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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/07/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione Unica Civile
N. 2328/2012 R.G.
Il G.O.P.
Udienza del 23/07/2025
L'avv. Claudio Petrecca, per l'attore, conclude come in atti insistendo per l'accoglimento delle svolte domande, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione.
Per la convenuta è presente l'avv. Antonella Pirolli, per delega dell'avv. Perna, il quale si riporta a tutte le precedenti difese e verbali di causa insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice Onorario all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio.
Isernia, 23/07/2025 alle ore 10:39.
Il Giudice Onorario di Pace dott. Luca Storto
All'esito della camera di consiglio il giudice onorario, alle ore 16:33, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza, iscritta al numero 2328/2012 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2012,
promossa da in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1 Pozzilli (IS), P.IVA.: elettivamente domiciliata in Venafro (IS), P.IVA_1 presso e nello studio dell'avv. Claudio Petrecca, giusto mandato a margine dell'atto di citazione;
- Attrice contro
, cod. fisc. residente a [...]PA C.F._1
(IS), ed ivi elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Francesco
Giannini, giusto mandato a margine dell'atto di costituzione in riassunzione, dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente all'avv. Marina Perna, in forza di procura depositata in data 30/09/2021;
- Convenuta
Oggetto e codice domanda: appalto: altre ipotesi ex. Art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex. 1669 cc) – 140022.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 20 novembre 2009, n.
24542).
*****
2 1. – Con atto di citazione portato a notifica il 28/11/2012, la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la sig.ra nei confronti della quale PA chiedeva l'accoglimento delle sottoscritte domande:
a) Per la causale di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la Pt_1 ha eseguito, su incarico della committente , lavori
[...] PA di ristrutturazione sull'immobile sito in Venafro (IS) alla via Cotugno n. 4, per un corrispettivo pari ad € 71.000,00, oltre i.v.a.;
b) Per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della società della somma di € 71.000,00, oltre i.v.a. al 4% e, quindi, in complessivi €
73.840,00, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che vorrà accertare in corso di causa.
Il tutto con interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfetario
12,5% ex art. 14 L.P.
In data 02/04/2013, si costituiva in giudizio, depositando comparsa di costituzione e risposta, , contestando ogni avversa domanda e rassegnando le PA seguenti conclusioni:
Conclude per il rigetto della domanda attorea. Con condanna della società attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge.
Concessi alla prima udienza (04/04/2013) i tripli termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; depositate tempestivamente la seconda e la terza memoria assertiva solo dalla parte convenuta;
espletato l'interrogatorio formale deferito dalla convenuta al legale rappresentante della e, di seguito, escusso il teste di parte Parte_1 convenuta, all'udienza del 21/05/2015; dichiarato interrotto il Testimone_1 processo all'udienza del 07/09/2018 per la morte dell'avv. Lucia Pesaturo, procuratore di parte convenuta, il processo proseguiva a seguito della riassunzione;
all'udienza del 04/10/2021 erano escussi i quattro testimoni di parte attrice;
era fissata l'udienza del 26/01/2023 per la precisazione delle conclusioni;
mutata, per la seconda volta, la persona del giudice assegnatario della causa, all'udienza del
11/12/2024, il magistrato onorario, richiesto dalle parti e ritenuto che la causa potesse essere decisa con le modalità di cui all'art. 281 sexies, c.p.c. fissava
3 l'udienza per la discussione al 14/05/2025, (termine per memorie conclusive fino al
07/05/2025), poi, rinviata all'udienza del 16/07/2025 e, ancora una volta, a quella odierna, nella quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa.
Il giudice onorario, quindi, all'esito della camera di consiglio, rientrato in aula ha proceduto, ex art. 281 sexies, c.p.c., alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
2. – La ha convenuto in questo giudizio , nei Parte_1 PA confronti della quale ha chiesto l'accoglimento delle domande sopra trascritte, fondando le sue richieste sulle seguenti circostanze:
- in data 02/04/2010 i coniugi e avevano Parte_2 PA presentato al Comune di Venafro una D.I.A. (denuncia di inizio attività) per eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, consistente in un fabbricato per civile abitazione sito in Venafro, alla via Cotugno n. 4, riportato in
N.C.E.U. al Fg. 16, p.lla 82, affidando l'esecuzione dei lavori in appalto alla
Parte_1
- i lavori di ristrutturazione in questione erano analiticamente elencati nella relazione di asseveramento, datata 01/04/2010, a firma del tecnico, geom. Per_1
allegata alla suddetta D.I.A.;
[...]
- accadeva che il 28/05/2010 (rectius: il 02/06/2010) decedeva uno dei committenti: il sig. coniuge della convenuta;
Parte_2 PA
- il 25/06/2010 la presentava a , INPS e Cassa Edile la Parte_1 CP_2 denuncia di nuovo lavoro temporaneo;
- il 12/07/2010 la sig. presentava al Comune di Venafro PA un'integrazione alla precedente D.I.A. per l'esecuzione di ulteriori lavori di ristrutturazione dello stesso immobile, analiticamente elencati nella relazione di asseveramento a firma del progettista geom. allegata, Persona_1 comunicando che l'impresa esecutrice degli stessi era ancora una volta la Pt_1
[...]
- la per l'esecuzione di tali lavori allegava l'acquisto di materiali Parte_1 per un importo di € 25.077,23 producendo le fatture di acquisto e i documenti di trasporto;
- infine, la sig. in data 16/09/2010 presentava al Comune di Venafro CP_1
4 D.I.A. con allegato certificato di collaudo finale firmato dal tecnico e attestante l'ultimazione dei lavori avvenuta il 15/09/2010.
La perciò, rappresentando di avere eseguito lavori per € 45.922,77, Parte_1 come da conteggio allegato, e di aver acquistato materiali per € 25.077,23, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 71.000,00 oltre I.V.A., di cui precedentemente e invano aveva rivolto richiesta a . PA
La convenuta, costituendosi in giudizio, opponendosi all'accoglimento delle domande attoree, rilevava che tra il defunto coniuge e la era Parte_1 intervenuto un accordo in forza del quale pur figurando nella D.I.A., quale impresa esecutrice dei lavori la “in realtà i lavori sarebbero stati eseguiti Parte_1 direttamente e in economia – dallo stesso al di fuori degli orari di Pt_2 servizio prestato alle dipendenze della società attrice”.
A tal fine, deduceva che fino alla data dell'improvvisa morte del Pt_2 quest'ultimo aveva eseguito: 1) la demolizione della scala interna e della tramezzatura interna;
2) la spicconatura degli intonaci e delle pareti e delle soffitte;
3) la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti;
4) la realizzazione delle tramezzature interne.
Inoltre, l'accordo prevedeva che il avrebbe prelevato i materiali necessari Pt_2 dai fornitori mediante buoni consegna intestati alla e, a fine lavori, Parte_1 sarebbero stati pagati direttamente dai coniugi alla Parte_3 Pt_1
solo formalmente intestataria della fornitura (comparsa di risposta pag. 3-4).
[...]
La convenuta, poi, spiegava che dopo la morte del marito la “offrì Parte_1 spontaneamente e gratuitamente alla vedova di proseguire i lavori di Pt_4 ristrutturazione di quella casa… Ed è soltanto grazie a tale offerta che la CP_1 si determinò a completare i lavori di ristrutturazione che, diversamente, non avrebbe mai potuto proseguire ed ultimare, stante il suo stato di disoccupazione, la necessità di mantenere la figlia minorenne e l'esigenza di estinguere il mutuo ipotecario contratto soltanto da qualche mese” (comparsa di risposta, pag. 4, ult. due cpv.).
Infatti, era accaduto, come risulta dalla sentenza n. 359/13 del 23/07/2013 pronunciata dal giudice monocratico del tribunale penale di Isernia, la cui produzione tanto ha fatto discutere le parti (questione sulla quale si tornerà brevemente in seguito), e che aveva visto l'affermazione della penale
5 responsabilità, ex art. 589 comma I e II, c.p., di quale legale Controparte_3 rappresentante della e di un altro imputato, che il 02/06/2010 era Parte_1 deceduto sul luogo di lavoro , allo stesso tempo dipendente della Parte_2
e committente di quest'ultima per l'esecuzione dei lavori di Parte_1 ristrutturazione del fabbricato acquistato con la moglie, . PA
3. – Così riassunto il quadro delle contrapposte allegazioni, apparirebbe logico distinguere tra due periodi: quello che va dall'inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà alla morte di;
l'altro, Parte_5 Parte_2 che va dalla morte di quest'ultimo al completamento dei lavori in questione.
Va subito spiegato, invece, che questa suddivisione, seppur utile ai fini descrittivi delle vicende intercorse tra le parti in causa, si rivelerà di nessuna incidenza pratica allorquando si andranno a valutare l'entità e la quantità dei lavori per cui è domanda, in quanto l'avvenuta esecuzione degli stessi da parte della Parte_1 non è stata contestata dalla convenuta né nell'an, né nel quantum.
La parte convenuta, infatti, non ha contestato alcuna delle produzioni documentali effettuate dall'attrice e non ha preso posizione né sui documenti relativi alle pratiche urbanistiche presentate al Comune di Venafro, recanti la firma di Pt_2
e di o, successivamente, solo di quest'ultima, né
[...] PA sull'elenco dei lavori specificati nell'asseverazione allegata alla D.I.A. e successive integrazioni, né – circostanza determinante – sul conteggio (doc. 6 prodotto con l'iscrizione a ruolo denominato “conteggio lavori” ma in realtà documento intitolato “lavorazioni eseguite”) riguardante tutti i lavori eseguiti con i relativi prezzi indicati a corpo, dei quali la ha chiesto il pagamento, né sulle Parte_1 fatture o gli altri documenti fiscali prodotti dall'attrice diretti a provare l'acquisto dei materiali che sarebbero stati utilizzati per eseguire la ristrutturazione dell'immobile citato.
Parte convenuta, infatti, ha fondato le sue difese su due eccezioni: “Gran parte dei lavori, quindi, vennero effettuati dal marito dell'odierna convenuta e la società attrice – dopo la morte del – si limitò a completarli, con esclusivo Pt_2 riferimento alla ristrutturazione del tetto, agli intonaci e alla tinteggiatura, pavimenti ed infissi interni. Ma anche per tali ultimi lavori, effettivamente eseguiti dalla società attrice, nulla è dovuto alla che, in considerazione CP_4 dell'accaduto, si offrì spontaneamente di completare, a titolo completamente
6 gratuito, la ristrutturazione dell'immobile” (comparsa di risposta, pag. 5).
La prima delle due eccezioni di parte convenuta non ha alcun effetto ai fini della decisione per il semplice fatto che i lavori che la stessa ha eccepito essere stati eseguiti personalmente dal defunto, ovvero: 1) la demolizione della scala interna e della tramezzatura interna;
2) la spicconatura degli intonaci e delle pareti e delle soffitte;
3) la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti;
4) la realizzazione delle tramezzature interne, non sono stati oggetto di richiesta di pagamento in questo giudizio da parte dell'attrice.
A tale conclusione si giunge, nonostante le premesse dell'atto di citazione, nell'elencare indistintamente tutti i lavori oggetto della ristrutturazione del fabbricato (così come descritti nella DIA e successive integrazioni), lascino nel lettore il dubbio che anche di essi venga chiesto il pagamento.
Dubbio che, tuttavia, è fugato allorquando, a fronte dell'affermazione in citazione:
“che il corrispettivo dei lavori eseguiti, comprensivo delle ulteriori spese, ammontava ad € 45.922,77, come da conteggio allegato (doc. n. 6)”, si va a verificare il conteggio in questione che non ricomprende alcuno dei lavori eseguiti dal Rampone: “1) la demolizione della scala interna e della tramezzatura interna;
2) la spicconatura degli intonaci e delle pareti e delle soffitte;
3) la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti;
4) la realizzazione delle tramezzature interne” come eccepiti dalla convenuta.
Questa conclusione, del resto, al di là della mancata contestazione del doc. n. 6 che, come s'è detto, contiene tutto l'elenco delle opere per le quali è domanda, trova conferma anche nell'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della
(verbale udienza del 21/05/2015) che sostanzialmente ha risposto Parte_1 positivamente ai primi cinque capitoli non negando che avesse Parte_2 eseguito personalmente: “1) la demolizione della scala interna e della tramezzatura interna;
2) la spicconatura degli intonaci e delle pareti e delle soffitte;
3) la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti;
4) la realizzazione delle tramezzature interne”.
Tali circostanze (da 1 a 5) del deferito interrogatorio, tuttavia, sono irrilevanti ai fini del decidere perché per nessuna di quelle opere è stato richiesto il pagamento dall'attrice alla convenuta (cfr. doc. n. 6).
Ulteriore conferma si riceve andando a verificare l'altra allegazione di parte attrice:
7 “che per l'esecuzione dei lavori commissionati la rappresentata società acquistava
i materiali di cui alle fatture di acquisto e bolle di trasporto allegate (doc. n. 4), per una spesa di € 25.077,23”.
Dall'analisi delle fatture dei materiali acquistati e posati in opera dalla ditta attrice, si evince, a partire dal dato temporale (i documenti di trasporto e le fatture sono tutti successivi alla morte del , che i materiali acquistati dalla Pt_2 Pt_1 sono tutti riconducibili alle opere di cui al doc. 6: si va da quelli per il
[...] rifacimento del tetto, ai materiali per le soglie degli infissi, dal portone d'ingresso a tutti i serramenti, dai materiali per gli impianti termosanitari a quello elettrico.
Nessuno di questi materiali è connesso alle opere effettuate personalmente da nel proprio immobile. Parte_2
Di conseguenza, anche la prova testimoniale a mezzo del teste di parte convenuta,
(verbale udienza del 21/05/2015), sui capitoli da 1 a 5, è del Testimone_1 tutto irrilevante nella parte in cui va a confermare i lavori eseguiti dal defunto che, come sopra spiegato, non sono oggetto della richiesta di pagamento Pt_2 proposta dall'attrice.
A conclusione di quanto fin qui esposto va aggiunto che la domanda di parte attrice appare pienamente provata sia per quanto riguarda l'an, ovvero l'aver eseguito le opere descritte nel doc. 6, sia per quanto riguarda il quantum – peraltro né l'uno, né
l'altro contestati dalla convenuta – alla luce sia della documentazione prodotta, sia delle prove orali espletate (verbale udienza del 04/10/2021), avendo tutti i testi indicati dall'attore: (titolare della ditta fornitrice degli infissi), Testimone_2
(tecnico incaricato delle DIA e direttore dei lavori), Persona_1 Tes_3
(ex dipendente dell'attrice e collega del , (che
[...] Pt_2 Testimone_4 ha realizzato l'impianto elettrico) confermato l'esecuzione dei lavori stessi da parte della e il costo delle opere concordato tra le parti. Parte_1
4. – Ristretto perciò il thema decidendum quantitativamente, visto che i lavori per i quali l'attrice ha agito in questo giudizio non sono quelli che la convenuta ha eccepito come eseguiti dal coniuge poi defunto, resta da affrontare la seconda eccezione di merito sollevata dalla la quale nella sua comparsa ha scritto: CP_1
“Ma anche per tali ultimi lavori, effettivamente eseguiti dalla società attrice, nulla
è dovuto alla che, in considerazione dell'accaduto, si offrì CP_4 spontaneamente di completare, a titolo completamente gratuito, la ristrutturazione
8 dell'immobile”.
Ovviamente, l'accaduto è la morte di dipendente della Parte_2 Pt_1
sul luogo di lavoro, vicenda che, come detto in precedenza, è culminata nella
[...] condanna in sede penale anche di legale rappresentante della Controparte_3 società attrice.
§ 4.1. Va subito premesso che profondo contrasto tra le parti ha creato la produzione della sentenza in questione, la n. 359/13 del 23/07/2013 pronunciata dal giudice monocratico del tribunale penale di Isernia, effettuata dalla convenuta per la prima volta all'udienza del 24/10/2013.
L'allora giudice assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 08/11/2013 non la ammise ritenendola tardiva e ne dispose lo stralcio.
Va subito detto che tale provvedimento è stato successivamente revocato, dal magistrato subentrato al primo, cosicché la sentenza penale in questione è stata acquisita al processo.
La produzione documentale in sé non può essere considerata tardiva (cfr. Cass.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 7977 del 11/03/2022), in quanto la sentenza penale è stata pronunciata per la prima volta il 23/07/2013 e le motivazioni depositate il
31/08/2013, come risulta dalla copia prodotta. Di conseguenza, il documento è stato formato materialmente dopo la scadenza delle tre barriere preclusive dettate dall'allora vigente art. 183 comma 6 c.p.c. (udienza di concessione termini:
04/04/2013; I termine è scaduto il 06/05/2013, il II termine il 05/06/2013; il III termine il 25/06/2013).
Tuttavia, ciò che va invece rilevato consiste nel fatto che la produzione della sentenza penale all'udienza del 24/10/2013 (prima udienza utile dopo la formazione del documento) non è stata accompagnata da alcuna allegazione da parte della convenuta: “chiede l'acquisizione della sentenza penale del Tribunale di Isernia del
23-07-2013 n. 359/13”.
La convenuta, infatti, soltanto all'udienza del 29/04/2016, nel motivare la sua istanza di revoca dell'ordinanza del precedente giudice, diretta a ottenere l'ammissione della produzione della sentenza penale, spiega che la sentenza in parola “accerta fatti rilevanti nel presente giudizio e condanna la società attrice al pagamento di somme in favore della convenuta, qualora venisse accolta la domanda di controparte si tratterebbe di credito intervenuto successivamente e da
9 porre in compensazione…”.
Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto: «La parte che produca in giudizio dei documenti a sostegno d'una eccezione in senso stretto ha altresì l'onere di precisare a quale scopo sia avvenuta quella produzione documentale, la quale, in difetto di tale allegazione, non potrà essere invocata nei gradi successivi del giudizio. (Nella specie, il giudice d'appello aveva ritenuto tardiva la produzione in appello di documenti a sostegno dell'eccezione di compensazione, ed il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione allegando che quei documenti erano stati già prodotti in primo grado. La Corte, rilevato come il ricorrente non aveva dedotto a quale fine fosse avvenuta la produzione documentale in primo grado, ha rigettato il ricorso).» (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 9154 del 16/04/2013) e ritenuto pacifico che l'eccezione di compensazione sia un'eccezione in senso stretto, appare evidente che la carenza totale di allegazione dello scopo della produzione documentale al momento del suo compimento rende tardiva quella fatta successivamente a distanza di due anni e mezzo dalla produzione del documento.
Ad ogni modo, ogni questione relativa alla possibilità di compensare i crediti opposti, quello vantato dall'attrice e quello derivante dalla condanna di CP_3
è superata dall'evidenza che i due crediti sono reclamabili contro soggetti
[...] obbligati diversi: quello della azionato in questo processo, è diretto Parte_1 contro (quale committente dei lavori), mentre quello di PA
per il risarcimento del danno derivante dall'uccisione del marito PA
(accertato dalla sentenza n. 359/13 del 23/07/2013 pronunciata dal giudice monocratico del tribunale penale di Isernia) è nei confronti di e Controparte_3 non della Parte_1
Infine, al di là della infondatezza dell'eccezione di compensazione, va anche soggiunto che essa non è stata più proposta dalla convenuta nelle successive difese.
§ 4.2. Tornando all'esame della seconda eccezione di merito proposta dalla convenuta in comparsa di risposta: “Ma anche per tali ultimi lavori, effettivamente eseguiti dalla società attrice, nulla è dovuto alla che, in considerazione CP_4 dell'accaduto, si offrì spontaneamente di completare, a titolo completamente gratuito, la ristrutturazione dell'immobile” va subito detto che la stessa non può essere accolta perché rimasta priva di riscontri probatori all'esito dell'istruttoria
10 espletata.
L'analisi dell'eccezione in questione conduce innanzitutto a ritenere che la stessa consista nel fatto che una società a responsabilità limitata abbia concluso con la convenuta un contratto gratuito atipico consistente in un facere (i lavori di ristrutturazione) e in un dare (provvedere a fornire i materiali necessari al compimento dell'opera), rinunciando al profitto e al rimborso di tutti i costi
(materiali compresi), per un valore di circa 70.000,00 euro (indicato fin dalla prima
DIA).
La prova di tale accordo non emerge in alcun modo dall'istruttoria espletata: la convenuta non ha prodotto alcun documento che lasci solo presumere il raggiungimento di un tale accordo: non vi è alcuna delibera assembleare della né tantomeno alcun atto riconducibile al suo organo amministrativo Parte_1 che abbia impegnato la società attrice nel senso descritto dalla convenuta.
L'unico dato pacifico è che come risulta dalla sentenza penale, Controparte_3 all'epoca fosse il legale rappresentante della ma in assenza di Parte_1 qualunque produzione di atto costitutivo o di statuto societario, non è dato sapere nemmeno se quegli fosse amministratore unico e quali fossero i poteri a lui demandati, compresi quelli rappresentativi.
La prova testimoniale esperita a mezzo dell'unico testimone di parte convenuta,
(fratello della convenuta), escusso all'udienza del 21/05/2015, a Testimone_1 prescindere da qualsiasi valutazione sull'attendibilità della fonte, ha fornito queste scarne risultanze: (pag. 4) “adr per quanto riguarda l'acquisto dei materiali non posso dire chi li acquistava, posso dire che il giorno dell'incidente di mio cognato
(n.d.r. il 28/05/2010), il sig. in quel momento disse che per Controparte_3 rispetto della persona avrebbe provveduto a pagare il resto dei lavori a sua cura e spese.” (stessa pagina, rispondendo sub 6) “sì è vero venne pure a casa il sig.
, dopo la morte del sig. (n.d.r. avvenuta il 02/06/2010) dicendo CP_3 Pt_2 piangendo che avrebbe provveduto lui a fare i lavori residui per la casa”.
Dall'esame di queste dichiarazioni non si può evincere con certezza che CP_3
nei frangenti di cui il testimone ha riferito, abbia speso il nome della
[...] di cui era il legale rappresentante oppure si fosse obbligato Parte_1 personalmente.
Si potrebbe induttivamente ritenere che facendo quelle dichiarazioni l' CP_3
11 stesse promettendo alla vedova di il fatto del terzo (art. 1381 c.c.), Parte_2 ossia che la avrebbe portato a termine tutti i lavori rinunciando a Parte_1 ogni denaro, ma, a questo punto, occorrerebbe anche domandarsi di quali e quanti lavori stesse parlando l' , nel senso che occorre ricordare che all'epoca della CP_3 morte di (il 02/06/2010) gli unici lavori previsti erano quelli Parte_2 descritti nella prima D.I.A. (tutti all'interno dell'immobile in ristrutturazione), mentre quelli relativi all'esterno del fabbricato e alla copertura sono stati concordati successivamente con la sono descritti nell'integrazione D.I.A. (del CP_1
12/07/2010) e risultano nel conteggio lavori (doc. 6, attore), unici dei quali l'attrice ha chiesto il pagamento.
In altre parole, manca ogni evidenza che per il secondo gruppo di lavori
(presumibilmente nemmeno individuati alla morte del , quelli per cui la Pt_2 chiede il pagamento in questo giudizio, la o Parte_1 Parte_1 per essa (o lui personalmente) abbia effettuato qualsiasi tipo di Controparte_3 promessa vincolante per la società stessa.
In ogni caso, per queste ipotesi alternative manca qualsiasi allegazione da parte della convenuta.
Alla stessa conclusione si giungerebbe se si argomentasse nel senso che la promessa dell' fosse stata fatta da questi quale impegno personale e non CP_3 della società da lui rappresentata, perché, pure in questo caso, mancano non solo le allegazioni ma anche le domande (non essendo stato chiamato in questo giudizio l' per rispondere a titolo personale di tali promesse). CP_3
Da quanto fin qui esposto deriva il rigetto delle eccezioni sollevate dalla convenuta.
Le domande attoree, pertanto, possono essere accolte ad esclusione di quella relativa al danno da svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e mancando ogni prova da parte del creditore del danno derivato dalla mancata utilizzazione del denaro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in assenza di nota specifica, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/14, considerato il valore della causa, secondo lo scaglione tra € 52.001,00 – € 260.000,00, atteso il posizionamento della domanda nella parte bassa dello scaglione di riferimento, con attribuzione all'avv. Claudio Petrecca dichiaratosi procuratore antistatario.
PQM
12 Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande attoree condanna la convenuta,
, come in epigrafe generalizzata, al pagamento in favore PA dell'attrice, dell'importo di € 71.000,00 oltre I.V.A. al 4%, Parte_1 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, quale corrispettivo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della convenuta, sopra descritti, eseguiti dall'attrice;
2) Rigetta ogni altra domanda proposta dalla società attrice;
3) Condanna la parte convenuta, , al pagamento, in favore PA della delle spese e competenze del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%), ed oltre a C.p.A. e I.V.A., come per legge e se dovute, che attribuisce all'avv. Claudio Petrecca dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione dell'A.U.P.P. dottor Daniele
Scinto.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace dott. Luca Storto
13
Sezione Unica Civile
N. 2328/2012 R.G.
Il G.O.P.
Udienza del 23/07/2025
L'avv. Claudio Petrecca, per l'attore, conclude come in atti insistendo per l'accoglimento delle svolte domande, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione.
Per la convenuta è presente l'avv. Antonella Pirolli, per delega dell'avv. Perna, il quale si riporta a tutte le precedenti difese e verbali di causa insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice Onorario all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio.
Isernia, 23/07/2025 alle ore 10:39.
Il Giudice Onorario di Pace dott. Luca Storto
All'esito della camera di consiglio il giudice onorario, alle ore 16:33, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza, iscritta al numero 2328/2012 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2012,
promossa da in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Parte_1 Pozzilli (IS), P.IVA.: elettivamente domiciliata in Venafro (IS), P.IVA_1 presso e nello studio dell'avv. Claudio Petrecca, giusto mandato a margine dell'atto di citazione;
- Attrice contro
, cod. fisc. residente a [...]PA C.F._1
(IS), ed ivi elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Francesco
Giannini, giusto mandato a margine dell'atto di costituzione in riassunzione, dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente all'avv. Marina Perna, in forza di procura depositata in data 30/09/2021;
- Convenuta
Oggetto e codice domanda: appalto: altre ipotesi ex. Art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex. 1669 cc) – 140022.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 20 novembre 2009, n.
24542).
*****
2 1. – Con atto di citazione portato a notifica il 28/11/2012, la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la sig.ra nei confronti della quale PA chiedeva l'accoglimento delle sottoscritte domande:
a) Per la causale di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la Pt_1 ha eseguito, su incarico della committente , lavori
[...] PA di ristrutturazione sull'immobile sito in Venafro (IS) alla via Cotugno n. 4, per un corrispettivo pari ad € 71.000,00, oltre i.v.a.;
b) Per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della società della somma di € 71.000,00, oltre i.v.a. al 4% e, quindi, in complessivi €
73.840,00, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che vorrà accertare in corso di causa.
Il tutto con interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfetario
12,5% ex art. 14 L.P.
In data 02/04/2013, si costituiva in giudizio, depositando comparsa di costituzione e risposta, , contestando ogni avversa domanda e rassegnando le PA seguenti conclusioni:
Conclude per il rigetto della domanda attorea. Con condanna della società attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge.
Concessi alla prima udienza (04/04/2013) i tripli termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; depositate tempestivamente la seconda e la terza memoria assertiva solo dalla parte convenuta;
espletato l'interrogatorio formale deferito dalla convenuta al legale rappresentante della e, di seguito, escusso il teste di parte Parte_1 convenuta, all'udienza del 21/05/2015; dichiarato interrotto il Testimone_1 processo all'udienza del 07/09/2018 per la morte dell'avv. Lucia Pesaturo, procuratore di parte convenuta, il processo proseguiva a seguito della riassunzione;
all'udienza del 04/10/2021 erano escussi i quattro testimoni di parte attrice;
era fissata l'udienza del 26/01/2023 per la precisazione delle conclusioni;
mutata, per la seconda volta, la persona del giudice assegnatario della causa, all'udienza del
11/12/2024, il magistrato onorario, richiesto dalle parti e ritenuto che la causa potesse essere decisa con le modalità di cui all'art. 281 sexies, c.p.c. fissava
3 l'udienza per la discussione al 14/05/2025, (termine per memorie conclusive fino al
07/05/2025), poi, rinviata all'udienza del 16/07/2025 e, ancora una volta, a quella odierna, nella quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa.
Il giudice onorario, quindi, all'esito della camera di consiglio, rientrato in aula ha proceduto, ex art. 281 sexies, c.p.c., alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
2. – La ha convenuto in questo giudizio , nei Parte_1 PA confronti della quale ha chiesto l'accoglimento delle domande sopra trascritte, fondando le sue richieste sulle seguenti circostanze:
- in data 02/04/2010 i coniugi e avevano Parte_2 PA presentato al Comune di Venafro una D.I.A. (denuncia di inizio attività) per eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, consistente in un fabbricato per civile abitazione sito in Venafro, alla via Cotugno n. 4, riportato in
N.C.E.U. al Fg. 16, p.lla 82, affidando l'esecuzione dei lavori in appalto alla
Parte_1
- i lavori di ristrutturazione in questione erano analiticamente elencati nella relazione di asseveramento, datata 01/04/2010, a firma del tecnico, geom. Per_1
allegata alla suddetta D.I.A.;
[...]
- accadeva che il 28/05/2010 (rectius: il 02/06/2010) decedeva uno dei committenti: il sig. coniuge della convenuta;
Parte_2 PA
- il 25/06/2010 la presentava a , INPS e Cassa Edile la Parte_1 CP_2 denuncia di nuovo lavoro temporaneo;
- il 12/07/2010 la sig. presentava al Comune di Venafro PA un'integrazione alla precedente D.I.A. per l'esecuzione di ulteriori lavori di ristrutturazione dello stesso immobile, analiticamente elencati nella relazione di asseveramento a firma del progettista geom. allegata, Persona_1 comunicando che l'impresa esecutrice degli stessi era ancora una volta la Pt_1
[...]
- la per l'esecuzione di tali lavori allegava l'acquisto di materiali Parte_1 per un importo di € 25.077,23 producendo le fatture di acquisto e i documenti di trasporto;
- infine, la sig. in data 16/09/2010 presentava al Comune di Venafro CP_1
4 D.I.A. con allegato certificato di collaudo finale firmato dal tecnico e attestante l'ultimazione dei lavori avvenuta il 15/09/2010.
La perciò, rappresentando di avere eseguito lavori per € 45.922,77, Parte_1 come da conteggio allegato, e di aver acquistato materiali per € 25.077,23, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 71.000,00 oltre I.V.A., di cui precedentemente e invano aveva rivolto richiesta a . PA
La convenuta, costituendosi in giudizio, opponendosi all'accoglimento delle domande attoree, rilevava che tra il defunto coniuge e la era Parte_1 intervenuto un accordo in forza del quale pur figurando nella D.I.A., quale impresa esecutrice dei lavori la “in realtà i lavori sarebbero stati eseguiti Parte_1 direttamente e in economia – dallo stesso al di fuori degli orari di Pt_2 servizio prestato alle dipendenze della società attrice”.
A tal fine, deduceva che fino alla data dell'improvvisa morte del Pt_2 quest'ultimo aveva eseguito: 1) la demolizione della scala interna e della tramezzatura interna;
2) la spicconatura degli intonaci e delle pareti e delle soffitte;
3) la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti;
4) la realizzazione delle tramezzature interne.
Inoltre, l'accordo prevedeva che il avrebbe prelevato i materiali necessari Pt_2 dai fornitori mediante buoni consegna intestati alla e, a fine lavori, Parte_1 sarebbero stati pagati direttamente dai coniugi alla Parte_3 Pt_1
solo formalmente intestataria della fornitura (comparsa di risposta pag. 3-4).
[...]
La convenuta, poi, spiegava che dopo la morte del marito la “offrì Parte_1 spontaneamente e gratuitamente alla vedova di proseguire i lavori di Pt_4 ristrutturazione di quella casa… Ed è soltanto grazie a tale offerta che la CP_1 si determinò a completare i lavori di ristrutturazione che, diversamente, non avrebbe mai potuto proseguire ed ultimare, stante il suo stato di disoccupazione, la necessità di mantenere la figlia minorenne e l'esigenza di estinguere il mutuo ipotecario contratto soltanto da qualche mese” (comparsa di risposta, pag. 4, ult. due cpv.).
Infatti, era accaduto, come risulta dalla sentenza n. 359/13 del 23/07/2013 pronunciata dal giudice monocratico del tribunale penale di Isernia, la cui produzione tanto ha fatto discutere le parti (questione sulla quale si tornerà brevemente in seguito), e che aveva visto l'affermazione della penale
5 responsabilità, ex art. 589 comma I e II, c.p., di quale legale Controparte_3 rappresentante della e di un altro imputato, che il 02/06/2010 era Parte_1 deceduto sul luogo di lavoro , allo stesso tempo dipendente della Parte_2
e committente di quest'ultima per l'esecuzione dei lavori di Parte_1 ristrutturazione del fabbricato acquistato con la moglie, . PA
3. – Così riassunto il quadro delle contrapposte allegazioni, apparirebbe logico distinguere tra due periodi: quello che va dall'inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà alla morte di;
l'altro, Parte_5 Parte_2 che va dalla morte di quest'ultimo al completamento dei lavori in questione.
Va subito spiegato, invece, che questa suddivisione, seppur utile ai fini descrittivi delle vicende intercorse tra le parti in causa, si rivelerà di nessuna incidenza pratica allorquando si andranno a valutare l'entità e la quantità dei lavori per cui è domanda, in quanto l'avvenuta esecuzione degli stessi da parte della Parte_1 non è stata contestata dalla convenuta né nell'an, né nel quantum.
La parte convenuta, infatti, non ha contestato alcuna delle produzioni documentali effettuate dall'attrice e non ha preso posizione né sui documenti relativi alle pratiche urbanistiche presentate al Comune di Venafro, recanti la firma di Pt_2
e di o, successivamente, solo di quest'ultima, né
[...] PA sull'elenco dei lavori specificati nell'asseverazione allegata alla D.I.A. e successive integrazioni, né – circostanza determinante – sul conteggio (doc. 6 prodotto con l'iscrizione a ruolo denominato “conteggio lavori” ma in realtà documento intitolato “lavorazioni eseguite”) riguardante tutti i lavori eseguiti con i relativi prezzi indicati a corpo, dei quali la ha chiesto il pagamento, né sulle Parte_1 fatture o gli altri documenti fiscali prodotti dall'attrice diretti a provare l'acquisto dei materiali che sarebbero stati utilizzati per eseguire la ristrutturazione dell'immobile citato.
Parte convenuta, infatti, ha fondato le sue difese su due eccezioni: “Gran parte dei lavori, quindi, vennero effettuati dal marito dell'odierna convenuta e la società attrice – dopo la morte del – si limitò a completarli, con esclusivo Pt_2 riferimento alla ristrutturazione del tetto, agli intonaci e alla tinteggiatura, pavimenti ed infissi interni. Ma anche per tali ultimi lavori, effettivamente eseguiti dalla società attrice, nulla è dovuto alla che, in considerazione CP_4 dell'accaduto, si offrì spontaneamente di completare, a titolo completamente
6 gratuito, la ristrutturazione dell'immobile” (comparsa di risposta, pag. 5).
La prima delle due eccezioni di parte convenuta non ha alcun effetto ai fini della decisione per il semplice fatto che i lavori che la stessa ha eccepito essere stati eseguiti personalmente dal defunto, ovvero: 1) la demolizione della scala interna e della tramezzatura interna;
2) la spicconatura degli intonaci e delle pareti e delle soffitte;
3) la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti;
4) la realizzazione delle tramezzature interne, non sono stati oggetto di richiesta di pagamento in questo giudizio da parte dell'attrice.
A tale conclusione si giunge, nonostante le premesse dell'atto di citazione, nell'elencare indistintamente tutti i lavori oggetto della ristrutturazione del fabbricato (così come descritti nella DIA e successive integrazioni), lascino nel lettore il dubbio che anche di essi venga chiesto il pagamento.
Dubbio che, tuttavia, è fugato allorquando, a fronte dell'affermazione in citazione:
“che il corrispettivo dei lavori eseguiti, comprensivo delle ulteriori spese, ammontava ad € 45.922,77, come da conteggio allegato (doc. n. 6)”, si va a verificare il conteggio in questione che non ricomprende alcuno dei lavori eseguiti dal Rampone: “1) la demolizione della scala interna e della tramezzatura interna;
2) la spicconatura degli intonaci e delle pareti e delle soffitte;
3) la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti;
4) la realizzazione delle tramezzature interne” come eccepiti dalla convenuta.
Questa conclusione, del resto, al di là della mancata contestazione del doc. n. 6 che, come s'è detto, contiene tutto l'elenco delle opere per le quali è domanda, trova conferma anche nell'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della
(verbale udienza del 21/05/2015) che sostanzialmente ha risposto Parte_1 positivamente ai primi cinque capitoli non negando che avesse Parte_2 eseguito personalmente: “1) la demolizione della scala interna e della tramezzatura interna;
2) la spicconatura degli intonaci e delle pareti e delle soffitte;
3) la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti;
4) la realizzazione delle tramezzature interne”.
Tali circostanze (da 1 a 5) del deferito interrogatorio, tuttavia, sono irrilevanti ai fini del decidere perché per nessuna di quelle opere è stato richiesto il pagamento dall'attrice alla convenuta (cfr. doc. n. 6).
Ulteriore conferma si riceve andando a verificare l'altra allegazione di parte attrice:
7 “che per l'esecuzione dei lavori commissionati la rappresentata società acquistava
i materiali di cui alle fatture di acquisto e bolle di trasporto allegate (doc. n. 4), per una spesa di € 25.077,23”.
Dall'analisi delle fatture dei materiali acquistati e posati in opera dalla ditta attrice, si evince, a partire dal dato temporale (i documenti di trasporto e le fatture sono tutti successivi alla morte del , che i materiali acquistati dalla Pt_2 Pt_1 sono tutti riconducibili alle opere di cui al doc. 6: si va da quelli per il
[...] rifacimento del tetto, ai materiali per le soglie degli infissi, dal portone d'ingresso a tutti i serramenti, dai materiali per gli impianti termosanitari a quello elettrico.
Nessuno di questi materiali è connesso alle opere effettuate personalmente da nel proprio immobile. Parte_2
Di conseguenza, anche la prova testimoniale a mezzo del teste di parte convenuta,
(verbale udienza del 21/05/2015), sui capitoli da 1 a 5, è del Testimone_1 tutto irrilevante nella parte in cui va a confermare i lavori eseguiti dal defunto che, come sopra spiegato, non sono oggetto della richiesta di pagamento Pt_2 proposta dall'attrice.
A conclusione di quanto fin qui esposto va aggiunto che la domanda di parte attrice appare pienamente provata sia per quanto riguarda l'an, ovvero l'aver eseguito le opere descritte nel doc. 6, sia per quanto riguarda il quantum – peraltro né l'uno, né
l'altro contestati dalla convenuta – alla luce sia della documentazione prodotta, sia delle prove orali espletate (verbale udienza del 04/10/2021), avendo tutti i testi indicati dall'attore: (titolare della ditta fornitrice degli infissi), Testimone_2
(tecnico incaricato delle DIA e direttore dei lavori), Persona_1 Tes_3
(ex dipendente dell'attrice e collega del , (che
[...] Pt_2 Testimone_4 ha realizzato l'impianto elettrico) confermato l'esecuzione dei lavori stessi da parte della e il costo delle opere concordato tra le parti. Parte_1
4. – Ristretto perciò il thema decidendum quantitativamente, visto che i lavori per i quali l'attrice ha agito in questo giudizio non sono quelli che la convenuta ha eccepito come eseguiti dal coniuge poi defunto, resta da affrontare la seconda eccezione di merito sollevata dalla la quale nella sua comparsa ha scritto: CP_1
“Ma anche per tali ultimi lavori, effettivamente eseguiti dalla società attrice, nulla
è dovuto alla che, in considerazione dell'accaduto, si offrì CP_4 spontaneamente di completare, a titolo completamente gratuito, la ristrutturazione
8 dell'immobile”.
Ovviamente, l'accaduto è la morte di dipendente della Parte_2 Pt_1
sul luogo di lavoro, vicenda che, come detto in precedenza, è culminata nella
[...] condanna in sede penale anche di legale rappresentante della Controparte_3 società attrice.
§ 4.1. Va subito premesso che profondo contrasto tra le parti ha creato la produzione della sentenza in questione, la n. 359/13 del 23/07/2013 pronunciata dal giudice monocratico del tribunale penale di Isernia, effettuata dalla convenuta per la prima volta all'udienza del 24/10/2013.
L'allora giudice assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 08/11/2013 non la ammise ritenendola tardiva e ne dispose lo stralcio.
Va subito detto che tale provvedimento è stato successivamente revocato, dal magistrato subentrato al primo, cosicché la sentenza penale in questione è stata acquisita al processo.
La produzione documentale in sé non può essere considerata tardiva (cfr. Cass.
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 7977 del 11/03/2022), in quanto la sentenza penale è stata pronunciata per la prima volta il 23/07/2013 e le motivazioni depositate il
31/08/2013, come risulta dalla copia prodotta. Di conseguenza, il documento è stato formato materialmente dopo la scadenza delle tre barriere preclusive dettate dall'allora vigente art. 183 comma 6 c.p.c. (udienza di concessione termini:
04/04/2013; I termine è scaduto il 06/05/2013, il II termine il 05/06/2013; il III termine il 25/06/2013).
Tuttavia, ciò che va invece rilevato consiste nel fatto che la produzione della sentenza penale all'udienza del 24/10/2013 (prima udienza utile dopo la formazione del documento) non è stata accompagnata da alcuna allegazione da parte della convenuta: “chiede l'acquisizione della sentenza penale del Tribunale di Isernia del
23-07-2013 n. 359/13”.
La convenuta, infatti, soltanto all'udienza del 29/04/2016, nel motivare la sua istanza di revoca dell'ordinanza del precedente giudice, diretta a ottenere l'ammissione della produzione della sentenza penale, spiega che la sentenza in parola “accerta fatti rilevanti nel presente giudizio e condanna la società attrice al pagamento di somme in favore della convenuta, qualora venisse accolta la domanda di controparte si tratterebbe di credito intervenuto successivamente e da
9 porre in compensazione…”.
Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto: «La parte che produca in giudizio dei documenti a sostegno d'una eccezione in senso stretto ha altresì l'onere di precisare a quale scopo sia avvenuta quella produzione documentale, la quale, in difetto di tale allegazione, non potrà essere invocata nei gradi successivi del giudizio. (Nella specie, il giudice d'appello aveva ritenuto tardiva la produzione in appello di documenti a sostegno dell'eccezione di compensazione, ed il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione allegando che quei documenti erano stati già prodotti in primo grado. La Corte, rilevato come il ricorrente non aveva dedotto a quale fine fosse avvenuta la produzione documentale in primo grado, ha rigettato il ricorso).» (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 9154 del 16/04/2013) e ritenuto pacifico che l'eccezione di compensazione sia un'eccezione in senso stretto, appare evidente che la carenza totale di allegazione dello scopo della produzione documentale al momento del suo compimento rende tardiva quella fatta successivamente a distanza di due anni e mezzo dalla produzione del documento.
Ad ogni modo, ogni questione relativa alla possibilità di compensare i crediti opposti, quello vantato dall'attrice e quello derivante dalla condanna di CP_3
è superata dall'evidenza che i due crediti sono reclamabili contro soggetti
[...] obbligati diversi: quello della azionato in questo processo, è diretto Parte_1 contro (quale committente dei lavori), mentre quello di PA
per il risarcimento del danno derivante dall'uccisione del marito PA
(accertato dalla sentenza n. 359/13 del 23/07/2013 pronunciata dal giudice monocratico del tribunale penale di Isernia) è nei confronti di e Controparte_3 non della Parte_1
Infine, al di là della infondatezza dell'eccezione di compensazione, va anche soggiunto che essa non è stata più proposta dalla convenuta nelle successive difese.
§ 4.2. Tornando all'esame della seconda eccezione di merito proposta dalla convenuta in comparsa di risposta: “Ma anche per tali ultimi lavori, effettivamente eseguiti dalla società attrice, nulla è dovuto alla che, in considerazione CP_4 dell'accaduto, si offrì spontaneamente di completare, a titolo completamente gratuito, la ristrutturazione dell'immobile” va subito detto che la stessa non può essere accolta perché rimasta priva di riscontri probatori all'esito dell'istruttoria
10 espletata.
L'analisi dell'eccezione in questione conduce innanzitutto a ritenere che la stessa consista nel fatto che una società a responsabilità limitata abbia concluso con la convenuta un contratto gratuito atipico consistente in un facere (i lavori di ristrutturazione) e in un dare (provvedere a fornire i materiali necessari al compimento dell'opera), rinunciando al profitto e al rimborso di tutti i costi
(materiali compresi), per un valore di circa 70.000,00 euro (indicato fin dalla prima
DIA).
La prova di tale accordo non emerge in alcun modo dall'istruttoria espletata: la convenuta non ha prodotto alcun documento che lasci solo presumere il raggiungimento di un tale accordo: non vi è alcuna delibera assembleare della né tantomeno alcun atto riconducibile al suo organo amministrativo Parte_1 che abbia impegnato la società attrice nel senso descritto dalla convenuta.
L'unico dato pacifico è che come risulta dalla sentenza penale, Controparte_3 all'epoca fosse il legale rappresentante della ma in assenza di Parte_1 qualunque produzione di atto costitutivo o di statuto societario, non è dato sapere nemmeno se quegli fosse amministratore unico e quali fossero i poteri a lui demandati, compresi quelli rappresentativi.
La prova testimoniale esperita a mezzo dell'unico testimone di parte convenuta,
(fratello della convenuta), escusso all'udienza del 21/05/2015, a Testimone_1 prescindere da qualsiasi valutazione sull'attendibilità della fonte, ha fornito queste scarne risultanze: (pag. 4) “adr per quanto riguarda l'acquisto dei materiali non posso dire chi li acquistava, posso dire che il giorno dell'incidente di mio cognato
(n.d.r. il 28/05/2010), il sig. in quel momento disse che per Controparte_3 rispetto della persona avrebbe provveduto a pagare il resto dei lavori a sua cura e spese.” (stessa pagina, rispondendo sub 6) “sì è vero venne pure a casa il sig.
, dopo la morte del sig. (n.d.r. avvenuta il 02/06/2010) dicendo CP_3 Pt_2 piangendo che avrebbe provveduto lui a fare i lavori residui per la casa”.
Dall'esame di queste dichiarazioni non si può evincere con certezza che CP_3
nei frangenti di cui il testimone ha riferito, abbia speso il nome della
[...] di cui era il legale rappresentante oppure si fosse obbligato Parte_1 personalmente.
Si potrebbe induttivamente ritenere che facendo quelle dichiarazioni l' CP_3
11 stesse promettendo alla vedova di il fatto del terzo (art. 1381 c.c.), Parte_2 ossia che la avrebbe portato a termine tutti i lavori rinunciando a Parte_1 ogni denaro, ma, a questo punto, occorrerebbe anche domandarsi di quali e quanti lavori stesse parlando l' , nel senso che occorre ricordare che all'epoca della CP_3 morte di (il 02/06/2010) gli unici lavori previsti erano quelli Parte_2 descritti nella prima D.I.A. (tutti all'interno dell'immobile in ristrutturazione), mentre quelli relativi all'esterno del fabbricato e alla copertura sono stati concordati successivamente con la sono descritti nell'integrazione D.I.A. (del CP_1
12/07/2010) e risultano nel conteggio lavori (doc. 6, attore), unici dei quali l'attrice ha chiesto il pagamento.
In altre parole, manca ogni evidenza che per il secondo gruppo di lavori
(presumibilmente nemmeno individuati alla morte del , quelli per cui la Pt_2 chiede il pagamento in questo giudizio, la o Parte_1 Parte_1 per essa (o lui personalmente) abbia effettuato qualsiasi tipo di Controparte_3 promessa vincolante per la società stessa.
In ogni caso, per queste ipotesi alternative manca qualsiasi allegazione da parte della convenuta.
Alla stessa conclusione si giungerebbe se si argomentasse nel senso che la promessa dell' fosse stata fatta da questi quale impegno personale e non CP_3 della società da lui rappresentata, perché, pure in questo caso, mancano non solo le allegazioni ma anche le domande (non essendo stato chiamato in questo giudizio l' per rispondere a titolo personale di tali promesse). CP_3
Da quanto fin qui esposto deriva il rigetto delle eccezioni sollevate dalla convenuta.
Le domande attoree, pertanto, possono essere accolte ad esclusione di quella relativa al danno da svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e mancando ogni prova da parte del creditore del danno derivato dalla mancata utilizzazione del denaro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in assenza di nota specifica, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/14, considerato il valore della causa, secondo lo scaglione tra € 52.001,00 – € 260.000,00, atteso il posizionamento della domanda nella parte bassa dello scaglione di riferimento, con attribuzione all'avv. Claudio Petrecca dichiaratosi procuratore antistatario.
PQM
12 Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande attoree condanna la convenuta,
, come in epigrafe generalizzata, al pagamento in favore PA dell'attrice, dell'importo di € 71.000,00 oltre I.V.A. al 4%, Parte_1 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, quale corrispettivo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della convenuta, sopra descritti, eseguiti dall'attrice;
2) Rigetta ogni altra domanda proposta dalla società attrice;
3) Condanna la parte convenuta, , al pagamento, in favore PA della delle spese e competenze del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%), ed oltre a C.p.A. e I.V.A., come per legge e se dovute, che attribuisce all'avv. Claudio Petrecca dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione dell'A.U.P.P. dottor Daniele
Scinto.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace dott. Luca Storto
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