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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9390 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 24210/2024
TRA
difeso dall'avv. D'AGO MAURIZIO Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. LIGUORI CARLO MARIA;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/11/24 il ricorrente espone di aver lavorato come operaio manutentore presso diverse società armatrici dal 1981 fino all'11/03/17. Espone ancora: «In data 03/07/2019 al ricorrente veniva diagnosticato “adenocarcinoma al colon in stadio pT3G2pN0 in comorbidità con angioma atipico del fegato, artrite psoriasica, riduzione effetto scudo e permeabilità intestinale».
In data 05/05/22 presentava domanda all' per il riconoscimento della CP_1 causa professionale della malattia ai fini della costituzione della relativa rendita ma la domanda aveva esito negativo.
Tanto premesso, chiede:
«a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia insorta e l'attività lavorativa, con riferimento all'esposizione all'amianto, alla trielina e ad altre sostanze cancerogene;
b) Accertare e dichiarare che il danno biologico subito dal ricorrente è di misura pari o superiore al 16%, da quantificarsi in seguito a CTU, o alla misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
c) per l'effetto del suddetto accertamento, dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la rendita a far data dalla domanda CP_1 amministrativa, o all'indennizzo in capitale nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
1 d) Condannare l' al pagamento della rendita vitalizia complessiva CP_1 annuale (art. 13 co. 2 lett. A e B), o all'indennizzo in capitale quantificato nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
e) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante».
L' si costituiva eccependo la prescrizione e chiedendo nel merito il CP_1 rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
L'art. 13 d.lgs. 28/02/00 n. 38, rubricato Danno biologico, stabilisce:
«1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti
2 dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
"tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico».
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione ex art. 112 TU 1124/1965 non può essere accolta, essendo la prima traccia della patologia sofferta dal Part ricorrente e denunciata all' nel 2021, risale alla dello stesso CP_1 anno (12/11/2021).
Al c.t.u. è stato pertanto posto il seguente quesito:
« Accerti il c.t.u.
1) se, sulla base della documentazione in atti e delle conoscenze acquisite alla scienza medica, la patologia da cui è affetto il periziando
«adenocarcinoma colon», diagnosticata il 03/07/19, si ponga in rapporto causale diretto e prevalente con l'esercizio dell'attività lavorativa svolta dal predetto;
2) quali siano i fatti che costituiscono il fondamento della ricostruzione del nesso causale tra esercizio delle lavorazioni e patologia denunciata;
3) quale sia l'epoca della manifestazione della malattia;
4) se dalla suddetta malattia sia derivato un danno biologico permanente, alla luce del d.lgs. 23.2.2000 n. 38 e del dm 12.7.2000, e quale ne sia la percentuale, indicando l'epoca dell'eventuale superamento del minimo indennizzabile (6%).».
Espletato l'incarico, il c.t.u. ha chiarito: « In tema di neoplasie Gastro- intestinali (come il cancro del colon) è evidente che per innescarsi il meccanismo oncogeno nel tratto gastro-enterico occorre una esposizione a dosi massive di inquinante, dosi tali da indurre in contemporanea anche un'asbestosi concomitante ovvero un danno polmonare evidente.
Infatti gli studi più recenti in merito specificano esiste un debole rapporto tra esposizione e neoplasie del colon-retto (Colorectal cancer and asbestos exposure—an overview Ind Health 2019 12;58: 200–211). Inoltre in alcuni studi l'esposizione all'amianto è un fattore di rischio riconosciuto in relazione al fattore dose-risposta ovvero in casi un cui livelli di esposizione più elevati e durate più lunghe possono aumentare il rischio
(MI e Al. Occupational asbestos exposure and gastrointestinal Per_1 cancers: systematic review and meta-analyses - Occup Environ Med
2025;81:639-646).
...
è ben noto che, le patologie ritenute correlate all'esposizione all'asbesto
(amianto), sono le seguenti:
- fibrosi interstiziale diffusa o asbestosi parenchimale;
- affezioni non maligne delle pleure ovvero asbestosi pleurica
3 (ispessimenti, placche, versamenti);
- carcinoma polmonare;
- carcinoma laringeo;
- mesotelioma maligno della pleura e del peritoneo.
Nel caso dell'assicurato è indicata la patologia a carico Parte_1 del tratto inziale del grosso intestino (colon destro) in cui l'apparato medesimo (bronco-polmonare e pleurico) risulta clinicamente e strumentalmente indenne ( cfr. TC torace riportate nella relazione oncologica del 9.7.2020 e del 17.10.2024).
Ne deriva che la catena causale esposizione cancro presenta un “salto fisiopatologico” che non può certo corroborare la connessione tra l'evento esposizione e la successiva patologia oncologica in organo clinicamente non bersaglio dell'inquinante stesso, come il colon-retto.
Nel caso di specie NON è applicabile il principio dell'equivalenza delle condizioni per carenza di elementi clinico-biologici che confermino l'effettiva esposizione ad inquinanti ambientali. La patologia oncologica documentata nel caso de quo (cancro colon - cancro del sigma-retto) è affezione extrapolmonare NON causalmente riconducibile ad inquinante ambientale, trattandosi di malattia ad etiologia plurifattoriale ed extraprofessionale molto frequente in soggetti di sesso maschile ,di età pari a quella del de cuius e residenti in Italia».
Sulla scorta di tali ineccepibili considerazioni, il c.t.u. ha concluso:
«La patologia che colpì l'assicurato nel corso dell'anno 2019 non è in rapporto causale diretto e prevalente con l'esercizio dell'attività lavorativa svolta trattandosi di malattia plurifattoriale in soggetto cui non si concretizzano criteri specifici di rischio. Si ricorda che il cancro del colon è incluso nell'elenco delle malattie professionali (G. Ufficiale
13.1.20 serie generale n. 10) nella lista I (malattie professionali) agenti le radiazioni ionizzanti agente causale non coinvolto nel caso di specie.
Mentre per quanto riguarda l'agente “amianto” , questo è incluso nella lista II ovvero malattie la cui origine lavorativa é di limitata probabilitá.
Nel caso dell'assicurato si fa riferimento anamnestico a Parte_1 fumi di saldatura con zinco, a solvente trielina ed anche ad amianto.
Per quest'ultimo inquinante nulla viene specificato relativamente alla tipologia di esposizione, durata ed intensità in assenza di qualsivoglia coinvolgimento dell'organo bersaglio che è l'apparato respiratorio. Per quanto poi concerne l'esposizione alla trielina si ricorda che nel citato elenco delle malattie professionali (aggiornamento 2024) l'agente
“trielina” è riconosciuto causalmente correlato al “morbo di Hodgkin” ed alla “encefalopatia tossica” non a neoplasie gastro-intestinali».
4 In proposito, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. In questi sensi, è stato chiarito che qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
5 Il ricorso va pertanto respinto.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l.
12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., demandata ad un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla
Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 18/12/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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