Articolo 36 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
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Versione
3 settembre 1862
Art. 36.

Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del pubblico ministero, potra' condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria, non maggiore della meta' degli stipendi, degli aggi e delle indennita' al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennita' potra' condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potra' pur anche, secondo la gravita' dei casi, proporne al ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione.

Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sara' fatto compilare a spese dell'agente.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862
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