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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12762/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 06/05/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Valeria Di Donato, sono comparsi:
Per e per l'avv. PARRELLI MARIATERESA, oggi CP_1 CP_2 sostituito dall'avv. FEDERICA FINELLO come da delega che deposita in formato cartaceo Per
[...]
Controparte_3
a dr.ssa MARIKA PIERRO e la dr.ssa PITTELLI OMBRETTA
[...]
Parte ricorrente chiede che venga disposto rinvio del presente giudizio rilevando che per la giornata di domani risultano fissate due udienze pubbliche dinanzi alla Corte Costituzionale in relazione alla rimessione della questione di legittimità dell'art. 7 comma 3 quater DL. N. 158/2012.
Parte resistente si oppone al rinvio evidenziando che la questione è stata rimessa in relazione alla genericità della condotta descritta dall'art. 7 quale “messa a disposizione” ed è irrilevante nel caso in esame in cui è stato accertato che i pc oggetto di sequestro erano collegati a siti di scommesse;
inoltre quanto alla norma sanzionatoria, la questione è del tutto inconferente in quanto nella fattispecie in esame risulta applicato l'art. 110 coma 9 lett. f quater TULPS, mentre la sanzione fissa di € 20.000 è relativa ad altra violazione precedente, non applicata nel caso in esame.
Parte ricorrente rileva che l'ordinanza interlocutoria fa riferimento alla necessità che si abbia un vero e proprio collegamento a siti di scommesse, insiste quindi per il rinvio.
Il Giudice
Invita alla discussione della causa, riservando ogni valutazione sulla rilevanza della questione di legittimità e sull'opportunità del rinvio richiesto.
Parte ricorrente richiama integralmente il ricorso introduttivo e le conclusioni già indicate. In subordine chiede l'applicazione della sanzione nel minimo edittale per l'importo di € 5.000, riserva la produzione telematica dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 24.7.2024. Parte resistente richiama le conclusioni in atti e le sente depositate e chiede la conferma integrale dell'ordinanza. Fa presente che in questo caso non vi sono dubbi sull'utilizzo del pc per effettuare scommesse, essendo stato provato l'uso continuativo del gioco a discapito delle sale gioco regolari.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, previamente autorizzate a non presenziare
Il giudice ritenuta l'opportunità di disporre rinvio di udienza a data successiva alla decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012 atteso che:
- nella fattispecie in esame, sebbene con l'ordinanza – ingiunzione per cui è causa sia stata contestata la violazione dell'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. e comma 9 lett. f) quater e applicata la sanzione prevista da tale ultimo comma, è stato espressamente richiamato l'art. 7 comma 3 quater del D.L. n.
158/2012 quale norma che sanziona chi “mettendo a disposizione apparecchiature che, tramite la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on – line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità” (cfr. pag. 3 e 4 dell'ordinanza ingiunzione); Contr
- la nella propria comparsa costitutiva ha espressamente dedotto che i funzionari che effettuavano l'attività di controllo in data 1.2.2024, accertavano la “violazione amministrativa di cui all'art. 7 comma 3 quater del D.L. 13.09.2012, n. 158… in quanto all'interno del locale pubblico venivano messi a disposizione 3 PC idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite in danaro, attraverso la connessione telematica…”, pur poi precisando che la suddetta norma è stata richiamata
“sotto il profilo del rafforzamento dell'interpretazione delle norme in questione, risultando, infatti, anche dalla legge Balduzzi, che l'intendimento del legislatore è stato quello di vietare, per le attività di gioco, la messa a disposizione presso qualsiasi esercizio pubblico, di qualsiasi apparecchiatura che, attraverso la connessione telematica, consenta ai clienti di giocare on line a giochi da casinò…”;
- la parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, l'applicazione della sanzione prevista per la violazione dell'art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2012, ossia della norma sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale;
- nell'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione n. 20483 del 24.7.2024 – attinente a vicenda del tutto analoga a quella in esame - viene esplicitamente posto il problema della sovrapponibilità delle condotte sanzionabili previste dalle citate norme nella parte in cui si legge: “Alla medesima conclusione si perviene attraverso una interpretazione sistematica, non potendo, anche alla luce del diritto vivente formatosi sul tema (da ultimo, Cass. n. 42036 del 2021), ricondurre le apparecchiature di cui all'art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, ai soli apparecchi videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), TULPS, la cui messa a disposizione comporta l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 110, comma 9 f-ter, determinandosi, in caso CP_5
contrario, una irragionevole sovrapposizione di condotte sanzionabili.”;
P.Q.M.
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE che l'udienza per la discussione sia rinviata e sostituita dal deposito di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole conclusioni;
ASSEGNA alle parti termine perentorio al 28.10.2025 per depositare le suddette note scritte;
AVVERTE
· che il giorno di scadenza del termine perentorio assegnato per il deposito delle note di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti
Si comunichi
Il giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 06/05/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Valeria Di Donato, sono comparsi:
Per e per l'avv. PARRELLI MARIATERESA, oggi CP_1 CP_2 sostituito dall'avv. FEDERICA FINELLO come da delega che deposita in formato cartaceo Per
[...]
Controparte_3
a dr.ssa MARIKA PIERRO e la dr.ssa PITTELLI OMBRETTA
[...]
Parte ricorrente chiede che venga disposto rinvio del presente giudizio rilevando che per la giornata di domani risultano fissate due udienze pubbliche dinanzi alla Corte Costituzionale in relazione alla rimessione della questione di legittimità dell'art. 7 comma 3 quater DL. N. 158/2012.
Parte resistente si oppone al rinvio evidenziando che la questione è stata rimessa in relazione alla genericità della condotta descritta dall'art. 7 quale “messa a disposizione” ed è irrilevante nel caso in esame in cui è stato accertato che i pc oggetto di sequestro erano collegati a siti di scommesse;
inoltre quanto alla norma sanzionatoria, la questione è del tutto inconferente in quanto nella fattispecie in esame risulta applicato l'art. 110 coma 9 lett. f quater TULPS, mentre la sanzione fissa di € 20.000 è relativa ad altra violazione precedente, non applicata nel caso in esame.
Parte ricorrente rileva che l'ordinanza interlocutoria fa riferimento alla necessità che si abbia un vero e proprio collegamento a siti di scommesse, insiste quindi per il rinvio.
Il Giudice
Invita alla discussione della causa, riservando ogni valutazione sulla rilevanza della questione di legittimità e sull'opportunità del rinvio richiesto.
Parte ricorrente richiama integralmente il ricorso introduttivo e le conclusioni già indicate. In subordine chiede l'applicazione della sanzione nel minimo edittale per l'importo di € 5.000, riserva la produzione telematica dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 24.7.2024. Parte resistente richiama le conclusioni in atti e le sente depositate e chiede la conferma integrale dell'ordinanza. Fa presente che in questo caso non vi sono dubbi sull'utilizzo del pc per effettuare scommesse, essendo stato provato l'uso continuativo del gioco a discapito delle sale gioco regolari.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, previamente autorizzate a non presenziare
Il giudice ritenuta l'opportunità di disporre rinvio di udienza a data successiva alla decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 7 comma 3 quater del D.L. n. 158/2012 atteso che:
- nella fattispecie in esame, sebbene con l'ordinanza – ingiunzione per cui è causa sia stata contestata la violazione dell'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. e comma 9 lett. f) quater e applicata la sanzione prevista da tale ultimo comma, è stato espressamente richiamato l'art. 7 comma 3 quater del D.L. n.
158/2012 quale norma che sanziona chi “mettendo a disposizione apparecchiature che, tramite la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on – line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità” (cfr. pag. 3 e 4 dell'ordinanza ingiunzione); Contr
- la nella propria comparsa costitutiva ha espressamente dedotto che i funzionari che effettuavano l'attività di controllo in data 1.2.2024, accertavano la “violazione amministrativa di cui all'art. 7 comma 3 quater del D.L. 13.09.2012, n. 158… in quanto all'interno del locale pubblico venivano messi a disposizione 3 PC idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite in danaro, attraverso la connessione telematica…”, pur poi precisando che la suddetta norma è stata richiamata
“sotto il profilo del rafforzamento dell'interpretazione delle norme in questione, risultando, infatti, anche dalla legge Balduzzi, che l'intendimento del legislatore è stato quello di vietare, per le attività di gioco, la messa a disposizione presso qualsiasi esercizio pubblico, di qualsiasi apparecchiatura che, attraverso la connessione telematica, consenta ai clienti di giocare on line a giochi da casinò…”;
- la parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, l'applicazione della sanzione prevista per la violazione dell'art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2012, ossia della norma sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale;
- nell'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione n. 20483 del 24.7.2024 – attinente a vicenda del tutto analoga a quella in esame - viene esplicitamente posto il problema della sovrapponibilità delle condotte sanzionabili previste dalle citate norme nella parte in cui si legge: “Alla medesima conclusione si perviene attraverso una interpretazione sistematica, non potendo, anche alla luce del diritto vivente formatosi sul tema (da ultimo, Cass. n. 42036 del 2021), ricondurre le apparecchiature di cui all'art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, ai soli apparecchi videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), TULPS, la cui messa a disposizione comporta l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 110, comma 9 f-ter, determinandosi, in caso CP_5
contrario, una irragionevole sovrapposizione di condotte sanzionabili.”;
P.Q.M.
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
DISPONE che l'udienza per la discussione sia rinviata e sostituita dal deposito di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole conclusioni;
ASSEGNA alle parti termine perentorio al 28.10.2025 per depositare le suddette note scritte;
AVVERTE
· che il giorno di scadenza del termine perentorio assegnato per il deposito delle note di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti
Si comunichi
Il giudice
dr.ssa Valeria Di Donato