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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5921 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 5921 /2022, promossa con ricorso depositato in data 12/07/2022 Da nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCIOSI SIMONA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. IACOBUCCI FORGIONE ESTER ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
E con l'intervento del CURATORE SPECIALE del minore Avv. Anna Teresa Ventura Persona_1
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 15.11.2024 a seguito del decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. così come richiesti dalle parti. Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente (come da foglio di pc depositato in data 13.11.2024)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare: Per_
1. affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con un collocamento alternato dello stesso su base settimanale presso ognuno dei genitori;
Per_
2. disporre che ognuno dei genitori tenga a proprio carico il mantenimento diretto dei figli , minore e Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente, nei rispettivi momenti di collocamento.
1 IN VIA SUBORDINATA Per_ 3. nel denegato e non creduto caso in cui il collocamento prevalente di venga disposto presso la madre, disporre che i momenti padre/figlio proseguano secondo quanto previsto dalla CTU Dott.ssa nel procedimento di separazione Per_3 svoltosi avanti a Codesto Ill.mo Tribunale R.G.NR. 938/2019, ovvero:
i. martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
ii. giovedì dall'uscita da scuola, quando pranzeranno presso l'abitazione dei nonni paterni con rientro successivo presso il domicilio materno entro l'ora di cena;
iii. a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 21:00 (nel periodo scolastico), sino al lunedì mattina alle ore 10:00 (nei periodi di sospensione scolastica); iv. durante le vacanze estive, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui due consecutive Per_ nel mese di agosto. In particolare, e : Per_2
- trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto,
- le seconde due settimane con il padre. I minori trascorreranno una settimana di vacanza con ciascun genitore nel mese di luglio (da comunicarsi entro il 20 di aprile di ogni anno). Il padre trascorrerà un'ulteriore settimana di vacanza con i figli minori nel mese di giugno (da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno); v. durante le vacanze di Natale, i minori trascorreranno:
- il giorno della vigilia dalla mattina sino alle ore 17.00 circa con la famiglia materna;
successivamente per la messa delle 18.00 con la famiglia paterna;
pranzo e cena del Natale in alternanza fra la famiglia paterna e materna (cena del 25 con pernotto);
- settimane di vacanza alternate dal 26-12 h 10 al 31-12 alle ore 17.00 un genitore;
dal 31-12 alle ore 17.00 al 6-1 alle ore 17.00 l'altro genitore;
vi. durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno l'intero periodo di sospensione scolastica ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_ vii. il ponte del 25 aprile e del 1 maggio verrà trascorso con il genitore che non ha trascorso con e le vacanze Per_2 pasquali;
viii. sia il ponte dell'Immacolata sia le vacanze di Carnevale verranno trascorse sempre con il padre.
4. confermare l'assegnazione alla madre collocataria della casa coniugale, di proprietà della IGa Parte_2 madre del IG con i soli arredi acquisiti per il matrimonio e in costanza di esso, disponendo che i beni di esclusiva Pt_1 proprietà gli vengano restituiti;
Parte_1 Per_
5. prevedere quale contributo paterno al mantenimento dei figli e l'importo di € 500,00 complessivi (€ Per_2
250,00 cadauno) da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 del mese.
IN ENTRAMBI I CASI 6. disporre che il padre tenga a proprio carico il 50% delle spese straordinarie dei figli così come previste dal Protocollo del
Tribunale di Monza;
7. dichiarare che difettano radicalmente, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione di qualsivoglia provvedimento di carattere economico in favore della moglie e, per l'effetto, esonerare il IG dal versamento dell'assegno divorzile in Pt_1 favore della IGa CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
▪ ammettere la prova per testi e l'interpello sui seguenti capitoli:
2 1. È vero o non è vero che diplomata al liceo scientifico, dopo aver frequentato per due anni la facoltà di CP_1 economia e commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore, è stata impiegata presso una casa editrice in qualità di grafica, ha fatto del volantinaggio e ha lavorato per un'intera stagione in un villaggio turistico alle Maldive come responsabile di boutique (interpello).
2. È vero o non è vero che all'età di 23 anni ha intrapreso una collaborazione presso l'azienda del padre per CP_1
12 anni, organizzando la partecipazione alle Fiere internazionali di settore, BIMU ed EMU, un Open House in azienda con delegazione ufficiale Ceca, arrivando infine a ricoprire, per un certo periodo, il ruolo di responsabile agenti Italia
(interpello e testi: . Tes_1 Tes_2
3. È vero o non è vero che ha sempre avuto, e ha tuttora, la possibilità di ricominciare a lavorare nell'azienda CP_1 di famiglia, leader in Italia nel proprio settore dal 1977, dove lavorano padre e fratello (interpello e testi: Tes_1
. Tes_2
4. È vero o non è vero che sino alla seconda gravidanza ha prestato attività lavorativa presso l'azienda di CP_1 famiglia: prima della nascita di full-time, dopo la nascita di part-time (interpello e testi: Per_2 Per_2 Tes_1
. Tes_2
5. È vero o non è vero che il IG era d'accordo con la IGa a che l'interruzione dell'attività lavorativa Pt_1 CP_1 Per_ per occuparsi dei figli fosse temporanea, sino a quando anche non avesse cominciato a frequentare la scuola materna
(interpello, testi: TI, ). Tes_3 Testimone_4
6. È vero o non è vero che si è rifiutata di riprendere l'attività lavorativa, in disaccordo con il marito, anche CP_1 dopo il raggiungimento dell'età scolare del secondogenito (interpello e testi: ). Testimone_4
7. È vero o non è vero che successivamente al ritiro da lavoro, pur essendo l'abitazione di normali dimensioni CP_1
(circa mq. 130), pretendeva che la famiglia avesse a disposizione una colf a tempo pieno (IG.ra , 25 Persona_4 ore/settimana), pur consapevole dell'incidenza sull'economia familiare (interpello e testi: , Testimone_4 Parte_2
.
[...]
8. È vero o non è vero che il rifiuto di sia di ricominciare un'attività lavorativa sia di occuparsi dell'abitazione CP_1
è stata causa di frequenti discussioni con il marito (interpello). 9. È vero o non è vero che entrambi i figli, fino a settembre 2018, uscivano da scuola a metà pomeriggio, spesso poi portati alle rispettive attività sportive dalle nonne rientrando, come il padre, verso sera
(interpello e testi: , . Testimone_4 Parte_2
10. È vero o non è vero che è rimasta indifferente ai suggerimenti di impiego e ai recapiti proposti e forniti da CP_1
questi a più riprese le ha trasmesso recapiti e indirizzi web cui inviare il proprio curriculum (interpello e doc. Parte_1
15 da rammostrarsi alla Parte;
testi: . Testimone_5
11. È vero o non è vero che ha omesso di contattare il Consorzio San Michele, più volte suggeritole da CP_1 Pt_1
che le avrebbe potuto proporre più di un ruolo in questi anni (testi: ).
[...] Testimone_5 Testimone_6
12. È vero o non è vero che ha omesso di contattare l'azienda di Lissone, segnalatale da CP_1 Controparte_2 perché sempre alla ricerca di personale anche non qualificato, per lavori part time di back office? (interpello e Parte_1 doc. n. 15 da rammostrarsi alla Parte).
13. È vero o non è vero che ha trasmesso il proprio CV a indirizzi di posta elettronica generici oppure con CP_1 il dominio errato o ad un diverso indirizzo rispetto a quello indicato sul sito web o, ancora, omettendo di seguire le istruzioni per l'invio della candidatura tramite apposito form online (interpello e testi: cfr. doc. n. 16 da rammostrarsi Testimone_7 al teste).
3 Per_ 14. È vero o non è vero che ai tempi dell'età scolare del figlio più piccolo , allorché il marito ha chiesto alla moglie collaborazione economica o almeno domestica in virtù del momento economicamente critico della Famiglia, la IGa CP_1 si è rifiutata di rinunciare alla colf per la gestione della casa (testi: , . Testimone_4 Parte_2
15. È vero o non è vero che la IGa – ai tempi di anni 38, un diploma e oltre 10 anni di esperienza professionale CP_1
– era abile a riprendere la sua attività lavorativa presso l'azienda di famiglia o altrove (interpello e testi: Tes_5
).
[...] Testimone_6
16. È vero o non è vero che nel periodo precedente l'estate 2020 ha dichiarato di non potersi permettere di CP_1 portare i figli con sé in vacanza per una singola settimana chiedendo che la spesa fosse sostenuta dal padre (interpello) (cfr. CTU pag. 110-111 da rammostrarsi al teste).
17. È vero o non è vero che fin dalla data del 5 agosto 2021 risultava in vacanza in Forte dei Marmi e CP_1 frequentava lo stabilimento balneare “La Perla” (interpello e testi: , cfr. Testimone_8 Tes_1 Testimone_9 doc. n. 18 da rammostarsi al teste).
18. È vero o non è vero che ha soggiornato assieme al padre, alla madre e i figli, in una villa in via Verdi CP_1
20/b, in uno dei più prestigiosi quartieri del capoluogo turistico Forte dei Marmi (interpello e testi: , Testimone_8 Tes_1
cfr. doc. n. 18 da rammostarsi al teste).
[...] Testimone_9
19. È vero o non è vero che dal 5 al 21.08.2021 tutte le mattine partiva da casa con la sua bicicletta per CP_1 raggiugere lo stabilimento balneare “La Perla” di via della Repubblica 36, quotidianamente si intratteneva al bar, riponeva i propri oggetti nella cabina personale per poi avviarsi verso la spiaggia dove vi era a sua disposizione un ombrellone e dei lettini (interpello e testi , cfr. doc. n. 18 da rammostarsi al teste). Testimone_8 Tes_1 Testimone_9
20. È vero o non è vero che durante l'estate 2022 per le vacanze si è recata a Forte dei Marmi frequentando CP_1 lo stabilimento balneare “La Perla”, alloggiando in una villa posta in via Trento n. 154, zona prestigiosa di Forte dei Marmi (doc. n. 30 da rammostrarsi al teste) (interpello e testi: , . Testimone_8 Tes_1 Testimone_9
21. È vero o non è vero che il tenore di vita di di cui ai punti che precedono le è garantito dal suo patrimonio CP_1 personale e dalle elargizioni della sua famiglia di origine (interpello e testi: e . Tes_1 Testimone_9
22. È vero o non è vero che le spese personali di oltre alle sue spese medico-sanitarie, assicurative, di vacanza CP_1
e di vestiario vengono sostenute dalla famiglia di origine (interpello e testi: . CP_1 Tes_1 Testimone_9
23. È vero o non è vero che per l'intervento chirurgico per la rimozione della safena eseguito presso la Clinica privata HI di Monza ha usufruito dell'Assicurazione Salute stipulata dal padre a favore della figlia, che CP_1 Tes_1 ne copre tutte le spese sanitarie (testi: . Tes_1
24. È vero o non è vero che la Famiglia di origine di ha una cospicua disponibilità economica di cui la CP_1 medesima gode e beneficia: il padre titolare della “Nori Guido Steelband”, era proprietario di una villa sita Tes_1 in Forte dei Marmi nell'esclusiva Via Agnelli mentre la madre, a suo tempo azionista e proprietaria della Testimone_9
Società Deffel S.r.l., era proprietaria di una villa su tre piani con ampio parco sita nella località di montagna di Barzio oltre ad un appartamento in centro a Monza;
immobili ceduti a terzi e di cui è stato incassato il prezzo (testi: Tes_1
. Testimone_9
25. È vero o non è vero che la Famiglia di origine ha un patrimonio immobiliare e mobiliare in parte trasferito alla CP_1 figlia anche attraverso il costante e continuativo supporto economico accordatole tramite una carta di credito, utilizzata ad esempio per la spesa al supermercato, a lei intestata e gravante sui conti correnti dei genitori (interpello e testi: . Tes_1
Si chiede altresì di:
4 ▪ ammettere il IG a prova contraria diretta su tutti i capitoli di controparte nel denegato caso di loro ammissione Pt_1 da parte di Codesto Giudice, deducendo con i testimoni già indicati nella memoria istruttoria ex art. 186, comma 6, n. 2.
▪ disporre i) indagini della Polizia Tributaria e ii) ai sensi dell'art. 492bis, 155 quinquies e sexies disp. att. Cod.Proc.Civ ed ex art. 19 comma 6 L. 162/2014 che l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Monza acceda alle seguenti banche dati:
Anagrafe Tributaria, Anagrafe dei rapporti finanziari, Catasto del Comune di Monza e Conservatoria, Ufficio del Registro, Agenzia delle Entrate e comunque a tutte le Banche dati indicate nell'art. 7 DPR 605/1973 acquisendo tutte le informazioni (e, comunque sia, almeno le seguenti informazioni: indicazione dei rapporti di lavoro e di collaborazione con qualsiasi soggetto terzo, rapporti di conto corrente e deposito titoli o conti titoli, rapporti finanziari secondo quanto indicato nel DPR 605/1973) riferite a nonché – giusta la commistione dei patrimoni - al padre IG CP_1 Tes_1
e alla madre dal 2019 alla data di esibizione, ordinando altresì il deposito del relativo processo verbale Testimone_9 entro 40 giorni dal deposito dell'ordinanza con la quale il G.I. ammetterà i mezzi istruttori richiesti (con richiesta di comunicazione a mezzo Cancelleria). O, in subordine, per l'ipotesi prevista nell'art. 155 quinquies disp.att. c.p.c.
▪ autorizzare sin d'ora l'Avv. Simona Franciosi (C.F. ) con Studio in Milano, Via Francesco C.F._3
Sforza n. 14, indirizzo di posta certificata nella qualità di difensore di Email_1 Pt_1
ad accedere alle Banche dati sopra indicate al fine di ottenere le informazioni rilevanti per l'individuazione dei beni
[...]
e/o dei crediti e/o dei rapporti finanziari riferibili a nonché al padre IG e alla madre CP_1 Tes_1
Testimone_9
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge. Per parte resistente (come da foglio di pc depositato in data 14.11.2024)
IN VIA D'URGENZA Ordinare al IG. di continuare a corrispondere fino alla pronuncia definitiva di divorzio, benché insufficiente, Parte_1
l'importo di € 880,00.= rivalutato ad oggi, nonché a provvedere al pagamento di ogni e qualsivoglia spesa di natura straordinaria relativa ai figli, ivi compreso il trasporto scolastico. IN VIA PRELIMINARE
- rimettere la causa in istruttoria ordinando al IG. di adempiere all'ordinanza del 08.02.2024 producendo Parte_1 gli estratti del conto n. 383 relativi al periodo 01.07.-30.09.2018 e 01.10-30.11.2019, nonché copia conforme CP_3 all'originale della dichiarazione di successione della IG.ra Persona_5
- disporre l'ascolto del minore Persona_1
NEL MERITO Per_ a) confermare l'affido del minore al Comune di Monza e l'incarico ai Servizi Sociali di proseguire tutti gli interventi,
a sostegno del minore e dei genitori, suggeriti dal CTU Dott.ssa nella relazione peritale depositata il 28.12.2020 Per_3 nel fascicolo telematico della separazione giudiziale RG 938/2019, assegnato allo stesso Giudice Istruttore. Disporre, Per_ all'esito, la forma di affido maggiormente rispondente ai bisogni del figlio;
Per_ b) disporre in ogni caso e, tenuto conto dei desideri espressi da , il collocamento del figlio presso la madre, ove vive anche il fratello con assegnazione in favore della IG.ra della casa coniugale, concessa in comodato gratuito, Per_2 CP_1 con totali oneri a carico del concedente o del IG. e con i mobili che l'arredano; Parte_1
c) disporre che il IG. in caso di cessazione del contratto di comodato gratuito riferito alla casa Controparte_4 coniugale, si faccia carico delle indennità di occupazione, ovvero del canone di locazione e dei relativi oneri condominiali per il reperimento di una diversa abitazione, avente le stesse caratteristiche della casa coniugale, posizionata vicino all'attuale
5 abitazione per agevolare le relazioni sociali dei figli, nonché della dotazione dei relativi arredi;
oppure metta a disposizione del coniuge e dei figli l'abitazione sita in Monza Via S. Andrea 6, di sua proprietà; Per_ d) disporre che il padre abbia a vedere ed avere con sé secondo i desideri del figlio, nel rispetto delle modalità attualmente praticate e maggiormente funzionali per i figli, ovvero:
- tutti i martedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola, mentre, nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, dalle 13,30 del martedì alle 13,30 del giorno successivo;
- il pranzo del mercoledì presso la nonna paterna o, in caso di sua impossibilità o indisponibilità, con il padre;
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola, alla domenica sera ore 21,00;
- durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui almeno due consecutive nel mese di agosto, in particolare: le prime due settimane con il padre, le seconde due settimane con la madre, nonché una settimana a giugno e una a luglio con il solo, da concordare entro il 30 di aprile di ogni anno.
- durante le vacanze di Natale, i figli trascorreranno il giorno di Vigilia, dalla mattina sino alle ore 17,00 con la famiglia materna;
successivamente, con la famiglia paterna. Per il giorno di Natale vigerà l'alternanza con i due genitori o del pranzo
o della cena con relativo pernottamento (anno 2024 pranzo con la madre e cena con il padre); il restante periodo, dal 26 dicembre h 13,30 al 31 dicembre ore 13,30 oppure dal 31 dicembre ore 13,31 al 6 gennaio ore 13,30, ad anni alterni, con ciascun genitore (nell'anno 2024 la settimana di Natale con il padre, la settimana di capodanno con la madre);
- durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà l'intero periodo di sospensione scolastica, ad anni alterni, con ciascun genitore (2024 padre – 2025 madre);
- i ponti civili (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) verranno trascorsi con il genitore con cui non si è trascorsa la Pasqua, a prescindere dal w.e. di competenza;
- il figlio trascorrerà sempre con il padre il ponte dell'Immacolata e le vacanze di Carnevale. e) disporre che il IG. versi mensilmente, in via anticipata entro il giorno 5, alla IG.ra Parte_1 CP_1 un assegno divorzile di € 5.000,00.= (cinquemila/00) o del diverso importo maggiore o minore che risulterà dovuto,
[...] rivalutabile annualmente ex dati ISTAT, da intendersi al netto degli oneri fiscali e che, conseguentemente, rimborsi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, l'aliquota IRPEF (valevole per l'anno fiscale) corrispondente al reddito dichiarato al quadro RC7 sotto la voce “assegno del coniuge” nella dichiarazione dei redditi per l'anno precedente.
f) disporre che il IG. versi mensilmente, in via anticipata entro il giorno 5, alla IG.ra Parte_1 CP_1 Per_ per il mantenimento dei figli e , un assegno mensile di € 3.000,00.= (€ 1.500,00.= per ciascun
[...] Per_2 figlio), o del maggiore o minore importo che risulterà dovuto rivalutabile annualmente ex dati ISTAT;
g) disporre che la IG.ra continui a percepire, come da accordi intervenuti con il IG. il 100% CP_1 Pt_1 dell'assegno unico per i figli.
h) porre a carico del IG. il 100% di tutte le spese straordinarie per i figli, di qualsiasi natura e Parte_1 tipologia.
i) porre a carico del IG. il 100% di tutte le spese sia di natura ordinaria che straordinaria relative Parte_1 all'immobile sede della casa coniugale. j) disporre che il IG. consegni annualmente alla IG.ra la quietanza di pagamento Parte_1 CP_1 Per_ della polizza assicurativa sulla casa, per la vita e sanitaria, che veda quali beneficiari la moglie e i figli e , Per_2 unitamente a copia della polizza con le allegate condizioni.
IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone alla richiesta di indagini patrimoniali sui genitori della IG.ra CP_1
6 Si chiede ammissione di prove per interpello e testi, con i testi indicati, sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dall'espressione “vero che”:
1. dopo la nascita del primogenito avvenuta il 06.10.2004, i genitori decidevano che la mamma restasse a casa Per_2 dal lavoro;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
2. il IG. nel frattempo si è dedicato a tempo pieno al suo lavoro, nonché alla sua vita sociale e alle sue attività sportive Pt_1
e ricreative;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
3. il IG. si è potuto dedicare ad ogni tipo di sport individualmente: parapendio, sci, golf, nuoto, bici, runner, ecc.; Pt_1
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
4. il IG. ha potuto gareggiare, nel periodo dal 2009 al 2018, in ben 18 maratone corse in diverse città del mondo;
Pt_1
IG.ra Via Crescitelli 6 Monza Persona_6
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
5. la sig.ra i è sempre presa cura del marito premurandosi delle sue necessità sociali e personali, e della sua salute con CP_1 prescrizioni mediche, esami, controlli, documentazione, prenotazioni prelievi a domicilio, soprattutto in seguito alla scoperta della sua patologia;
Per_ Dott. dell'Orto Via Volta 36 Monza
6. la IG.ra nel mentre si prendeva cura a tempo pieno dei figli e della casa, coadiuvata dalla colf dalle 15,00 alle CP_1
20,00;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3 Per_ 7. dopo la nascita di e le dimissioni dall'Ospedale, la IG.ra si avvedeva di una condizione di sofferenza del CP_1 bambino: non mangiava, piangeva sempre ed aveva avuto un significativo calo di peso;
Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9
8. la IG.ra si vedeva costretta a recarsi quasi quotidianamente presso l'Ambulatorio di Neonatologia per CP_1
l'allattamento assistito e per i check di crescita e peso, accompagnata dalla madre;
Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9 Per_ 9. per ben 2 anni, ha pianto in continuazione, stava male e non cresceva;
Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9
IG.ra res. A Monza Viale Petrarca 6 Parte_2
10. è stata sempre la madre, con i medici, ad attivarsi per capire le cause del malessere del bambino;
Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9
Dott. presso H San Gerardo di Monza Per_8
Dott.ssa con studio a Monza Via Monte Cervino 16 Persona_9
11. il IG. nel mentre, continuava a dedicarsi alla propria attività e alle proprie passioni;
Pt_1
7 Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9
IG.ra res. A Monza Viale Petrarca 6 Parte_2
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
12. durante la convivenza coniugale il IG. era in casa per poco tempo la sera, al suo rientro, a volte solo per cambiarsi Pt_1
e uscire nuovamente;
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
13. durante la convivenza coniugale era la IG.ra a sola ad occuparsi di tutto: gestione contratti utenze e tasse, gestione CP_1 della colf (contratto assunzione, contributi, cedolini, gestione ufficio paghe), scadenze pagamenti, organizzare feste (compleanni, Comunioni, Cresime, viaggi, weekend, ecc.), organizzare e iscrivere i figli a campus estivi, a fare la spesa, portare e prendere i figli a o da scuola, portare e prendere i figli a o dagli allenamenti e alle attività sportive (iscrizioni, prove, riunioni) o ricreative, portarli alle visite mediche e agli incontri con gli psicologi, provvedere all'acquisto del loro abbigliamento
e del loro materiale scolastico/sportivo, organizzare pomeriggi in casa con gli amici o accompagnarli a casa degli amici, parlare con i professori e presenziare ad ogni incontro con la scuola, sostenere, spronare, supportare, sollevare, stimolare, ascoltare i figli, tenere rapporti di corrispondenza con i professori per andamento ragazzi, oltre a svolgere tutte le incombenze che il marito le delegava;
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
14. tali attività assorbivano tutta la giornata della IG.ra CP_1
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
15. il IG. ha sempre delegato la moglie a partecipare agli incontri con la scuola e a svolgere le pratiche amministrative Pt_1 per le iscrizioni scolastiche;
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
16. è stata solo la madre a prendersi cura di dopo un'emorragia notturna all'orecchio, ad accompagnarlo Per_2 Per_ all'Ospedale di Merate, ove gli veniva diagnosticata otite bollosa emorragica oppure quando si era tagliato un labbro
a Forte dei Marmi oppure quando era caduto in un dirupo in un'uscita con il solo papà; Per_2
Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9
17. nel 2014 la IG.ra si avvedeva dei comportamenti allarmanti del bambino, che aveva paura di morire o di essere CP_1 avvelenato, e chiedeva conferma e collaborazione alla maestra di Pietro, IG.ra che dopo un periodo di osservazione Pt_1 le consigliava di rivolgersi alla Psicologa dello Sportello d'Ascolto della scuola, Dott.ssa Tes_10
Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9
IG.ra presso Collegio Villoresi Via Volta Monza Testimone_11
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
18. la madre ha chiesto al padre di andare insieme dalla Dott.ssa nel primo incontro fissato per il 20.03.2014, Tes_10 ma il IG. si è rifiutato delegando la moglie, né è mai andato agli incontri successivi;
Pt_1
Dott.ssa presso Centro Cospes Arese Testimone_12
19. anche alla visita del 03.04.2014, con il Dott. suggerito dalla stessa Dott.ssa la IG.ra si è Per_10 Tes_10 CP_1 recata da sola;
Dott. presso H San Gerardo Monza Persona_11
20. è stata la sola madre a curare le incombenze presso l'H. San Gerardo di Monza per attivare il percorso psicologico Per_ consigliato dal Dott. su e si è sempre presa cura di accompagnarvi il figlio;
Per_10
Dott. presso H San Gerardo Monza Persona_11
8 Dott.ssa con studio a Monza Via Monte Cervino 16 Persona_9 Per_ 21. è stata la sola madre a partecipare a tutte le riunioni e agli incontri con i genitori presso le scuole frequentate da
e compresi gli open day e il ritiro delle pagelle;
Per_2
22. la madre ha sempre accompagnato i figli nel percorso di Catechismo presso il Duomo di Monza ed ha partecipato a tutti gli incontri con i genitori, e le catechiste;
Parte_4
IG.ra c/o Duomo di Monza Tes_13 Per_ 23. è stata solo la IG.ra ad accompagnare, il 21.01.2015, alla visita dalla Dott.ssa presso la CP_1 Per_12
Clinica HI per piede piatto e valgismo e a tutte le successive visite di controllo e check plantari, nonché a tutte le sedute con l'Osteopata;
Dott.ssa presso Clinica HI di Monza Persona_13
Dott. presso Studio Bellapostura di Monza Via Pesa del Lino 17 Persona_14
24. è stata la sola madre a prendersi cura dei figli durante il viaggio del marito a Shanghai dal 22 al 26.03.2015; Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
25. è stata la sola madre a prendersi cura dei figli dal 25 agosto al 4 settembre 2016 mentre il marito era andato in
America per un giro in Harley Davidson;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
26. è stata la sola madre a prendersi cura dei figli dal 14 al 26 agosto 2018 mentre il marito era andato a fare un viaggio in Sud Africa con la sua famiglia di origine;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
27. è stata la sola madre a prendersi cura dei figli durante tutti i viaggi che il marito organizzava solo per sé, a fine agosto di ogni anno;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
28.il IG. non ha tenuto con sé i figli nella settimana, a lui spettante per alternanza, dal 26 dicembre al 31 Parte_1 dicembre 2022 (doc.67 mail 13.12.2022), a seguito di discussione avuta con i figli circa il pranzo di Natale;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
29. nel corso dell'anno 2023 il padre non ha preso e tenuto con sé i figli, dal 6 all'8 gennaio, dal 20 al 22 gennaio, il 14 marzo 2023, il 28 marzo 2023 (giorno in cui non era in casa), il 18 luglio 2023, il 17 ottobre e il 24 ottobre come si evince dalle mail allegate (doc. 68), senza accordarsi con la madre ha annullato i pernottamenti dei figli della domenica durante il periodo di sospensione scolastica;
9 30. a febbraio 2023, dopo aver mandato mail operativo voli alla madre che ha accompagnato alla partenza il Per_2
12.02.2023, si è dimenticato di andare a prendere in aeroporto il figlio il 18.02.2023, al rientro da un viaggio a Per_2
Dubai con la scuola;
31. Il IG. ha ereditato un consistente patrimonio a seguito della successione della nonna materna IG.ra Parte_1 in Persona_5 Parte_2
32. Il IG. ha ereditato un consistente patrimonio a seguito della successione del padre IG. Parte_5 Persona_15
33. il IG. si rifiuta di far sostituire la caldaia dell'abitazione familiare, nonostante sia vetusta e Parte_1 sia stata consigliata la sostituzione dal tecnico manutentore (doc.38 intervento manutentore);
34. il IG. si rifiuta di sostituire l'impianto di condizionatore d'aria, ormai obsoleto, nella mansarda Parte_1 sede della casa coniugale e di istallare in aggiunta uno split nella camera di che ne è da sempre sprovvista, con grave Per_2 disagio dei figli nella stagione calda e disparità della qualità di vita dei due ragazzi;
35. il IG. effettua spese ingenti con la propria carta di credito American Express, FI e Visa. Parte_1
Si chiede procedersi all'accertamento della reale situazione economico patrimoniale del IG. previa Parte_1 acquisizione della dichiarazione di successione della IG.ra in e degli estratti conto omessi, ovvero Persona_5 Parte_2 attraverso accertamenti demandati alla Guardia di Finanza, anche relativamente alle indagini su ristretta base azionaria, volte ad accertare, reperire e ricostruire:
a) il suo effettivo tenore di vita;
b) la consistenza del suo patrimonio immobiliare, anche se intestato a terzi;
c) la misura dei redditi dichiarati e delle imposte corrisposte;
d) la partecipazione a imprese e società e il volume di affari delle medesime imprese e società, in particolare, la sussistenza di eventuali intestazioni a più soggetti e, eventualmente, anche le partecipazioni pregresse ove dismesse;
e) la distribuzione di utili occulti tra i soci delle medesime imprese e società, nonché l'ammontare degli utili distribuibili di tutte le società partecipate, nonché gli utili occulti;
f) l'ammontare totale del valore di tutte le sue quote delle società partecipate;
g) acquisizione di informazioni, attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – servizio anagrafe tributaria dei rapporti dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe e intrattenuti dal IG. sia personalmente, sia quale cointestatario, sia quale Parte_1 semplice delegato o legale rappresentante;
h) informazioni specifiche sulla consistenza dei depositi bancari o postali, di cui al punto g) e h) dal 01.01.2018, verificando altresì l'esistenza di eventuali rapporti bancari all'estero, così come desumibili dall'Unico 2017 quadro RW del IG.
[...]
Parte_1
i) la titolarità di titoli, fondi, obbligazioni, assicurazioni e, in genere, il report di tutti gli investimenti finanziari, anche sotto forma di polizze assicurative;
l) la titolarità o la mera disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o debito eventualmente collegate con conti correnti bancari o postali intestati a soggetti terzi, ovvero alle imprese di cui al precedente punto d); m) la proprietà di autovetture e altri beni di valore consistente;
n) riconoscimento di benefit da parte delle società partecipate o di altra natura;
o) aiuti economici che riceve dalla madre e dalla compagna (come da lui dichiarato);
p) pagamento di quote per l'iscrizione a circoli esclusivi (Golf Club Milano, Monza Marathon Team, ecc).
10 Si chiede, in ogni caso, di ordinare al IG. la produzione in giudizio dei bilanci delle aziende di cui Parte_1
è socio o amministratore o alle quali partecipa, e degli estratti conto a lui intestati o cointestati, nonché a lui riferibili non prodotti neppure con la memoria del 04.10.2024, in particolare le movimentazioni del conto n. 383 relative al CP_3 periodo da luglio a settembre 2018 e al periodo ottobre-novembre 2019 nonché i movimenti con i relativi saldi di tutte le carte di credito a suo nome o da lui utilizzate, dei portafogli titoli e/o azioni, delle polizze assicurative, delle fiduciarie, fondazioni, trust a lui collegate, relativi al periodo da gennaio 2019. IN OGNI CASO:
Condannare il IG. al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre maggiorazione forfettaria e Parte_1 accessori di legge, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per il curatore speciale (come da foglio di pc depositato in data 05.11.2024) Per_ In via principale: attesi gli ultimi avvenimenti e l'affidamento di all'Ente ancora in essere, giusta sentenza n. 2966 Per_ del 14.12.2023 del Tribunale di Monza;
attesa la difficoltà di di accedere ad una psicoterapia individuale, e l'impossibilità dei genitori di lavorare sul conflitto familiare ancora in essere:
- Confermare l'affido di (09.05.2008) all'Ente della durata di 24 mesi dall'emissione del provvedimento, Persona_1 precisando le competenze dell'Ente.
- confermare il collocamento, ai fini della residenza, presso l'abitazione di Monza, via Porta Lodi n.2, unitamente alla madre.
- Il padre, salvo diverso e miglior accordo nell'interesse del minore, potrà Per_
• andare a prendere e tenerlo con sé tutti i martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con impegno a riaccompagnarlo presso l'istituto scolastico;
durante il periodo feriale dalle 13.30 del martedì sino alle 13.30 del giorno successivo con impegno di andare a prenderlo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnarlo;
Per_
• pranzare con i mercoledì che non trascorrerà con la nonna paterna;
Per_
• tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera con impegno
a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
Per_
• tenere con sé almeno tre settimane durante il periodo estivo;
in mancanza di diverso e miglior accordo nell'interesse Per_ di , il padre potrà tenere con sé il figlio le prime due settimane di agosto, mentre la madre le altre due settimane;
una settimana a giugno ed una settimana a luglio, periodi questi da identificare entro il 30 aprile di ogni anno;
• vacanze di Natale: il giorno della vigilia sino alle ore 17 con la madre e, successivamente, col padre;
il giorno di Natale i genitori si alterneranno di anno in anno per il pranzo e per la cena (Natale 2024 pranzo con la madre e cena con il padre); in alternanza dal 26 dicembre alle ore 13.30 sino al 31 dicembre alle ore 13.30 con un genitore e dal 31 dicembre alle 13.30 sino al 6 gennaio alle 13.30 con l'altro (per il 2024 primo periodo col padre ed il secondo col padre);
• in alternanza con un genitore e con l'altro l'intero periodo delle vacanze pasquali (2024 sarà di competenza del padre); Per_
• i ponti del 25 aprile, primo maggio e 2 giugno li trascorrerà col genitore con cui non ha trascorso le vacanze pasquali;
• Sempre col padre il ponte dell'Immacolata e le vacanze di carnevale.
In punto mantenimento: Per_
• a carico del sig. il 100% di tutte le spese straordinarie di , mediche, scolastiche, specializzanti a livello Pt_1 professionale, sportive;
Per_
•a carico del padre un assegno a titolo di concorso al mantenimento di nella misura che il Giudice riterrà di giustizia
e nell'interesse del solo minore da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al 15% S.g.S., IVA e 4% CPA.
11 **** Con ricorso depositato in data 12.07.2022, chiamava in causa al Parte_1 CP_1 fine di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, che avevano contratto a Monza in data 10.05.2003 e dalla cui unione erano nati i figli (06.10.2004) e Per_2 Per_1
(09.05.2008).
Il ricorrente esponeva che nel corso degli anni si erano verificati avvenimenti tali da compromettere inevitabilmente il sodalizio coniugale;
in particolare, le condotte poste in essere da contrarie a CP_1 qualsivoglia dovere coniugale, avevano determinato l'irreversibile venir meno dell'affectio coniugalis, di tal guisa che le parti, a seguito di ricorso sempre proposto dal marito, addivenivano alla separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Monza prima con sentenza parziale in punto status (sent. n. 815/21 – pubbl. in data 20.04.2021) e poi con successiva sentenza definitiva per le restanti questioni, peraltro oggetto di conclusioni congiunte delle parti (sent. del 14.12.203, n. 2966/23 – pubbl. in data 19.12.2023).
Nello specifico, le parti in sede di separazione addivenivano ai seguenti accordi: Per_ I. I genitori concordano sul permanere dell'affido all'Ente del figlio minore (n. 09.05.2008); Per_ II. Conferma di quanto già disposto in punto di collocamento del figlio minore e sulle visite padre-figlio.
III. Il padre si assumerà il 100% di tutte le spese straordinarie dei figli, mediche, scolastiche, specializzanti a livello professionale, sportive;
IV. Il padre si assumerà le spese condominiali dell'abitazione familiare, che resta assegnata a CP_1
V. Il padre si assumerà il 100% delle spese straordinarie relative all'immobile dedicato ad abitazione familiare;
VI. Rispetto al mantenimento dei figli le parti concordano l'attuale assegno con relativa rivalutazione Istat, pari ad oggi euro 1.410,00 (somma rivalutata secondo indici Istat al giungo 2023);
VII. Rispetto all'assegno di mantenimento in favore di il IG. i impegna a versare con decorrenza da CP_1 Pt_1 dicembre 2023 oltre alla somma di 500,00 come già previsto nell'ordinanza presidenziale, ad oggi rivalutato secondo indici Istat ad Euro 588,00, l'ulteriore somma di euro 300,00 per un totale da dicembre 2023 di Euro 888,00, per dodici mesi, con termine al dicembre 2024. A decorrere da gennaio 2025 la somma del mantenimento a favore di ornerà pari CP_1 ad euro 588,00 (somma rivalutata Istat a novembre 2023) oltre a tutti gli ulteriori aggiornamenti Istat.
VIII. inuncia all'assegno unico in favore di NORI Pt_1
IX. Le parti concordano di rinunciare ad eventuali richieste reciproche relative a spese ordinarie o straordinarie sino alla data di oggi X. inuncia alla richiesta di addebito. Pt_1
Parte convenuta, all'udienza del 12.12.2023, ha chiesto modificarsi gli accordi economici pattuiti all'udienza del 02.11.2023, chiedendo che “i 300,00 Euro previsti da dicembre 2023 a dicembre 2024, ad integrazione dell'assegno di mantenimento di siano imputati al mantenimento dei figli, e ciò per potere usufruire dei benefici fiscali legati al disagio CP_1 sociale.” Per_ All'udienza del 12.12.2023, il Curatore Speciale del minore ha concluso affinché venga mantenuto l'affido all'Ente Per_ di Pietro con mandato al Servizio di garantire il monitoraggio di nella prosecuzione del percorso terapeutico con lo psicologo privato individuato dai genitori, attualmente il Dott. Per_16
Le parti hanno concordato con le conclusioni del curatore speciale, ed entrambi i genitori ad oggi hanno confermato la fiducia nel terapeuta individuato.
12 esponeva che dal momento della separazione l'unione con la moglie non si era mai più ricostituita Pt_1 stante che gli attriti e le incomprensioni che, nel corso del tempo, si erano addirittura acuite, anche a causa delle difficoltà nella gestione dei figli che avevano messo in discussione le reciproche capacità genitoriali. Un ulteriore e non indifferente motivo di conflittualità era costituito dalle questioni economiche, posto che il ricorrente lamentava di essersi sempre fatto esclusivo carico di ogni onere e spesa relativa al sostentamento del nucleo familiare e che la moglie non aveva mai apportato alcun contributo economico, non rendendosi neppure puntuale nella gestione del ménage familiare.
Argomentando dettagliatamente in merito alle sue condizioni economico-reddituali, chiedeva una riduzione degli importi stabiliti a titolo di mantenimento in sede di separazione e di dichiararsi insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di vista la capacità CP_1 per quest'ultima di reperire in autonomia le sostanze atte al soddisfacimento dei propri bisogni.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.01.2023 si costituiva in giudizio la quale si CP_1 opponeva all'accoglimento delle richieste attoree, considerate non attendibili le ricostruzioni fattuali e le deduzioni avversarie.
La resistente affermava di non aver mai posto in essere comportamenti contrari ai doveri coniugali né, tantomeno, di aver estromesso il TI dalla gestione dei figli, così come da questi riportato nei propri scritti;
esponeva di essere sempre stata, nel corso degli anni, vittima di violenze verbali, psicologiche, fisiche e sessuali da parte del marito e di aver subito la circostanza di essere sempre stata il coniuge economicamente debole e svantaggiato. Inoltre, contestava le attitudini genitoriali paterne, consistenti nel coinvolgere i figli nei CP_1 dissidi tra i genitori in assoluto spregio al loro benessere psichico;
affermava di aver sempre contribuito, compatibilmente alle proprie capacità e sostanze, al supporto della famiglia.
Chiedeva disporsi in suo favore un assegno divorzile, esponendo di essere ormai, per età e condizioni personali, non spendibile nel mercato del lavoro. Stante la pendenza del procedimento di separazione, ancora aperto e in fase di istruttoria, la convenuta chiedeva sospendersi il procedimento di divorzio onde evitare, soprattutto rispetto alle questioni economiche, contrasti di giudicato.
All'udienza del 07.02.2023, tenutasi innanzi al Presidente f.f., le parti riferivano in merito alle condizioni personali e familiari e davano atto dell'intervento in corso da parte dei servizi sociali di Monza, incaricati nel procedimento di separazione;
il Presidente f.f. assegnava termine per la produzione della relazione e si riservava di emettere i provvedimenti provvisori e urgenti, resi poi con ordinanza del 06.03.2023.
Specificamente, venivano confermate le condizioni della separazione e veniva nominato il G.I. per la prosecuzione della causa.
Le parti si costituivano nella fase istruttoria con memorie depositate rispettivamente in data 29.05.2023 e
16.06.2023. All'udienza del 29.06.2023 parte resistente chiedeva disporsi la sospensione del procedimento data la pendenza della separazione, altresì chiedeva disporsi l'audizione del figlio minore . Per_1
Parte ricorrente si opponeva all'istanza di sospensione e, in ogni caso, entrambi i legali chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
13 Il Giudice rigettava l'istanza di sospensione del giudizio per mancanza dei presupposti, confermava l'incarico ai medesimi servizi sociali già attivi nel procedimento di separazione;
parimenti al procedimento di separazione, veniva nominata l'Avv. Ventura quale curatore speciale del minore , già incaricata Per_1 nella causa gemella.
Il curatore speciale si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 28.07.2023 chiedendo, in particolare, disporsi l'audizione del minore, la nomina di un coordinatore genitoriale e meglio specificarsi le competenze dell'Ente affidatario di Persona_1 con istanza depositata in data 22.09.2023, chiedeva emettersi sentenza parziale in punto Parte_1 status; nelle more, le parti depositavano nel rispetto dei termini di rito le memorie di cui all'art. 183, comma
VI, c.p.c. Con decreto del 15.12.2023 il Giudice, oltre ad anticipare l'udienza in ragione dell'istanza attorea, disponeva l'integrazione documentale in punto economico, prescrizione ottemperata dalle parti con successivi depositi. Inoltre, perveniva una nota di aggiornamento in merito al figlio . Per_1
All'udienza del 08.02.2024 aveva luogo la disamina in merito alle problematiche relative al minore, in particolar modo quelle del rendimento scolastico e del suo coinvolgimento nelle dinamiche conflittuali tra i genitori.
Parte ricorrente insisteva per la pronuncia di sentenza parziale e parte resistente si rimetteva, oltre a richiedere accertamenti istruttori sulle capacità patrimoniali di Pt_1
Il Giudice, in accoglimento della richiesta attorea, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia in punto status, emessa con sentenza del 08.02.2024, e con ordinanza emessa in pari data si pronunciava sulle istanze istruttorie, disponeva ulteriori produzioni documentali e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo.
All'udienza del 19.09.2024 le parti davano atto delle perduranti criticità psicologiche del minore;
in particolare, si apprendeva della bocciatura scolastica di e il curatore speciale rappresentava di non Per_1 avere più avuto, dopo l'udienza tenutasi in febbraio, contatti con il minore, analogamente ai servizi sociali che non vedevano lo stesso da circa un anno.
Parte resistente chiedeva disporsi ulteriore produzione documentale per richiesta rigettata dal Pt_1
Giudice il quale, ritenuto sufficiente per la decisione il materiale probatorio già in atti, fissava udienza di pc ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Dalle conclusioni rassegnate dalle parti emergeva il netto divario relativamente alle richieste patrimoniali mentre, con riferimento alla modalità di affidamento di , la madre e il curatore speciale insistevano Per_1 affinché si confermasse l'affido all'Ente, in quanto ritenuta modalità meglio tutelante per il minore stesso, mentre il padre insisteva per l'affido in forma congiunta.
Con decreto emesso in data 15.11.2024, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. così come richiesti dalle parti e, all'esito del deposito delle comparse conclusionali, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Preliminarmente, il Collegio da atto che tra le parti è già intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, resa dall'intestato Tribunale con sentenza emessa in data 08.02.2024 (sent. n. 476/24 – pubbl. in data 13.02.2024).
14 La decisione verte, dunque, sulle restanti questioni. II. Relativamente alla modalità di affidamento del minore il Collegio ritiene di dover Persona_1 confermare, in accoglimento della domanda formulata dalla resistente e dal curatore speciale, l'affidamento del minore in capo all'Ente già incaricato.
Invero, sussistono i presupposti per derogare alla regola generale di cui all'art. 337 ter c.c. che prevede l'affido in forma congiunta del minore a entrambi i genitori;
altresì, nel caso di specie, non si ravvisano neppure gli estremi per poter disporre l'affido in via esclusiva ad un solo genitore, avendo entrambe le parti mostrato, sia nel corso del procedimento di separazione che in quello di divorzio, marcati profili di disfunzioni genitoriali che hanno determinato un concreto pregiudizio per il preminente interesse del minore. Osserva il Tribunale come, fin dall'inizio del procedimento di separazione, siano stati posti in essere tutti gli interventi di sostegno per il nucleo familiare, per tali intendendosi sia in favore dei genitori che del minore, volti a superare le criticità genitoriali e le fragilità del minore all'interno del conflitto di coppia.
Nonostante l'avvio di tutti gli interventi di sostegno necessari, come emerge dalla più recente relazione depositata dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, perdura una grave conflittualità tra i genitori che pregiudica negativamente gli interessi morali e materiali di . Per_1
Dagli atti di causa è emerso come risulti ancora oggi profondamente coinvolto nel conflitto Persona_1 tra i genitori i quali, a causa dei contrasti relativi principalmente a questioni di natura economica, non sono riusciti ad anteporre il benessere del figlio rispetto alla definizione dei loro assetti patrimoniali. Le relazioni familiari, così come riportato dai servizi sociali del Comune di Monza con relazione di aggiornamento del 07.02.2024, sono caratterizzate da parecchie criticità soprattutto con riguardo alle modalità di comunicazione tra i genitori che tendono a porre il minore in una condizione di stress e che lo hanno indotto, in un primo momento, ad attuare meccanismi di alleanza con il genitore collocatario.
Con l'evolversi della situazione, i genitori, anche disattendendo alle indicazioni del Dott. si Per_16 sono resi inadempienti all'indicazione di evitare di proiettare il figlio nelle loro situazioni conflittuali, trasmettendo messaggi distorti e confusivi, spesso riportandogli le proprie versioni dei fatti ovvero l'evoluzione dei procedimenti civili in corso.
Tale situazione ha indotto il minore a perdere la fiducia sia nel padre che nella madre, conducendolo a riporre fiducia solo su sé stesso e a mettere in dubbio l'efficacia e l'utilità degli strumenti adottati a sua tutela. La non sopita conflittualità genitoriale, infatti, si è riverberata negativamente sul benessere del figlio minore che, nonostante siano trascorsi sei anni dalla separazione dei genitori, non riesce ancora ad accedere a una bigenitorialità effettiva e sana, e necessita non solo di interventi di sostegno, ma anche di un soggetto terzo che, a fronte del contrasto genitoriale, assuma prontamente decisioni necessarie nel suo interesse. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e in considerazione dell'età del minore, ormai prossimo alla maggiore età, si ritiene che l'affido all'Ente risulti la modalità maggiormente tutelante per lo stesso, ritenuto che tale cornice istituzionale possa assolvere alla funzione di proteggere il minore oltre che a coadiuvarlo nell'adesione ai progetti terapeutici già in corso ovvero a quelli che il Servizio riterrà opportuno proporgli.
15 III. Quanto al collocamento del figlio minore, si rileva che le parti hanno formulato conclusioni difformi relativamente a tale aspetto;
la madre e il curatore speciale hanno chiesto disporsi il collocamento prevalente presso l'abitazione materna, mentre il padre ha chiesto il collocamento paritetico del figlio, con conseguente mantenimento diretto in capo a ciascun genitore per lo stesso.
Il Collegio ritiene di dover confermare il collocamento prevalente di presso l'abitazione materna Per_1 per i seguenti motivi: in primo luogo risulta collocato presso la madre sin dai tempi della Per_1 separazione, inoltre in corso di causa non sono emersi elementi tali da far ritenere pregiudizievole per il minore tale modalità di collocamento prevista e suggerita anche dalla CTU svolta nel corso della separazione.
Occorre valorizzare anche la circostanza che un'eventuale modifica del collocamento andrebbe indirettamente ad incidere sulle questioni economiche, impattando molto negativamente su che, Per_1 come ampiamente già sopra argomentato, è stato esposto in maniera eccessiva da entrambi i genitori alle questioni patrimoniali connesse alla gestione dei figli.
IV. Alla luce di ciò, il Collegio ritiene di dover confermare l'assegnazione della casa coniugale, unitamente a tutti gli arredi, a la quale vi continuerà a vivere unitamente ai figli. CP_1
Rispetto agli oneri legati al godimento dell'immobile, in assenza di diverso accordo tra le parti (come accaduto in sede di separazione), si osserva che le spese condominiali cd. ordinarie saranno a carico del genitore che gode dell'assegnazione in virtù delle regole ordinarie, nel caso in esame di CP_1 mentre sarà onere del proprietario farsi carico delle spese straordinarie secondo le regole generali della proprietà.
V. Relativamente al diritto di visita del figlio minore con il genitore non collocatario si osserva che durante tutto il giudizio sono emerse reciproche e costanti accuse tra le parti relativamente alle modalità ed alla qualità delle stesse, con una evidente strumentalizzazione della regolamentazione delle visite in quanto questione avente anche incidenze di natura economica. Alla luce si tutte le circostanze esaminate ed emerse in corso di causa, tra le quali l'atteggiamento delle parti nei confronti del figlio, il Collegio ritiene di dover confermare le modalità già in essere, al fine di rispondere concretamente all'esigenza di tutela del minore.
L'assetto in vigore si è dimostrato confacente con gli interessi di e in conformità col suo benessere: Per_1
l'attuale assetto di visite tra il minore e il padre, compatibilmente con le disfunzioni comunicative tra i genitori, ha garantito un rapporto con entrambe le parti, in particolare con quello non collocatario, limitando le contestazioni tra i genitori e, pertanto, sottraendo, almeno in parte, dal conflitto. Per_1
Pertanto, a conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, potrà vedere e tenere con Pt_1 sé sulla base del seguente calendario: Per_1
1. Il martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo feriale dalle 13.30 del martedì sino alle 13.30 del giorno successivo con impegno di andare a prenderlo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnarlo;
2. Il mercoledì dall'uscita da scuola per il pranzo con rientro successivo presso il domicilio materno entro l'ora di cena;
3. A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00 (nel periodo scolastico), sino al lunedì mattina alle ore 10:00 (nei periodi di sospensione scolastica);
16 4. Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui due Per_1 consecutive nel mese di agosto. In particolare, salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrerà con Per_1 il padre le prime due settimane di agosto, con la madre le altre due settimane;
trascorrerà col padre una settimana a giugno ed una settimana a luglio, periodi questi da identificare entro il 30 aprile di ogni anno;
5. Durante le vacanze di Natale, trascorrerà: Per_1 il giorno della vigilia dalla mattina sino alle ore 17,00 circa con la famiglia materna;
successivamente per la messa delle 18 con la famiglia paterna;
il giorno di Natale i genitori si alterneranno di anno in anno per il pranzo e per la cena;
in alternanza dal 26 dicembre alle ore 13.30 sino al 31 dicembre alle ore 13.30 con un genitore e dal 31 dicembre alle 13.30 sino al 6 gennaio alle 13.30 con l'altro;
6. Durante le vacanze di Pasqua trascorrerà l'intero periodo di sospensione scolastica ad anni Per_1 alterni con ciascun genitore;
7. I ponti del 25 Aprile, del 1° maggio e del 2 giugno li trascorrerà con il genitore che non ha Per_1 trascorso con lui le vacanze pasquali;
8. trascorrerà il ponte dell'Immacolata e le vacanze di Carnevale sempre con il padre. Per_1
VI. Relativamente all'assegno di mantenimento in favore dei figli a carico di il Collegio osserva Pt_1 quanto segue.
Preliminarmente si osserva che oltre a , ancora minorenne, le parti sono genitori anche di Per_1 Per_2
(n. 06.10.2004), divenuto nelle more dei procedimenti maggiorenne e pertanto estraneo alle determinazioni in punto affidamento, collocamento e visite, ma pacificamente ancora non economicamente autosufficiente e prevalentemente collocato presso la madre.
Rilevato che, come noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411; Cass. Civ.,
20.1.2012, n. 785; Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ., 28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ., 10.11.2011, n. 367), occorre nel caso in esame procedere alla ricostruzione delle capacità patrimoniali delle parti, alla luce di tutta la documentazione prodotta.
In sede di provvedimenti presidenziali, il Giudice aveva confermato le condizioni previste in sede di provvedimenti provvisori e urgenti di cui alla separazione;
in particolare, alla luce della documentazione esistente in atti in tale momento, era stato confermato a carico di un assegno di mantenimento in Pt_1 favore dei figli pari ad euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), ad oggi corrispondenti ad euro
1.410,00 per la rivalutazione Istat. Anche per quanto attiene alle spese straordinarie dei figli, in sede di provvedimenti presidenziali era stato confermato quanto previsto in fase di separazione, ponendo a carico del padre il 100% delle spese scolastiche e il 70% delle restanti spese straordinarie, spese mediche e sportive. Per quanto attiene alla resistente, on ha mai mutato nel corso di tutti i procedimenti, sia quello di CP_1 separazione iniziato a gennaio 2019 che l'odierno, le proprie capacità patrimoniali: la resistente non ha mai reperito un'attività lavorativa e ha solo percepito l'assegno di mantenimento relativo ai figli oltre all'assegno previsto in sede di separazione per il proprio mantenimento. Per quanto attiene a TI occorre prendere in esame i seguenti dati:
17 nell'anno di imposta 2019 (PF anno 2020) il ricorrente ha dichiarato redditi lordi annui pari ad € 73.649,00, i quali, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, determinano un netto mensile di circa € 4.270,00; nell'anno di imposta 2020 (PF anno 2021) il ricorrente ha dichiarato redditi lordi annui pari ad €
43.694,00, i quali, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, determinano un netto mensile di circa, € 2.850,00; nell'anno di imposta 2021 (PF anno 2022) il ricorrente ha dichiarato redditi lordi annui pari ad € 45.586,00,
i quali, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, determinano un netto mensile di circa € 2.950,00; nell'anno di imposta 2022 (PF anno 2023) il ricorrente ha dichiarato redditi lordi annui pari ad Euro 48.523,00, i quali, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, determinano un netto mensile di circa Euro 3.168,00. Il ricorrente ha documentato le seguenti partecipazioni:
- TROPICAL 92 S.r.l., piena proprietà del 2,5% delle quote di cui è socio senza cariche (nessun beneficio diverso da utili)
- piena proprietà del 49% delle quote, nuda proprietà dell'1%, è Controparte_5 usufruttuario dell'1%, di cui è Presidente del Consiglio di Amministrazione, benefici: compenso amministratore, auto aziendale uso promiscuo e relativi costi, assicurazioni diverse.
- iena proprietà del 2,35% delle quote, nuda proprietà del Controparte_6
41,03% delle quote di cui è socio senza cariche (nessun beneficio diverso da utili)
- piena proprietà del 12,5% delle quote, nuda proprietà del Controparte_7
12,5% delle quote, di cui è socio senza cariche (nessun beneficio diverso da utili)
- piena proprietà del 25% delle quote, nuda proprietà del 25% delle quote di cui è CP_8
Presidente del Consiglio di Amministrazione (nessun beneficio diverso da utili)
- piena proprietà quota 2582,28 nuda proprietà quota 10.329,13 di cui è uno dei tre CP_9 soci amministratori (nessun beneficio diverso da utili)
In seguito a richiesta di integrazione documentale da parte del Giudice, ha documentato la Pt_1 percezione dei seguenti dividendi da parte delle società di cui è socio, dividendi che essendo tassati alla fonte al 26% non confluiscono nelle dichiarazioni dei redditi:
- EUROPEA COSTRUZIONI SRL: nel 2019 utili netti percepiti pari ad euro 740,00; nel 2020 utili netti percepiti pari ad euro 3.956,10; nel 2021 utili netti percepiti pari ad euro 1387,50; nel 2022 utili netti percepiti pari ad euro 2.775,00;
- nel 2019 utili netti percepiti pari ad euro 12.950,00; nel 2020 Controparte_7 utili netti percepiti pari ad euro 3.700,00; nel 2021 utili netti percepiti pari ad euro 11.562,50; nel 2022 utili netti percepiti pari ad euro 4.625,00; nel 2023 utili netti percepiti pari ad euro 9.250,00;
- nel 2019 utili netti percepiti pari ad euro 39.000,00; nel 2020 utili netti Controparte_5 percepiti pari ad euro 178,50; nel 2021 utili netti percepiti pari ad euro 39.000,25; nel 2022 utili netti percepiti pari ad euro 38.999,85.
è inoltre titolare dei seguenti dritti reali, anche in seguito alla successione del proprio padre Pt_1 deceduto nel 2022:
18 -piena proprietà per ½ e nuda proprietà per ½ di un box in Monza, via Sant'Andrea n. 7 (fg. 17 part. 254 sub. 28);
-piena proprietà per ½ e nuda proprietà per ½ di un appartamento in Monza, via Sant'Andrea n. 7 (fg. 17 part. 254 sub. 102);
-nuda proprietà per 4/8 di un box in Monza via Lecco n. 55 piano T (fg. 30 part. 80);
-nuda proprietà per 4/8 di un appartamento in Monza via Lecco n. 55 piano T (fg. 30 part. 79 sub. 701);
-nuda proprietà per 4/8 di un appartamento in Monza via Lecco n. 55 piano 1 (fg. 30 part. 79 sub. 702);
-nuda proprietà per 4/8 di un appartamento in Monza via Lecco n. 55 piano 2 (fg. 30 part. 79 sub. 703);
-nuda proprietà per 4/8 di box in Monza via Lecco n. 55 piano S1 (fg. 30 part. 79 sub. 705);
-nuda proprietà per 4/8 di box in Monza via Lecco n. 55 piano T (fg. 30 part. 77);
-nuda proprietà per 4/8 di soffitta in Monza via Lecco n. 55 piano 3 (fg. 30 part. 79 sub. 704);
-nuda proprietà per 4/8 di capannone in Monza via Lecco n. 55 piano T-1 (fg. 30 part. 71/78 sub. 701);
-nuda proprietà per 30/1000 di box in PA, via Aurelia Ponente n. 27 piano T (fg. 35 part. 190 sub.
17);
-nuda proprietà per 30/1000 di box in PA, via Aurelia Ponente n. 27 piano T (fg. 35 part. 190 sub. 18);
-nuda proprietà per 30/1000 di abitazione in PA, via Aurelia Ponente n. 27 piano 1 (fg. 35 part. 190 sub. 24);
-nuda proprietà per 30/1000 di abitazione in PA, via Ponte Annibale n. 19 piano T (fg. 35 part. 190 sub. 25);
-nuda proprietà per 30/2000 di deposito in PA, via Aurelia Ponente n. 27 piano T (fg. 35 part. 190 sub. 10);
-nuda proprietà per 30/2000 di deposito in PA, via Aurelia Ponente n. 27 piano 1 (fg. 35 part. 190 sub. 19);
-nuda proprietà per 1/8 di agrumeto in PA (fg. 35 part. 194). Per quanto attiene ad eventuali conti titoli e/polizze e/o depositi ha documentato di non Pt_1 possederne.
Dall'analisi di tutti i conti correnti prodotti emergono gli accrediti relativi alla percezione dei dividendi delle società di cui sopra, compatibili con le dichiarazioni delle società; emergono numerosi bonifici della madre di (sig.ra a titolo di regalie e/o rimborsi. Tali dazioni, sebbene in alcune Pt_1 Parte_2 occasioni anche generose, non hanno una regolarità tale poterle considerare ai fini della determinazione della capacità reddituale del ricorrente. Dall'analisi della dichiarazione di successione del padre (deceduto in data 26.8.2022) emergono gli immobili già sopra identificati e le quote delle società sopra indicate.
Come liquidità al momento dell'apertura della successione, il padre possedeva titoli e liquidità per un controvalore pari ad euro 341.384,00, cui TI ha diritto per 1/3, essendo legittimario unitamente alla propria madre ed alla sorella. Ebbene, alla luce della sora esposta ricostruzione patrimoniale di sommando le entrate di cui alle Pt_1 dichiarazioni dei redditi ai dividenti percepiti con regolarità dalle società di cui è socio, si può concludere che il ricorrente abbia una disponibilità netta mensile di circa euro 7.500,00.
19 Come esborsi TI ha documentato il pagamento del canone di locazione, pari ad euro 660,00 mensili, oltre ad una rata di mutuo acceso per la ristrutturazione dell'immobile pari ad euro 1.092,50 (in scadenza a giugno 2026). Alla luce di tanto premesso e considerato che concorre, indirettamente, al mantenimento dei figli Pt_1 anche attraverso la messa a disposizione della casa familiare, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad euro 1.800,00 (euro 900,00 per ciascun figlio).
Per quanto attiene alle spese straordinarie, il Collegio condivide la proposta del Curatore Speciale di
, di porre a carico di il 100% delle suddette spese, salvo l'onere della madre di condividere e Per_1 Pt_1 concordare con il padre le spese come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Il padre non si è mai sottratto, nell'interesse dei figli, ad assumersi tutte le spese straordinarie loro riconducibili, avendo dimostrato in corso di causa (e anche in sede di separazione ove il padre aveva acconsentito a tale onere integrale) di essere molto supportivo in tutte le attività sportive e scolastiche/professionalizzanti.
Per quanto riguarda la decorrenza del nuovo assegno di mantenimento in favore dei figli a carico di si dispone che il nuovo assegno decorra dal mese successivo al deposito della sentenza sullo status Pt_1 divorzile, ovverosia dal marzo 2024. VII. Con riferimento alla richiesta di di vedersi riconosciuto un assegno divorzile, cui si CP_1 Pt_1 oppone, il Collegio osserva quanto segue. In sede di provvedimenti presidenziali il Giudice ha confermato le condizioni provvisorie e urgenti di cui alla separazione, ponendo a carico di un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro Pt_1
500,00 mensili.
In sede di consensualizzazione della separazione le parti hanno concordato il mantenimento di un assegno di separazione in favore della moglie pari ad euro 500,00 mensili (rivalutati Istat ad euro 588,00), oltre ad un aumento di euro 300,00, ma limitato nel tempo da dicembre 2023 a dicembre 2024. Tanto premesso, occorre sottolineare come i due istituiti, assegno di mantenimento e assegno divorzile, abbiano ratio e finalità differenti.
Intorno alla funzione dell'assegno divorzile e ai parametri ai quali ancorare il diritto del coniuge di percepirlo e dai quali fare dipendere la relativa quantificazione, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti interpretativi, composti da un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18287 del 11 luglio 2018.
Con la pronuncia citata le Sezioni Unite, nell'offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 c. 6 L. div., hanno preso le distanze dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti che, pur divergendo in merito al criterio al quale rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge, erano accomunati dal fatto riconoscere all'assegno divorzile una funzione eminentemente assistenziale, rispondente a una logica di solidarietà c.d. post coniugale, attenuata rispetto a quella che connota il rapporto di coniugio in seguito alla pronuncia di separazione. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle
20 parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio).
La giurisprudenza della Suprema Corte successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite, nel solco dei principi espressi dalla pronuncia del 2018, ha ulteriormente specificato i presupposti per il riconoscimento al coniuge economicamente più debole di un assegno divorzile. In particolare, è stato precisato che accanto alla principale e imprescindibile funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ai sensi dell'articolo 5, c. 6, L. 898 del 1970, dovendo la soglia della indipendenza economica intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale - ha valorizzato nell'assegno divorzile la funzione perequativo-compensativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra i coniugi - che vale unicamente come precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5 c.6 L. 898/1970 - o l'elevata capacità economica di uno dei due.
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale, insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività.
Ai fini della funzione compensativa dell'assegno divorzile, quella scelta assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in concreto. È in tal caso che il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione meritevole di riequilibrio.
Diversamente opinando, si verificherebbe una duplice incongruenza. In primo luogo, qualora l'attività endofamiliare fosse reputata di per sé meritevole di compensazione in sede post coniugale a favore del coniuge che l'abbia svolta, si dovrebbe concludere irragionevolmente che l'attività professionale prestata dall'altro coniuge non sarebbe altrettanto idonea ad arrecare un analogo contributo alla formazione del patrimonio comune e individuale, anche quando abbia consentito alla famiglia di godere di un elevato tenore di vita e all'altro coniuge di beneficiare delle utilità e dei guadagni che potrebbero confluire nel patrimonio individuale del coniuge richiedente l'assegno, in sede di divisione a seguito dello scioglimento della comunione legale dei beni. (Cass. n. 11787 del 2021).
21 In secondo luogo, se l'attribuzione dell'assegno prescindesse dalla necessità di dimostrare le aspettative professionali sacrificate, in conseguenza della scelta di dedicarsi alle cure domestiche e dei figli, verrebbe meno la ragione della esigenza di riequilibrare il divario reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi, il quale non potrebbe dirsi causalmente riconducibile a quella scelta, quanto piuttosto alle pregresse formazioni professionali individuali, quale risultato delle diverse storie di ciascun componente della coppia (Cass. ord. n. 29920 del 2022). Con particolare riferimento all'onere della prova assume fondamentale rilievo la pronuncia delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 32198 del 5.11.2021 che ha precisato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Ebbene, tanto premesso, si rileva che on ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare in concreto CP_1 che la sua scelta di dedicarsi alla vita familiare, seppur condivisa (o quanto meno originariamente condivisa anche da , sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a Pt_1 realistiche occasioni professionali e reddituali. non ha fornito prova neppure della sua eventuale incidenza nella carriera di Il ricorrente CP_1 Pt_1 lavora presso l'azienda familiare, fondata dalla famiglia del ricorrente molto prima del matrimonio tra e e percepisce dividendi da società create dai genitori. Pt_1 CP_1
Nessun capitolo di prova indicato era idoneo a dimostrare quanto richiesto dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile.
In ogni caso sono circostanze non contestate anche dalla resistente che la stessa dall'età di 23 anni ha collaborato nella propria azienda di famiglia, che ha lavorato fino al 2004, che ha mantenuto una collaborazione sino al 2007.
Il Collegio, alla luce di quanto premesso, ritiene che non sussistano i presupposti per attribuire a n CP_1 assegno divorzile. Per l'effetto dell'assenza dei presupposti dell'assegno divorzile si dispone che l'attuale assegno di mantenimento, confermato in sede di provvedimenti presidenziali anche in questo procedimento, vada revocato dal mese successivo al deposito della sentenza sullo status divorzile, ovverossia da marzo 2024. VIII. Per quanto attiene alle istanze istruttorie per prove testimoniali si richiama e conferma quanto argomentato nell'ordinanza del 09.02.2024 relativamente al rigetto. Per quanto attiene alla richiesta di i disporre indagini patrimoniali su sulla quale il Giudice CP_1 Pt_1 si era riservato la valutazione all'esito delle produzioni documentali disposte nella medesima ordinanza, si rileva che la documentazione depositata successivamente da si considera completa ed esaustiva Pt_1 ai fini della ricostruzione della sua capacità patrimoniale e che pertanto l'indagine patrimoniale è da considerarsi superflua e meramente esplorativa. Per quanto attiene alla richiesta di parte resistente, formulata nelle proprie PC, di rimettere la causa in istruttoria al fine di ordinare a di produrre gli estratti del conto n. 383 relativi al periodo Pt_1 CP_3
01.07.-30.09.2018 e 01.10-30.11.2019, nonché copia conforme all'originale della dichiarazione di successione della IG.ra , si rileva che gli estratti conto richiesti sono stati prodotti da Persona_5 Pt_1
22 unitamente alla prima meria ex art. 190 c.p.c. e che la dichiarazione di successione di è stata Persona_5 correttamente depositata, non essendo necessario il suo deposito in copia conforme.
Per quanto attiene alla richiesta di ascolto di , si rileva che il minore è stato sentito dal Curatore Per_1
Speciale, dai servizi sociali, dalla CTU nel corso della separazione, è stato coinvolto, suo malgrado, in un accesissimo conflitto tra i genitori avente ad oggetto, direttamente o indirettamente, questioni economiche, ha subito un evidente pregiudizio dalla conflittualità tra i genitori: disporne l'ascolto nell'ambito del procedimento divorzile non avrebbe apportato alcun elemento utile alle questioni principalmente dibattute tra le parti (di natura economiche) e avrebbe ulteriormente danneggiato il benessere del figlio.
IX. Per quanto attiene alla percezione dell'AU erogato dall'INPS si confermano gli accordi delle parti già intervenuti in sede di separazione e di cui le parti non hanno chiesto alcuna modifica. L'AU sarà percepito integralmente da CP_1
X. Vista la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, si dichiarano compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5921/2022, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Affida il figlio minore all'Ente territorialmente competente rispetto alla residenza Persona_1 dello stesso, attualmente il comune di Monza, che assumerà, in via esclusiva, le determinazioni afferenti le scelte di istruzione, educazione e cura afferenti il minore, per la durata di ventiquattro mesi dal deposito del presente provvedimento ed in ogni caso fino al prossimo raggiungimento della maggiore età.
Dispone che l'ente affidatario verifichi la prosecuzione da parte del minore del percorso psicologico, monitori il suo benessere con periodici colloqui, anche con i genitori;
verifichi il rispetto da parte dei genitori della calendarizzazione delle visite padre-figlio; invita l'ente affidatario, in caso di insorgendo pregiudizio per il minore, a formulare istanze alla competente
Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Dispone che l'ente affidatario comunichi ai genitori, al Curatore Speciale e al Tribunale entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Colloca il minore presso la madre;
Persona_1
3. Assegna la casa familiare a con i mobili che la arredano, in qualità di genitore CP_1 collocatario del minore e del figlio maggiorenne maggiorenne, ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente;
gli oneri ordinari relativi alla gestione dell'immobile saranno a carico del genitore assegnatario.
4. Dispone che il padre possa tenere con sé il figlio secondo la seguente calendarizzazione: Per_1
a. Il martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo feriale dalle 13.30 del martedì sino alle 13.30 del giorno successivo con impegno di andare a prenderlo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnarlo;
23 b. Il mercoledì dall'uscita da scuola per il pranzo con rientro successivo presso il domicilio materno entro l'ora di cena;
c. A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00 (nel periodo scolastico), sino al lunedì mattina alle ore 10:00 (nei periodi di sospensione scolastica);
d. Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza di Per_1 cui due consecutive nel mese di agosto. In particolare, salvo diversi accordi tra i genitori, Per_1 trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto, con la madre le altre due settimane;
trascorrerà col padre una settimana a giugno ed una settimana a luglio, periodi questi da identificare entro il 30 aprile di ogni anno;
e. Durante le vacanze di Natale, trascorrerà: Per_1 il giorno della vigilia dalla mattina sino alle ore 17,00 circa con la famiglia materna;
successivamente per la messa delle 18 con la famiglia paterna;
il giorno di Natale i genitori si alterneranno di anno in anno per il pranzo e per la cena;
in alternanza dal 26 dicembre alle ore
13.30 sino al 31 dicembre alle ore 13.30 con un genitore e dal 31 dicembre alle 13.30 sino al 6 gennaio alle 13.30 con l'altro;
f. Durante le vacanze di Pasqua trascorrerà l'intero periodo di sospensione scolastica ad Per_1 anni alterni con ciascun genitore;
g. I ponti del 25 Aprile, del 1° maggio e del 2 giugno li trascorrerà con il genitore che non Per_1 ha trascorso con lui le vacanze pasquali;
h. trascorrerà il ponte dell'Immacolata e le vacanze di Carnevale sempre con il padre. Per_1
5. Dispone che corrisponda a per il mantenimento dei figli, Parte_1 CP_1
l'assegno periodico di Euro 1.800,00 mensili (pari a Euro 900,00 per ciascun figlio), con decorrenza da marzo 2024, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola;
detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025;
6. Pone altresì a carico di il 100% delle spese straordinarie scolastiche, Parte_1 mediche e sportive relative ai figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari
24 non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
7. Rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da , disponendo la revoca CP_1 dell'attuale assegno di mantenimento con decorrenza da marzo 2024;
8. Conferma l'assegnazione dell'AU erogato dall'Inps integralmente a CP_1
9. Rigetta le richieste istruttorie e di rimessione in istruttoria;
10. Compensa le spese di lite.
25 Manda la Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai servizi sociali di Monza, alle parti, al Curatore Speciale.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 06.02.2025 Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Ethel Matilde Ancona
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 5921 /2022, promossa con ricorso depositato in data 12/07/2022 Da nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCIOSI SIMONA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. IACOBUCCI FORGIONE ESTER ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
E con l'intervento del CURATORE SPECIALE del minore Avv. Anna Teresa Ventura Persona_1
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 15.11.2024 a seguito del decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. così come richiesti dalle parti. Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente (come da foglio di pc depositato in data 13.11.2024)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare: Per_
1. affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con un collocamento alternato dello stesso su base settimanale presso ognuno dei genitori;
Per_
2. disporre che ognuno dei genitori tenga a proprio carico il mantenimento diretto dei figli , minore e Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente, nei rispettivi momenti di collocamento.
1 IN VIA SUBORDINATA Per_ 3. nel denegato e non creduto caso in cui il collocamento prevalente di venga disposto presso la madre, disporre che i momenti padre/figlio proseguano secondo quanto previsto dalla CTU Dott.ssa nel procedimento di separazione Per_3 svoltosi avanti a Codesto Ill.mo Tribunale R.G.NR. 938/2019, ovvero:
i. martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola;
ii. giovedì dall'uscita da scuola, quando pranzeranno presso l'abitazione dei nonni paterni con rientro successivo presso il domicilio materno entro l'ora di cena;
iii. a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 21:00 (nel periodo scolastico), sino al lunedì mattina alle ore 10:00 (nei periodi di sospensione scolastica); iv. durante le vacanze estive, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui due consecutive Per_ nel mese di agosto. In particolare, e : Per_2
- trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto,
- le seconde due settimane con il padre. I minori trascorreranno una settimana di vacanza con ciascun genitore nel mese di luglio (da comunicarsi entro il 20 di aprile di ogni anno). Il padre trascorrerà un'ulteriore settimana di vacanza con i figli minori nel mese di giugno (da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno); v. durante le vacanze di Natale, i minori trascorreranno:
- il giorno della vigilia dalla mattina sino alle ore 17.00 circa con la famiglia materna;
successivamente per la messa delle 18.00 con la famiglia paterna;
pranzo e cena del Natale in alternanza fra la famiglia paterna e materna (cena del 25 con pernotto);
- settimane di vacanza alternate dal 26-12 h 10 al 31-12 alle ore 17.00 un genitore;
dal 31-12 alle ore 17.00 al 6-1 alle ore 17.00 l'altro genitore;
vi. durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno l'intero periodo di sospensione scolastica ad anni alterni con ciascun genitore;
Per_ vii. il ponte del 25 aprile e del 1 maggio verrà trascorso con il genitore che non ha trascorso con e le vacanze Per_2 pasquali;
viii. sia il ponte dell'Immacolata sia le vacanze di Carnevale verranno trascorse sempre con il padre.
4. confermare l'assegnazione alla madre collocataria della casa coniugale, di proprietà della IGa Parte_2 madre del IG con i soli arredi acquisiti per il matrimonio e in costanza di esso, disponendo che i beni di esclusiva Pt_1 proprietà gli vengano restituiti;
Parte_1 Per_
5. prevedere quale contributo paterno al mantenimento dei figli e l'importo di € 500,00 complessivi (€ Per_2
250,00 cadauno) da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 del mese.
IN ENTRAMBI I CASI 6. disporre che il padre tenga a proprio carico il 50% delle spese straordinarie dei figli così come previste dal Protocollo del
Tribunale di Monza;
7. dichiarare che difettano radicalmente, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione di qualsivoglia provvedimento di carattere economico in favore della moglie e, per l'effetto, esonerare il IG dal versamento dell'assegno divorzile in Pt_1 favore della IGa CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
▪ ammettere la prova per testi e l'interpello sui seguenti capitoli:
2 1. È vero o non è vero che diplomata al liceo scientifico, dopo aver frequentato per due anni la facoltà di CP_1 economia e commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore, è stata impiegata presso una casa editrice in qualità di grafica, ha fatto del volantinaggio e ha lavorato per un'intera stagione in un villaggio turistico alle Maldive come responsabile di boutique (interpello).
2. È vero o non è vero che all'età di 23 anni ha intrapreso una collaborazione presso l'azienda del padre per CP_1
12 anni, organizzando la partecipazione alle Fiere internazionali di settore, BIMU ed EMU, un Open House in azienda con delegazione ufficiale Ceca, arrivando infine a ricoprire, per un certo periodo, il ruolo di responsabile agenti Italia
(interpello e testi: . Tes_1 Tes_2
3. È vero o non è vero che ha sempre avuto, e ha tuttora, la possibilità di ricominciare a lavorare nell'azienda CP_1 di famiglia, leader in Italia nel proprio settore dal 1977, dove lavorano padre e fratello (interpello e testi: Tes_1
. Tes_2
4. È vero o non è vero che sino alla seconda gravidanza ha prestato attività lavorativa presso l'azienda di CP_1 famiglia: prima della nascita di full-time, dopo la nascita di part-time (interpello e testi: Per_2 Per_2 Tes_1
. Tes_2
5. È vero o non è vero che il IG era d'accordo con la IGa a che l'interruzione dell'attività lavorativa Pt_1 CP_1 Per_ per occuparsi dei figli fosse temporanea, sino a quando anche non avesse cominciato a frequentare la scuola materna
(interpello, testi: TI, ). Tes_3 Testimone_4
6. È vero o non è vero che si è rifiutata di riprendere l'attività lavorativa, in disaccordo con il marito, anche CP_1 dopo il raggiungimento dell'età scolare del secondogenito (interpello e testi: ). Testimone_4
7. È vero o non è vero che successivamente al ritiro da lavoro, pur essendo l'abitazione di normali dimensioni CP_1
(circa mq. 130), pretendeva che la famiglia avesse a disposizione una colf a tempo pieno (IG.ra , 25 Persona_4 ore/settimana), pur consapevole dell'incidenza sull'economia familiare (interpello e testi: , Testimone_4 Parte_2
.
[...]
8. È vero o non è vero che il rifiuto di sia di ricominciare un'attività lavorativa sia di occuparsi dell'abitazione CP_1
è stata causa di frequenti discussioni con il marito (interpello). 9. È vero o non è vero che entrambi i figli, fino a settembre 2018, uscivano da scuola a metà pomeriggio, spesso poi portati alle rispettive attività sportive dalle nonne rientrando, come il padre, verso sera
(interpello e testi: , . Testimone_4 Parte_2
10. È vero o non è vero che è rimasta indifferente ai suggerimenti di impiego e ai recapiti proposti e forniti da CP_1
questi a più riprese le ha trasmesso recapiti e indirizzi web cui inviare il proprio curriculum (interpello e doc. Parte_1
15 da rammostrarsi alla Parte;
testi: . Testimone_5
11. È vero o non è vero che ha omesso di contattare il Consorzio San Michele, più volte suggeritole da CP_1 Pt_1
che le avrebbe potuto proporre più di un ruolo in questi anni (testi: ).
[...] Testimone_5 Testimone_6
12. È vero o non è vero che ha omesso di contattare l'azienda di Lissone, segnalatale da CP_1 Controparte_2 perché sempre alla ricerca di personale anche non qualificato, per lavori part time di back office? (interpello e Parte_1 doc. n. 15 da rammostrarsi alla Parte).
13. È vero o non è vero che ha trasmesso il proprio CV a indirizzi di posta elettronica generici oppure con CP_1 il dominio errato o ad un diverso indirizzo rispetto a quello indicato sul sito web o, ancora, omettendo di seguire le istruzioni per l'invio della candidatura tramite apposito form online (interpello e testi: cfr. doc. n. 16 da rammostrarsi Testimone_7 al teste).
3 Per_ 14. È vero o non è vero che ai tempi dell'età scolare del figlio più piccolo , allorché il marito ha chiesto alla moglie collaborazione economica o almeno domestica in virtù del momento economicamente critico della Famiglia, la IGa CP_1 si è rifiutata di rinunciare alla colf per la gestione della casa (testi: , . Testimone_4 Parte_2
15. È vero o non è vero che la IGa – ai tempi di anni 38, un diploma e oltre 10 anni di esperienza professionale CP_1
– era abile a riprendere la sua attività lavorativa presso l'azienda di famiglia o altrove (interpello e testi: Tes_5
).
[...] Testimone_6
16. È vero o non è vero che nel periodo precedente l'estate 2020 ha dichiarato di non potersi permettere di CP_1 portare i figli con sé in vacanza per una singola settimana chiedendo che la spesa fosse sostenuta dal padre (interpello) (cfr. CTU pag. 110-111 da rammostrarsi al teste).
17. È vero o non è vero che fin dalla data del 5 agosto 2021 risultava in vacanza in Forte dei Marmi e CP_1 frequentava lo stabilimento balneare “La Perla” (interpello e testi: , cfr. Testimone_8 Tes_1 Testimone_9 doc. n. 18 da rammostarsi al teste).
18. È vero o non è vero che ha soggiornato assieme al padre, alla madre e i figli, in una villa in via Verdi CP_1
20/b, in uno dei più prestigiosi quartieri del capoluogo turistico Forte dei Marmi (interpello e testi: , Testimone_8 Tes_1
cfr. doc. n. 18 da rammostarsi al teste).
[...] Testimone_9
19. È vero o non è vero che dal 5 al 21.08.2021 tutte le mattine partiva da casa con la sua bicicletta per CP_1 raggiugere lo stabilimento balneare “La Perla” di via della Repubblica 36, quotidianamente si intratteneva al bar, riponeva i propri oggetti nella cabina personale per poi avviarsi verso la spiaggia dove vi era a sua disposizione un ombrellone e dei lettini (interpello e testi , cfr. doc. n. 18 da rammostarsi al teste). Testimone_8 Tes_1 Testimone_9
20. È vero o non è vero che durante l'estate 2022 per le vacanze si è recata a Forte dei Marmi frequentando CP_1 lo stabilimento balneare “La Perla”, alloggiando in una villa posta in via Trento n. 154, zona prestigiosa di Forte dei Marmi (doc. n. 30 da rammostrarsi al teste) (interpello e testi: , . Testimone_8 Tes_1 Testimone_9
21. È vero o non è vero che il tenore di vita di di cui ai punti che precedono le è garantito dal suo patrimonio CP_1 personale e dalle elargizioni della sua famiglia di origine (interpello e testi: e . Tes_1 Testimone_9
22. È vero o non è vero che le spese personali di oltre alle sue spese medico-sanitarie, assicurative, di vacanza CP_1
e di vestiario vengono sostenute dalla famiglia di origine (interpello e testi: . CP_1 Tes_1 Testimone_9
23. È vero o non è vero che per l'intervento chirurgico per la rimozione della safena eseguito presso la Clinica privata HI di Monza ha usufruito dell'Assicurazione Salute stipulata dal padre a favore della figlia, che CP_1 Tes_1 ne copre tutte le spese sanitarie (testi: . Tes_1
24. È vero o non è vero che la Famiglia di origine di ha una cospicua disponibilità economica di cui la CP_1 medesima gode e beneficia: il padre titolare della “Nori Guido Steelband”, era proprietario di una villa sita Tes_1 in Forte dei Marmi nell'esclusiva Via Agnelli mentre la madre, a suo tempo azionista e proprietaria della Testimone_9
Società Deffel S.r.l., era proprietaria di una villa su tre piani con ampio parco sita nella località di montagna di Barzio oltre ad un appartamento in centro a Monza;
immobili ceduti a terzi e di cui è stato incassato il prezzo (testi: Tes_1
. Testimone_9
25. È vero o non è vero che la Famiglia di origine ha un patrimonio immobiliare e mobiliare in parte trasferito alla CP_1 figlia anche attraverso il costante e continuativo supporto economico accordatole tramite una carta di credito, utilizzata ad esempio per la spesa al supermercato, a lei intestata e gravante sui conti correnti dei genitori (interpello e testi: . Tes_1
Si chiede altresì di:
4 ▪ ammettere il IG a prova contraria diretta su tutti i capitoli di controparte nel denegato caso di loro ammissione Pt_1 da parte di Codesto Giudice, deducendo con i testimoni già indicati nella memoria istruttoria ex art. 186, comma 6, n. 2.
▪ disporre i) indagini della Polizia Tributaria e ii) ai sensi dell'art. 492bis, 155 quinquies e sexies disp. att. Cod.Proc.Civ ed ex art. 19 comma 6 L. 162/2014 che l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Monza acceda alle seguenti banche dati:
Anagrafe Tributaria, Anagrafe dei rapporti finanziari, Catasto del Comune di Monza e Conservatoria, Ufficio del Registro, Agenzia delle Entrate e comunque a tutte le Banche dati indicate nell'art. 7 DPR 605/1973 acquisendo tutte le informazioni (e, comunque sia, almeno le seguenti informazioni: indicazione dei rapporti di lavoro e di collaborazione con qualsiasi soggetto terzo, rapporti di conto corrente e deposito titoli o conti titoli, rapporti finanziari secondo quanto indicato nel DPR 605/1973) riferite a nonché – giusta la commistione dei patrimoni - al padre IG CP_1 Tes_1
e alla madre dal 2019 alla data di esibizione, ordinando altresì il deposito del relativo processo verbale Testimone_9 entro 40 giorni dal deposito dell'ordinanza con la quale il G.I. ammetterà i mezzi istruttori richiesti (con richiesta di comunicazione a mezzo Cancelleria). O, in subordine, per l'ipotesi prevista nell'art. 155 quinquies disp.att. c.p.c.
▪ autorizzare sin d'ora l'Avv. Simona Franciosi (C.F. ) con Studio in Milano, Via Francesco C.F._3
Sforza n. 14, indirizzo di posta certificata nella qualità di difensore di Email_1 Pt_1
ad accedere alle Banche dati sopra indicate al fine di ottenere le informazioni rilevanti per l'individuazione dei beni
[...]
e/o dei crediti e/o dei rapporti finanziari riferibili a nonché al padre IG e alla madre CP_1 Tes_1
Testimone_9
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge. Per parte resistente (come da foglio di pc depositato in data 14.11.2024)
IN VIA D'URGENZA Ordinare al IG. di continuare a corrispondere fino alla pronuncia definitiva di divorzio, benché insufficiente, Parte_1
l'importo di € 880,00.= rivalutato ad oggi, nonché a provvedere al pagamento di ogni e qualsivoglia spesa di natura straordinaria relativa ai figli, ivi compreso il trasporto scolastico. IN VIA PRELIMINARE
- rimettere la causa in istruttoria ordinando al IG. di adempiere all'ordinanza del 08.02.2024 producendo Parte_1 gli estratti del conto n. 383 relativi al periodo 01.07.-30.09.2018 e 01.10-30.11.2019, nonché copia conforme CP_3 all'originale della dichiarazione di successione della IG.ra Persona_5
- disporre l'ascolto del minore Persona_1
NEL MERITO Per_ a) confermare l'affido del minore al Comune di Monza e l'incarico ai Servizi Sociali di proseguire tutti gli interventi,
a sostegno del minore e dei genitori, suggeriti dal CTU Dott.ssa nella relazione peritale depositata il 28.12.2020 Per_3 nel fascicolo telematico della separazione giudiziale RG 938/2019, assegnato allo stesso Giudice Istruttore. Disporre, Per_ all'esito, la forma di affido maggiormente rispondente ai bisogni del figlio;
Per_ b) disporre in ogni caso e, tenuto conto dei desideri espressi da , il collocamento del figlio presso la madre, ove vive anche il fratello con assegnazione in favore della IG.ra della casa coniugale, concessa in comodato gratuito, Per_2 CP_1 con totali oneri a carico del concedente o del IG. e con i mobili che l'arredano; Parte_1
c) disporre che il IG. in caso di cessazione del contratto di comodato gratuito riferito alla casa Controparte_4 coniugale, si faccia carico delle indennità di occupazione, ovvero del canone di locazione e dei relativi oneri condominiali per il reperimento di una diversa abitazione, avente le stesse caratteristiche della casa coniugale, posizionata vicino all'attuale
5 abitazione per agevolare le relazioni sociali dei figli, nonché della dotazione dei relativi arredi;
oppure metta a disposizione del coniuge e dei figli l'abitazione sita in Monza Via S. Andrea 6, di sua proprietà; Per_ d) disporre che il padre abbia a vedere ed avere con sé secondo i desideri del figlio, nel rispetto delle modalità attualmente praticate e maggiormente funzionali per i figli, ovvero:
- tutti i martedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola, mentre, nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, dalle 13,30 del martedì alle 13,30 del giorno successivo;
- il pranzo del mercoledì presso la nonna paterna o, in caso di sua impossibilità o indisponibilità, con il padre;
- a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola, alla domenica sera ore 21,00;
- durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui almeno due consecutive nel mese di agosto, in particolare: le prime due settimane con il padre, le seconde due settimane con la madre, nonché una settimana a giugno e una a luglio con il solo, da concordare entro il 30 di aprile di ogni anno.
- durante le vacanze di Natale, i figli trascorreranno il giorno di Vigilia, dalla mattina sino alle ore 17,00 con la famiglia materna;
successivamente, con la famiglia paterna. Per il giorno di Natale vigerà l'alternanza con i due genitori o del pranzo
o della cena con relativo pernottamento (anno 2024 pranzo con la madre e cena con il padre); il restante periodo, dal 26 dicembre h 13,30 al 31 dicembre ore 13,30 oppure dal 31 dicembre ore 13,31 al 6 gennaio ore 13,30, ad anni alterni, con ciascun genitore (nell'anno 2024 la settimana di Natale con il padre, la settimana di capodanno con la madre);
- durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà l'intero periodo di sospensione scolastica, ad anni alterni, con ciascun genitore (2024 padre – 2025 madre);
- i ponti civili (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) verranno trascorsi con il genitore con cui non si è trascorsa la Pasqua, a prescindere dal w.e. di competenza;
- il figlio trascorrerà sempre con il padre il ponte dell'Immacolata e le vacanze di Carnevale. e) disporre che il IG. versi mensilmente, in via anticipata entro il giorno 5, alla IG.ra Parte_1 CP_1 un assegno divorzile di € 5.000,00.= (cinquemila/00) o del diverso importo maggiore o minore che risulterà dovuto,
[...] rivalutabile annualmente ex dati ISTAT, da intendersi al netto degli oneri fiscali e che, conseguentemente, rimborsi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, l'aliquota IRPEF (valevole per l'anno fiscale) corrispondente al reddito dichiarato al quadro RC7 sotto la voce “assegno del coniuge” nella dichiarazione dei redditi per l'anno precedente.
f) disporre che il IG. versi mensilmente, in via anticipata entro il giorno 5, alla IG.ra Parte_1 CP_1 Per_ per il mantenimento dei figli e , un assegno mensile di € 3.000,00.= (€ 1.500,00.= per ciascun
[...] Per_2 figlio), o del maggiore o minore importo che risulterà dovuto rivalutabile annualmente ex dati ISTAT;
g) disporre che la IG.ra continui a percepire, come da accordi intervenuti con il IG. il 100% CP_1 Pt_1 dell'assegno unico per i figli.
h) porre a carico del IG. il 100% di tutte le spese straordinarie per i figli, di qualsiasi natura e Parte_1 tipologia.
i) porre a carico del IG. il 100% di tutte le spese sia di natura ordinaria che straordinaria relative Parte_1 all'immobile sede della casa coniugale. j) disporre che il IG. consegni annualmente alla IG.ra la quietanza di pagamento Parte_1 CP_1 Per_ della polizza assicurativa sulla casa, per la vita e sanitaria, che veda quali beneficiari la moglie e i figli e , Per_2 unitamente a copia della polizza con le allegate condizioni.
IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone alla richiesta di indagini patrimoniali sui genitori della IG.ra CP_1
6 Si chiede ammissione di prove per interpello e testi, con i testi indicati, sui seguenti capitoli di prova da intendersi preceduti dall'espressione “vero che”:
1. dopo la nascita del primogenito avvenuta il 06.10.2004, i genitori decidevano che la mamma restasse a casa Per_2 dal lavoro;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
2. il IG. nel frattempo si è dedicato a tempo pieno al suo lavoro, nonché alla sua vita sociale e alle sue attività sportive Pt_1
e ricreative;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
3. il IG. si è potuto dedicare ad ogni tipo di sport individualmente: parapendio, sci, golf, nuoto, bici, runner, ecc.; Pt_1
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
4. il IG. ha potuto gareggiare, nel periodo dal 2009 al 2018, in ben 18 maratone corse in diverse città del mondo;
Pt_1
IG.ra Via Crescitelli 6 Monza Persona_6
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
5. la sig.ra i è sempre presa cura del marito premurandosi delle sue necessità sociali e personali, e della sua salute con CP_1 prescrizioni mediche, esami, controlli, documentazione, prenotazioni prelievi a domicilio, soprattutto in seguito alla scoperta della sua patologia;
Per_ Dott. dell'Orto Via Volta 36 Monza
6. la IG.ra nel mentre si prendeva cura a tempo pieno dei figli e della casa, coadiuvata dalla colf dalle 15,00 alle CP_1
20,00;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3 Per_ 7. dopo la nascita di e le dimissioni dall'Ospedale, la IG.ra si avvedeva di una condizione di sofferenza del CP_1 bambino: non mangiava, piangeva sempre ed aveva avuto un significativo calo di peso;
Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9
8. la IG.ra si vedeva costretta a recarsi quasi quotidianamente presso l'Ambulatorio di Neonatologia per CP_1
l'allattamento assistito e per i check di crescita e peso, accompagnata dalla madre;
Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9 Per_ 9. per ben 2 anni, ha pianto in continuazione, stava male e non cresceva;
Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9
IG.ra res. A Monza Viale Petrarca 6 Parte_2
10. è stata sempre la madre, con i medici, ad attivarsi per capire le cause del malessere del bambino;
Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9
Dott. presso H San Gerardo di Monza Per_8
Dott.ssa con studio a Monza Via Monte Cervino 16 Persona_9
11. il IG. nel mentre, continuava a dedicarsi alla propria attività e alle proprie passioni;
Pt_1
7 Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9
IG.ra res. A Monza Viale Petrarca 6 Parte_2
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
12. durante la convivenza coniugale il IG. era in casa per poco tempo la sera, al suo rientro, a volte solo per cambiarsi Pt_1
e uscire nuovamente;
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
13. durante la convivenza coniugale era la IG.ra a sola ad occuparsi di tutto: gestione contratti utenze e tasse, gestione CP_1 della colf (contratto assunzione, contributi, cedolini, gestione ufficio paghe), scadenze pagamenti, organizzare feste (compleanni, Comunioni, Cresime, viaggi, weekend, ecc.), organizzare e iscrivere i figli a campus estivi, a fare la spesa, portare e prendere i figli a o da scuola, portare e prendere i figli a o dagli allenamenti e alle attività sportive (iscrizioni, prove, riunioni) o ricreative, portarli alle visite mediche e agli incontri con gli psicologi, provvedere all'acquisto del loro abbigliamento
e del loro materiale scolastico/sportivo, organizzare pomeriggi in casa con gli amici o accompagnarli a casa degli amici, parlare con i professori e presenziare ad ogni incontro con la scuola, sostenere, spronare, supportare, sollevare, stimolare, ascoltare i figli, tenere rapporti di corrispondenza con i professori per andamento ragazzi, oltre a svolgere tutte le incombenze che il marito le delegava;
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
14. tali attività assorbivano tutta la giornata della IG.ra CP_1
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
15. il IG. ha sempre delegato la moglie a partecipare agli incontri con la scuola e a svolgere le pratiche amministrative Pt_1 per le iscrizioni scolastiche;
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
16. è stata solo la madre a prendersi cura di dopo un'emorragia notturna all'orecchio, ad accompagnarlo Per_2 Per_ all'Ospedale di Merate, ove gli veniva diagnosticata otite bollosa emorragica oppure quando si era tagliato un labbro
a Forte dei Marmi oppure quando era caduto in un dirupo in un'uscita con il solo papà; Per_2
Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9
17. nel 2014 la IG.ra si avvedeva dei comportamenti allarmanti del bambino, che aveva paura di morire o di essere CP_1 avvelenato, e chiedeva conferma e collaborazione alla maestra di Pietro, IG.ra che dopo un periodo di osservazione Pt_1 le consigliava di rivolgersi alla Psicologa dello Sportello d'Ascolto della scuola, Dott.ssa Tes_10
Dott.ssa Via Bellini 40 Monza Testimone_9
IG.ra presso Collegio Villoresi Via Volta Monza Testimone_11
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
18. la madre ha chiesto al padre di andare insieme dalla Dott.ssa nel primo incontro fissato per il 20.03.2014, Tes_10 ma il IG. si è rifiutato delegando la moglie, né è mai andato agli incontri successivi;
Pt_1
Dott.ssa presso Centro Cospes Arese Testimone_12
19. anche alla visita del 03.04.2014, con il Dott. suggerito dalla stessa Dott.ssa la IG.ra si è Per_10 Tes_10 CP_1 recata da sola;
Dott. presso H San Gerardo Monza Persona_11
20. è stata la sola madre a curare le incombenze presso l'H. San Gerardo di Monza per attivare il percorso psicologico Per_ consigliato dal Dott. su e si è sempre presa cura di accompagnarvi il figlio;
Per_10
Dott. presso H San Gerardo Monza Persona_11
8 Dott.ssa con studio a Monza Via Monte Cervino 16 Persona_9 Per_ 21. è stata la sola madre a partecipare a tutte le riunioni e agli incontri con i genitori presso le scuole frequentate da
e compresi gli open day e il ritiro delle pagelle;
Per_2
22. la madre ha sempre accompagnato i figli nel percorso di Catechismo presso il Duomo di Monza ed ha partecipato a tutti gli incontri con i genitori, e le catechiste;
Parte_4
IG.ra c/o Duomo di Monza Tes_13 Per_ 23. è stata solo la IG.ra ad accompagnare, il 21.01.2015, alla visita dalla Dott.ssa presso la CP_1 Per_12
Clinica HI per piede piatto e valgismo e a tutte le successive visite di controllo e check plantari, nonché a tutte le sedute con l'Osteopata;
Dott.ssa presso Clinica HI di Monza Persona_13
Dott. presso Studio Bellapostura di Monza Via Pesa del Lino 17 Persona_14
24. è stata la sola madre a prendersi cura dei figli durante il viaggio del marito a Shanghai dal 22 al 26.03.2015; Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
25. è stata la sola madre a prendersi cura dei figli dal 25 agosto al 4 settembre 2016 mentre il marito era andato in
America per un giro in Harley Davidson;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
26. è stata la sola madre a prendersi cura dei figli dal 14 al 26 agosto 2018 mentre il marito era andato a fare un viaggio in Sud Africa con la sua famiglia di origine;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
27. è stata la sola madre a prendersi cura dei figli durante tutti i viaggi che il marito organizzava solo per sé, a fine agosto di ogni anno;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
IG.ra res. A Monza Via Pennati 10 Parte_3
28.il IG. non ha tenuto con sé i figli nella settimana, a lui spettante per alternanza, dal 26 dicembre al 31 Parte_1 dicembre 2022 (doc.67 mail 13.12.2022), a seguito di discussione avuta con i figli circa il pranzo di Natale;
Dott. res. A Monza Via Bellini 40 Tes_1
Dott.ssa res. A Monza Via Bellini 40 Testimone_9
29. nel corso dell'anno 2023 il padre non ha preso e tenuto con sé i figli, dal 6 all'8 gennaio, dal 20 al 22 gennaio, il 14 marzo 2023, il 28 marzo 2023 (giorno in cui non era in casa), il 18 luglio 2023, il 17 ottobre e il 24 ottobre come si evince dalle mail allegate (doc. 68), senza accordarsi con la madre ha annullato i pernottamenti dei figli della domenica durante il periodo di sospensione scolastica;
9 30. a febbraio 2023, dopo aver mandato mail operativo voli alla madre che ha accompagnato alla partenza il Per_2
12.02.2023, si è dimenticato di andare a prendere in aeroporto il figlio il 18.02.2023, al rientro da un viaggio a Per_2
Dubai con la scuola;
31. Il IG. ha ereditato un consistente patrimonio a seguito della successione della nonna materna IG.ra Parte_1 in Persona_5 Parte_2
32. Il IG. ha ereditato un consistente patrimonio a seguito della successione del padre IG. Parte_5 Persona_15
33. il IG. si rifiuta di far sostituire la caldaia dell'abitazione familiare, nonostante sia vetusta e Parte_1 sia stata consigliata la sostituzione dal tecnico manutentore (doc.38 intervento manutentore);
34. il IG. si rifiuta di sostituire l'impianto di condizionatore d'aria, ormai obsoleto, nella mansarda Parte_1 sede della casa coniugale e di istallare in aggiunta uno split nella camera di che ne è da sempre sprovvista, con grave Per_2 disagio dei figli nella stagione calda e disparità della qualità di vita dei due ragazzi;
35. il IG. effettua spese ingenti con la propria carta di credito American Express, FI e Visa. Parte_1
Si chiede procedersi all'accertamento della reale situazione economico patrimoniale del IG. previa Parte_1 acquisizione della dichiarazione di successione della IG.ra in e degli estratti conto omessi, ovvero Persona_5 Parte_2 attraverso accertamenti demandati alla Guardia di Finanza, anche relativamente alle indagini su ristretta base azionaria, volte ad accertare, reperire e ricostruire:
a) il suo effettivo tenore di vita;
b) la consistenza del suo patrimonio immobiliare, anche se intestato a terzi;
c) la misura dei redditi dichiarati e delle imposte corrisposte;
d) la partecipazione a imprese e società e il volume di affari delle medesime imprese e società, in particolare, la sussistenza di eventuali intestazioni a più soggetti e, eventualmente, anche le partecipazioni pregresse ove dismesse;
e) la distribuzione di utili occulti tra i soci delle medesime imprese e società, nonché l'ammontare degli utili distribuibili di tutte le società partecipate, nonché gli utili occulti;
f) l'ammontare totale del valore di tutte le sue quote delle società partecipate;
g) acquisizione di informazioni, attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – servizio anagrafe tributaria dei rapporti dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe e intrattenuti dal IG. sia personalmente, sia quale cointestatario, sia quale Parte_1 semplice delegato o legale rappresentante;
h) informazioni specifiche sulla consistenza dei depositi bancari o postali, di cui al punto g) e h) dal 01.01.2018, verificando altresì l'esistenza di eventuali rapporti bancari all'estero, così come desumibili dall'Unico 2017 quadro RW del IG.
[...]
Parte_1
i) la titolarità di titoli, fondi, obbligazioni, assicurazioni e, in genere, il report di tutti gli investimenti finanziari, anche sotto forma di polizze assicurative;
l) la titolarità o la mera disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o debito eventualmente collegate con conti correnti bancari o postali intestati a soggetti terzi, ovvero alle imprese di cui al precedente punto d); m) la proprietà di autovetture e altri beni di valore consistente;
n) riconoscimento di benefit da parte delle società partecipate o di altra natura;
o) aiuti economici che riceve dalla madre e dalla compagna (come da lui dichiarato);
p) pagamento di quote per l'iscrizione a circoli esclusivi (Golf Club Milano, Monza Marathon Team, ecc).
10 Si chiede, in ogni caso, di ordinare al IG. la produzione in giudizio dei bilanci delle aziende di cui Parte_1
è socio o amministratore o alle quali partecipa, e degli estratti conto a lui intestati o cointestati, nonché a lui riferibili non prodotti neppure con la memoria del 04.10.2024, in particolare le movimentazioni del conto n. 383 relative al CP_3 periodo da luglio a settembre 2018 e al periodo ottobre-novembre 2019 nonché i movimenti con i relativi saldi di tutte le carte di credito a suo nome o da lui utilizzate, dei portafogli titoli e/o azioni, delle polizze assicurative, delle fiduciarie, fondazioni, trust a lui collegate, relativi al periodo da gennaio 2019. IN OGNI CASO:
Condannare il IG. al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre maggiorazione forfettaria e Parte_1 accessori di legge, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per il curatore speciale (come da foglio di pc depositato in data 05.11.2024) Per_ In via principale: attesi gli ultimi avvenimenti e l'affidamento di all'Ente ancora in essere, giusta sentenza n. 2966 Per_ del 14.12.2023 del Tribunale di Monza;
attesa la difficoltà di di accedere ad una psicoterapia individuale, e l'impossibilità dei genitori di lavorare sul conflitto familiare ancora in essere:
- Confermare l'affido di (09.05.2008) all'Ente della durata di 24 mesi dall'emissione del provvedimento, Persona_1 precisando le competenze dell'Ente.
- confermare il collocamento, ai fini della residenza, presso l'abitazione di Monza, via Porta Lodi n.2, unitamente alla madre.
- Il padre, salvo diverso e miglior accordo nell'interesse del minore, potrà Per_
• andare a prendere e tenerlo con sé tutti i martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con impegno a riaccompagnarlo presso l'istituto scolastico;
durante il periodo feriale dalle 13.30 del martedì sino alle 13.30 del giorno successivo con impegno di andare a prenderlo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnarlo;
Per_
• pranzare con i mercoledì che non trascorrerà con la nonna paterna;
Per_
• tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera con impegno
a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
Per_
• tenere con sé almeno tre settimane durante il periodo estivo;
in mancanza di diverso e miglior accordo nell'interesse Per_ di , il padre potrà tenere con sé il figlio le prime due settimane di agosto, mentre la madre le altre due settimane;
una settimana a giugno ed una settimana a luglio, periodi questi da identificare entro il 30 aprile di ogni anno;
• vacanze di Natale: il giorno della vigilia sino alle ore 17 con la madre e, successivamente, col padre;
il giorno di Natale i genitori si alterneranno di anno in anno per il pranzo e per la cena (Natale 2024 pranzo con la madre e cena con il padre); in alternanza dal 26 dicembre alle ore 13.30 sino al 31 dicembre alle ore 13.30 con un genitore e dal 31 dicembre alle 13.30 sino al 6 gennaio alle 13.30 con l'altro (per il 2024 primo periodo col padre ed il secondo col padre);
• in alternanza con un genitore e con l'altro l'intero periodo delle vacanze pasquali (2024 sarà di competenza del padre); Per_
• i ponti del 25 aprile, primo maggio e 2 giugno li trascorrerà col genitore con cui non ha trascorso le vacanze pasquali;
• Sempre col padre il ponte dell'Immacolata e le vacanze di carnevale.
In punto mantenimento: Per_
• a carico del sig. il 100% di tutte le spese straordinarie di , mediche, scolastiche, specializzanti a livello Pt_1 professionale, sportive;
Per_
•a carico del padre un assegno a titolo di concorso al mantenimento di nella misura che il Giudice riterrà di giustizia
e nell'interesse del solo minore da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al 15% S.g.S., IVA e 4% CPA.
11 **** Con ricorso depositato in data 12.07.2022, chiamava in causa al Parte_1 CP_1 fine di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, che avevano contratto a Monza in data 10.05.2003 e dalla cui unione erano nati i figli (06.10.2004) e Per_2 Per_1
(09.05.2008).
Il ricorrente esponeva che nel corso degli anni si erano verificati avvenimenti tali da compromettere inevitabilmente il sodalizio coniugale;
in particolare, le condotte poste in essere da contrarie a CP_1 qualsivoglia dovere coniugale, avevano determinato l'irreversibile venir meno dell'affectio coniugalis, di tal guisa che le parti, a seguito di ricorso sempre proposto dal marito, addivenivano alla separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Monza prima con sentenza parziale in punto status (sent. n. 815/21 – pubbl. in data 20.04.2021) e poi con successiva sentenza definitiva per le restanti questioni, peraltro oggetto di conclusioni congiunte delle parti (sent. del 14.12.203, n. 2966/23 – pubbl. in data 19.12.2023).
Nello specifico, le parti in sede di separazione addivenivano ai seguenti accordi: Per_ I. I genitori concordano sul permanere dell'affido all'Ente del figlio minore (n. 09.05.2008); Per_ II. Conferma di quanto già disposto in punto di collocamento del figlio minore e sulle visite padre-figlio.
III. Il padre si assumerà il 100% di tutte le spese straordinarie dei figli, mediche, scolastiche, specializzanti a livello professionale, sportive;
IV. Il padre si assumerà le spese condominiali dell'abitazione familiare, che resta assegnata a CP_1
V. Il padre si assumerà il 100% delle spese straordinarie relative all'immobile dedicato ad abitazione familiare;
VI. Rispetto al mantenimento dei figli le parti concordano l'attuale assegno con relativa rivalutazione Istat, pari ad oggi euro 1.410,00 (somma rivalutata secondo indici Istat al giungo 2023);
VII. Rispetto all'assegno di mantenimento in favore di il IG. i impegna a versare con decorrenza da CP_1 Pt_1 dicembre 2023 oltre alla somma di 500,00 come già previsto nell'ordinanza presidenziale, ad oggi rivalutato secondo indici Istat ad Euro 588,00, l'ulteriore somma di euro 300,00 per un totale da dicembre 2023 di Euro 888,00, per dodici mesi, con termine al dicembre 2024. A decorrere da gennaio 2025 la somma del mantenimento a favore di ornerà pari CP_1 ad euro 588,00 (somma rivalutata Istat a novembre 2023) oltre a tutti gli ulteriori aggiornamenti Istat.
VIII. inuncia all'assegno unico in favore di NORI Pt_1
IX. Le parti concordano di rinunciare ad eventuali richieste reciproche relative a spese ordinarie o straordinarie sino alla data di oggi X. inuncia alla richiesta di addebito. Pt_1
Parte convenuta, all'udienza del 12.12.2023, ha chiesto modificarsi gli accordi economici pattuiti all'udienza del 02.11.2023, chiedendo che “i 300,00 Euro previsti da dicembre 2023 a dicembre 2024, ad integrazione dell'assegno di mantenimento di siano imputati al mantenimento dei figli, e ciò per potere usufruire dei benefici fiscali legati al disagio CP_1 sociale.” Per_ All'udienza del 12.12.2023, il Curatore Speciale del minore ha concluso affinché venga mantenuto l'affido all'Ente Per_ di Pietro con mandato al Servizio di garantire il monitoraggio di nella prosecuzione del percorso terapeutico con lo psicologo privato individuato dai genitori, attualmente il Dott. Per_16
Le parti hanno concordato con le conclusioni del curatore speciale, ed entrambi i genitori ad oggi hanno confermato la fiducia nel terapeuta individuato.
12 esponeva che dal momento della separazione l'unione con la moglie non si era mai più ricostituita Pt_1 stante che gli attriti e le incomprensioni che, nel corso del tempo, si erano addirittura acuite, anche a causa delle difficoltà nella gestione dei figli che avevano messo in discussione le reciproche capacità genitoriali. Un ulteriore e non indifferente motivo di conflittualità era costituito dalle questioni economiche, posto che il ricorrente lamentava di essersi sempre fatto esclusivo carico di ogni onere e spesa relativa al sostentamento del nucleo familiare e che la moglie non aveva mai apportato alcun contributo economico, non rendendosi neppure puntuale nella gestione del ménage familiare.
Argomentando dettagliatamente in merito alle sue condizioni economico-reddituali, chiedeva una riduzione degli importi stabiliti a titolo di mantenimento in sede di separazione e di dichiararsi insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di vista la capacità CP_1 per quest'ultima di reperire in autonomia le sostanze atte al soddisfacimento dei propri bisogni.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.01.2023 si costituiva in giudizio la quale si CP_1 opponeva all'accoglimento delle richieste attoree, considerate non attendibili le ricostruzioni fattuali e le deduzioni avversarie.
La resistente affermava di non aver mai posto in essere comportamenti contrari ai doveri coniugali né, tantomeno, di aver estromesso il TI dalla gestione dei figli, così come da questi riportato nei propri scritti;
esponeva di essere sempre stata, nel corso degli anni, vittima di violenze verbali, psicologiche, fisiche e sessuali da parte del marito e di aver subito la circostanza di essere sempre stata il coniuge economicamente debole e svantaggiato. Inoltre, contestava le attitudini genitoriali paterne, consistenti nel coinvolgere i figli nei CP_1 dissidi tra i genitori in assoluto spregio al loro benessere psichico;
affermava di aver sempre contribuito, compatibilmente alle proprie capacità e sostanze, al supporto della famiglia.
Chiedeva disporsi in suo favore un assegno divorzile, esponendo di essere ormai, per età e condizioni personali, non spendibile nel mercato del lavoro. Stante la pendenza del procedimento di separazione, ancora aperto e in fase di istruttoria, la convenuta chiedeva sospendersi il procedimento di divorzio onde evitare, soprattutto rispetto alle questioni economiche, contrasti di giudicato.
All'udienza del 07.02.2023, tenutasi innanzi al Presidente f.f., le parti riferivano in merito alle condizioni personali e familiari e davano atto dell'intervento in corso da parte dei servizi sociali di Monza, incaricati nel procedimento di separazione;
il Presidente f.f. assegnava termine per la produzione della relazione e si riservava di emettere i provvedimenti provvisori e urgenti, resi poi con ordinanza del 06.03.2023.
Specificamente, venivano confermate le condizioni della separazione e veniva nominato il G.I. per la prosecuzione della causa.
Le parti si costituivano nella fase istruttoria con memorie depositate rispettivamente in data 29.05.2023 e
16.06.2023. All'udienza del 29.06.2023 parte resistente chiedeva disporsi la sospensione del procedimento data la pendenza della separazione, altresì chiedeva disporsi l'audizione del figlio minore . Per_1
Parte ricorrente si opponeva all'istanza di sospensione e, in ogni caso, entrambi i legali chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
13 Il Giudice rigettava l'istanza di sospensione del giudizio per mancanza dei presupposti, confermava l'incarico ai medesimi servizi sociali già attivi nel procedimento di separazione;
parimenti al procedimento di separazione, veniva nominata l'Avv. Ventura quale curatore speciale del minore , già incaricata Per_1 nella causa gemella.
Il curatore speciale si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 28.07.2023 chiedendo, in particolare, disporsi l'audizione del minore, la nomina di un coordinatore genitoriale e meglio specificarsi le competenze dell'Ente affidatario di Persona_1 con istanza depositata in data 22.09.2023, chiedeva emettersi sentenza parziale in punto Parte_1 status; nelle more, le parti depositavano nel rispetto dei termini di rito le memorie di cui all'art. 183, comma
VI, c.p.c. Con decreto del 15.12.2023 il Giudice, oltre ad anticipare l'udienza in ragione dell'istanza attorea, disponeva l'integrazione documentale in punto economico, prescrizione ottemperata dalle parti con successivi depositi. Inoltre, perveniva una nota di aggiornamento in merito al figlio . Per_1
All'udienza del 08.02.2024 aveva luogo la disamina in merito alle problematiche relative al minore, in particolar modo quelle del rendimento scolastico e del suo coinvolgimento nelle dinamiche conflittuali tra i genitori.
Parte ricorrente insisteva per la pronuncia di sentenza parziale e parte resistente si rimetteva, oltre a richiedere accertamenti istruttori sulle capacità patrimoniali di Pt_1
Il Giudice, in accoglimento della richiesta attorea, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia in punto status, emessa con sentenza del 08.02.2024, e con ordinanza emessa in pari data si pronunciava sulle istanze istruttorie, disponeva ulteriori produzioni documentali e rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo.
All'udienza del 19.09.2024 le parti davano atto delle perduranti criticità psicologiche del minore;
in particolare, si apprendeva della bocciatura scolastica di e il curatore speciale rappresentava di non Per_1 avere più avuto, dopo l'udienza tenutasi in febbraio, contatti con il minore, analogamente ai servizi sociali che non vedevano lo stesso da circa un anno.
Parte resistente chiedeva disporsi ulteriore produzione documentale per richiesta rigettata dal Pt_1
Giudice il quale, ritenuto sufficiente per la decisione il materiale probatorio già in atti, fissava udienza di pc ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Dalle conclusioni rassegnate dalle parti emergeva il netto divario relativamente alle richieste patrimoniali mentre, con riferimento alla modalità di affidamento di , la madre e il curatore speciale insistevano Per_1 affinché si confermasse l'affido all'Ente, in quanto ritenuta modalità meglio tutelante per il minore stesso, mentre il padre insisteva per l'affido in forma congiunta.
Con decreto emesso in data 15.11.2024, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. così come richiesti dalle parti e, all'esito del deposito delle comparse conclusionali, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia definitiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Preliminarmente, il Collegio da atto che tra le parti è già intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, resa dall'intestato Tribunale con sentenza emessa in data 08.02.2024 (sent. n. 476/24 – pubbl. in data 13.02.2024).
14 La decisione verte, dunque, sulle restanti questioni. II. Relativamente alla modalità di affidamento del minore il Collegio ritiene di dover Persona_1 confermare, in accoglimento della domanda formulata dalla resistente e dal curatore speciale, l'affidamento del minore in capo all'Ente già incaricato.
Invero, sussistono i presupposti per derogare alla regola generale di cui all'art. 337 ter c.c. che prevede l'affido in forma congiunta del minore a entrambi i genitori;
altresì, nel caso di specie, non si ravvisano neppure gli estremi per poter disporre l'affido in via esclusiva ad un solo genitore, avendo entrambe le parti mostrato, sia nel corso del procedimento di separazione che in quello di divorzio, marcati profili di disfunzioni genitoriali che hanno determinato un concreto pregiudizio per il preminente interesse del minore. Osserva il Tribunale come, fin dall'inizio del procedimento di separazione, siano stati posti in essere tutti gli interventi di sostegno per il nucleo familiare, per tali intendendosi sia in favore dei genitori che del minore, volti a superare le criticità genitoriali e le fragilità del minore all'interno del conflitto di coppia.
Nonostante l'avvio di tutti gli interventi di sostegno necessari, come emerge dalla più recente relazione depositata dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario, perdura una grave conflittualità tra i genitori che pregiudica negativamente gli interessi morali e materiali di . Per_1
Dagli atti di causa è emerso come risulti ancora oggi profondamente coinvolto nel conflitto Persona_1 tra i genitori i quali, a causa dei contrasti relativi principalmente a questioni di natura economica, non sono riusciti ad anteporre il benessere del figlio rispetto alla definizione dei loro assetti patrimoniali. Le relazioni familiari, così come riportato dai servizi sociali del Comune di Monza con relazione di aggiornamento del 07.02.2024, sono caratterizzate da parecchie criticità soprattutto con riguardo alle modalità di comunicazione tra i genitori che tendono a porre il minore in una condizione di stress e che lo hanno indotto, in un primo momento, ad attuare meccanismi di alleanza con il genitore collocatario.
Con l'evolversi della situazione, i genitori, anche disattendendo alle indicazioni del Dott. si Per_16 sono resi inadempienti all'indicazione di evitare di proiettare il figlio nelle loro situazioni conflittuali, trasmettendo messaggi distorti e confusivi, spesso riportandogli le proprie versioni dei fatti ovvero l'evoluzione dei procedimenti civili in corso.
Tale situazione ha indotto il minore a perdere la fiducia sia nel padre che nella madre, conducendolo a riporre fiducia solo su sé stesso e a mettere in dubbio l'efficacia e l'utilità degli strumenti adottati a sua tutela. La non sopita conflittualità genitoriale, infatti, si è riverberata negativamente sul benessere del figlio minore che, nonostante siano trascorsi sei anni dalla separazione dei genitori, non riesce ancora ad accedere a una bigenitorialità effettiva e sana, e necessita non solo di interventi di sostegno, ma anche di un soggetto terzo che, a fronte del contrasto genitoriale, assuma prontamente decisioni necessarie nel suo interesse. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e in considerazione dell'età del minore, ormai prossimo alla maggiore età, si ritiene che l'affido all'Ente risulti la modalità maggiormente tutelante per lo stesso, ritenuto che tale cornice istituzionale possa assolvere alla funzione di proteggere il minore oltre che a coadiuvarlo nell'adesione ai progetti terapeutici già in corso ovvero a quelli che il Servizio riterrà opportuno proporgli.
15 III. Quanto al collocamento del figlio minore, si rileva che le parti hanno formulato conclusioni difformi relativamente a tale aspetto;
la madre e il curatore speciale hanno chiesto disporsi il collocamento prevalente presso l'abitazione materna, mentre il padre ha chiesto il collocamento paritetico del figlio, con conseguente mantenimento diretto in capo a ciascun genitore per lo stesso.
Il Collegio ritiene di dover confermare il collocamento prevalente di presso l'abitazione materna Per_1 per i seguenti motivi: in primo luogo risulta collocato presso la madre sin dai tempi della Per_1 separazione, inoltre in corso di causa non sono emersi elementi tali da far ritenere pregiudizievole per il minore tale modalità di collocamento prevista e suggerita anche dalla CTU svolta nel corso della separazione.
Occorre valorizzare anche la circostanza che un'eventuale modifica del collocamento andrebbe indirettamente ad incidere sulle questioni economiche, impattando molto negativamente su che, Per_1 come ampiamente già sopra argomentato, è stato esposto in maniera eccessiva da entrambi i genitori alle questioni patrimoniali connesse alla gestione dei figli.
IV. Alla luce di ciò, il Collegio ritiene di dover confermare l'assegnazione della casa coniugale, unitamente a tutti gli arredi, a la quale vi continuerà a vivere unitamente ai figli. CP_1
Rispetto agli oneri legati al godimento dell'immobile, in assenza di diverso accordo tra le parti (come accaduto in sede di separazione), si osserva che le spese condominiali cd. ordinarie saranno a carico del genitore che gode dell'assegnazione in virtù delle regole ordinarie, nel caso in esame di CP_1 mentre sarà onere del proprietario farsi carico delle spese straordinarie secondo le regole generali della proprietà.
V. Relativamente al diritto di visita del figlio minore con il genitore non collocatario si osserva che durante tutto il giudizio sono emerse reciproche e costanti accuse tra le parti relativamente alle modalità ed alla qualità delle stesse, con una evidente strumentalizzazione della regolamentazione delle visite in quanto questione avente anche incidenze di natura economica. Alla luce si tutte le circostanze esaminate ed emerse in corso di causa, tra le quali l'atteggiamento delle parti nei confronti del figlio, il Collegio ritiene di dover confermare le modalità già in essere, al fine di rispondere concretamente all'esigenza di tutela del minore.
L'assetto in vigore si è dimostrato confacente con gli interessi di e in conformità col suo benessere: Per_1
l'attuale assetto di visite tra il minore e il padre, compatibilmente con le disfunzioni comunicative tra i genitori, ha garantito un rapporto con entrambe le parti, in particolare con quello non collocatario, limitando le contestazioni tra i genitori e, pertanto, sottraendo, almeno in parte, dal conflitto. Per_1
Pertanto, a conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, potrà vedere e tenere con Pt_1 sé sulla base del seguente calendario: Per_1
1. Il martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo feriale dalle 13.30 del martedì sino alle 13.30 del giorno successivo con impegno di andare a prenderlo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnarlo;
2. Il mercoledì dall'uscita da scuola per il pranzo con rientro successivo presso il domicilio materno entro l'ora di cena;
3. A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00 (nel periodo scolastico), sino al lunedì mattina alle ore 10:00 (nei periodi di sospensione scolastica);
16 4. Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui due Per_1 consecutive nel mese di agosto. In particolare, salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrerà con Per_1 il padre le prime due settimane di agosto, con la madre le altre due settimane;
trascorrerà col padre una settimana a giugno ed una settimana a luglio, periodi questi da identificare entro il 30 aprile di ogni anno;
5. Durante le vacanze di Natale, trascorrerà: Per_1 il giorno della vigilia dalla mattina sino alle ore 17,00 circa con la famiglia materna;
successivamente per la messa delle 18 con la famiglia paterna;
il giorno di Natale i genitori si alterneranno di anno in anno per il pranzo e per la cena;
in alternanza dal 26 dicembre alle ore 13.30 sino al 31 dicembre alle ore 13.30 con un genitore e dal 31 dicembre alle 13.30 sino al 6 gennaio alle 13.30 con l'altro;
6. Durante le vacanze di Pasqua trascorrerà l'intero periodo di sospensione scolastica ad anni Per_1 alterni con ciascun genitore;
7. I ponti del 25 Aprile, del 1° maggio e del 2 giugno li trascorrerà con il genitore che non ha Per_1 trascorso con lui le vacanze pasquali;
8. trascorrerà il ponte dell'Immacolata e le vacanze di Carnevale sempre con il padre. Per_1
VI. Relativamente all'assegno di mantenimento in favore dei figli a carico di il Collegio osserva Pt_1 quanto segue.
Preliminarmente si osserva che oltre a , ancora minorenne, le parti sono genitori anche di Per_1 Per_2
(n. 06.10.2004), divenuto nelle more dei procedimenti maggiorenne e pertanto estraneo alle determinazioni in punto affidamento, collocamento e visite, ma pacificamente ancora non economicamente autosufficiente e prevalentemente collocato presso la madre.
Rilevato che, come noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411; Cass. Civ.,
20.1.2012, n. 785; Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ., 28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ., 10.11.2011, n. 367), occorre nel caso in esame procedere alla ricostruzione delle capacità patrimoniali delle parti, alla luce di tutta la documentazione prodotta.
In sede di provvedimenti presidenziali, il Giudice aveva confermato le condizioni previste in sede di provvedimenti provvisori e urgenti di cui alla separazione;
in particolare, alla luce della documentazione esistente in atti in tale momento, era stato confermato a carico di un assegno di mantenimento in Pt_1 favore dei figli pari ad euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), ad oggi corrispondenti ad euro
1.410,00 per la rivalutazione Istat. Anche per quanto attiene alle spese straordinarie dei figli, in sede di provvedimenti presidenziali era stato confermato quanto previsto in fase di separazione, ponendo a carico del padre il 100% delle spese scolastiche e il 70% delle restanti spese straordinarie, spese mediche e sportive. Per quanto attiene alla resistente, on ha mai mutato nel corso di tutti i procedimenti, sia quello di CP_1 separazione iniziato a gennaio 2019 che l'odierno, le proprie capacità patrimoniali: la resistente non ha mai reperito un'attività lavorativa e ha solo percepito l'assegno di mantenimento relativo ai figli oltre all'assegno previsto in sede di separazione per il proprio mantenimento. Per quanto attiene a TI occorre prendere in esame i seguenti dati:
17 nell'anno di imposta 2019 (PF anno 2020) il ricorrente ha dichiarato redditi lordi annui pari ad € 73.649,00, i quali, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, determinano un netto mensile di circa € 4.270,00; nell'anno di imposta 2020 (PF anno 2021) il ricorrente ha dichiarato redditi lordi annui pari ad €
43.694,00, i quali, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, determinano un netto mensile di circa, € 2.850,00; nell'anno di imposta 2021 (PF anno 2022) il ricorrente ha dichiarato redditi lordi annui pari ad € 45.586,00,
i quali, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, determinano un netto mensile di circa € 2.950,00; nell'anno di imposta 2022 (PF anno 2023) il ricorrente ha dichiarato redditi lordi annui pari ad Euro 48.523,00, i quali, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, determinano un netto mensile di circa Euro 3.168,00. Il ricorrente ha documentato le seguenti partecipazioni:
- TROPICAL 92 S.r.l., piena proprietà del 2,5% delle quote di cui è socio senza cariche (nessun beneficio diverso da utili)
- piena proprietà del 49% delle quote, nuda proprietà dell'1%, è Controparte_5 usufruttuario dell'1%, di cui è Presidente del Consiglio di Amministrazione, benefici: compenso amministratore, auto aziendale uso promiscuo e relativi costi, assicurazioni diverse.
- iena proprietà del 2,35% delle quote, nuda proprietà del Controparte_6
41,03% delle quote di cui è socio senza cariche (nessun beneficio diverso da utili)
- piena proprietà del 12,5% delle quote, nuda proprietà del Controparte_7
12,5% delle quote, di cui è socio senza cariche (nessun beneficio diverso da utili)
- piena proprietà del 25% delle quote, nuda proprietà del 25% delle quote di cui è CP_8
Presidente del Consiglio di Amministrazione (nessun beneficio diverso da utili)
- piena proprietà quota 2582,28 nuda proprietà quota 10.329,13 di cui è uno dei tre CP_9 soci amministratori (nessun beneficio diverso da utili)
In seguito a richiesta di integrazione documentale da parte del Giudice, ha documentato la Pt_1 percezione dei seguenti dividendi da parte delle società di cui è socio, dividendi che essendo tassati alla fonte al 26% non confluiscono nelle dichiarazioni dei redditi:
- EUROPEA COSTRUZIONI SRL: nel 2019 utili netti percepiti pari ad euro 740,00; nel 2020 utili netti percepiti pari ad euro 3.956,10; nel 2021 utili netti percepiti pari ad euro 1387,50; nel 2022 utili netti percepiti pari ad euro 2.775,00;
- nel 2019 utili netti percepiti pari ad euro 12.950,00; nel 2020 Controparte_7 utili netti percepiti pari ad euro 3.700,00; nel 2021 utili netti percepiti pari ad euro 11.562,50; nel 2022 utili netti percepiti pari ad euro 4.625,00; nel 2023 utili netti percepiti pari ad euro 9.250,00;
- nel 2019 utili netti percepiti pari ad euro 39.000,00; nel 2020 utili netti Controparte_5 percepiti pari ad euro 178,50; nel 2021 utili netti percepiti pari ad euro 39.000,25; nel 2022 utili netti percepiti pari ad euro 38.999,85.
è inoltre titolare dei seguenti dritti reali, anche in seguito alla successione del proprio padre Pt_1 deceduto nel 2022:
18 -piena proprietà per ½ e nuda proprietà per ½ di un box in Monza, via Sant'Andrea n. 7 (fg. 17 part. 254 sub. 28);
-piena proprietà per ½ e nuda proprietà per ½ di un appartamento in Monza, via Sant'Andrea n. 7 (fg. 17 part. 254 sub. 102);
-nuda proprietà per 4/8 di un box in Monza via Lecco n. 55 piano T (fg. 30 part. 80);
-nuda proprietà per 4/8 di un appartamento in Monza via Lecco n. 55 piano T (fg. 30 part. 79 sub. 701);
-nuda proprietà per 4/8 di un appartamento in Monza via Lecco n. 55 piano 1 (fg. 30 part. 79 sub. 702);
-nuda proprietà per 4/8 di un appartamento in Monza via Lecco n. 55 piano 2 (fg. 30 part. 79 sub. 703);
-nuda proprietà per 4/8 di box in Monza via Lecco n. 55 piano S1 (fg. 30 part. 79 sub. 705);
-nuda proprietà per 4/8 di box in Monza via Lecco n. 55 piano T (fg. 30 part. 77);
-nuda proprietà per 4/8 di soffitta in Monza via Lecco n. 55 piano 3 (fg. 30 part. 79 sub. 704);
-nuda proprietà per 4/8 di capannone in Monza via Lecco n. 55 piano T-1 (fg. 30 part. 71/78 sub. 701);
-nuda proprietà per 30/1000 di box in PA, via Aurelia Ponente n. 27 piano T (fg. 35 part. 190 sub.
17);
-nuda proprietà per 30/1000 di box in PA, via Aurelia Ponente n. 27 piano T (fg. 35 part. 190 sub. 18);
-nuda proprietà per 30/1000 di abitazione in PA, via Aurelia Ponente n. 27 piano 1 (fg. 35 part. 190 sub. 24);
-nuda proprietà per 30/1000 di abitazione in PA, via Ponte Annibale n. 19 piano T (fg. 35 part. 190 sub. 25);
-nuda proprietà per 30/2000 di deposito in PA, via Aurelia Ponente n. 27 piano T (fg. 35 part. 190 sub. 10);
-nuda proprietà per 30/2000 di deposito in PA, via Aurelia Ponente n. 27 piano 1 (fg. 35 part. 190 sub. 19);
-nuda proprietà per 1/8 di agrumeto in PA (fg. 35 part. 194). Per quanto attiene ad eventuali conti titoli e/polizze e/o depositi ha documentato di non Pt_1 possederne.
Dall'analisi di tutti i conti correnti prodotti emergono gli accrediti relativi alla percezione dei dividendi delle società di cui sopra, compatibili con le dichiarazioni delle società; emergono numerosi bonifici della madre di (sig.ra a titolo di regalie e/o rimborsi. Tali dazioni, sebbene in alcune Pt_1 Parte_2 occasioni anche generose, non hanno una regolarità tale poterle considerare ai fini della determinazione della capacità reddituale del ricorrente. Dall'analisi della dichiarazione di successione del padre (deceduto in data 26.8.2022) emergono gli immobili già sopra identificati e le quote delle società sopra indicate.
Come liquidità al momento dell'apertura della successione, il padre possedeva titoli e liquidità per un controvalore pari ad euro 341.384,00, cui TI ha diritto per 1/3, essendo legittimario unitamente alla propria madre ed alla sorella. Ebbene, alla luce della sora esposta ricostruzione patrimoniale di sommando le entrate di cui alle Pt_1 dichiarazioni dei redditi ai dividenti percepiti con regolarità dalle società di cui è socio, si può concludere che il ricorrente abbia una disponibilità netta mensile di circa euro 7.500,00.
19 Come esborsi TI ha documentato il pagamento del canone di locazione, pari ad euro 660,00 mensili, oltre ad una rata di mutuo acceso per la ristrutturazione dell'immobile pari ad euro 1.092,50 (in scadenza a giugno 2026). Alla luce di tanto premesso e considerato che concorre, indirettamente, al mantenimento dei figli Pt_1 anche attraverso la messa a disposizione della casa familiare, il Collegio ritiene congruo porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad euro 1.800,00 (euro 900,00 per ciascun figlio).
Per quanto attiene alle spese straordinarie, il Collegio condivide la proposta del Curatore Speciale di
, di porre a carico di il 100% delle suddette spese, salvo l'onere della madre di condividere e Per_1 Pt_1 concordare con il padre le spese come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Il padre non si è mai sottratto, nell'interesse dei figli, ad assumersi tutte le spese straordinarie loro riconducibili, avendo dimostrato in corso di causa (e anche in sede di separazione ove il padre aveva acconsentito a tale onere integrale) di essere molto supportivo in tutte le attività sportive e scolastiche/professionalizzanti.
Per quanto riguarda la decorrenza del nuovo assegno di mantenimento in favore dei figli a carico di si dispone che il nuovo assegno decorra dal mese successivo al deposito della sentenza sullo status Pt_1 divorzile, ovverosia dal marzo 2024. VII. Con riferimento alla richiesta di di vedersi riconosciuto un assegno divorzile, cui si CP_1 Pt_1 oppone, il Collegio osserva quanto segue. In sede di provvedimenti presidenziali il Giudice ha confermato le condizioni provvisorie e urgenti di cui alla separazione, ponendo a carico di un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro Pt_1
500,00 mensili.
In sede di consensualizzazione della separazione le parti hanno concordato il mantenimento di un assegno di separazione in favore della moglie pari ad euro 500,00 mensili (rivalutati Istat ad euro 588,00), oltre ad un aumento di euro 300,00, ma limitato nel tempo da dicembre 2023 a dicembre 2024. Tanto premesso, occorre sottolineare come i due istituiti, assegno di mantenimento e assegno divorzile, abbiano ratio e finalità differenti.
Intorno alla funzione dell'assegno divorzile e ai parametri ai quali ancorare il diritto del coniuge di percepirlo e dai quali fare dipendere la relativa quantificazione, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti interpretativi, composti da un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18287 del 11 luglio 2018.
Con la pronuncia citata le Sezioni Unite, nell'offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5 c. 6 L. div., hanno preso le distanze dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti che, pur divergendo in merito al criterio al quale rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge, erano accomunati dal fatto riconoscere all'assegno divorzile una funzione eminentemente assistenziale, rispondente a una logica di solidarietà c.d. post coniugale, attenuata rispetto a quella che connota il rapporto di coniugio in seguito alla pronuncia di separazione. Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in concreto scelto dalle
20 parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio).
La giurisprudenza della Suprema Corte successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite, nel solco dei principi espressi dalla pronuncia del 2018, ha ulteriormente specificato i presupposti per il riconoscimento al coniuge economicamente più debole di un assegno divorzile. In particolare, è stato precisato che accanto alla principale e imprescindibile funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ai sensi dell'articolo 5, c. 6, L. 898 del 1970, dovendo la soglia della indipendenza economica intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale - ha valorizzato nell'assegno divorzile la funzione perequativo-compensativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra i coniugi - che vale unicamente come precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5 c.6 L. 898/1970 - o l'elevata capacità economica di uno dei due.
Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale, insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività.
Ai fini della funzione compensativa dell'assegno divorzile, quella scelta assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in concreto. È in tal caso che il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione meritevole di riequilibrio.
Diversamente opinando, si verificherebbe una duplice incongruenza. In primo luogo, qualora l'attività endofamiliare fosse reputata di per sé meritevole di compensazione in sede post coniugale a favore del coniuge che l'abbia svolta, si dovrebbe concludere irragionevolmente che l'attività professionale prestata dall'altro coniuge non sarebbe altrettanto idonea ad arrecare un analogo contributo alla formazione del patrimonio comune e individuale, anche quando abbia consentito alla famiglia di godere di un elevato tenore di vita e all'altro coniuge di beneficiare delle utilità e dei guadagni che potrebbero confluire nel patrimonio individuale del coniuge richiedente l'assegno, in sede di divisione a seguito dello scioglimento della comunione legale dei beni. (Cass. n. 11787 del 2021).
21 In secondo luogo, se l'attribuzione dell'assegno prescindesse dalla necessità di dimostrare le aspettative professionali sacrificate, in conseguenza della scelta di dedicarsi alle cure domestiche e dei figli, verrebbe meno la ragione della esigenza di riequilibrare il divario reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi, il quale non potrebbe dirsi causalmente riconducibile a quella scelta, quanto piuttosto alle pregresse formazioni professionali individuali, quale risultato delle diverse storie di ciascun componente della coppia (Cass. ord. n. 29920 del 2022). Con particolare riferimento all'onere della prova assume fondamentale rilievo la pronuncia delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 32198 del 5.11.2021 che ha precisato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Ebbene, tanto premesso, si rileva che on ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare in concreto CP_1 che la sua scelta di dedicarsi alla vita familiare, seppur condivisa (o quanto meno originariamente condivisa anche da , sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a Pt_1 realistiche occasioni professionali e reddituali. non ha fornito prova neppure della sua eventuale incidenza nella carriera di Il ricorrente CP_1 Pt_1 lavora presso l'azienda familiare, fondata dalla famiglia del ricorrente molto prima del matrimonio tra e e percepisce dividendi da società create dai genitori. Pt_1 CP_1
Nessun capitolo di prova indicato era idoneo a dimostrare quanto richiesto dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile.
In ogni caso sono circostanze non contestate anche dalla resistente che la stessa dall'età di 23 anni ha collaborato nella propria azienda di famiglia, che ha lavorato fino al 2004, che ha mantenuto una collaborazione sino al 2007.
Il Collegio, alla luce di quanto premesso, ritiene che non sussistano i presupposti per attribuire a n CP_1 assegno divorzile. Per l'effetto dell'assenza dei presupposti dell'assegno divorzile si dispone che l'attuale assegno di mantenimento, confermato in sede di provvedimenti presidenziali anche in questo procedimento, vada revocato dal mese successivo al deposito della sentenza sullo status divorzile, ovverossia da marzo 2024. VIII. Per quanto attiene alle istanze istruttorie per prove testimoniali si richiama e conferma quanto argomentato nell'ordinanza del 09.02.2024 relativamente al rigetto. Per quanto attiene alla richiesta di i disporre indagini patrimoniali su sulla quale il Giudice CP_1 Pt_1 si era riservato la valutazione all'esito delle produzioni documentali disposte nella medesima ordinanza, si rileva che la documentazione depositata successivamente da si considera completa ed esaustiva Pt_1 ai fini della ricostruzione della sua capacità patrimoniale e che pertanto l'indagine patrimoniale è da considerarsi superflua e meramente esplorativa. Per quanto attiene alla richiesta di parte resistente, formulata nelle proprie PC, di rimettere la causa in istruttoria al fine di ordinare a di produrre gli estratti del conto n. 383 relativi al periodo Pt_1 CP_3
01.07.-30.09.2018 e 01.10-30.11.2019, nonché copia conforme all'originale della dichiarazione di successione della IG.ra , si rileva che gli estratti conto richiesti sono stati prodotti da Persona_5 Pt_1
22 unitamente alla prima meria ex art. 190 c.p.c. e che la dichiarazione di successione di è stata Persona_5 correttamente depositata, non essendo necessario il suo deposito in copia conforme.
Per quanto attiene alla richiesta di ascolto di , si rileva che il minore è stato sentito dal Curatore Per_1
Speciale, dai servizi sociali, dalla CTU nel corso della separazione, è stato coinvolto, suo malgrado, in un accesissimo conflitto tra i genitori avente ad oggetto, direttamente o indirettamente, questioni economiche, ha subito un evidente pregiudizio dalla conflittualità tra i genitori: disporne l'ascolto nell'ambito del procedimento divorzile non avrebbe apportato alcun elemento utile alle questioni principalmente dibattute tra le parti (di natura economiche) e avrebbe ulteriormente danneggiato il benessere del figlio.
IX. Per quanto attiene alla percezione dell'AU erogato dall'INPS si confermano gli accordi delle parti già intervenuti in sede di separazione e di cui le parti non hanno chiesto alcuna modifica. L'AU sarà percepito integralmente da CP_1
X. Vista la natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, si dichiarano compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5921/2022, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Affida il figlio minore all'Ente territorialmente competente rispetto alla residenza Persona_1 dello stesso, attualmente il comune di Monza, che assumerà, in via esclusiva, le determinazioni afferenti le scelte di istruzione, educazione e cura afferenti il minore, per la durata di ventiquattro mesi dal deposito del presente provvedimento ed in ogni caso fino al prossimo raggiungimento della maggiore età.
Dispone che l'ente affidatario verifichi la prosecuzione da parte del minore del percorso psicologico, monitori il suo benessere con periodici colloqui, anche con i genitori;
verifichi il rispetto da parte dei genitori della calendarizzazione delle visite padre-figlio; invita l'ente affidatario, in caso di insorgendo pregiudizio per il minore, a formulare istanze alla competente
Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Dispone che l'ente affidatario comunichi ai genitori, al Curatore Speciale e al Tribunale entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Colloca il minore presso la madre;
Persona_1
3. Assegna la casa familiare a con i mobili che la arredano, in qualità di genitore CP_1 collocatario del minore e del figlio maggiorenne maggiorenne, ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente;
gli oneri ordinari relativi alla gestione dell'immobile saranno a carico del genitore assegnatario.
4. Dispone che il padre possa tenere con sé il figlio secondo la seguente calendarizzazione: Per_1
a. Il martedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo feriale dalle 13.30 del martedì sino alle 13.30 del giorno successivo con impegno di andare a prenderlo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnarlo;
23 b. Il mercoledì dall'uscita da scuola per il pranzo con rientro successivo presso il domicilio materno entro l'ora di cena;
c. A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00 (nel periodo scolastico), sino al lunedì mattina alle ore 10:00 (nei periodi di sospensione scolastica);
d. Durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza di Per_1 cui due consecutive nel mese di agosto. In particolare, salvo diversi accordi tra i genitori, Per_1 trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto, con la madre le altre due settimane;
trascorrerà col padre una settimana a giugno ed una settimana a luglio, periodi questi da identificare entro il 30 aprile di ogni anno;
e. Durante le vacanze di Natale, trascorrerà: Per_1 il giorno della vigilia dalla mattina sino alle ore 17,00 circa con la famiglia materna;
successivamente per la messa delle 18 con la famiglia paterna;
il giorno di Natale i genitori si alterneranno di anno in anno per il pranzo e per la cena;
in alternanza dal 26 dicembre alle ore
13.30 sino al 31 dicembre alle ore 13.30 con un genitore e dal 31 dicembre alle 13.30 sino al 6 gennaio alle 13.30 con l'altro;
f. Durante le vacanze di Pasqua trascorrerà l'intero periodo di sospensione scolastica ad Per_1 anni alterni con ciascun genitore;
g. I ponti del 25 Aprile, del 1° maggio e del 2 giugno li trascorrerà con il genitore che non Per_1 ha trascorso con lui le vacanze pasquali;
h. trascorrerà il ponte dell'Immacolata e le vacanze di Carnevale sempre con il padre. Per_1
5. Dispone che corrisponda a per il mantenimento dei figli, Parte_1 CP_1
l'assegno periodico di Euro 1.800,00 mensili (pari a Euro 900,00 per ciascun figlio), con decorrenza da marzo 2024, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola;
detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da febbraio 2026 e con riferimento al mese di febbraio 2025;
6. Pone altresì a carico di il 100% delle spese straordinarie scolastiche, Parte_1 mediche e sportive relative ai figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari
24 non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
7. Rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da , disponendo la revoca CP_1 dell'attuale assegno di mantenimento con decorrenza da marzo 2024;
8. Conferma l'assegnazione dell'AU erogato dall'Inps integralmente a CP_1
9. Rigetta le richieste istruttorie e di rimessione in istruttoria;
10. Compensa le spese di lite.
25 Manda la Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai servizi sociali di Monza, alle parti, al Curatore Speciale.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 06.02.2025 Il Presidente
Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Ethel Matilde Ancona
26