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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Giovanna Gioia Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 790 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del 13-18.03.2025, emessa all'esito dell'udienza del 4.3.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola n.
266/2023 pubblicata in data 03/04/2023, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in forza di procura rilasciata a margine della citazione in appello, dall'Avv. Giorgio Santoro;
- APPELLANTI =
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._4 CP_2
( ), rappresentati e difesi, come da procura rilasciata a margine C.F._5 della comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesco Siciliano;
- APPELLATI =
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da Controparte_3 C.F._6
1 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Vincenzo Bruno;
- APPELLATA =
E
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 dell''amministratore pro tempore,
- APPELLATO CONTUMACE =
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: “...Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, annullare l'impugnata sentenza n. 266/2023 emessa dal Tribunale di
Paola.
Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati e : “…rilevare d'ufficio la tardività CP_1 CP_2 dell'appello e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riferimento agli odierni appellati;
nel merito e nella denegata ipotesi di superamento della tardività dell'appello confermare la sentenza di primo grado anche con riferimento ai motivi di impugnazione della delibera condominiale devoluti ex art. 346.
Con condanna aggrvata ex art 96 cpc da distarsi a favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Per l'appellata : “…in via preliminare ed in rito, Controparte_3
1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli appellanti alla proposizione della impugnazione della sentenza di primo grado e definitiva del giudizio
n. 1310/2021 r.g. del Tribunale di Paola, avente ad oggetto la declaratoria di nullità della delibera condominiale del 18.08.2021, pronuncia a cui il ha prestato CP_4 acquiescenza e, per l'effetto, dichiarare la proposta impugnazione inammissibile, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nella sua nuova formulazione;
2) Accertare e dichiarare la tardività dell'atto di appello proposto oltre il termine breve di 30 giorni dalla intervenuta notifica della sentenza e, per l'effetto, dichiarare la proposta impugnazione inammissibile, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nella sua nuova formulazione;
nel merito,
2 3) Rigettare integralmente l'atto di appello proposto, dovendosi accertare e dichiarare, così confermando la sentenza di primo grado, la nullità o, quantomeno, disporre
l'annullamento della delibera condominiale impugnata, così privandola di ogni effetto ed efficacia giuridica, per tutte le causali di cui in narrativa, anche per come riproposte con il presente atto, in ogni caso, confermata l'impugnata sentenza in ogni sua parte, anche in tema di spese
e compensi liquidati, dunque, dichiarato inammissibile o rigettato integralmente il proposto appello, in accoglimento definitivo della impugnazione della delibera condominiale proposta dalla appellata , Controparte_3
4) Condannare gli appellanti per responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e propongono, in questa sede, Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello avverso la sentenza n. 266/2023 pubblicata in data 03/04/2023 e – a loro dire – notificata in data 05.04.2023, con cui il Tribunale di Paola – accogliendo la domanda proposta da , e nei confronti del CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e nel contraddittorio di essi appellanti, in quel grado intervenuti – ha Controparte_4 dichiarato la nullità della delibera dell'assemblea del citato del 18.8.2021 CP_4 limitatamente al secondo punto all'ordine del giorno e ha condannato il convenuto e gli intervenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio.
La sentenza, depositata in data 3.4.2023, è stata notificata dalla difesa degli appellati e al procuratore degli appellanti tramite PEC (non in data CP_1 CP_2
5.4.2023, bensì) in data 3.4.2023, per come risulta dalla notifica (in formato .msg) allegata dalla difesa di costoro.
In particolare, risulta notificata copia della sentenza (sia pure priva di sottoscrizioni e di data di deposito), unitamente alla relata di notifica e alla comunicazione, allegata tramite elemento di outlook, pervenuta al notificante dalla cancelleria, con cui veniva data notizia del deposito della sentenza, della data di detto deposito, del numero di ruolo e delle generalità delle parti.
3 Trattasi, all'evidenza, di rituale notifica, corredata da relativa relata, e non di mera trasmissione della comunicazione di cancelleria, di talché alcuna pertinenza assumono, nel caso di specie, gli argomenti spesi dalla difesa degli appellanti per sostenere che, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., la notifica della sentenza, prevista dall'art. 326 c.p.c., non ammette equipollenti: nella specie è ravvisabile proprio una notifica e non un suo succedaneo.
Inoltre, la notifica non è stata eseguita al solo scopo di ottenere il pagamento delle spese, non risultando, tale limitato intendimento, da alcun messaggio né dal contenuto della relata.
È vero, poi, che la sentenza è stata notificata in copia non autentica, atteso, peraltro, che l'attestazione di conformità, contenuta nella relata, è carente proprio del cuore dell'attestazione (in essa si legge, infatti “Il sottoscritto avv. Francesco Siciliano del foro di Cosenza...dichiara a norma dell'articolo ex art 18 bis, comma 9 bis, DL 179/201 convertito con legge n. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, che la copia per immagine degli atti notificati, estratti dal fascicolo del Tribunale di Paola R.G.
1310/2021”). Ciò nondimeno, la mancanza di simile attestazione è, nella fattispecie, validamente surrogata dall'allegazione del messaggio Pec della cancelleria, che offre la prova diretta della conformità della copia notificata a quella depositata nel fascicolo telematico del Tribunale. La comunicazione, poi, contiene e rende conoscibili tutti i dati della sentenza (numero di ruolo della causa, autorità procedente, nome delle parti, numero e data di deposito della sentenza) e ne consente il suo immediato coordinamento con il contenuto della relata di notifica nella quale il difensore dichiara, appunto, di notificare la sentenza n. 266/2023 del Tribunale di Paola, resa tra le parti, nella stessa relata specificamente indicate.
Dunque, dalla data del 3.4.2023 è iniziato a decorrere, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., il termine di decadenza di “breve” di cui all'art. 326 c.p.c., pari a trenta giorni, scadenti, nella fattispecie, il 3 maggio 2023. L'appello è stato notificato, invece, in data 4 maggio
2023 e, quindi, tardivamente.
Ne consegue che va accolta l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla difesa degli appellati e l'appello va dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
4 Simile conclusione non è ostacolata dal fatto che la notifica della sentenza è avvenuta a cura dell'avv. Siciliano, nell'interesse di e , sicché alla CP_1 CP_2 notifica non ha provveduto l'altra attrice in primo grado, . Controparte_3
Si rammenta, infatti, che “Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri
l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario") [come nella fattispecie, ndr], è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione,
l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti” (Cass. n. 14722 del 07/06/2018; conforme Cass. n. 667 del 15/01/2021). Dunque
l'appello è tardivo anche nei confronti della parte non notificante.
L'inammissibilità per tardività del gravame – che è profilo logicamente pregiudiziale – assorbe tutte le altre censure mosse dagli appellati, compreso l'eccepito difetto di legittimazione degli appellanti, il cui scrutinio implica che l'appello sia stato tempestivamente proposto.
Va rigettata, infine, la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., avanzata da tutti gli appellati nei confronti degli appellanti, in carenza di prova di un danno che non sia ristorabile attraverso la rifusione delle spese di lite.
Le spese di lite nel presente grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come da dispositivo (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014
e succ. mod. per le cause di secondo grado di valore indeterminabile di bassa complessità, riconosciute tutte le fasi, liquidate secondo i parametri minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni, in fatto e in diritto, trattate nel presente grado e l'assenza di attività istruttoria in senso stretto), con distrazione in favore dei rispettivi procuratori antistatari.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 266/2023 pubblicata in data 3/04/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dagli appellati nei confronti degli appellanti;
3. condanna in solido gli appellanti alla rifusione, in favore di e CP_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro CP_2
4.996,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.:
4. condanna in solido gli appellanti alla rifusione, in favore di , delle Controparte_3
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.996,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.:
5. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Giovanna Gioia
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Giovanna Gioia Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 790 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del 13-18.03.2025, emessa all'esito dell'udienza del 4.3.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola n.
266/2023 pubblicata in data 03/04/2023, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in forza di procura rilasciata a margine della citazione in appello, dall'Avv. Giorgio Santoro;
- APPELLANTI =
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._4 CP_2
( ), rappresentati e difesi, come da procura rilasciata a margine C.F._5 della comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesco Siciliano;
- APPELLATI =
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da Controparte_3 C.F._6
1 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Vincenzo Bruno;
- APPELLATA =
E
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_1 dell''amministratore pro tempore,
- APPELLATO CONTUMACE =
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: “...Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, annullare l'impugnata sentenza n. 266/2023 emessa dal Tribunale di
Paola.
Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati e : “…rilevare d'ufficio la tardività CP_1 CP_2 dell'appello e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riferimento agli odierni appellati;
nel merito e nella denegata ipotesi di superamento della tardività dell'appello confermare la sentenza di primo grado anche con riferimento ai motivi di impugnazione della delibera condominiale devoluti ex art. 346.
Con condanna aggrvata ex art 96 cpc da distarsi a favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Per l'appellata : “…in via preliminare ed in rito, Controparte_3
1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli appellanti alla proposizione della impugnazione della sentenza di primo grado e definitiva del giudizio
n. 1310/2021 r.g. del Tribunale di Paola, avente ad oggetto la declaratoria di nullità della delibera condominiale del 18.08.2021, pronuncia a cui il ha prestato CP_4 acquiescenza e, per l'effetto, dichiarare la proposta impugnazione inammissibile, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nella sua nuova formulazione;
2) Accertare e dichiarare la tardività dell'atto di appello proposto oltre il termine breve di 30 giorni dalla intervenuta notifica della sentenza e, per l'effetto, dichiarare la proposta impugnazione inammissibile, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nella sua nuova formulazione;
nel merito,
2 3) Rigettare integralmente l'atto di appello proposto, dovendosi accertare e dichiarare, così confermando la sentenza di primo grado, la nullità o, quantomeno, disporre
l'annullamento della delibera condominiale impugnata, così privandola di ogni effetto ed efficacia giuridica, per tutte le causali di cui in narrativa, anche per come riproposte con il presente atto, in ogni caso, confermata l'impugnata sentenza in ogni sua parte, anche in tema di spese
e compensi liquidati, dunque, dichiarato inammissibile o rigettato integralmente il proposto appello, in accoglimento definitivo della impugnazione della delibera condominiale proposta dalla appellata , Controparte_3
4) Condannare gli appellanti per responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e propongono, in questa sede, Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello avverso la sentenza n. 266/2023 pubblicata in data 03/04/2023 e – a loro dire – notificata in data 05.04.2023, con cui il Tribunale di Paola – accogliendo la domanda proposta da , e nei confronti del CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e nel contraddittorio di essi appellanti, in quel grado intervenuti – ha Controparte_4 dichiarato la nullità della delibera dell'assemblea del citato del 18.8.2021 CP_4 limitatamente al secondo punto all'ordine del giorno e ha condannato il convenuto e gli intervenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio.
La sentenza, depositata in data 3.4.2023, è stata notificata dalla difesa degli appellati e al procuratore degli appellanti tramite PEC (non in data CP_1 CP_2
5.4.2023, bensì) in data 3.4.2023, per come risulta dalla notifica (in formato .msg) allegata dalla difesa di costoro.
In particolare, risulta notificata copia della sentenza (sia pure priva di sottoscrizioni e di data di deposito), unitamente alla relata di notifica e alla comunicazione, allegata tramite elemento di outlook, pervenuta al notificante dalla cancelleria, con cui veniva data notizia del deposito della sentenza, della data di detto deposito, del numero di ruolo e delle generalità delle parti.
3 Trattasi, all'evidenza, di rituale notifica, corredata da relativa relata, e non di mera trasmissione della comunicazione di cancelleria, di talché alcuna pertinenza assumono, nel caso di specie, gli argomenti spesi dalla difesa degli appellanti per sostenere che, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., la notifica della sentenza, prevista dall'art. 326 c.p.c., non ammette equipollenti: nella specie è ravvisabile proprio una notifica e non un suo succedaneo.
Inoltre, la notifica non è stata eseguita al solo scopo di ottenere il pagamento delle spese, non risultando, tale limitato intendimento, da alcun messaggio né dal contenuto della relata.
È vero, poi, che la sentenza è stata notificata in copia non autentica, atteso, peraltro, che l'attestazione di conformità, contenuta nella relata, è carente proprio del cuore dell'attestazione (in essa si legge, infatti “Il sottoscritto avv. Francesco Siciliano del foro di Cosenza...dichiara a norma dell'articolo ex art 18 bis, comma 9 bis, DL 179/201 convertito con legge n. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, che la copia per immagine degli atti notificati, estratti dal fascicolo del Tribunale di Paola R.G.
1310/2021”). Ciò nondimeno, la mancanza di simile attestazione è, nella fattispecie, validamente surrogata dall'allegazione del messaggio Pec della cancelleria, che offre la prova diretta della conformità della copia notificata a quella depositata nel fascicolo telematico del Tribunale. La comunicazione, poi, contiene e rende conoscibili tutti i dati della sentenza (numero di ruolo della causa, autorità procedente, nome delle parti, numero e data di deposito della sentenza) e ne consente il suo immediato coordinamento con il contenuto della relata di notifica nella quale il difensore dichiara, appunto, di notificare la sentenza n. 266/2023 del Tribunale di Paola, resa tra le parti, nella stessa relata specificamente indicate.
Dunque, dalla data del 3.4.2023 è iniziato a decorrere, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., il termine di decadenza di “breve” di cui all'art. 326 c.p.c., pari a trenta giorni, scadenti, nella fattispecie, il 3 maggio 2023. L'appello è stato notificato, invece, in data 4 maggio
2023 e, quindi, tardivamente.
Ne consegue che va accolta l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla difesa degli appellati e l'appello va dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
4 Simile conclusione non è ostacolata dal fatto che la notifica della sentenza è avvenuta a cura dell'avv. Siciliano, nell'interesse di e , sicché alla CP_1 CP_2 notifica non ha provveduto l'altra attrice in primo grado, . Controparte_3
Si rammenta, infatti, che “Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri
l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario") [come nella fattispecie, ndr], è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione,
l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti” (Cass. n. 14722 del 07/06/2018; conforme Cass. n. 667 del 15/01/2021). Dunque
l'appello è tardivo anche nei confronti della parte non notificante.
L'inammissibilità per tardività del gravame – che è profilo logicamente pregiudiziale – assorbe tutte le altre censure mosse dagli appellati, compreso l'eccepito difetto di legittimazione degli appellanti, il cui scrutinio implica che l'appello sia stato tempestivamente proposto.
Va rigettata, infine, la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., avanzata da tutti gli appellati nei confronti degli appellanti, in carenza di prova di un danno che non sia ristorabile attraverso la rifusione delle spese di lite.
Le spese di lite nel presente grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano come da dispositivo (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014
e succ. mod. per le cause di secondo grado di valore indeterminabile di bassa complessità, riconosciute tutte le fasi, liquidate secondo i parametri minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni, in fatto e in diritto, trattate nel presente grado e l'assenza di attività istruttoria in senso stretto), con distrazione in favore dei rispettivi procuratori antistatari.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 266/2023 pubblicata in data 3/04/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dagli appellati nei confronti degli appellanti;
3. condanna in solido gli appellanti alla rifusione, in favore di e CP_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro CP_2
4.996,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.:
4. condanna in solido gli appellanti alla rifusione, in favore di , delle Controparte_3
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.996,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.:
5. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Giovanna Gioia
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