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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/09/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 629/2025
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 629/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
. FI. CP_1 CP_2
CONVENUTO
Oggi 24/09/2025 ad ore 09:58 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per nessuno compare;
Parte_1
Per I. l'avv. FONTANA DAVIDE, CP_1 CP_2
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione e risposta senza reiterare l'istanza di p.e.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 5 N. R.G. 629/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 629/2025 promossa da:
Parte_1
ATTORE
CONTRO
CO. ME. FI. CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 4 marzo 2025 la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 102/2025 (R.G. 323/2025) emesso in data 10 febbraio 2025 dal Tribunale di Ivrea, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €.25.570,63, oltre interessi e spese, a favore della rilevando che essa aveva domandato a controparte una dilazione dei Controparte_3 pagamenti in quanto stava procedendo ad “una significativa ristrutturazione di parte della sua organizzazione per una migliore ottimizzazione dei costi. Inoltre si faceva menzione al fatto che anche la è a sua volta in attesa di ricevere pagamenti;
” e che era necessario lo Parte_1
svolgimento della mediazione. Concludeva con la richiesta di annullamento/revoca/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 14 marzo 2025 si costituiva in giudizio la rilevando che Controparte_3
l'opposizione era meramente defatigatoria in quanto il giudizio verteva sulla missiva di controparte che pagina 2 di 5 aveva riconosciuto l'esistenza del credito e che la materia del contendere non rientrava tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria. Concludeva con la richiesta di reiezione dell'opposizione e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
***
L'opposizione è infondata e sorretta da una difesa esperita con colpa grave ex art. 96 c.p.c..
In primo luogo, parte opponente ha sollevato del tutto genericamente l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, senza alcuna analisi dei casi previsti dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e senza alcuna allegazione della materia sottesa al presente contenzioso come riconducibile ad alcuno dei casi di cui alla normativa richiamata. All'evidenza la presente controversia tratta dell'adempimento della prestazione pecuniaria per la vendita di merci tra imprenditori commerciali, ovvero al contratto di compravendita che non rientra tra i casi di mediazione obbligatoria, sì che la doglianza posta da parte opponente è infondata.
Nel merito la parte opponente deduce di aver domandato la rateizzazione dei pagamenti spettanti a controparte, senza alcuna miglior analisi del diritto applicabile alla controversia. Orbene, giova, quindi, rilevare che una domanda di rateizzazione non costituisce un accordo che vincoli la controparte in quanto esso si forma solo ove la proposta avanzata da una parte incontri l'accettazione della controparte. Nemmeno rilevano problemi interni alla società opponente di ristrutturazione aziendale o la mancata riscossione di crediti dell'opponente in danno di terzi, trattandosi, semmai, di fatti dedotti nel presente processo in violazione del dovere di pertinenza e sinteticità nella redazione degli atti giudiziari.
L'opponente non ha mosso alcuna contestazione al credito rivendicato da controparte con l'azione di esatto adempimento contrattuale attinente al pagamento delle somme, quale obbligazione pecuniaria derivante dal contrato di compravendita intercorso tra le stesse, né ha allegato alcuna eccezione di modifica od estinzione del credito della controparte, limitandosi, in definitiva ad allegare elementi fattuali del tutto irrilevanti nell'accoglimento della domanda di pagamento della senza Controparte_3
alcuna trattazione in diritto.
Ne consegue che non solo l'opposizione va reietta ma essa va ricondotta alla lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. in quanto volta ad allegare fatti del tutto avulsi dalla pertinenza del presente giudizio,
pagina 3 di 5 senza alcuna argomentazione giuridica a supporto degli irrilevanti elementi fattuali indicati nell'atto introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 a €.26.000,00 in considerazione del valore della controversia (€.25.570,63) determinato in base al decreto ingiuntivo opposto, con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale stante la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni trattate nella fase di discussione orale. Gli onorari vengono, pertanto, liquidati in
€.3.387,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Parte opponente deve, inoltre, essere condannata al pagamento in favore di controparte di una somma pari al valore sopra liquidato a titolo di compensi, ex art. 96 c.p.c., alla luce delle difese connotate da colpa grave, come già sopra analizzate, nonché del comportamento processuale totalmente ostruzionistico ad alcuna conciliazione, essendosi sottratta, anche per mezzo del suo difensore, alla comparizione alla prima udienza volta all'interrogatorio libero e conciliazione della controversia.
Infine, parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di €.1.000,00 a favore della
Cassa delle Ammende dello Stato ex art. 96 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione esperita dalla (P. VA e per l'effetto conferma Pt_1 Parte_1 P.IVA_1
in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 102/2025 (R.G. 323/2025) emesso dal Tribunale di Ivrea il 10 febbraio 2025 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna la (P. VA alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1 P.IVA_1
giudizio a favore della (P. VA , che si liquidano nella di Controparte_3 P.IVA_2
€.3.387,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
pagina 4 di 5 - Condanna la (P. VA al pagamento in favore della Parte_1 P.IVA_1 Controparte_3
(P. VA , della somma di €.3.387,00 ex art. 96 c.p.c.;
[...] P.IVA_2
- Condanna la (P. VA al pagamento della somma di €.1.000,00 a Parte_1 P.IVA_1
favore della Casse delle Ammende dello Stato ex art. 96 ultimo comma c.p.c..
Ivrea, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 5 di 5
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 629/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
. FI. CP_1 CP_2
CONVENUTO
Oggi 24/09/2025 ad ore 09:58 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per nessuno compare;
Parte_1
Per I. l'avv. FONTANA DAVIDE, CP_1 CP_2
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione e risposta senza reiterare l'istanza di p.e.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 5 N. R.G. 629/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 629/2025 promossa da:
Parte_1
ATTORE
CONTRO
CO. ME. FI. CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 4 marzo 2025 la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 102/2025 (R.G. 323/2025) emesso in data 10 febbraio 2025 dal Tribunale di Ivrea, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €.25.570,63, oltre interessi e spese, a favore della rilevando che essa aveva domandato a controparte una dilazione dei Controparte_3 pagamenti in quanto stava procedendo ad “una significativa ristrutturazione di parte della sua organizzazione per una migliore ottimizzazione dei costi. Inoltre si faceva menzione al fatto che anche la è a sua volta in attesa di ricevere pagamenti;
” e che era necessario lo Parte_1
svolgimento della mediazione. Concludeva con la richiesta di annullamento/revoca/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 14 marzo 2025 si costituiva in giudizio la rilevando che Controparte_3
l'opposizione era meramente defatigatoria in quanto il giudizio verteva sulla missiva di controparte che pagina 2 di 5 aveva riconosciuto l'esistenza del credito e che la materia del contendere non rientrava tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria. Concludeva con la richiesta di reiezione dell'opposizione e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
***
L'opposizione è infondata e sorretta da una difesa esperita con colpa grave ex art. 96 c.p.c..
In primo luogo, parte opponente ha sollevato del tutto genericamente l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, senza alcuna analisi dei casi previsti dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e senza alcuna allegazione della materia sottesa al presente contenzioso come riconducibile ad alcuno dei casi di cui alla normativa richiamata. All'evidenza la presente controversia tratta dell'adempimento della prestazione pecuniaria per la vendita di merci tra imprenditori commerciali, ovvero al contratto di compravendita che non rientra tra i casi di mediazione obbligatoria, sì che la doglianza posta da parte opponente è infondata.
Nel merito la parte opponente deduce di aver domandato la rateizzazione dei pagamenti spettanti a controparte, senza alcuna miglior analisi del diritto applicabile alla controversia. Orbene, giova, quindi, rilevare che una domanda di rateizzazione non costituisce un accordo che vincoli la controparte in quanto esso si forma solo ove la proposta avanzata da una parte incontri l'accettazione della controparte. Nemmeno rilevano problemi interni alla società opponente di ristrutturazione aziendale o la mancata riscossione di crediti dell'opponente in danno di terzi, trattandosi, semmai, di fatti dedotti nel presente processo in violazione del dovere di pertinenza e sinteticità nella redazione degli atti giudiziari.
L'opponente non ha mosso alcuna contestazione al credito rivendicato da controparte con l'azione di esatto adempimento contrattuale attinente al pagamento delle somme, quale obbligazione pecuniaria derivante dal contrato di compravendita intercorso tra le stesse, né ha allegato alcuna eccezione di modifica od estinzione del credito della controparte, limitandosi, in definitiva ad allegare elementi fattuali del tutto irrilevanti nell'accoglimento della domanda di pagamento della senza Controparte_3
alcuna trattazione in diritto.
Ne consegue che non solo l'opposizione va reietta ma essa va ricondotta alla lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. in quanto volta ad allegare fatti del tutto avulsi dalla pertinenza del presente giudizio,
pagina 3 di 5 senza alcuna argomentazione giuridica a supporto degli irrilevanti elementi fattuali indicati nell'atto introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 a €.26.000,00 in considerazione del valore della controversia (€.25.570,63) determinato in base al decreto ingiuntivo opposto, con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale stante la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni trattate nella fase di discussione orale. Gli onorari vengono, pertanto, liquidati in
€.3.387,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Parte opponente deve, inoltre, essere condannata al pagamento in favore di controparte di una somma pari al valore sopra liquidato a titolo di compensi, ex art. 96 c.p.c., alla luce delle difese connotate da colpa grave, come già sopra analizzate, nonché del comportamento processuale totalmente ostruzionistico ad alcuna conciliazione, essendosi sottratta, anche per mezzo del suo difensore, alla comparizione alla prima udienza volta all'interrogatorio libero e conciliazione della controversia.
Infine, parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di €.1.000,00 a favore della
Cassa delle Ammende dello Stato ex art. 96 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione esperita dalla (P. VA e per l'effetto conferma Pt_1 Parte_1 P.IVA_1
in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 102/2025 (R.G. 323/2025) emesso dal Tribunale di Ivrea il 10 febbraio 2025 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna la (P. VA alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1 P.IVA_1
giudizio a favore della (P. VA , che si liquidano nella di Controparte_3 P.IVA_2
€.3.387,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
pagina 4 di 5 - Condanna la (P. VA al pagamento in favore della Parte_1 P.IVA_1 Controparte_3
(P. VA , della somma di €.3.387,00 ex art. 96 c.p.c.;
[...] P.IVA_2
- Condanna la (P. VA al pagamento della somma di €.1.000,00 a Parte_1 P.IVA_1
favore della Casse delle Ammende dello Stato ex art. 96 ultimo comma c.p.c..
Ivrea, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 5 di 5