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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16258/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Spagnuolo Marina presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BRUINO il Parte_1 Parte_2
11/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRUINO (atto n. 5 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/06/2007, il 03/09/2012 e il 14/10/2008. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 04/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRUINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori, nonché di quelli dovuti e utili ai fini fiscali (a mero titolo di esempio: l'attestazione ISEE).
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà al 50% e su cui grava mutuo bancario, sita in Bruino (TO), Via Giosuè Carducci n. 22, alla madre con tutti gli arredi in essa presenti, in cui Ella ha la propria residenza anagrafica unitamente a quella dei figli minori, avendo il sig. già Pt_1 provveduto a risiedere altrove, in Moncalieri (TO), Strada Stazione Sangone n. 1, allontanatosi con i propri effetti personali, senza aver nulla da pretendere sui beni mobili di arredo della casa coniugale;
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di impegnarsi a provvedere interamente al pagamento mensile Pt_2 della rata di mutuo e a partire da propria ed idonea occupazione lavorativa anche alla metà delle spese condominiali.
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé; inoltre, non disponendo la sig.ra di adeguati mezzi propri, riceverà dal sig. la somma Pt_2 Pt_1 mensile di € 200,00 per dodici mensilità quale contributo al proprio mantenimento, entro il giorno sedici di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che tra loro ogni altra questione patrimoniale è stata definita prima e null'altro hanno reciprocamente a pretendere.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori, e , ad entrambi i Per_1 Per_3 Per_2 genitori, con residenza e collocazione stabile presso la madre, con esercizio libero del diritto di visita da parte del padre in ragione delle rispettive esigenze dei genitori e, comunque, tenendo prioritariamente conto dei bisogni, interessi, impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
o, in mancanza di accordo, secondo il regime come segue, che rispetta gli impegni di lavoro del padre:
- infrasettimanalmente diritto di visita del padre al giovedì pomeriggio;
pagina 2 di 3 - durante i fine settimana alternati il padre ha i figli con sé le intere giornate del sabato e della domenica con pernottamento;
- ad anni alterni i figli trascorrono le festività con ciascun genitore;
- con riguardo alla Festa della Mamma e al compleanno della mamma, con la mamma, e con riguardo alla Festa del Papà e del compleanno del papà, con il papà;
- con riguardo al giorno di compleanno dei figli, entrambi i genitori potranno trascorrere con i minori una parte della giornata, occorrendo decidendo il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni.
- i figli sono con il padre due settimane consecutive durante le vacanze estive, con pernottamento, in periodo da concordarsi e comunicarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad € 800,00 (di Pt_1 cui € 250 per e altrettanto per e € 300 per ), per dodici mensilità, da versare Per_1 Per_3 Per_2 alla madre entro il giorno sedici di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
e il medesimo anche provvederà direttamente al loro fabbisogno quando li ha con sé; prestando altresì il proprio consenso affinché qualsivoglia contributo per i figli sia richiesto anche solo dalla madre e comunque spetti a quest'ultima soltanto (a mero titolo esemplificativo: assegno per il nucleo familiare, assegno unico e universale per i figli, voucher scuola, borse di studio, ecc.).
DISPONE che il padre provveda al rimborso nella misura del 50% delle spese per i figli extra assegno, previamente concordate qualora non indispensabili, ed in ogni caso documentate, come da relativo
Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere e di avere ricevuto in copia, nonché alla metà delle spese di trasporto pubblico.
SPESE di lite integralmente a carico di . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16258/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Spagnuolo Marina presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BRUINO il Parte_1 Parte_2
11/06/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRUINO (atto n. 5 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/06/2007, il 03/09/2012 e il 14/10/2008. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 04/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRUINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori, nonché di quelli dovuti e utili ai fini fiscali (a mero titolo di esempio: l'attestazione ISEE).
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà al 50% e su cui grava mutuo bancario, sita in Bruino (TO), Via Giosuè Carducci n. 22, alla madre con tutti gli arredi in essa presenti, in cui Ella ha la propria residenza anagrafica unitamente a quella dei figli minori, avendo il sig. già Pt_1 provveduto a risiedere altrove, in Moncalieri (TO), Strada Stazione Sangone n. 1, allontanatosi con i propri effetti personali, senza aver nulla da pretendere sui beni mobili di arredo della casa coniugale;
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di impegnarsi a provvedere interamente al pagamento mensile Pt_2 della rata di mutuo e a partire da propria ed idonea occupazione lavorativa anche alla metà delle spese condominiali.
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé; inoltre, non disponendo la sig.ra di adeguati mezzi propri, riceverà dal sig. la somma Pt_2 Pt_1 mensile di € 200,00 per dodici mensilità quale contributo al proprio mantenimento, entro il giorno sedici di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che tra loro ogni altra questione patrimoniale è stata definita prima e null'altro hanno reciprocamente a pretendere.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori, e , ad entrambi i Per_1 Per_3 Per_2 genitori, con residenza e collocazione stabile presso la madre, con esercizio libero del diritto di visita da parte del padre in ragione delle rispettive esigenze dei genitori e, comunque, tenendo prioritariamente conto dei bisogni, interessi, impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
o, in mancanza di accordo, secondo il regime come segue, che rispetta gli impegni di lavoro del padre:
- infrasettimanalmente diritto di visita del padre al giovedì pomeriggio;
pagina 2 di 3 - durante i fine settimana alternati il padre ha i figli con sé le intere giornate del sabato e della domenica con pernottamento;
- ad anni alterni i figli trascorrono le festività con ciascun genitore;
- con riguardo alla Festa della Mamma e al compleanno della mamma, con la mamma, e con riguardo alla Festa del Papà e del compleanno del papà, con il papà;
- con riguardo al giorno di compleanno dei figli, entrambi i genitori potranno trascorrere con i minori una parte della giornata, occorrendo decidendo il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, ad anni alterni.
- i figli sono con il padre due settimane consecutive durante le vacanze estive, con pernottamento, in periodo da concordarsi e comunicarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad € 800,00 (di Pt_1 cui € 250 per e altrettanto per e € 300 per ), per dodici mensilità, da versare Per_1 Per_3 Per_2 alla madre entro il giorno sedici di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
e il medesimo anche provvederà direttamente al loro fabbisogno quando li ha con sé; prestando altresì il proprio consenso affinché qualsivoglia contributo per i figli sia richiesto anche solo dalla madre e comunque spetti a quest'ultima soltanto (a mero titolo esemplificativo: assegno per il nucleo familiare, assegno unico e universale per i figli, voucher scuola, borse di studio, ecc.).
DISPONE che il padre provveda al rimborso nella misura del 50% delle spese per i figli extra assegno, previamente concordate qualora non indispensabili, ed in ogni caso documentate, come da relativo
Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere e di avere ricevuto in copia, nonché alla metà delle spese di trasporto pubblico.
SPESE di lite integralmente a carico di . Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025.
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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