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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 6.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 11604 /2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe MARZIALE e dall'avv.to Patrizia TOTARO Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp. ta e difesa dagli avv.ti MORRICO Controparte_1
ENZO, GIOSAFAT RIGANO', ANTONELLO DI ROSA e MARIO DE MATHIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2021 parte ricorrente epigrafata, dipendente della società epigrafata , ha convenuto in giudizio la stessa al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del sig. , per le causali e titoli di cui al ricorso, all'inquadramento Parte_1 nel superiore livello A1, di cui al ccnl per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 15 luglio 2005 e dei successivi rinnovi contrattuali del 27 luglio
2016, sino alla stipula del 16.12.2019;il che con decorrenza dal 17 luglio 2016 o dalla diversa data che il sig. Giudice dovesse accertare e ritenere;
b) per effetto della statuizione di cui al capo a) che precede nelle delle presenti conclusioni, ordinare alla
, di provvedere in conformità; Controparte_1
c) per l'effetto della statuizione di cui al capo a) che precede, condannare la convenuta Controparte_1
l pagamento in favore di delle differenze retributive conseguenti, pari euro 17.290,13 come
[...] Parte_1 da conteggio inserito nel presente ricorso e del quale è parte integrante –ovvero al pagamento del diverso importo, anche maggiore, che il sig. Giudice dovesse accertare come dovuto- per il periodo dall'1 agosto 2016 al 30 giugno 2021 ovvero dalla diversa data e sino alla diversa data che il sig.Giudice dovesse accertare e riconoscere;
d) per l'effetto delle statuizioni di cui ai capi che precedono, condannare la società resistente in via generica al pagamento delle differenze retributive per il periodo successivo al deposito del presente ricorso introduttivo di giudizio e in particolare con decorrenza dall'1 luglio 2021 in poi;
e) con interessi legali e rivalutazione monetaria;
provvisoria esecuzione;
f) vittoria di onorari e spese del giudizio con attribuzione. Parte ricorrente, dipendente della convenuta già dal 11.4.1983, ha premesso di Controparte_1 essere stato inquadrato dall'agosto 2014 nel livello B del ccnl per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, con mansioni di impiegato e precisamente con qualifica di
“Tecnico del Traffico e Sicurezza”, venendo addetto all'Unità Organizzativa Traffico e Manutenzioni di CP_1
Ciò premesso deduceva per quanto qui più strettamente interessa che:
- a decorrere dal 17 gennaio 2016 e quanto meno fino al gennaio 2019, egli era subentrato nelle mansioni di coordinamento degli operai addetti a mansioni di Ausiliari della Viabilità per le attività giornaliere che precedentemente erano svolte dal sig. (inquadrato dalla Tangenziale Parte_2 di nel livello A1 del ccnl di Settore e collocato in quiescenza nella fine dell'anno 2015 ) CP_1 svolgendo le stesse con assoluta autonomia e discrezionalità, facendo capo solo ed esclusivamente – quale suo diretto interlocutore e superiore gerarchico di fatto - al Direttore Generale della società, coordinando circa sedici operai , organizzando il loro lavoro e risolvendo ogni problematica o esigenza nel settore della viabilità della società;
- che , in particolare egli riceveva dal singolo ausiliario per ogni turno lavorativo il “Report attività giornaliera”, e che all'esito egli operava ogni necessaria verifica e riscontro dell'attività;
- di avere ricevuto in dotazione a partire dal gennaio 2016, l'applicativo “BCE” (poi sostituito con un nuovo sistema il “CNI”), nel quale provvedeva ad inserire le presenze del personale addetto alla Viabilità, a pianificare le attività della settimana successiva, apportando in autonomia i correttivi e le variazioni necessari ed al termine, estrapolando gli indici “indici Kpi” (ore consuntive, ore lavorate, ect);
- che si era occupato delle richieste di ferie e permessi del personale del settore assegnatogli addetto alla viabilità
- di essersi dal gennaio 2007 all'anno 2017 occupato anche della gestione del “Servizio soccorso stradale” (SSM) ed in particolare del controllo e valutazione della documentazione di nuove Organizzazioni per SSM e/o officine;
- di avere dal 2006 al 2019 anche assicurato la realizzazione della“ stima e contabilità degli incidenti passivi”, e dunque della raccolta durante il mese del dettaglio degli incidenti stradali, provvedendo all'inizio del mese successivo a consegnare all' a documentazione di Parte_3 stima dei danni di loro pertinenza, stima che veniva da lui effettuata e sottoscritta e poi sottoposta per la firma definitiva al Responsabile Traffico Manutenzioni
- di essersi occupato dall'anno 2012, della gestione, delle pratiche per il risarcimento dei danni “attivi” ovvero degli incidenti causati dalle utenze ai danni della di CP_1 CP_1
- di avere sempre in totale autonomia e potere discrezionale, senza alcun altrui apporto o controllo o direzione dall' aprile 2016 coordinato anche due assistenti al traffico e manutenzione provvedendo ad autorizzare le loro ferie, permessi, spostamento e riposo, ect. e a dare loro le direttive di lavoro;
- che dal mese di luglio 2016 (a seguito del pensionamento del sig. , gli era stata a Parte_2 assegnata la gestione delle attività internalizzate dell'intero comporto Operai Manutenzioni;
- che all'esito della partecipazione nel dicembre 2016 unitamente al Capo Ufficio TRM e ai colleghi
, (questi inquadrati dall'azienda convenuta nel livello A del ccnl di settore) ad un corso Pt_4 Pt_5 di formazione sugli applicativi SAP, GT (gestione risorse) e WF (gestione attività di manutenzioni), tutti applicativi utili alla gestione delle attività e del personale operaio, dal gennaio 2018 gli erano state assegnate ulteriori mansioni e attività, come individuate ed elencate in ricorso nei punti da 17 in poi 20);
- che oltre a coordinare gli operai della viabilità si occupava altresì del coordinamento di quindici operai del settore manutenzioni, dirigendo e controllando pertanto in totale tra ausiliari della viabilità, operai
Manutenzioni ed assistenti al traffico, 33 addetti.
Asserito di avere diritto in ragione del contenuto e modalità delle mansioni espletate al superiore inquadramento contrattuale nel livello A1 del ccnl per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 15 luglio 2005 e successivi rinnovi sino al testo di cui alla stipula del
16.12.2019,con decorrenza quantomeno dal mese di luglio del 2016. La società convenuta si è difesa eccependo la prescrizione quinquennale estintiva ex art. 2948, n. 4 cod. civ. considerando quale primo atto interruttivo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio .
Nel merito ha sostenuto la infondatezza della domanda per la piena riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente all'inquadramento posseduto;
ha contestato la descrizione delle mansioni operata in ricorso per il fatto che si trattava comunque di compiti di natura meramente operativa nell'ambito di direttive di massima svolti in assenza di autonomia decisionale e sotto la supervisione del Responsabile traffico e Manutenzione
.. Parte_6
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda .
Ammessa la prova, ritenuta la causa sufficientemente istruita all'esito della audizione di un teste per parte, depositate le note di discussione, la causa viene decisa all'odierna udienza .
E' ben noto che riguardo al rapporto di lavoro subordinato privato, la disciplina dell'esercizio di fatto di mansioni superiori è contenuta nell'art. 2103 c.c. - nella versione applicabile ratione temporis -, a tenore del quale "...Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi"; la domanda di inquadramento superiore esige il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
quindi, richiede l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (Cass. civ., sez. lav., 28-04-2015, n. 8589; Cass. civ., sez. lav., 30-10-2008, n.
26234; Cass. civ., sez. lav., 06-03-2007, n. 5128.).
Pare opportuno premettere che il ricorrente è inquadrato nel livello B del ccnl per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 15 luglio 2005 e successivi rinnovi sino al testo di cui alla stipula del 16.12.2019 la cui declaratoria prevede
“Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede elevate conoscenze tecnico-professionali, necessarie, e/o capacità di coordinamento e gestione di risorse, con un'influenza diretta su risultati specifici dell'unità di appartenenza. Tali lavoratori operano con un'autonomia operativa circoscritta e sulla base di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività specifiche dell'Unità organizzativa di appartenenza.”
(…)
Profili
Aiuto Coordinatore P.M.
“Lavoratore che, sulla base di direttive di massima, attraverso il coordinamento di risorse, controlla le condizioni e lo stato di efficienza del tratto autostradale di sua competenza e delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al posto di manutenzione, interviene in situazioni di emergenza per l'esecuzione di lavori di pronto intervento, esegue la contabilità lavori di manutenzione ordinaria, controlla il rispetto da parte delle imprese appaltatrici delle norme relative al capitolato d'appalto ed alla sicurezza, attraverso l'applicazione di specifiche conoscenze tecnico professionali acquisibili mediante programmi di formazione ed esperienza.>
Ciò posto va richiamato che il ricorrente chiede in via principale l'attribuzione del Livello A1 del predetto ccnl, la cui declaratoria invece prevede:
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico – specialistiche e/o gestionali rilevanti, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi di elevata variabilità e complessità, entro un ambito definito da indicazioni di massima. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative, sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico- specialistiche che richiedono un elevato livello di professionalità.
Profili
Coordinatore
Lavoratore che, sulla base di indicazioni di massima, esplica attività complesse relative a fasi di processo attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative e la gestione delle risorse umane e tecnologiche.
Lo svolgimento di tali attività richiede, entro un ambito definito da linee guida generali, autonomia decisionale, competenza tecnico specialistica e/o gestionale, acquisite attraverso programmi formativi integrati da esperienza maturata nel settore di appartenenza, per la soluzione di problemi variabili ecomplessi.
Ai sensi dell'accordo 18 aprile 1997 si intendono confluite in tale profilo, a titolo esemplificativo, le seguenti figure precedentemente previste per le società aderenti a Federreti: capo reparto, coordinatore P.M, capo reparto opere civili e stradali;
per le società aderenti a Fise: Traffico e sicurezza –capo, Economato ed acquisti- capo, Esazione pedaggi-capo, Amministrazione personale-capo, Contabilità capo. >>.
A parere dello scrivente giudice già in limine va escluso il diritto del ricorrente al riconoscimento del livello superiore A1 richiesto .
Infatti le mansioni dedotte in ricorso di per sé riguardate ( a prescindere dunque dalla considerazione del se la istruttoria svolta abbia o meno confermato lo svolgimento delle stesse da parte del ricorrente ) già si appalesano qualitativamente diverse rispetto a quelle considerate nella alinea contrattuale superiore reclamata. Ai fini della integrazione del profilo professionale descritto dal livello A1 è difatti richiesta testualmente una autonomia decisionale in relazione alla soluzione di problemi di elevata variabilità e complessità, entro un ambito definito da indicazioni di massima;
il lavoratore A1 se non si occupa del coordinamento di specifiche unità organizzative, dovrà fare applicazione di competenze tecnico- specialistiche personali che richiedono un elevato livello di professionalità .
Orbene, considerando la allegazione contenuta in ricorso, deve osservarsi che nonostante una doviziosa e copiosa elencazione dei compiti disbrigati dal ricorrente non sembra esservi nell'atto introduttivo una chiara specificazione circa quali siano state nel caso concreto le competenze di elevata professionalità impiegate dall' nel periodo di causa ( salvo volerle ritenere integrate dall'utilizzo di sistemi operativi informatici Pt_1 adottati dalla convenuta) né risultano essere stati individuati i problemi di elevata complessità e variabilità dallo stesso affrontati. Essi non sembrano ritenersi integrati dalla vestizione dei turni settimanali degli addetti alla viabilità ed alla manutenzione coordinati, delle loro ferie e permessi, in quanto adottata nell'ambito di una pianificazione di più ampio termine adottata da superiori gerarchici, così come dalla ricezione dei reports di attività quotidianamente svolte;
né paiono rinvenibili nella determinazione di quei lavori di manutenzione che, non attenendo all'asse stradale ed agli svincoli autostradali, non sono oggetto della programmazione da parte di superiori gerarchici del ricorrente quali ad esempio la pitturazione di un bumper oppure lo sfalcio delle erbe nelle cd. aree interne, come ad esempio l'area antistante la direzione generale, che il teste a rammemorato essere state disposte in via diretta dal ricorrente. Tes_1
Anche a volere superare tale carenza di allegazione, ritenendo che, implicitamente, a mezzo del richiamo del contenuto della alinea contrattuale reclamata, in abbinamento alla precisa elencazione dei compiti disbrigati la parte ricorrente abbia inteso per sintesi indicare la ricorrenza in tale catalogo dei requisiti contrattuali ( cioè la esistenza di problemi variabili oltre che complessi da risolvere in prima persona con utilizzo di competenze professionali elevate, ed impegno di autonomia decisionale anche essa evidentemente di alto grado, in quanto esercitata nella cornice di mere indicazioni di massima, comunque la istruttoria svolta ha escluso la effettuazione, in termini di prevalenza, di una prestazione lavorativa del ricorrente di tal consistenza, La istruttoria ha rappresentato che prevalentemente ( da un punta di vista quantitativo) la decisionalità dell' , incaricato della gestione a livello organizzativo delle squadre di operai della convenuta addetti Pt_1 alla manutenzione ed addetti alla viabilità, era quella propria del livello B di appartenenza, e dunque una autonomia operativa circoscritta sulla base di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività specifiche dell'Unità organizzativa di appartenenza.
Invero, principiando dalla deposizione del teste di lista di parte ricorrente ascoltato, , deve CP_2 osservarsi che detto teste, dopo aver indicato che l' si occupava da solo di effettuare la pianificazione Pt_1 degli interventi di manutenzione cd. Internalizzati su base settimanale, dichiara di sapere che per detti interventi vi era una pianificazione anche su base mensile, di cui bisognava tener conto nel pianificare settimanalmente le attività e che la stessa, operata e caricata a sistemala ricorrenza o meno da , era Pt_1 tuttavia soggetta ad approvazione del superiore gerarchico . Pt_5
Lo scrivente giudice poi ritiene di non poter prendere in considerazione, al fine di fondare la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti di cui al livello A1, l'impegno del ricorrente nella pianificazione delle ferie del personale da lui coordinato , né le attività rese per fronteggiare le esigenze di copertura del servizio a cagione di impedimenti estemporanei degli addetti già assegnati ad un determinato servizio( di cui alle dichiarazioni del teste ), sul presupposto che non pare ipotizzabile che tali ambiti possono proporre problemi di Tes_1 tipo variabile e complesso, come quelli richiesti dalla declaratoria contrattuale auspicata.
D'altrocanto, la deposizione del teste di lista di parte convenuta - la cui attendibilità non può Pt_6 escludersi sol perché dipendente della parte convenuta stessa - ha confermato in giudizio l' assunto difensivo di cui alla memoria di costituzione, avendo predetto teste, responsabile dell'unità organizzativa traffico manutenzione e autoparco della convenuta in cui è inserito il ricorrente, dichiarato:
“Adr: dichiaro che nel 2014 la società ha iniziato a pianificare e svolgere attività di manutenzione internalizzate;
dichiaro che nei primi anni queste attività avvenivano sulla base di un master data annuale, dove si indicavano le attività da svolgersi nonché con l'indicazione dei mezzi e delle unità da impegnarsi;
è indicato nel master data anche il periodo in cui ciascuna delle attività individuate devono essere svolte. In questa sede non c'è ancora l'indicazione dei nominativi degli addetti e dichiaro che questa pianificazione annuale noi l'abbiamo fatta con la capogruppo Autostrade per l'Italia. Questa pianificazione è fatta in sinergia, per cui dico che a volte ha partecipato anche;
in funzione della pianificazione, che va fatta Pt_1 entro novembre, noi diamo il badget conseguente;
questa pianificazione è ripetitiva perché le attività che vengono stabilite per un certo anno sono in linea di massima quelle già individuate per l'anno precedente.
Adr: circa l'individuazione delle persone che intervengono, quindi la composizione delle squadre, dichiaro che questa è un'attività che viene mensilmente / settimanalmente, fermo restando che ci possono essere delle evenienze successive, ad esempio per malattie o ferie del personale, ma anche perché un automezzo non è disponibile, che richiedono delle variazioni.
Adr: visto che il planning annuale ci indica le attività da svolgersi con il periodo in cui devono essere svolte, vi
è la pianificazione mensile, ma può darsi che anche questa debba subire degli adattamenti perché magari ciò che deve essere fatto in una certa settimana può slittare alla settimana successiva.
Adr: trova a sistema le attività che devono essere svolte nel mese, è il piano annuale che gliele indica;
Pt_1
come già ho detto, trova sulla base del piano annuale che ad esempio in quel mese c'è una certa Pt_1 lavorazione da svolgersi, come ad esempio il lavaggio delle pareti delle gallerie o lo svuotamento dei cestini sulle piazzole di sosta, il planning annuale gli dice pure il numero di risorse e gli automezzi da impegnarsi.
al mattino va a fronteggiare le esigenze che derivano ad esempio dall'assenza per malattia di un Pt_1 soggetto . noi per esempio generalmente abbiamo 2 addetti che assegniamo sempre alle mansioni di svuotamento di cestini sulle piazzole e quindi se uno dei 2 è assente, quel mattino fronteggia questa Pt_1 assenza distogliendo un'unità da altro servizio , ad esempio chiede a quel soggetto che quel giorno doveva portare l'acqua nei beverini che noi abbiamo nella direzione generale, di andare a svuotare i cestini. Preciso che su questa attività io mi affidavo ad , fermo restando che noi eravamo sempre in contatto, quindi Pt_1 io conoscevo delle esigenze di copertura del servizio che emergevano in tempo reale .
Adr: non poteva implementare delle attività al di là del piano annuale, se si decideva in tal senso, Pt_1 queste decisioni dovevano essere condivise, cioè ero coinvolto anche io e il mio dirigente, architetto
. Ad esempio, per farmi comprendere, ricordo che ad un certo punto ci siamo resi conto che la Tes_2 pulizia dei cestini sulle piazzole di sosta fatte 2 volte a settimana come da programmazione annuale, non era sufficiente, per cui in variazione rispetto alla pianificazione decidevamo di farla una volta in più a settimana.
Adr: compete a di individuare mensilmente le squadre, ma dichiaro che questo è sempre oggetto di Pt_1 una discussione preventiva, perché bisogna tener conto nell'ambito dei 12/14 unità a disposizione ad esempio di chi abbia la patente o altro;
comunque è coadiuvato da 2 assistenti al traffico, quindi lui indica a Pt_1 loro come deve essere composta la squadra e loro al mattino lo coadiuvano per l'uscita della squadra. A meno che non sorgano difficoltà, io non intervengo sulla pianificazione mensile che fa circa le squadre che Pt_1 devono seguire ogni attività indicata nel piano annuale.
Complessivamente riguardata, la istruttoria, svolta nel quadro della allegazione del ricorso e dunque delle criticità sopraenucleate, non consente di ritenere che il ricorrente abbia svolto in maniera opiena e prevalente mansioni riconducibili a quelle descritte nel livello A1, e pertanto non congrue rispetto al livello
B di appartenenza;
preme invero richiamare che il conseguimento ai sensi dell'art. 2013 cc da parte del ricorrente del diritto al superiore inquadramento postula in via generale che le mansioni superiori assolte costituiscano la parte prevalente, e non marginale ed episodica, della prestazione lavorativa dell'istante; precisazione questa non superflua considerato che nel catalogo fatto in ricorso dei compiti disbrigati dal ricorrente compaiono anche attività che in sede istruttoria sono risultate svolte soltanto in occasioni delimitate ( ad esempio gli interventi del ricorrente sulle richieste di accreditamento di nuove officine da parte delle organizzazioni di soccorso stradale, evenienza piuttosto rarefatta su base annuale, come dichiarato dal teste ). Pt_6
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va respinto.
Le spese di lite attese le complessità connesse alla interpretazione dei profili contrattuali reclamato e posseduto possono compensarsi per intero. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 6.02.2025
il Giudice
dott.ssa Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 6.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 11604 /2021 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe MARZIALE e dall'avv.to Patrizia TOTARO Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp. ta e difesa dagli avv.ti MORRICO Controparte_1
ENZO, GIOSAFAT RIGANO', ANTONELLO DI ROSA e MARIO DE MATHIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2021 parte ricorrente epigrafata, dipendente della società epigrafata , ha convenuto in giudizio la stessa al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del sig. , per le causali e titoli di cui al ricorso, all'inquadramento Parte_1 nel superiore livello A1, di cui al ccnl per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 15 luglio 2005 e dei successivi rinnovi contrattuali del 27 luglio
2016, sino alla stipula del 16.12.2019;il che con decorrenza dal 17 luglio 2016 o dalla diversa data che il sig. Giudice dovesse accertare e ritenere;
b) per effetto della statuizione di cui al capo a) che precede nelle delle presenti conclusioni, ordinare alla
, di provvedere in conformità; Controparte_1
c) per l'effetto della statuizione di cui al capo a) che precede, condannare la convenuta Controparte_1
l pagamento in favore di delle differenze retributive conseguenti, pari euro 17.290,13 come
[...] Parte_1 da conteggio inserito nel presente ricorso e del quale è parte integrante –ovvero al pagamento del diverso importo, anche maggiore, che il sig. Giudice dovesse accertare come dovuto- per il periodo dall'1 agosto 2016 al 30 giugno 2021 ovvero dalla diversa data e sino alla diversa data che il sig.Giudice dovesse accertare e riconoscere;
d) per l'effetto delle statuizioni di cui ai capi che precedono, condannare la società resistente in via generica al pagamento delle differenze retributive per il periodo successivo al deposito del presente ricorso introduttivo di giudizio e in particolare con decorrenza dall'1 luglio 2021 in poi;
e) con interessi legali e rivalutazione monetaria;
provvisoria esecuzione;
f) vittoria di onorari e spese del giudizio con attribuzione. Parte ricorrente, dipendente della convenuta già dal 11.4.1983, ha premesso di Controparte_1 essere stato inquadrato dall'agosto 2014 nel livello B del ccnl per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, con mansioni di impiegato e precisamente con qualifica di
“Tecnico del Traffico e Sicurezza”, venendo addetto all'Unità Organizzativa Traffico e Manutenzioni di CP_1
Ciò premesso deduceva per quanto qui più strettamente interessa che:
- a decorrere dal 17 gennaio 2016 e quanto meno fino al gennaio 2019, egli era subentrato nelle mansioni di coordinamento degli operai addetti a mansioni di Ausiliari della Viabilità per le attività giornaliere che precedentemente erano svolte dal sig. (inquadrato dalla Tangenziale Parte_2 di nel livello A1 del ccnl di Settore e collocato in quiescenza nella fine dell'anno 2015 ) CP_1 svolgendo le stesse con assoluta autonomia e discrezionalità, facendo capo solo ed esclusivamente – quale suo diretto interlocutore e superiore gerarchico di fatto - al Direttore Generale della società, coordinando circa sedici operai , organizzando il loro lavoro e risolvendo ogni problematica o esigenza nel settore della viabilità della società;
- che , in particolare egli riceveva dal singolo ausiliario per ogni turno lavorativo il “Report attività giornaliera”, e che all'esito egli operava ogni necessaria verifica e riscontro dell'attività;
- di avere ricevuto in dotazione a partire dal gennaio 2016, l'applicativo “BCE” (poi sostituito con un nuovo sistema il “CNI”), nel quale provvedeva ad inserire le presenze del personale addetto alla Viabilità, a pianificare le attività della settimana successiva, apportando in autonomia i correttivi e le variazioni necessari ed al termine, estrapolando gli indici “indici Kpi” (ore consuntive, ore lavorate, ect);
- che si era occupato delle richieste di ferie e permessi del personale del settore assegnatogli addetto alla viabilità
- di essersi dal gennaio 2007 all'anno 2017 occupato anche della gestione del “Servizio soccorso stradale” (SSM) ed in particolare del controllo e valutazione della documentazione di nuove Organizzazioni per SSM e/o officine;
- di avere dal 2006 al 2019 anche assicurato la realizzazione della“ stima e contabilità degli incidenti passivi”, e dunque della raccolta durante il mese del dettaglio degli incidenti stradali, provvedendo all'inizio del mese successivo a consegnare all' a documentazione di Parte_3 stima dei danni di loro pertinenza, stima che veniva da lui effettuata e sottoscritta e poi sottoposta per la firma definitiva al Responsabile Traffico Manutenzioni
- di essersi occupato dall'anno 2012, della gestione, delle pratiche per il risarcimento dei danni “attivi” ovvero degli incidenti causati dalle utenze ai danni della di CP_1 CP_1
- di avere sempre in totale autonomia e potere discrezionale, senza alcun altrui apporto o controllo o direzione dall' aprile 2016 coordinato anche due assistenti al traffico e manutenzione provvedendo ad autorizzare le loro ferie, permessi, spostamento e riposo, ect. e a dare loro le direttive di lavoro;
- che dal mese di luglio 2016 (a seguito del pensionamento del sig. , gli era stata a Parte_2 assegnata la gestione delle attività internalizzate dell'intero comporto Operai Manutenzioni;
- che all'esito della partecipazione nel dicembre 2016 unitamente al Capo Ufficio TRM e ai colleghi
, (questi inquadrati dall'azienda convenuta nel livello A del ccnl di settore) ad un corso Pt_4 Pt_5 di formazione sugli applicativi SAP, GT (gestione risorse) e WF (gestione attività di manutenzioni), tutti applicativi utili alla gestione delle attività e del personale operaio, dal gennaio 2018 gli erano state assegnate ulteriori mansioni e attività, come individuate ed elencate in ricorso nei punti da 17 in poi 20);
- che oltre a coordinare gli operai della viabilità si occupava altresì del coordinamento di quindici operai del settore manutenzioni, dirigendo e controllando pertanto in totale tra ausiliari della viabilità, operai
Manutenzioni ed assistenti al traffico, 33 addetti.
Asserito di avere diritto in ragione del contenuto e modalità delle mansioni espletate al superiore inquadramento contrattuale nel livello A1 del ccnl per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 15 luglio 2005 e successivi rinnovi sino al testo di cui alla stipula del
16.12.2019,con decorrenza quantomeno dal mese di luglio del 2016. La società convenuta si è difesa eccependo la prescrizione quinquennale estintiva ex art. 2948, n. 4 cod. civ. considerando quale primo atto interruttivo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio .
Nel merito ha sostenuto la infondatezza della domanda per la piena riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente all'inquadramento posseduto;
ha contestato la descrizione delle mansioni operata in ricorso per il fatto che si trattava comunque di compiti di natura meramente operativa nell'ambito di direttive di massima svolti in assenza di autonomia decisionale e sotto la supervisione del Responsabile traffico e Manutenzione
.. Parte_6
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda .
Ammessa la prova, ritenuta la causa sufficientemente istruita all'esito della audizione di un teste per parte, depositate le note di discussione, la causa viene decisa all'odierna udienza .
E' ben noto che riguardo al rapporto di lavoro subordinato privato, la disciplina dell'esercizio di fatto di mansioni superiori è contenuta nell'art. 2103 c.c. - nella versione applicabile ratione temporis -, a tenore del quale "...Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi"; la domanda di inquadramento superiore esige il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
quindi, richiede l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (Cass. civ., sez. lav., 28-04-2015, n. 8589; Cass. civ., sez. lav., 30-10-2008, n.
26234; Cass. civ., sez. lav., 06-03-2007, n. 5128.).
Pare opportuno premettere che il ricorrente è inquadrato nel livello B del ccnl per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 15 luglio 2005 e successivi rinnovi sino al testo di cui alla stipula del 16.12.2019 la cui declaratoria prevede
“Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede elevate conoscenze tecnico-professionali, necessarie, e/o capacità di coordinamento e gestione di risorse, con un'influenza diretta su risultati specifici dell'unità di appartenenza. Tali lavoratori operano con un'autonomia operativa circoscritta e sulla base di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività specifiche dell'Unità organizzativa di appartenenza.”
(…)
Profili
Aiuto Coordinatore P.M.
“Lavoratore che, sulla base di direttive di massima, attraverso il coordinamento di risorse, controlla le condizioni e lo stato di efficienza del tratto autostradale di sua competenza e delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al posto di manutenzione, interviene in situazioni di emergenza per l'esecuzione di lavori di pronto intervento, esegue la contabilità lavori di manutenzione ordinaria, controlla il rispetto da parte delle imprese appaltatrici delle norme relative al capitolato d'appalto ed alla sicurezza, attraverso l'applicazione di specifiche conoscenze tecnico professionali acquisibili mediante programmi di formazione ed esperienza.>
Ciò posto va richiamato che il ricorrente chiede in via principale l'attribuzione del Livello A1 del predetto ccnl, la cui declaratoria invece prevede:
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico – specialistiche e/o gestionali rilevanti, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi di elevata variabilità e complessità, entro un ambito definito da indicazioni di massima. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative, sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico- specialistiche che richiedono un elevato livello di professionalità.
Profili
Coordinatore
Lavoratore che, sulla base di indicazioni di massima, esplica attività complesse relative a fasi di processo attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative e la gestione delle risorse umane e tecnologiche.
Lo svolgimento di tali attività richiede, entro un ambito definito da linee guida generali, autonomia decisionale, competenza tecnico specialistica e/o gestionale, acquisite attraverso programmi formativi integrati da esperienza maturata nel settore di appartenenza, per la soluzione di problemi variabili ecomplessi.
Ai sensi dell'accordo 18 aprile 1997 si intendono confluite in tale profilo, a titolo esemplificativo, le seguenti figure precedentemente previste per le società aderenti a Federreti: capo reparto, coordinatore P.M, capo reparto opere civili e stradali;
per le società aderenti a Fise: Traffico e sicurezza –capo, Economato ed acquisti- capo, Esazione pedaggi-capo, Amministrazione personale-capo, Contabilità capo. >>.
A parere dello scrivente giudice già in limine va escluso il diritto del ricorrente al riconoscimento del livello superiore A1 richiesto .
Infatti le mansioni dedotte in ricorso di per sé riguardate ( a prescindere dunque dalla considerazione del se la istruttoria svolta abbia o meno confermato lo svolgimento delle stesse da parte del ricorrente ) già si appalesano qualitativamente diverse rispetto a quelle considerate nella alinea contrattuale superiore reclamata. Ai fini della integrazione del profilo professionale descritto dal livello A1 è difatti richiesta testualmente una autonomia decisionale in relazione alla soluzione di problemi di elevata variabilità e complessità, entro un ambito definito da indicazioni di massima;
il lavoratore A1 se non si occupa del coordinamento di specifiche unità organizzative, dovrà fare applicazione di competenze tecnico- specialistiche personali che richiedono un elevato livello di professionalità .
Orbene, considerando la allegazione contenuta in ricorso, deve osservarsi che nonostante una doviziosa e copiosa elencazione dei compiti disbrigati dal ricorrente non sembra esservi nell'atto introduttivo una chiara specificazione circa quali siano state nel caso concreto le competenze di elevata professionalità impiegate dall' nel periodo di causa ( salvo volerle ritenere integrate dall'utilizzo di sistemi operativi informatici Pt_1 adottati dalla convenuta) né risultano essere stati individuati i problemi di elevata complessità e variabilità dallo stesso affrontati. Essi non sembrano ritenersi integrati dalla vestizione dei turni settimanali degli addetti alla viabilità ed alla manutenzione coordinati, delle loro ferie e permessi, in quanto adottata nell'ambito di una pianificazione di più ampio termine adottata da superiori gerarchici, così come dalla ricezione dei reports di attività quotidianamente svolte;
né paiono rinvenibili nella determinazione di quei lavori di manutenzione che, non attenendo all'asse stradale ed agli svincoli autostradali, non sono oggetto della programmazione da parte di superiori gerarchici del ricorrente quali ad esempio la pitturazione di un bumper oppure lo sfalcio delle erbe nelle cd. aree interne, come ad esempio l'area antistante la direzione generale, che il teste a rammemorato essere state disposte in via diretta dal ricorrente. Tes_1
Anche a volere superare tale carenza di allegazione, ritenendo che, implicitamente, a mezzo del richiamo del contenuto della alinea contrattuale reclamata, in abbinamento alla precisa elencazione dei compiti disbrigati la parte ricorrente abbia inteso per sintesi indicare la ricorrenza in tale catalogo dei requisiti contrattuali ( cioè la esistenza di problemi variabili oltre che complessi da risolvere in prima persona con utilizzo di competenze professionali elevate, ed impegno di autonomia decisionale anche essa evidentemente di alto grado, in quanto esercitata nella cornice di mere indicazioni di massima, comunque la istruttoria svolta ha escluso la effettuazione, in termini di prevalenza, di una prestazione lavorativa del ricorrente di tal consistenza, La istruttoria ha rappresentato che prevalentemente ( da un punta di vista quantitativo) la decisionalità dell' , incaricato della gestione a livello organizzativo delle squadre di operai della convenuta addetti Pt_1 alla manutenzione ed addetti alla viabilità, era quella propria del livello B di appartenenza, e dunque una autonomia operativa circoscritta sulla base di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività specifiche dell'Unità organizzativa di appartenenza.
Invero, principiando dalla deposizione del teste di lista di parte ricorrente ascoltato, , deve CP_2 osservarsi che detto teste, dopo aver indicato che l' si occupava da solo di effettuare la pianificazione Pt_1 degli interventi di manutenzione cd. Internalizzati su base settimanale, dichiara di sapere che per detti interventi vi era una pianificazione anche su base mensile, di cui bisognava tener conto nel pianificare settimanalmente le attività e che la stessa, operata e caricata a sistemala ricorrenza o meno da , era Pt_1 tuttavia soggetta ad approvazione del superiore gerarchico . Pt_5
Lo scrivente giudice poi ritiene di non poter prendere in considerazione, al fine di fondare la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti di cui al livello A1, l'impegno del ricorrente nella pianificazione delle ferie del personale da lui coordinato , né le attività rese per fronteggiare le esigenze di copertura del servizio a cagione di impedimenti estemporanei degli addetti già assegnati ad un determinato servizio( di cui alle dichiarazioni del teste ), sul presupposto che non pare ipotizzabile che tali ambiti possono proporre problemi di Tes_1 tipo variabile e complesso, come quelli richiesti dalla declaratoria contrattuale auspicata.
D'altrocanto, la deposizione del teste di lista di parte convenuta - la cui attendibilità non può Pt_6 escludersi sol perché dipendente della parte convenuta stessa - ha confermato in giudizio l' assunto difensivo di cui alla memoria di costituzione, avendo predetto teste, responsabile dell'unità organizzativa traffico manutenzione e autoparco della convenuta in cui è inserito il ricorrente, dichiarato:
“Adr: dichiaro che nel 2014 la società ha iniziato a pianificare e svolgere attività di manutenzione internalizzate;
dichiaro che nei primi anni queste attività avvenivano sulla base di un master data annuale, dove si indicavano le attività da svolgersi nonché con l'indicazione dei mezzi e delle unità da impegnarsi;
è indicato nel master data anche il periodo in cui ciascuna delle attività individuate devono essere svolte. In questa sede non c'è ancora l'indicazione dei nominativi degli addetti e dichiaro che questa pianificazione annuale noi l'abbiamo fatta con la capogruppo Autostrade per l'Italia. Questa pianificazione è fatta in sinergia, per cui dico che a volte ha partecipato anche;
in funzione della pianificazione, che va fatta Pt_1 entro novembre, noi diamo il badget conseguente;
questa pianificazione è ripetitiva perché le attività che vengono stabilite per un certo anno sono in linea di massima quelle già individuate per l'anno precedente.
Adr: circa l'individuazione delle persone che intervengono, quindi la composizione delle squadre, dichiaro che questa è un'attività che viene mensilmente / settimanalmente, fermo restando che ci possono essere delle evenienze successive, ad esempio per malattie o ferie del personale, ma anche perché un automezzo non è disponibile, che richiedono delle variazioni.
Adr: visto che il planning annuale ci indica le attività da svolgersi con il periodo in cui devono essere svolte, vi
è la pianificazione mensile, ma può darsi che anche questa debba subire degli adattamenti perché magari ciò che deve essere fatto in una certa settimana può slittare alla settimana successiva.
Adr: trova a sistema le attività che devono essere svolte nel mese, è il piano annuale che gliele indica;
Pt_1
come già ho detto, trova sulla base del piano annuale che ad esempio in quel mese c'è una certa Pt_1 lavorazione da svolgersi, come ad esempio il lavaggio delle pareti delle gallerie o lo svuotamento dei cestini sulle piazzole di sosta, il planning annuale gli dice pure il numero di risorse e gli automezzi da impegnarsi.
al mattino va a fronteggiare le esigenze che derivano ad esempio dall'assenza per malattia di un Pt_1 soggetto . noi per esempio generalmente abbiamo 2 addetti che assegniamo sempre alle mansioni di svuotamento di cestini sulle piazzole e quindi se uno dei 2 è assente, quel mattino fronteggia questa Pt_1 assenza distogliendo un'unità da altro servizio , ad esempio chiede a quel soggetto che quel giorno doveva portare l'acqua nei beverini che noi abbiamo nella direzione generale, di andare a svuotare i cestini. Preciso che su questa attività io mi affidavo ad , fermo restando che noi eravamo sempre in contatto, quindi Pt_1 io conoscevo delle esigenze di copertura del servizio che emergevano in tempo reale .
Adr: non poteva implementare delle attività al di là del piano annuale, se si decideva in tal senso, Pt_1 queste decisioni dovevano essere condivise, cioè ero coinvolto anche io e il mio dirigente, architetto
. Ad esempio, per farmi comprendere, ricordo che ad un certo punto ci siamo resi conto che la Tes_2 pulizia dei cestini sulle piazzole di sosta fatte 2 volte a settimana come da programmazione annuale, non era sufficiente, per cui in variazione rispetto alla pianificazione decidevamo di farla una volta in più a settimana.
Adr: compete a di individuare mensilmente le squadre, ma dichiaro che questo è sempre oggetto di Pt_1 una discussione preventiva, perché bisogna tener conto nell'ambito dei 12/14 unità a disposizione ad esempio di chi abbia la patente o altro;
comunque è coadiuvato da 2 assistenti al traffico, quindi lui indica a Pt_1 loro come deve essere composta la squadra e loro al mattino lo coadiuvano per l'uscita della squadra. A meno che non sorgano difficoltà, io non intervengo sulla pianificazione mensile che fa circa le squadre che Pt_1 devono seguire ogni attività indicata nel piano annuale.
Complessivamente riguardata, la istruttoria, svolta nel quadro della allegazione del ricorso e dunque delle criticità sopraenucleate, non consente di ritenere che il ricorrente abbia svolto in maniera opiena e prevalente mansioni riconducibili a quelle descritte nel livello A1, e pertanto non congrue rispetto al livello
B di appartenenza;
preme invero richiamare che il conseguimento ai sensi dell'art. 2013 cc da parte del ricorrente del diritto al superiore inquadramento postula in via generale che le mansioni superiori assolte costituiscano la parte prevalente, e non marginale ed episodica, della prestazione lavorativa dell'istante; precisazione questa non superflua considerato che nel catalogo fatto in ricorso dei compiti disbrigati dal ricorrente compaiono anche attività che in sede istruttoria sono risultate svolte soltanto in occasioni delimitate ( ad esempio gli interventi del ricorrente sulle richieste di accreditamento di nuove officine da parte delle organizzazioni di soccorso stradale, evenienza piuttosto rarefatta su base annuale, come dichiarato dal teste ). Pt_6
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso va respinto.
Le spese di lite attese le complessità connesse alla interpretazione dei profili contrattuali reclamato e posseduto possono compensarsi per intero. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 6.02.2025
il Giudice
dott.ssa Annamaria Lazzara