l.28/2010 in materia di diritti reali. nel merito respingere la domanda in quanto infondata. In via riconvenzionale subordinatamente alla dimostrazione da parte attrice del proprio diritto di proprietà, accertare e dichiarare
l'avvenuto acquisto a titolo originario della proprietà per usucapione, in capo al convenuto, sulla porzione di terreno facente parte del più ampio appezzamento censito nel catasto di Bondeno al foglio 67 mapp.13, posta in confine con il fondo di parte convenuta censito al foglio 67 mapp.17.
Con vittoria delle spese di causa”.
Disposta la mediazione, svoltasi con esito negativo, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti ed una c.t.u. sullo stato dei luoghi e all'udienza del 7/11/2024, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione relativa alla procura
Il convenuto ha eccepito che “la copia informatica della procura, senza CP_1
attestazione di conformità all'originale, è quindi stata allegata al messaggio di posta elettronica certificata insieme all'atto di citazione ed alla relata di notifica, atti nativi digitali, ai fini della notifica ex art.3 bis n.2 L.53/94”.
In primo luogo, occorre rilevare che l'art. 1 della legge 53/1994 dispone che l'avvocato notificante – anche nel caso di notifica a mezzo PEC – sia munito di procura, non che tale procura vada allegata all'atto da notificare.
All'atto della costituzione, la Partecipanza Agraria di Cento ha depositato la procura alle liti.
L'art. 83, terzo comma, ultima parte, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 45 della L. 18 giugno
2009, n. 69, prevede che se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale.
La procura è stata rilasciata dal Commissario Straordinario della , Parte_1
soggetto che ne aveva la legale rappresentanza, al difensore su supporto analogico con autentica da parte del difensore ai fini della certificazione d'autografia. Dunque, la sottoscrizione digitale, presente nella procura prodotta in sede di costituzione in giudizio, aveva esattamente lo scopo di attestare (implicitamente) che quel documento era conforme
3 all'originale cartaceo. Peraltro, l'attestazione di conformità della procura è stata prodotta in data 17/05/2023, anteriormente all'udienza di prima comparizione, rendendo così del tutto superflua l'emanazione di un provvedimento ex art. 182 c.p.c.
L'eccezione va quindi respinta, essendo valida la procura conferita al difensore.
3. I presupposti dell'azione
Oggetto della domanda principale spiegata nella presente controversia è la verifica in ordine alla dimostrazione da parte attrice della proprietà dell'area adibita a capezzagna.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore e al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 28/01/1995, n. 1044).
E dunque, parte attrice ha prodotto l'atto notarile di compravendita, rogato dal Notaio
[...]
il 24/10/1959 suo Repertorio n. 34979 Fascicolo n. 2521, col quale la Per_1 [...]
ha acquisito la proprietà dell'immobile costituito da un ampio appezzamento di Parte_1
terreno agricolo, di forma pressochè triangolare distante dalla pubblica via Fienil del Vento circa
350 ml. ed individuato catastalmente nel foglio 67 del comune censuario di Bondeno con il mappale 13.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, geom. , con l'ausilio delle planimetrie, Persona_2
ha spiegato che da uno dei tre vertici dell'appezzamento si stacca una striscia di terreno di larghezza regolare che, sviluppandosi per circa 350 ml., arriva fin sulla pubblica via Fienil del
Vento (vedesi nelle foto 1, 2, 3, 4 e 5 quanto evidenziato in blu); anche tale striscia è individuata catastalmente con il medesimo mappale 13 (vedesi l'estratto di mappa). Il tratto terminale di detta striscia di terreno verso la strada è collegato ad essa da un ponticello che supera il corso d'acqua denominato “Fosso Fienil del Vento Nord” che scorre in fregio alla via Fienil del Vento medesima (vedesi la foto 5).
Come si evince dalla documentazione fotografica allegata, tale striscia di terreno, per tutta la sua lunghezza, è delimitata da un lato da un fosso di scolo che la separa da un altro fondo di
4 proprietà della parte attrice (allibrato catastalmente con il mappale 1), mentre dal lato opposto
è senza soluzione di continuità con i terreni agricoli confinanti e cioè, per il tratto più lungo partente dal ponticello per circa 310 ml. è contermini a quello di proprietà di ed CP_1
individuato dal mappale 17 e la restante parte è adiacente ad un altro appezzamento di terreno, sempre di proprietà della catastalmente con il mappale Parte_2
3.
Il contratto di compravendita del 1959 fa espresso riferimento al tipo di frazionamento catastale n. 11843 - 126 approvato il 18 giugno 1959, allegato sotto la lettera “D”, per cui la prova del diritto è in effetti costituita dall'atto di compravendita, che consente l'individuazione del bene rivendicato, del quale si chiede il rilascio: come chiarito dalla Suprema Corte, “la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, quando essi sono stati esibiti in giudizio” (Cass. Civ., Sez. II,
17/10/2007, n. 21834) e nella specie la mappa catastale svolge una ammissibile funzione di ausilio.
Il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito come, mediante tale frazionamento, si è suddiviso l'originario mappale 3, presente catastalmente fin dalla mappa d'origine (nella mappa catastale d'impianto perimetrato in rosso), in 3 diverse porzioni: 3/a, 3/b e 3/c: “in particolare, la striscia de quo venne ricompresa nella porzione 3/b di mq. 82.695, comprendente anche un ampio appezzamento di terreno di forma pressochè triangolare;
a tale porzione, l'Ufficio Tecnico
Erariale assegnò poi in via definitiva il numero 13 di mappale, ancora oggi in essere (vedesi la visura catastale)”. Il c.t.u. ha rilevato che esaminando la suddetta mappa catastale d'impianto allegata, risalente al 1939, fra l'altro, si denota altresì che già riportava graficamente la linea tratteggiata rappresentante la capezzagna di cui trattasi (evidenziata in blu) e poi ha ricostruito l'originale di tale tipo di frazionamento.
Il convenuto ha chiesto di dichiarare nulla la c.t.u. per avere il consulente CP_1
acquisito la citata documentazione.
Vale la pena rilevare che il consulente tecnico d'ufficio era stato autorizzato ad acquisire la documentazione presso i pubblici uffici, essendo stata la stessa ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 213 c.p.c. a fronte del deposito del frazionamento in allegato alla relazione tecnica a
5 firma del dott. prodotta dalla con la memoria ex art. Per_3 Parte_1
183 comma 6 n. 2 c.p.c.
L'acquisizione presso l' di Ferrara dell'originale del tipo di frazionamento è Controparte_2
stata effettuata, senza alcuna lesione del contraddittorio, con il fine di garantire maggiore certezza alla ricostruzione: il consulente tecnico d'ufficio ha spiegato che il documento è stato, però, restituito dall' medesimo suddiviso in 7 separate copie fotostatiche in formato A3 e CP_2
che non è stato possibile in nessun modo ottenerlo in formato intero. Dunque, il geometra si è limitato a ricomporre, per una migliore comprensione, l'elaborato di sviluppo originario nella sua interezza: trattasi di una attività del tutto coerente col quesito e le contestazioni di parte convenuta, nelle osservazioni e nei successivi scritti, non contengono alcun riferimento ad errori commessi dal consulente tecnico d'ufficio nell'esecuzione di questa attività di ricomposizione dell'elaborato.
L'eccezione di nullità va quindi respinta e la ricostruzione del consulente tecnico d'ufficio appare perfettamente utilizzabile e consente di individuare le misure che stabiliscono esattamente, con il tipo di frazionamento allegato al contratto di compravendita, la larghezza della striscia di terreno, ovvero ml. 5,00 uniformi per tutta la sua lunghezza pari a ml. 346,80.
Relativamente a tale striscia di terreno, parte attrice ha provato la proprietà, mediante il deposito dell'atto di compravendita, antecedente al ventennio, da cui risulta che la striscia di terreno controversa venne ricompresa nella porzione 3/b interna all'appezzamento triangolare identificato al map. 13, acquistato dalla e da questa posseduto Parte_1
dal 1959 ossia comunque per il tempo necessario ad usucapirlo.
4. La domanda riconvenzionale.
A fronte del dato contrattuale, idoneo a fondare l'azione di rivendicazione di parte attrice, parte convenuta ha sollevato, in riconvenzionale, un'eccezione di usucapione, con relativa domanda di accertamento: in particolare, nella propria comparsa di costituzione, ha CP_1
allegato di avere, sin dal 1998, provveduto ad eliminare la recinzione che delimitava la capezzagna ed a coltivare anche l'area che era destinata a capezzagna, impedendo quindi da oltre vent'anni l'esercizio del passaggio e destinando l'area a fini produttivi come fosse propria.
6 Anzitutto, è quindi incontestato che la capezzagna ci fosse e fosse inclusa nel fondo di proprietà della , da questa posseduto quindi dal 1959 fino (nella Parte_1
prospettazione di parte convenuta) al 1998.
Va sul punto segnalato che, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte,
“essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non
è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere”
(Cass. Civ Sez. II, 19/10/2021, n. 28865).
Il convenuto come chiarito, ha ammesso di avere rimosso la recinzione dell'area CP_1
comprendente la capezzagna, ammettendo quindi che, all'epoca in cui avrebbe iniziato a possedere, il bene apparteneva alla . Parte_1
Quanto all'epoca successiva al 1998, le allegazioni di parte convenuta, di aver coltivato l'area di proprietà dell'attrice adibita a capezzagna, non hanno trovato riscontro probatorio.
Il geom. – sempre autorizzato a fronte delle produzioni di parte attrice nella memoria Per_2
ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ed essendo quindi infondata anche sul punto l'eccezione di nullità di parte convenuta – ha richiesto ed ottenuto dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in
Agricoltura per l'Emilia Romagna la documentazione fotografica storica relativa alla striscia di terreno de quo facente parte del mappale 13 del foglio 67 di Bondeno. Dalla documentazione acquisita, costituita da dieci riproduzioni fotografiche complete della sovrapposizione delle ortofoto con la mappa catastale datate dal luglio 2002 al luglio 2023, si evince – come confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio - “che la striscia di terreno qui trattata è corrispondente a quella acquistata dalla con l'atto notarile rogato dal Parte_1
7 Notaio il 24 Ottobre 1959 suo Repertorio n. 34979 e che è stata utilizzata come Persona_1
capezzagna almeno sino al mese di Agosto dell'anno 2020”. La lunghezza (pari a circa ml.
346,00) e la larghezza (pari a circa ml. 5,50) sono sostanzialmente conformi al tipo di frazionamento di cui si è detto.
Le risultanze documentali hanno indotto a ritenere inammissibile la prova testi formulata dal convenuto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
In particolare, il cap. 1 e 2 sono riferiti ad una circostanza mai allegata, essendo finalizzati a provare che “nella primavera 2001 il sig. ha tolto la catena posta sul ponticello CP_1
carrabile attraverso il quale, dalla via Fienil del Vento, si accede al suo fondo denominato
“Abbondanza” e, da allora, non è stata ricollocata”: nella comparsa di costituzione, CP_1
aveva invece allegato di aver provveduto “a rimuovere stabilmente la catena posta sul
[...]
ponticello carraio che accedeva al fondo, eliminando di fatto la recinzione tra l'appezzamento agricolo e la pubblica via” non nel 2002, ma “non appena stipulato il contratto d'affitto”, ossia nel 1998. Non si comprende dunque neanche la data a partire dalla quale chi eccepisce l'usucapione assume di aver cominciato a coltivare il fondo della Parte_1
nella parte adibita a capezzagna.
Inoltre, la coltivazione dell'area – che sia dal 1998 o anche dal 2001 – è smentita dalle fotografie di cui al doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice che hanno trovato conferma in quelle storiche acquisite dal consulente tecnico d'ufficio presso un ente a carattere pubblico: dunque, i capitoli 3 e 7 di parte convenuta, gli unici dotati astrattamente di una qualche rilevanza ai fini della prova dell'usucapione, sono inammissibili perché contrari al contenuto dei documenti.
Atteso quanto sopra, deve quindi concludersi che la parte convenuta non abbia dunque assolto l'onere probatorio che le incombeva ai fini dell'eccezione di usucapione spiegata, ossia in ordine al possesso per oltre vent'anni della parte del mappale 13 adibita a capezzagna.
5. Statuizioni conclusive e spese di lite
Rigettate le richieste in via riconvenzionale, va dunque accolta la domanda ex art. 948 c.c., di accertare la proprietà in capo alla della larghezza Parte_3
di mt.
5.50 e della lunghezza di mt. 346,00 sul terreno individuato catastalmente nel foglio 67
8 del comune censuario di Bondeno con il mappale 13 e di cui al colore blu dell'estratto di mappa allegato alla c.t.u.
Il convenuto va quindi condannato alla rimozione dei blocchi di cemento – la cui CP_1
esistenza non è contestata - ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, del passo di accesso e della capezzagna nelle dimensioni e nelle estensioni sopra indicate.
Non merita, invece, accoglimento la domanda risarcitoria, non avendo parte attrice allegato e provato di aver subito un danno dalla chiusura di quello specifico accesso al fondo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al
D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento, considerato di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'impossibilità di applicare il criterio di cui all'art. 15 c.p.c. sulla singola porzione oggetto della domanda (euro 1.701,00 per fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1.453,00 per fase decisoria).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] CP_1
assorbita, così dispone:
1) accerta la proprietà in capo alla della capezzagna della Parte_1
larghezza di mt.
5.50 e della lunghezza di mt. 346,00 sita sul terreno individuato al
Catasto Terreni del Comune di Bondeno al foglio 67, mappale 13 ed indicata con colore blu dell'estratto di mappa allegato alla c.t.u.;
2) dichiara tenuto e condanna a rimuovere i blocchi di cemento e a rimettere CP_1
in pristino dello stato dei luoghi, l'accesso e la capezzagna nelle dimensioni e nelle estensioni sopra indicate;
3) rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
4) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
5) dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore della CP_1 [...]
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[...] delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro Parte_4
6.164,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
6) pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Ferrara, 25/02/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
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