Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/12/2025, n. 21693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21693 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21693/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06617/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6617 del 2025, proposto da Michele Liguori, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
Ricorso per l'ottemperanza a di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma depositata in data 8/1/2021 n. 281
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa CE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, difensore della parte privata nel giudizio n. RG 1725/2020, azionato per l’esecuzione di decreto della Corte di Appello di Roma emesso ai sensi della legge 89/2001, agisce per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 281/2021, che ha accolto il ricorso e, per quanto qui di rilievo, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore, in quanto difensore antistatario in quella sede, dell’importo di € 350,00 oltre accessori di legge.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto e documentato che la sentenza è stata ritualmente notificata al Ministero della Giustizia, che essa è divenuta irrevocabile, come risulta dal certificato di mancata proposizione di gravame depositato in atti, e che il Ministero debitore, tuttavia, non ha provveduto al pagamento del dovuto nei suoi confronti, pur avendo infine soddisfatto la parte privata dal medesimo difesa.
Il ricorrente ha dunque chiesto al Tribunale di ordinare al Ministero della Giustizia la piena e completa esecuzione della indicata sentenza (anche per le spese successive al decreto, accessorie e funzionali al procedimento di ottemperanza, per l’importo liquidato per compensi, con le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, del 4% per C.A., del 22% per I.V.A. e gli interessi sui compensi liquidati e sulle spese generali) e di nominare, altresì, un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento; lo stesso ha anche chiesto la refusione delle spese del presente giudizio.
Il Ministero della giustizia non si è costituito in giudizio.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, sussistendone i requisiti di legge, in quanto la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza è stata notificata il 1° febbraio 2021 all’Amministrazione tenuta ad eseguirla (pertanto, il ricorso è senz’altro procedibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio) e – sulla base della documentazione agli atti, non contrastata ex adverso – non risulta essere stata adempiuta.
La domanda deve dunque essere accolta, ordinando al Ministero della Giustizia di dare piena e completa ottemperanza – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – alla sentenza di questo Tribunale n. 281/2020, per la parte relativa alla liquidazione delle spese di lite in favore dell’odierno ricorrente, comprensive di spese generali, IVA e CPA.
Su detta somma, a tale titolo dovuta, devono essere calcolati (e, conseguentemente, liquidati) anche gli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data di deposito della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa (8.01.2021) e fino al soddisfo (da intendersi fino alla data di emissione del mandato di pagamento).
Tanto in applicazione del principio di diritto secondo cui il credito pecuniario per le spese di lite è liquido ed esigibile e, pertanto, produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2018, n. 17437, secondo cui “ Il principio per cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro consacrati in un titolo esecutivo producono interessi di pieno diritto (salvo che sia diversamente specificato nel titolo stesso), a prescindere dalla mora, per cui non è necessario che il giudice pronunci un'apposita condanna al loro pagamento (e ciò anche con riguardo alle spese di giudizio eventualmente liquidate nel titolo stesso), è del resto acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, in generale, con riguardo ai provvedimenti di condanna ”).
Come richiesto, inoltre, il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta , individuato in dispositivo, che provvederà – una volta decorso il sopra indicato termine – alla liquidazione delle spese del giudizio liquidate nella ottemperanda sentenza, secondo i criteri ricordati.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto del fatto che il ricorrente si difende anche in proprio e, comunque, del ridotto grado di complessità dell’attività difensiva svolta, trattandosi della esecuzione di sentenza per la sola parte in cui sono state liquidate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla decisione di cui in epigrafe, provvedendo a quanto nella stessa indicato, come precisato in parte motiva;
- dispone che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, un funzionario del Ministero della giustizia, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del medesimo Ministero nel termine di quindici giorni dall’apposita istanza di parte, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CE MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE MA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO