TRIB
Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 644/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parise;
Parte_1
Attore contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Anita Corigliano;
Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: Buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI: Come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 21.3.2024, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
premesso che: a) è possessore di n.5 buoni postali, serie 180 nn. Parte_1
00001081766010479; 0000108176610456; 00001081765710455; 0000108176581032;
00001081765910409, del valore di € 5.000,00 cadauno, emessi in suo favore e della defunta pagina 1 di 7 madre , con clausola “pari facoltà al rimborso” (CPFR); b) di recente, si recava Persona_1 presso l'Ufficio postale di Cariati (CS), che aveva emesso i suddetti buoni, al fine di ottenerne il rimborso, ma lo stesso gli veniva negato per presunta ed asserita intervenuta prescrizione dei suddetti titoli;
c) il rifiuto del rimborso del buono fruttifero postale risultava essere palesemente illegittimo, ingiusto ed ingiustificato trattandosi di buono postale avente serie 180 emesso successivamente al 28 dicembre del 2000, dunque risultava essere un buono a scadenza unica e non a scadenza doppia come il resto dei buoni fruttiferi postali;
d) il termine di prescrizione non veniva in alcun modo indicato al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi. Infatti, detti titoli risultavano essere sprovvisti dell'apposita etichetta con timbro contenente la data di prescrizione,
l'indicazione della scadenza e delle condizioni di aggiornamento dello stesso;
e) l'Ente Poste non provvedeva ad informare dell'eventuale scadenza e/o prescrizione del buono, né Parte_1 forniva e consegnava, al momento dell'emissione, l'obbligatorio foglio informativo;
f) Parte_1 veniva a conoscenza dell'asserita intervenuta prescrizione solo al momento della richiesta di rimborso dei BFP.
Tanto premesso, deduceva il diritto alla riscossione del buoni fruttiferi postali, atteso che non poteva essere invocata alcuna prescrizione da parte delle e, nella denegata Controparte_1
ipotesi di accertamento della prescrizione, sosteneva il diritto al risarcimento del danno subito per un importo pari alla sorte capitale dei buoni oggetto di causa, oltre interessi legali e di mora maturati, per la violazione contrattuale imputabile a dovuta alla scorretta condotta ed CP_1
alla poca trasparenza volutamente tenuta nei confronti dei sottoscrittori, con omissione della consegna del FIA.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” - Nel merito: ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di , per tutto Parte_1 quanto sopra esposto, al rimborso dei bfp per una somma di € 25.000,00 oltre interessi nel frattempo maturati, come da condizioni sottoscritte e con rivalutazione monetaria sino al soddisfo ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, atteso che nessuna prescrizione è intervenuta per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in subordine, nelle denegata ipotesi che venisse dichiarata la prescrizione del diritto dell'attore alla riscossione dei buoni, che comunque si contesta, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta in ordine alla mancata consegna del Fia e condannare la stessa al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore della somma di € 25.000,00, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia venuta, oltre interessi legali e di mora maturati sino al soddisfo, per violazione delle norma
pagina 2 di 7 di legge sopra indicate. - Condannare la Convenuta alle spese, diritti e compensi di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva in giudizio la quale contestava le avverse domande perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto. In particolare, eccepiva la prescrizione, in quanto i buoni postali fruttiferi (BPF) intestati a controparte ed emessi in data 28.11.2006 appartenevano alla serie “a termine” 18O, come da Foglio Informativo, regolarmente consegnato e reso pubblico sul sito web di Cassa Depositi e Prestiti nonché esposto presso l'ufficio postale. I suddetti buoni, con una durata massima di diciotto mesi dalla data di sottoscrizione e liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza ovvero in data 28.05.2008, si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza dei titoli ovvero in data 28.05.2018, ultima data utile di rimborso;
Deduceva, inoltre, che i Buoni Postali Fruttiferi sono stati emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, pertanto è stato solo il collocatore in esclusiva di tali prodotti e non aveva alcun CP_1
potere o responsabilità in merito alle condizioni di remunerazione e alle modalità di disciplina definite per i BPF. Da ciò sosteneva l'infondatezza dell'asserita violazione dei doveri gravanti sull'intermediario, in quanto , con la consegna del buono e del relativo foglio CP_1 informativo, aveva regolarmente informato parte attrice delle condizioni dell'investimento, osservando i principi di trasparenza, correttezza e diligenza previsti dalla legge ed in ogni caso la spiegata azione contrattuale e/o extracontrattuale per violazione delle norme di correttezza e buona fede anch'essa ampiamente prescritta, in quanto dalla sottoscrizione dei buoni era ampiamente decorso il termine ordinario decennale, in assenza di atti interruttivi.
concludeva chiedendo: “nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta Controparte_1
prescrizione del diritto al rimborso ed al risarcimento del danno e comunque rigettare ogni avversa la domanda perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art.1227 I e
II comma c.p.c.. Con vittoria delle spese e competenze di lite.”
All'udienza del 27.02.2025 tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi. Il G.I. tratteneva la causa in decisione.
1. Nel merito
La domanda dell'attore è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
1.1 In punto di diritto, si rileva che i buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa
Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono garantiti direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e vengono collocati presso gli uffici di Controparte_1
pagina 3 di 7 Il termine per il decorso della prescrizione è stato fissato in 10 anni con il decreto del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000 che, modificando la precedente disciplina, all'art. 8 ha previsto che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Detti titoli, secondo la Corte di Cassazione, vanno qualificati quali titoli di legittimazione (cfr. Cass.,
SS.UU., sent. n. 13979/2007), necessari ex art. 2002 c.c. unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori, alla disciplina dettata dai
Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere il contenuto del contratto
“ab externo”, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
In forza di tale ricostruzione, pertanto, è stata ritenuta non applicabile ai buoni in parola la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati, cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr.
Cass., SS.UU., sent. n. 3963/2019).
Venendo, al caso in esame, si osserva che i buoni fruttiferi postali serie “18O” sono soggetti a termine con durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 8 del D.M del
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000.
Risulta, dunque, che i buoni in questione, sottoscritti in data 28.11.2006, con scadenza il
28.05.2008 e che da tale data iniziava a decorrere il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso, maturato, quindi, in data 28.05.2018.
Ebbene, dalle deduzioni delle parti si evince che la richiesta di rimborso è avvenuta oltre detto termine e che non vi è stata, medio tempore, alcuna interruzione del termine prescrizionale.
Era onere dell'attore dell'attore di attivarsi per conoscere gli elementi di disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente avanzare la richiesta di rimborso del capitale e liquidazione degli interessi.
D'altra parte, tali informazioni potevano essere facilmente reperite dalla consultazione dei siti del
Decreto Ministeriale del 19.12.2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero dai prospetti informativi affissi all'interno degli Uffici Postali.
pagina 4 di 7 Non appaiono fondate le argomentazioni svolte dall'attore, nella parte in cui contesta la decorrenza del termine prescrizionale, sul presupposto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'Ufficio , che non l'avrebbe messo nelle condizioni di conoscere la natura e le CP_2 caratteristiche dell'investimento e di avvedersi, in particolare, della scadenza dei titolo in questione.
Ed invero, l'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possa, pertanto, influire sul relativo decorso l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo giuridicamente rilevanti come causa di sospensione solo quelle circostanze tassativamente indicate nell'art. 2941 c.c.
A tal proposito, giova rilevare che la Corte di Cassazione ha statuito che “condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi…Come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suodiritto, nè il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (v. in particolare Cass. 3584/2012)” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 996/2022).
Le argomentazioni sopra esposte impediscono, quindi, di ritenere sussistente la responsabilità di per omessa osservanza di obblighi informativi o per inadeguatezza delle Controparte_1
informazioni presenti sui buoni fruttiferi postali, tali da avere impedito il decorso della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni medesimi ormai scaduti e non più incassabili (cfr. Tribunale Spezia
n. 586/2019; Tribunale Torino 8.4.2020; Tribunale Busto Arsizio n. 286/2021; Tribunale Brescia
6.10.2021).
Risulta, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 2941, c. I, n. 8) c.c., che prevede la sospensione della prescrizione nel caso in cui il debitore abbia dolosamente occultato il debito al creditore.
Come già detto, con riferimento al termine di prescrizione del diritto al rimborso, lo stesso è previsto per atto normativo, ciò ovviamente non consente di ritenere configurabile l'occultamento da parte di Controparte_1
1.2 Parimenti infondata è anche la domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, avanzata, in via subordinata, dall'attore, tenuto conto che l'esposizione delle pagina 5 di 7 condizioni praticate nei locali delle , la pubblicizzazione del foglio illustrativo e la CP_1
pubblicazione sui siti internet, finalizzate a consentire al risparmiatore di verificare direttamente presso l'ufficio postale o via internet le condizioni applicate al rapporto, non integrano obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale (cfr. Tribunale Savona, sez. I, sent. del 22 febbraio 2022, n. 186; Tribunale Pavia, sent. del 7 marzo 2022, n. 281).
A riguardo, deve rilevarsi che essendo presente sui buoni per cui è causa, la serie di appartenenza
(18O), l'attore, come visto, avrebbe potuto agevolmente avere conoscenza della disciplina dei titoli
- tra cui la scadenza degli stessi e del termine di prescrizione - la quale, si ribadisce, è di fonte normativa.
A ciò va aggiunto che, l'avvenuta pubblicazione dell' avviso relativo alle condizioni generali dei buoni, in questione, mediante affissione nei locali della convenuta, non è contestata dall'attore se non sul profilo della irrilevanza (pag. 1 Memoria del 5.07.2024 n.1 ex art.171 ter c.p.c.). Tanto, invece, rileva sulla reperibilità del materiale informativo, compresi i rischi tipici dell'operazione, con riferimento alla serie di buoni fruttiferi postali emessi dal 1 novembre 2006.(Doc.
5 -6 Deposito
Telematico del 14.5.2024 Avv. Corigliano)
Alla luce delle esposte considerazioni, va rigettata la domanda, dovendosi ritenere assorbite in quanto detto le ulteriori questioni.
2.Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 644/24 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Spese compensate.
Castrovillari, 08.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 6 di 7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa
Talarico
pagina 7 di 7