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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9859 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14058/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14058/2022 promossa da:
, con l'avv. GIOVANNI TOSCANO Parte_1
ATTORE
CONTRO con l'avv. LOREDANA LEO Controparte_1
, con l'avv. VIRGINIA PISANIELLO CP_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia, in primo luogo accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato nelle circostanze di luogo e di tempo così come indicati in citazione, per esclusiva colpa del Sig. , conducente l'autovettura Toyota targata FL819GC ed assicurata con la CP_2
con polizza n° 30/183428862. Dichiarare, ancora, che dal medesimo Controparte_1 sinistro è derivato all'autovettura Maserati Ghibli V6, targata FF161JD e di proprietà dell'attore, un danno così come descritto e quantificato nel prefato atto di citazione. Condannare, in conseguenza, i pagina 1 di 7 convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 42.868,85 o di quella somma maggiore o minore da determinare in considerazione anche dell'elaborato peritale depositato dal nominato C.T.U.,
a titolo di risarcimento del danno in favore del Sig. con l'aggiunta degli interessi legali, Parte_1 rivalutazione monetaria e maggior danno dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, perché dichiaratosi antistatario.”
Per Controparte_1
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito, salvo gravame: Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
in subordine, salvo gravame: accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per colpa concorrente prevalente dell'attore e, per l'effetto, liquidare i danni dallo stesso subiti, nella misura che risulterà provata, limitatamente alle conseguenze immediate e dirette, in proporzione al grado di responsabilità accertato, escludendo e/o riducendo, ex art. 1227 I e II co c.c., il risarcimento dei danni che l'attore e l'intervenuto hanno concorso a determinare e/o che avrebbero potuto evitare con l'ordinaria diligenza, rigettando ogni maggiore e/o diversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto, e con esclusione del cumulo di rivalutazione e interessi.
In ogni caso: spese rifuse, oltre spese gen. IVA e CPA.
In via istruttoria: rinnova tutte le eccezioni svolte in merito alla CTU, come da note scritte dell'udienza 6/5/2025 e insiste nella formulata richiesta di convocazione a chiarimenti del Consulente d'Ufficio.
Sempre in via di stretto subordine chiede ammettersi, occorrendo e senza inversione del relativo onere, prova per interrogatorio formale dell'attore e testi sui seguenti capitoli:
1) vero che il giorno 3 ottobre 2021 alle ore 4.05 autovettura Maserati tg. FF161JD condotta dal signor percorreva la via Domodossola in direzione via Poliziano, in Milano;
Parte_1
2) vero che giunta all'altezza di Corso Sempione, in quel momento regolata da semaforo proiettante luce gialla lampeggiante, il conducente della senza rallentare si immetteva nell'area CP_3 dell'incrocio, andando a intersecare la traiettoria di marcia del veicolo taxi condotto dal signor CP_2 che proveniva dalla destra, favorito dal diritto di precedenza;
3) vero che il conducente del taxi frenava e sterzava verso sinistra ma stante la distanza ravvicinata urtava con la parte angolare sinistra la fiancata destra della Mercedes;
4) vero che l'urto avveniva nella corsia di marcia percorsa dal taxi;
5) vero che la carreggiata centrale di Corso Sempione è suddivisa in due corsie (doc. 1), una per senso pagina 2 di 7 di marcia, separate da una zona zebrata, come risulta dalle fotografie che si rammostrano (docc. 1-8)
6) vero che la situazione dei luoghi al momento del sinistro è quella raffigurata nelle fotografie che si rammostrano (docc. 1-8);
7) Vero che la via Domodossola alla data del sinistro era gravata dal limite di velocità di 30 Km/h, come da segnale raffigurato nella fotografia che si rammostra (v. foto docc. 2-4) posizionato in prossimità dell'intersezione con Corso Sempione;
8) vero che su incarico della Compagnia ho effettuato un sopralluogo e ho scattato le foto CP_1 del luogo del sinistro che mi si rammostrano e che confermo (docc 1-8)
9) Vero che Il perito incaricato, sulla base della documentazione consegnata dal legale del signor
, stimavo l'ammontare delle riparazioni in € 12.392,51 come da perizia che si rammostra Pt_1
(doc.8);
10) Vero che presa visione del preventivo consegnatomi dalla difesa del signor rilevavo che era Pt_1 stata prevista la sostituzione di particolari invece tecnicamente riparabili;
Si indicano come testimoni
1) Via Montecassino 9 Salerno (capp. da 4 a 10) Testimone_1
2) c/o studio Orion s.a.s. di EA AR & C. via P. Bottoni 17 Milano (capp. da 4 Testimone_2
a 8).
Si intendono ribadite le eccezioni istruttorie formulate nelle memorie, anche con riferimento all'escussione di testimoni che non risultano indicati nel modulo CAI né in quale veste siano a conoscenza dei fatti sui quali dovrebbero rendere testimonianza.
Nella denegata ipotesi di ammissione, chiede di essere ammessa alla prova contraria, senza inversione dell'onere della prova, con i medesimi testi indicati a prova diretta.”
Per : CP_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: Nel merito: respingere la domanda attrice di responsabilità esclusiva della controparte perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali, anche tramite condanna di
[...]
, obbligata a tenere indenne l'esponente dalle spese di giudizio e comunque da ogni Controparte_1 statuizione pregiudizievole. In subordine: nella denegata ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento anche solo parziale le domande avversarie, condannare a tenere indenne l'esponente da CP_1 ogni pregiudizievole statuizione, con sua condanna al pagamento diretto a favore dell'attore di quanto eventualmente risulterà dovuto all'attore, anche per spese legali, con statuizione di condanna della compagnia al rimborso e pagamento a favore dell'esponente delle spese di causa per resistere alle domande dell'attrice nei limiti di legge .” pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice Parte_1 [...]
d affermando che in data 3/10/2021 si era verificato Controparte_1 CP_2 un sinistro stradale tra l'autovettura di proprietà dell'attore e condotta da quest'ultimo e l'autovettura di proprietà di , condotta dallo stesso ed assicurata con CP_2 [...]
e che in seguito al sinistro l'autovettura dell'attore aveva subito danni;
e Controparte_1 chiedendo la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni lamentati. costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. Controparte_1
, costituitosi in giudizio, ha contrastato le domande attoree ed ha svolto domanda CP_2 di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dall'attore nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico, valutativo, ovvero documentale;
non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata da nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo il dedotto capitolo CP_2 relativo a circostanze di carattere generico e valutativo;
non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla compagnia assicuratrice convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico, valutativo, ovvero documentale;
ed
è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio in relazione ai danni subiti dall'autovettura dell'attore in conseguenza del sinistro in oggetto.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- costituiscono fatti pacifici tra le parti -oltre che documentati dal grafico del modulo di constatazione amichevole di incidente e dal grafico relativo alla dinamica del sinistro di cui alla relazione della consulenza tecnica d'ufficio- le circostanze che il sinistro si era verificato in corrispondenza di un incrocio e che l'urto si era verificato tra la parte anteriore del veicolo di proprietà di e la parte laterale destra dell'autovettura di proprietà CP_2 dell'attore;
- inoltre, la parte attorea non ha contestato l'allegazione della compagnia assicuratrice convenuta secondo cui al momento dell'incidente l'incrocio “era regolamentato da impianto semaforico lampeggiante”; ne consegue che in relazione a tale circostanza opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
pagina 4 di 7 - dagli elementi sopra indicati e considerata la regola di circolazione che impone di dare la precedenza a destra, risulta che l'attore nell'impegnare l'incrocio non aveva concesso la precedenza al veicolo di;
CP_2
- sennonché, l'art. 145 del codice della strada e le norme di comune prudenza impongono a ciascuno dei conducenti l'obbligo di usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un'intersezione, al fine di evitare incidenti;
da tale norma si desume che la violazione da parte di uno dei conducenti del diritto di precedenza non è di per sé sufficiente ad escludere la colpa dell'altro; ciò in quanto nei crocevia è richiesto un elevato grado di cautela e di avvedutezza affinché non vi siano collisioni tra veicoli;
ne consegue che anche il conducente favorito dalla precedenza, nell'approssimarsi ad un'intersezione, deve impegnare quest'ultima con la massima prudenza;
- ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto che il sinistro si è verificato nella parte centrale della corsia percorsa da (v. i summenzionati grafici), e pertanto dopo che CP_2
l'autovettura dell'attore aveva già superato metà della carreggiata -circostanza quest'ultima ricavabile dalla rappresentazione dell'incrocio nella documentazione fotografica di cui al n. 7 delle produzioni della compagnia assicuratrice convenuta- appare plausibile che prima dell'urto l'autovettura dell'attore fosse visibile da e che pertanto quest'ultimo al CP_2 momento del sinistro non procedesse con la dovuta attenzione;
- ne consegue che in relazione alla causazione del sinistro sussiste un concorso di colpa di entrambi i conducenti, nella misura del 50% ciascuno;
- con riferimento ai danni che dal sinistro sono derivati in relazione all'autovettura di proprietà dell'attore, la consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- ha accertato in Euro 29.594,16 il costo delle riparazioni necessarie al ripristino del veicolo, ed ha indicato il valore di quest'ultimo al tempo del sinistro, a seconda dei criteri utilizzati, compreso tra Euro 28.300,00 ed Euro 30.200,00, indicando quest'ultimo importo come quello più corretto;
- tenuto conto di quanto emerso in sede di ctu, nel caso di specie l'ammontare corrispondente alla reintegrazione in forma specifica non risulta eccessivamente oneroso per il debitore (art. 2058
c.c.), con la conseguenza che il danno risarcibile in favore della parte attorea ammonta ad Euro
29.594,16, oltre rivalutazione;
- stante la sussistenza in capo ai soggetti coinvolti nell'incidente di un concorso di colpa nella causazione del sinistro in misura del 50% ciascuno, dal summenzionato importo di Euro pagina 5 di 7 29.594,16 va detratta la percentuale del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 14.797,08, oltre rivalutazione;
gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 14.797,08, oltre accessori come sopra indicato.
In relazione al rapporto tra ed i osserva CP_2 Controparte_1 che la domanda di manleva svolta da nei confronti della compagnia assicuratrice CP_2 convenuta è fondata e deve essere accolta, sì che quest'ultima deve essere condannata a tenere indenne
, nei limiti di polizza, del pagamento delle somme che quest'ultimo è tenuto a CP_2 corrispondere in favore dell'attore in base alla presente pronuncia.
Le spese di lite vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che:
- le parti convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv.
IO Toscano, procuratore della parte attorea, vista l'istanza di quest'ultimo, liquidate in
Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore dell'attore del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 500,00;
- deve essere condannata alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite liquidate in Euro 4.500,00 per compenso professionale, CP_2 oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 14.797,08, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna tenere indenne , nei limiti Controparte_1 CP_2 di polizza, del pagamento delle somme che quest'ultimo è tenuto a corrispondere in favore dell'attore in base alla presente pronuncia;
3. condanna le parti convenute alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. IO Toscano, procuratore dell'attore, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compenso pagina 6 di 7 professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore dell'attore del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 500,00;
4. condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 CP_2 delle spese di lite liquidate in Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
5. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata.
Milano, 18/12/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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