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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/11/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Stefano Poggio a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 461 2024 R.G., tra:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
- parte attrice/ricorrente
Avvocato , nato a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via San Francesco d'Assisi 18, rappresentato e difeso, come da procura allegata, dall'avvocato Marco Emilio Mascia del Foro di Oristano (C.F. ), presso il C.F._2 cui Studio in Cabras (OR), Corso Italia n. 220, elegge domicilio per mandato in atti
- Convenuto
– Via Arenula, n. 70, ROMA, in persona Controparte_1 del pro tempore, rappresento e difeso dal Direttore Amministrativo Sara Caterina Ghiani CP_2 giusta procura allegata ex art. 15, comma 3 d.. Lgs. n. 150/2011 elettivamente domiciliato in Oristano, piazza Aldo Moro, c/o segreteria del Tribunale
- Parte intervenuta,
***** Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come in atti
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento penale n. 53/22 Mod. 21 a carico di , ammesso al patrocinio a Parte_2 spese dello Stato in data 16 febbraio 2022, il Tribunale di Oristano, con decreto del 30 aprile 2024, ha liquidato in favore dell'avv. difensore di fiducia dell'imputato, la somma di € Parte_1 2.394,67 (calcolata come € 3.592,00 meno un terzo ex art. 106 bis D.P.R. 115/02), oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione il Pubblico Ministero, dott. Armando Mammone, sostenendo che l'avv. avrebbe partecipato solo alle udienze del 20 aprile 2022 e del 9 novembre Pt_1 2022, venendo poi sempre sostituito da difensori d'ufficio. Secondo il PM, l'avv. avrebbe Pt_1
1 quindi diritto esclusivamente al compenso per la fase di studio e istruttoria, stimato in circa € 1.300,00, e non all'intero importo liquidato.
A seguito dell'opposizione, il Tribunale ha richiesto un rapporto informativo, redatto dalla dott.ssa dal quale emerge che l'avv. ha partecipato attivamente all'udienza del 17 aprile Persona_1 Pt_1 2024, fissata per la discussione, e che non è mai stato nominato difensore d'ufficio di Parte_2
. Inoltre, ha preso parte alle udienze del 18 febbraio e 20 aprile 2022 come difensore di
[...] [...]
coimputato, e successivamente come difensore di fiducia di . Persona_2 Parte_2
La comparsa di costituzione e risposta, depositata dall'avv. Marco Emilio Mascia nell'interesse dell'avv. contesta integralmente le affermazioni del PM. Viene evidenziato che l'avv. Pt_1 Pt_1 ha partecipato personalmente alle udienze del 9 novembre 2022, del 29 novembre 2023 e del 17 aprile 2024, e che nelle altre udienze è stato sostituito da colleghi per delega scritta o orale, mai da difensori d'ufficio.
In particolare:
• 9 novembre 2022: presente personalmente, ha prodotto documentazione sul risarcimento del danno.
• 25 gennaio 2023: sostituito con delega scritta dall'avv. Barbara Ibba.
• 24 maggio 2023: apertura del dibattimento, sostituito con delega orale.
• 13 settembre 2023: sostituito con delega orale.
• 25 ottobre 2023: sostituito con delega orale.
• 29 novembre 2023: presente personalmente.
• 31 gennaio 2024: sostituito con delega orale.
• 17 aprile 2024: presente personalmente per la discussione.
La difesa sottolinea che le sostituzioni sono avvenute nel rispetto dell'art. 102 c.p.p. e che non sono state richieste né liquidate somme ulteriori per tali sostituzioni. Inoltre, si ribadisce che l'avv. Pt_1 ha seguito il procedimento in tutte le sue fasi, compresa l'istruttoria e la discussione finale, e che l'opposizione del PM è infondata per tabulas.
***** L'opposizione è infondata.
Il Pubblico Ministero ha sostenuto che l'avv. avrebbe partecipato unicamente alle Parte_1 udienze del 20.04.2022 e del 09.11.2022, venendo successivamente “sempre sostituito da difensore d'ufficio”, sicché l'attività a lui liquidabile sarebbe limitata alla sola fase di studio e a parte della fase istruttoria.
Tale ricostruzione è integralmente smentita dal rapporto informativo redatto dal Giudice Onorario di Pace dott.ssa depositato in atti su richiesta del Presidente del Tribunale. Persona_1 Il rapporto – che riproduce fedelmente il contenuto dei verbali del processo penale – documenta che:
• l'avv. è stato per tutto il procedimento difensore di fiducia dell'imputato Parte_1 [...]
, Parte_2
• non è mai stato nominato difensore d'ufficio,
• tutte le sostituzioni in udienza sono avvenute per delega, nei confronti di colleghi indicati nei verbali,
• il difensore ha partecipato personalmente alla discussione dell'udienza del 17 aprile 2024, intervenendo “attivamente”.
2 Il rapporto ricostruisce inoltre, udienza per udienza, la presenza del difensore o dei suoi sostituti con delega, confermando che l'avv. ha curato la difesa dell'imputato in tutte le fasi rilevanti del Pt_1 procedimento: udienza del 9.11.2022, udienza del 25.1.2023, apertura del dibattimento del 24.5.2023, udienze del 13.9.2023 e 25.10.2023, udienza del 29.11.2023, udienza istruttoria del 31.1.2024 e, infine, udienza di discussione del 17.4.2024.
Vale ricordare che per Cass. Sez. Unite Penali, sentenza n. 30433 del 13 luglio 2004 l'avvocato difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p. per tutte le attività consentite, non solo per le indagini difensive ed Il compenso per l'attività svolta dal sostituto in udienza è liquidabile all'avvocato titolare del mandato, anche se il sostituto non è iscritto negli elenchi ex art. 80 D.P.R. 115/2002.
Ne consegue che le premesse di fatto poste dal Pubblico Ministero a fondamento dell'opposizione sono prive di riscontro documentale e risultano in contrasto con quanto accertato dal giudice che ha emesso il decreto di liquidazione.
I presupposti dell'opposizione – cioè, che il difensore si sarebbe “disinteressato del procedimento” e che vi sarebbe stata “sostituzione d'ufficio” – risultano incompatibili con gli atti e dunque inidonei a incidere sulla legittimità della liquidazione.
Poiché tutti gli atti del procedimento confermano la correttezza della liquidazione effettuata dal Giudice monocratico, e poiché la ricostruzione del Pubblico Ministero risulta priva di riscontro nei verbali e contraddetta dalle risultanze ufficiali, l'opposizione deve essere rigettata.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Parte_3
RG 461/2024 così decide
[...]
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto di liquidazione emesso in data 30 aprile 2024 in favore dell'avv. . Parte_1
2. Spese compensate.
Oristano, 24/11/2025 Il Giudice Stefano Poggio
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SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 461 2024 R.G., tra:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
- parte attrice/ricorrente
Avvocato , nato a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via San Francesco d'Assisi 18, rappresentato e difeso, come da procura allegata, dall'avvocato Marco Emilio Mascia del Foro di Oristano (C.F. ), presso il C.F._2 cui Studio in Cabras (OR), Corso Italia n. 220, elegge domicilio per mandato in atti
- Convenuto
– Via Arenula, n. 70, ROMA, in persona Controparte_1 del pro tempore, rappresento e difeso dal Direttore Amministrativo Sara Caterina Ghiani CP_2 giusta procura allegata ex art. 15, comma 3 d.. Lgs. n. 150/2011 elettivamente domiciliato in Oristano, piazza Aldo Moro, c/o segreteria del Tribunale
- Parte intervenuta,
***** Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come in atti
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento penale n. 53/22 Mod. 21 a carico di , ammesso al patrocinio a Parte_2 spese dello Stato in data 16 febbraio 2022, il Tribunale di Oristano, con decreto del 30 aprile 2024, ha liquidato in favore dell'avv. difensore di fiducia dell'imputato, la somma di € Parte_1 2.394,67 (calcolata come € 3.592,00 meno un terzo ex art. 106 bis D.P.R. 115/02), oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione il Pubblico Ministero, dott. Armando Mammone, sostenendo che l'avv. avrebbe partecipato solo alle udienze del 20 aprile 2022 e del 9 novembre Pt_1 2022, venendo poi sempre sostituito da difensori d'ufficio. Secondo il PM, l'avv. avrebbe Pt_1
1 quindi diritto esclusivamente al compenso per la fase di studio e istruttoria, stimato in circa € 1.300,00, e non all'intero importo liquidato.
A seguito dell'opposizione, il Tribunale ha richiesto un rapporto informativo, redatto dalla dott.ssa dal quale emerge che l'avv. ha partecipato attivamente all'udienza del 17 aprile Persona_1 Pt_1 2024, fissata per la discussione, e che non è mai stato nominato difensore d'ufficio di Parte_2
. Inoltre, ha preso parte alle udienze del 18 febbraio e 20 aprile 2022 come difensore di
[...] [...]
coimputato, e successivamente come difensore di fiducia di . Persona_2 Parte_2
La comparsa di costituzione e risposta, depositata dall'avv. Marco Emilio Mascia nell'interesse dell'avv. contesta integralmente le affermazioni del PM. Viene evidenziato che l'avv. Pt_1 Pt_1 ha partecipato personalmente alle udienze del 9 novembre 2022, del 29 novembre 2023 e del 17 aprile 2024, e che nelle altre udienze è stato sostituito da colleghi per delega scritta o orale, mai da difensori d'ufficio.
In particolare:
• 9 novembre 2022: presente personalmente, ha prodotto documentazione sul risarcimento del danno.
• 25 gennaio 2023: sostituito con delega scritta dall'avv. Barbara Ibba.
• 24 maggio 2023: apertura del dibattimento, sostituito con delega orale.
• 13 settembre 2023: sostituito con delega orale.
• 25 ottobre 2023: sostituito con delega orale.
• 29 novembre 2023: presente personalmente.
• 31 gennaio 2024: sostituito con delega orale.
• 17 aprile 2024: presente personalmente per la discussione.
La difesa sottolinea che le sostituzioni sono avvenute nel rispetto dell'art. 102 c.p.p. e che non sono state richieste né liquidate somme ulteriori per tali sostituzioni. Inoltre, si ribadisce che l'avv. Pt_1 ha seguito il procedimento in tutte le sue fasi, compresa l'istruttoria e la discussione finale, e che l'opposizione del PM è infondata per tabulas.
***** L'opposizione è infondata.
Il Pubblico Ministero ha sostenuto che l'avv. avrebbe partecipato unicamente alle Parte_1 udienze del 20.04.2022 e del 09.11.2022, venendo successivamente “sempre sostituito da difensore d'ufficio”, sicché l'attività a lui liquidabile sarebbe limitata alla sola fase di studio e a parte della fase istruttoria.
Tale ricostruzione è integralmente smentita dal rapporto informativo redatto dal Giudice Onorario di Pace dott.ssa depositato in atti su richiesta del Presidente del Tribunale. Persona_1 Il rapporto – che riproduce fedelmente il contenuto dei verbali del processo penale – documenta che:
• l'avv. è stato per tutto il procedimento difensore di fiducia dell'imputato Parte_1 [...]
, Parte_2
• non è mai stato nominato difensore d'ufficio,
• tutte le sostituzioni in udienza sono avvenute per delega, nei confronti di colleghi indicati nei verbali,
• il difensore ha partecipato personalmente alla discussione dell'udienza del 17 aprile 2024, intervenendo “attivamente”.
2 Il rapporto ricostruisce inoltre, udienza per udienza, la presenza del difensore o dei suoi sostituti con delega, confermando che l'avv. ha curato la difesa dell'imputato in tutte le fasi rilevanti del Pt_1 procedimento: udienza del 9.11.2022, udienza del 25.1.2023, apertura del dibattimento del 24.5.2023, udienze del 13.9.2023 e 25.10.2023, udienza del 29.11.2023, udienza istruttoria del 31.1.2024 e, infine, udienza di discussione del 17.4.2024.
Vale ricordare che per Cass. Sez. Unite Penali, sentenza n. 30433 del 13 luglio 2004 l'avvocato difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p. per tutte le attività consentite, non solo per le indagini difensive ed Il compenso per l'attività svolta dal sostituto in udienza è liquidabile all'avvocato titolare del mandato, anche se il sostituto non è iscritto negli elenchi ex art. 80 D.P.R. 115/2002.
Ne consegue che le premesse di fatto poste dal Pubblico Ministero a fondamento dell'opposizione sono prive di riscontro documentale e risultano in contrasto con quanto accertato dal giudice che ha emesso il decreto di liquidazione.
I presupposti dell'opposizione – cioè, che il difensore si sarebbe “disinteressato del procedimento” e che vi sarebbe stata “sostituzione d'ufficio” – risultano incompatibili con gli atti e dunque inidonei a incidere sulla legittimità della liquidazione.
Poiché tutti gli atti del procedimento confermano la correttezza della liquidazione effettuata dal Giudice monocratico, e poiché la ricostruzione del Pubblico Ministero risulta priva di riscontro nei verbali e contraddetta dalle risultanze ufficiali, l'opposizione deve essere rigettata.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Parte_3
RG 461/2024 così decide
[...]
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto di liquidazione emesso in data 30 aprile 2024 in favore dell'avv. . Parte_1
2. Spese compensate.
Oristano, 24/11/2025 Il Giudice Stefano Poggio
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