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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1523/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo, in funzione di
Giudice d'appello, all'udienza del 12 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1523 dell'anno 2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 03.03.2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, per procura allegata in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nunziata Cinzia, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Palma Campania, alla Via
Nuova Nola, n. 273;
- APPELLANTE -
E
P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa giusta procura allegata in atti dall'Avv. Sepe Andrea, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla via Del Parco Margherita, n. 24;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 2477 depositata il 13.08.2020.
Conclusioni per le parti: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola Parte_1
(nel prosieguo, per brevità, solo “ ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_2
1 al fine di ottenere la restituzione delle somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto a causa dell'estinzione anticipata del contratto rispetto alla sua naturale scadenza.
1.1.A fondamento della domanda il precisò di aver stipulato in data 23.04.2010 con la Family Pt_1
Credit Network S.p.A., poi ceduto ad il contratto di finanziamento n. 966808, Controparte_1
assistito dalla cessione del quinto, per un capitale lordo di 16.800,00 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili di € 140,00 ciascuna. Ulteriormente, dedusse di aver estinto anticipatamente detto contratto a luglio 2014, allorquando residuavano ancora n. 71 rate.
1.2. Con sentenza n. 2477 depositata il 13.08.2020 il Giudice di Pace di Nola accolse solo parzialmente la domanda e riconobbe al solo il rimborso del costo del premio assicurativo Pt_1
quantificato in € 63,19, al contempo rigettò la domanda relativa alla restituzione degli ulteriori costi.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello censurando la pronuncia Parte_1
di prime cure, laddove il Giudice di Pace non aveva concesso la restituzione dell'intera somma richiesta contenuta in € 1032,00 per esigenze di economia processale, reputando non vessatoria la clausola che prevedeva la non rimborsabilità di tali costi in caso di estinzione anticipata del credito.
Ha concluso, pertanto, per la parziale riforma della sentenza impugnata, con la vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
3. Si è costituita in giudizio la che ha resistito all'appello, sostenendo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza del gravame proposto. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda originariamente formulata dal mutuatario con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata immediatamente spedita dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 giugno 2023, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (subentrato solo a far data dal 14 giugno
2022) è stata differita al 12 dicembre 2024. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1.In limine litis, deve ritenersi assolto il requisito dell'ammissibilità dell'appello sotto il profilo della specificità dei motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi sul punto rammentare che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria
2 l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n.
23781/2020).
2. Va, poi, chiarito che in merito alla irrituale richiesta di accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione passiva, essa avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico motivo di appello incidentale, avendo il giudice di pace specificamente esaminato, ritenendola infondata, l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta in primo grado. Va, in proposito, rammentato che in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità e autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. 15 dicembre 2021 n.
40276). Donde, deve ritenersi che nella specie, in difetto di appello accidentale, si sia formato giudicato interno sulla riconosciuta legittimazione passiva di CP_1
3. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
3.1. In diritto giova premettere che l'art. 125 TUB, nella formulazione vigente all'epoca di stipulazione del contratto di finanziamento per cui è causa, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
L'art. 3 del DM 8.7.1992 dispone poi che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
In linea generale, si segnalano i ripetuti richiami della ad un maggior rispetto della CP_3 normativa sulla trasparenza: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente
3 finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.).
L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato;
- ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della del 10 novembre 2009; CP_3 analogamente, più di recente, la Comunicazione della del 7 aprile 2011). CP_3
Ciò posto, dalla giurisprudenza dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione concernente il rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, emerge in linea di principio che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo;
(b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
(c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
(d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (cfr., ex multis, ABF, Collegio di Milano, Decisione N.
2084 del 19 aprile 2013, in Il Caso.it).
Nel caso di specie, l'art. 1 lettera D) del contratto di finanziamento, prevede la non rimborsabilità delle commissioni e dei costi assicurativi, stabilendo in particolare che : “In caso di anticipata estinzione del prestito, non sarà rimborsato alcuno dei costi, commissioni, spese ed oneri riconosciuti all'atto dell'erogazione ed indicati alle sopraestese lettere a1), a2), a3), a4) come pure quelli indicati nelle condizioni generali di contratto;
conseguentemente il Mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto”.
Tale clausola dve qualificarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 206/05, poiché determina un significativo squilibrio tra le parti, posto che a fronte di un finanziamento di euro 16.800,00 il costo collegato alla durata del contratto non maturato a causa dell'estinzione anticipata ed erroneamente non riconosciuto è pari ad € 968,81, da cui è stata già detratta la somma di € 63,19 riconosciuta dal primo giudice a titolo di costo del premio assicurativo non goduto.
In particolare, le somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto
4 sono così quantificate:
- costo commissioni non godute (3.731,56 : 120 = 31,09 x 71 = 2.207,39 – 1.197,27 = € 1.010,12);
- costo premio assicurativo non goduto (107,18 : 120 = 0,89 x 71 = € 63,19);
- In totale € 1.073,31 (1.010,12 + 63,19), poi ridotta ad €. 1.032,00.
Dunque, la pattuizione in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale.
Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritti nel contratto, venga trattenuta dalla finanziaria preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione.
In definitiva, la clausola è vessatoria perché consente al mutuante di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite (si pensi, a titolo esemplificativo, proprio agli oneri assicurativi, che sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, ormai definitivamente cessato, al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento).
Ne segue che, a mente dell'art. 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame è nulla e, come tale, non produce effetti.
Infine, deve rilevarsi che le clausole negoziali contenute nell'art. 1 ed alla lettera D) del contratto – le quali sanciscono il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie ed il costo dell'assicurazione – ponendosi in contrasto con l'art. 125 TUB – norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 – siano affette da nullità.
Non è dubbio, invero, che tali clausole, per tutte le ragioni dinanzi esposte, producano un effetto opposto a quello, di consentire “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, avuto di mira dal menzionato art. 125 TUB.
4. L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall' appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra 1.100,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria per la sola fase di primo grado, essendo, invece, imprescindibile il riconoscimento di tale fase per il giudizio di appello (cfr. Cass. n. 29857/2023, n.
5 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”), rispettivamente per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace ed innanzi al Tribunale.
4.1 Ne deve essere poi disposta la distrazione in favore dell'Avv. Cinzia Nunziata, la quale dichiarandosi antistataria ex art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
6. In dipendenza del buon esito del gravame non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore , in aggiunta alla somma già riconosciuta nella sentenza Parte_1
impugnata, della somma residua pari di euro 968,81 dovuti a titolo di rimborso dei costi per l'estinzione anticipata del finanziamento;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore del Controparte_1 procuratore antistatario dell'appellante, avv. Cinzia Nunziata, le spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 43,00 per esborsi ed euro 134,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 91,50 per esborsi ed euro 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 05.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo, in funzione di
Giudice d'appello, all'udienza del 12 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1523 dell'anno 2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 03.03.2025, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, per procura allegata in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nunziata Cinzia, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Palma Campania, alla Via
Nuova Nola, n. 273;
- APPELLANTE -
E
P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa giusta procura allegata in atti dall'Avv. Sepe Andrea, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli alla via Del Parco Margherita, n. 24;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 2477 depositata il 13.08.2020.
Conclusioni per le parti: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all' udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola Parte_1
(nel prosieguo, per brevità, solo “ ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_2
1 al fine di ottenere la restituzione delle somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto a causa dell'estinzione anticipata del contratto rispetto alla sua naturale scadenza.
1.1.A fondamento della domanda il precisò di aver stipulato in data 23.04.2010 con la Family Pt_1
Credit Network S.p.A., poi ceduto ad il contratto di finanziamento n. 966808, Controparte_1
assistito dalla cessione del quinto, per un capitale lordo di 16.800,00 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili di € 140,00 ciascuna. Ulteriormente, dedusse di aver estinto anticipatamente detto contratto a luglio 2014, allorquando residuavano ancora n. 71 rate.
1.2. Con sentenza n. 2477 depositata il 13.08.2020 il Giudice di Pace di Nola accolse solo parzialmente la domanda e riconobbe al solo il rimborso del costo del premio assicurativo Pt_1
quantificato in € 63,19, al contempo rigettò la domanda relativa alla restituzione degli ulteriori costi.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello censurando la pronuncia Parte_1
di prime cure, laddove il Giudice di Pace non aveva concesso la restituzione dell'intera somma richiesta contenuta in € 1032,00 per esigenze di economia processale, reputando non vessatoria la clausola che prevedeva la non rimborsabilità di tali costi in caso di estinzione anticipata del credito.
Ha concluso, pertanto, per la parziale riforma della sentenza impugnata, con la vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
3. Si è costituita in giudizio la che ha resistito all'appello, sostenendo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito l'infondatezza del gravame proposto. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda originariamente formulata dal mutuatario con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata immediatamente spedita dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 giugno 2023, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (subentrato solo a far data dal 14 giugno
2022) è stata differita al 12 dicembre 2024. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1.In limine litis, deve ritenersi assolto il requisito dell'ammissibilità dell'appello sotto il profilo della specificità dei motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi sul punto rammentare che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria
2 l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n.
23781/2020).
2. Va, poi, chiarito che in merito alla irrituale richiesta di accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione passiva, essa avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico motivo di appello incidentale, avendo il giudice di pace specificamente esaminato, ritenendola infondata, l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta in primo grado. Va, in proposito, rammentato che in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità e autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. 15 dicembre 2021 n.
40276). Donde, deve ritenersi che nella specie, in difetto di appello accidentale, si sia formato giudicato interno sulla riconosciuta legittimazione passiva di CP_1
3. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
3.1. In diritto giova premettere che l'art. 125 TUB, nella formulazione vigente all'epoca di stipulazione del contratto di finanziamento per cui è causa, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
L'art. 3 del DM 8.7.1992 dispone poi che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
In linea generale, si segnalano i ripetuti richiami della ad un maggior rispetto della CP_3 normativa sulla trasparenza: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente
3 finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.).
L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato;
- ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della del 10 novembre 2009; CP_3 analogamente, più di recente, la Comunicazione della del 7 aprile 2011). CP_3
Ciò posto, dalla giurisprudenza dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione concernente il rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, emerge in linea di principio che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo;
(b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
(c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
(d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (cfr., ex multis, ABF, Collegio di Milano, Decisione N.
2084 del 19 aprile 2013, in Il Caso.it).
Nel caso di specie, l'art. 1 lettera D) del contratto di finanziamento, prevede la non rimborsabilità delle commissioni e dei costi assicurativi, stabilendo in particolare che : “In caso di anticipata estinzione del prestito, non sarà rimborsato alcuno dei costi, commissioni, spese ed oneri riconosciuti all'atto dell'erogazione ed indicati alle sopraestese lettere a1), a2), a3), a4) come pure quelli indicati nelle condizioni generali di contratto;
conseguentemente il Mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto”.
Tale clausola dve qualificarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 206/05, poiché determina un significativo squilibrio tra le parti, posto che a fronte di un finanziamento di euro 16.800,00 il costo collegato alla durata del contratto non maturato a causa dell'estinzione anticipata ed erroneamente non riconosciuto è pari ad € 968,81, da cui è stata già detratta la somma di € 63,19 riconosciuta dal primo giudice a titolo di costo del premio assicurativo non goduto.
In particolare, le somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto
4 sono così quantificate:
- costo commissioni non godute (3.731,56 : 120 = 31,09 x 71 = 2.207,39 – 1.197,27 = € 1.010,12);
- costo premio assicurativo non goduto (107,18 : 120 = 0,89 x 71 = € 63,19);
- In totale € 1.073,31 (1.010,12 + 63,19), poi ridotta ad €. 1.032,00.
Dunque, la pattuizione in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale.
Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritti nel contratto, venga trattenuta dalla finanziaria preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione.
In definitiva, la clausola è vessatoria perché consente al mutuante di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite (si pensi, a titolo esemplificativo, proprio agli oneri assicurativi, che sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, ormai definitivamente cessato, al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento).
Ne segue che, a mente dell'art. 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame è nulla e, come tale, non produce effetti.
Infine, deve rilevarsi che le clausole negoziali contenute nell'art. 1 ed alla lettera D) del contratto – le quali sanciscono il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie ed il costo dell'assicurazione – ponendosi in contrasto con l'art. 125 TUB – norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 – siano affette da nullità.
Non è dubbio, invero, che tali clausole, per tutte le ragioni dinanzi esposte, producano un effetto opposto a quello, di consentire “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, avuto di mira dal menzionato art. 125 TUB.
4. L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall' appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra 1.100,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria per la sola fase di primo grado, essendo, invece, imprescindibile il riconoscimento di tale fase per il giudizio di appello (cfr. Cass. n. 29857/2023, n.
5 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”), rispettivamente per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace ed innanzi al Tribunale.
4.1 Ne deve essere poi disposta la distrazione in favore dell'Avv. Cinzia Nunziata, la quale dichiarandosi antistataria ex art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
6. In dipendenza del buon esito del gravame non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore , in aggiunta alla somma già riconosciuta nella sentenza Parte_1
impugnata, della somma residua pari di euro 968,81 dovuti a titolo di rimborso dei costi per l'estinzione anticipata del finanziamento;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore del Controparte_1 procuratore antistatario dell'appellante, avv. Cinzia Nunziata, le spese del doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 43,00 per esborsi ed euro 134,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 91,50 per esborsi ed euro 332,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 05.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
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