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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Spoleto
1/4 dott.ssa A. Cassano Cicuto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente ,
visti gli artt. 281 decies e seguenti c.p.c. , visto l'art. 170 DPR 115/2002 , visto l'art. 15 D.Lgs 150/2011
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 445/2025 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
Avv.to BR OR , rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bastia Umbra via Roma n. 71
Attore
E
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Perugia presso i cui uffici è
legalmente domiciliato in Perugia via degli Offici n. 14
Causa posta in deliberazione all'udienza del 10.9.2025 con l'invio di note scritte di trattazione ex art. 127 c.p.c.
Esaminati gli atti,
rilevata la tempestività dell'opposizione tenuto conto che il decreto opposto è
stato comunicato in data 19.2.2025 e l'opposizione è stata proposta nel termine di giorni 30 in data 21.3.2025 ,
2/4 dott.ssa A. Cassano Cicuto rilevato che l'avv.to OR BR ha la legittimazione a proporre opposizione al decreto di rigetto della sua richiesta di liquidazione dei compensi ,
che , infatti, il rigetto non ha riguardato la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio ,
che nel decreto di rigetto si legge “ in ragione della dichiarata inammissibilità della costituzione di
parte civile non vi è alcuna attività ritualmente svolta dal difensore nell'ambito del procedimento
definito con rito abbreviato instaurato su richiesta dell'imputato dopo l'emissione del decreto di
giudizio immediato”,
che, pertanto, non è stata fatta una valutazione in ordine ai criteri di ammissibilità al gratuito patrocinio ma solo una valutazione in ordine all'attività svolta dal difensore nell'ambito del procedimento,
ritenuto, pertanto, di passare al merito della richiesta avanzata dall'avv.to OR BR ,
che sotto questo profilo è rilevante esaminare il provvedimento di inammissibilità della costituzione di parte civile emesso dal dr. Luca Cercola nel corso dell'udienza del
28 maggio 2024 ,
che in detto provvedimento l'inammissibilità della costituzione di parte civile è basata sulla tardività della costituzione,
che, nel caso di specie, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 106 del Testo Unico Spese di Giustizia consente di affermare che , stante la tardività
dell'attività posta in essere dall'avvocato , non può far carico allo Stato un'attività difensiva irrilevante,
che , pertanto, l'opposizione deve essere rigettata ,
che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti stante l'accertata legittimazione attiva dell'avv.to OR BR,
P.Q.M.
3/4 dott.ssa A. Cassano Cicuto Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
respinge l'opposizione svolta da OR BR avverso il decreto in data
11.2.2025 ,
compensa le spese tra le parti.
Spoleto 23.10.2025
Il Presidente
IA NI
4/4 dott.ssa A. Cassano Cicuto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Spoleto
1/4 dott.ssa A. Cassano Cicuto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente ,
visti gli artt. 281 decies e seguenti c.p.c. , visto l'art. 170 DPR 115/2002 , visto l'art. 15 D.Lgs 150/2011
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 445/2025 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
Avv.to BR OR , rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bastia Umbra via Roma n. 71
Attore
E
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_1
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Perugia presso i cui uffici è
legalmente domiciliato in Perugia via degli Offici n. 14
Causa posta in deliberazione all'udienza del 10.9.2025 con l'invio di note scritte di trattazione ex art. 127 c.p.c.
Esaminati gli atti,
rilevata la tempestività dell'opposizione tenuto conto che il decreto opposto è
stato comunicato in data 19.2.2025 e l'opposizione è stata proposta nel termine di giorni 30 in data 21.3.2025 ,
2/4 dott.ssa A. Cassano Cicuto rilevato che l'avv.to OR BR ha la legittimazione a proporre opposizione al decreto di rigetto della sua richiesta di liquidazione dei compensi ,
che , infatti, il rigetto non ha riguardato la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio ,
che nel decreto di rigetto si legge “ in ragione della dichiarata inammissibilità della costituzione di
parte civile non vi è alcuna attività ritualmente svolta dal difensore nell'ambito del procedimento
definito con rito abbreviato instaurato su richiesta dell'imputato dopo l'emissione del decreto di
giudizio immediato”,
che, pertanto, non è stata fatta una valutazione in ordine ai criteri di ammissibilità al gratuito patrocinio ma solo una valutazione in ordine all'attività svolta dal difensore nell'ambito del procedimento,
ritenuto, pertanto, di passare al merito della richiesta avanzata dall'avv.to OR BR ,
che sotto questo profilo è rilevante esaminare il provvedimento di inammissibilità della costituzione di parte civile emesso dal dr. Luca Cercola nel corso dell'udienza del
28 maggio 2024 ,
che in detto provvedimento l'inammissibilità della costituzione di parte civile è basata sulla tardività della costituzione,
che, nel caso di specie, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 106 del Testo Unico Spese di Giustizia consente di affermare che , stante la tardività
dell'attività posta in essere dall'avvocato , non può far carico allo Stato un'attività difensiva irrilevante,
che , pertanto, l'opposizione deve essere rigettata ,
che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti stante l'accertata legittimazione attiva dell'avv.to OR BR,
P.Q.M.
3/4 dott.ssa A. Cassano Cicuto Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
respinge l'opposizione svolta da OR BR avverso il decreto in data
11.2.2025 ,
compensa le spese tra le parti.
Spoleto 23.10.2025
Il Presidente
IA NI
4/4 dott.ssa A. Cassano Cicuto