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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/10/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 702/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 55/2024, Rep. 1107/2024 e RG 101/2024 del Tribunale di Como, con contestuale impugnazione di delibera assembleare a norma dell'articolo 1137 del codice civile, promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EO Rezzonico del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano - Via Rossetti n. 17 è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Goretti e Silvia Ferlin del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ballabio (LC) - Via Mazzini n.
37, giusta procura agli atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di remissione in decisione ex artt. 281 quinquies – 127 ter c.p.c. del 1° ottobre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da fogli separati che di seguito si riportano integralmente:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE
Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 11 in limine: si dà atto, relativamente all'impugnazione della delibera 23/11/2023, che è stato espletato procedimento di mediazione avanti l'Organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Como
679/2023 con esito negativo (doc.ti 15 e 16); nel merito: 1) in relazione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Como n. 55/2024, RG 101/2024,
Repertorio 1107/2024, notificato in data 24 gennaio 2024, se ne chiede la revoca, con ogni ulteriore conseguente pronuncia, con assoluzione dell'opponente dall'eventuale domanda di cognizione ordinaria del e con condanna del opposto alla restituzione delle somme CP_1 CP_1 versate nelle more del giudizio dalla al condominio, oltre interessi sino alla data del Pt_1 pagamento;
2) in relazione alla delibera assembleare in data 23/11/2023, dichiarare annullabile, nulla, invalida e di nessun effetto la delibera assembleare assunta dal Controparte_1 in data 23 novembre 2023, in parte qua, (punto 1 odg), con ogni ulteriore conseguente
[...] pronuncia anche in ordine alla condanna del condominio alla restituzione in favore della Pt_1 delle somme versate nelle more del giudizio con interessi sino alla data del pagamento;
il tutto: nell'àmbito della competenza del Tribunale adito;
in ogni caso: vinte le spese del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%; in via istruttoria: la presente vertenza ha natura documentale. Per scrupolo difensivo si chiede ammissione di prova orale sulle circostanze dedotte nella memoria 171 ter n. 2 C.P.C. in data
30/09/2024, sub. 41, nonché di CTU, secondo quanto dedotto sub. 42 della richiamata memoria 171 ter n. 2 C.P.C.
Salvis juribus,
Milano, 27 febbraio 2025. avv. EO Rezzonico
*****
NOTE SCRITTE AUTORIZZATE EX ART 189 CPC
In ossequio al provvedimento del 20.2.2025 il precisa le CP_1 Controparte_1 seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare
In via preliminare
- Per i motivi indicati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, rigettare la domanda di revoca/sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
- Per i motivi indicati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta rigettare l'istanza di sospensione del presente giudizio. pagina 2 di 11 Nel merito
- rigettare, per i motivi indicati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Como n. 55/2024-RG 101/2024.
- rigettare, per i motivi indicati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare la validità e legittimità della delibera approvativa del consuntivo e del relativo riparto assunta in data 23.11.23.
In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
Con osservanza.
Ballabio, 10 giugno 2025
Avv. Fabrizio Goretti Avv. Silvia Ferlin
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 55/2024 emesso dal Tribunale di Como in data 16.01.2024 riguardante il pagamento della somma di euro 160.045,08, (oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre spese di procedura di ingiunzione), per spese straordinarie di rifacimento del tetto e della facciata condominiale pretese dal
A fondamento di tale domanda l'attrice Controparte_1 allegava che il decreto in questione trovava titolo nella delibera assembleare condominiale in data
23.11.2023 di approvazione del consuntivo e del riparto delle opere di rifacimento del tetto e della facciata dello stabile, sicché, contestualmente all'opposizione a decreto ingiuntivo, ella impugnava anche detta delibera assembleare in ragione della mancanza del quorum di legge per l'approvazione delle opere straordinarie di notevole entità, tenuto conto dei millesimi detenuti (oltre 500 millesimi, come da perizia in data 9/10/2024 (doc. 28) a dispetto di quanto risulterebbe dalle tabelle Per_1 condominiali in uso.
Inoltre, l'attrice contestava: l'erronea ripartizione delle spese stante l'erroneità della tabella millesimale in uso presso il CONDOMINIO;
la mancanza di intellegibilità del rendiconto;
la mancanza della nota sintetica esplicativa in violazione dell'articolo 1130 bis e la mancanza di chiarezza;
la mancata decisione assembleare sulla richiesta di conseguimento dei bonus edilizi e, evidenziando che
l'invalidità della delibera 23/11/2023 avrebbe poi comportato de plano motivo di illegittimità del decreto ingiuntivo, chiedeva: la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la sospensione del presente giudizio, stante la pendenza in appello di due procedimenti aventi ad oggetto impugnazioni di assemblee prodromiche a quella qui impugnata; la revoca del pagina 3 di 11 decreto ingiuntivo, la declaratoria di invalidità della delibera, con condanna del condominio alla restituzione delle somme versate nelle more, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio il per contestare Controparte_1
l'infondatezza delle pretese attoree, evidenziato la presenza di diverse delibere precedenti sull'argomento della ripartizione delle spese straordinarie di rifacimento del tetto e delle facciate;
la legittimità della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo a norma dell'articolo 649 c.p.c.;
l'assenza di qualunque pregiudizialità obbligatoria dei procedimenti pendenti;
la piena legittimità della delibera condominiale del 23.11.2023.
A seguito della prima udienza ex art. 183 c.p.c., questo Giudice respingeva l'istanza di parte attrice di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché l'istanza di sospensione per pregiudizialità, atteso che, nelle more del giudizio, i due procedimenti d'appello sono stati definiti con pronunce contrarie alla posizione della rigettava altresì le istanze Pt_1 istruttorie formulate dall'attrice nelle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. (di prova orale e CTU) e, ammettendo le sole prove documentali offerte dalle parti quali rilevanti ai fini del decidere, fissava l'udienza del 1° ottobre 2025 per la remissione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi (cfr. ordinanza resa il 20.02.2025).
*****
Preliminarmente occorre ricordare l'antefatto della presente controversia, ovvero che i lavori - il cui consuntivo è stato approvato con la delibera assembleare del 23.11.2023 oggetto dell'odierna impugnazione da parte della ritenuti necessari ed urgenti volti alla messa in sicurezza Parte_2 del sono stati approvati nell'assemblea dell'11.02.2022 e ratificati in quella successiva CP_1 del 27.04.2022 (cfr. docc. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta); lavori e delibere sui quali il Tribunale di Como si è pronunciato più volte: dapprima in ragione del diniego opposto dall'odierna attrice alla posa dei ponteggi all'interno della sua proprietà, per cui il ha promosso ricorso ex art. CP_1
700 c.p.c. che veniva accolto con provvedimento inaudita altera parte del 18.11.2021 (cfr. doc. 5 in atti) e poi con ordinanza del 20.12.2021 (cfr. doc. 6). Anche il reclamo interposto dalla Pt_1 veniva respinto con ordinanza del Collegio emessa il 27.01.2022 che sottolineava “la condotta ostruzionistica tenuta dalla reclamante”, condannandola “per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 III comma cpc”.
Cionondimeno, dopo l'emissione dei provvedimenti sopra richiamati da parte dell'intestato Tribunale e a fronte della persistente inottemperanza di parte attrice, il CONDOMINIO agiva ex art. 612 c.p.c. al fine di ottenere coattivamente l'apertura del cancello da parte della cfr. doc. 8) e, allorché Pt_1 nel mese di luglio 2022 ella dava autorizzazione alla posa dei ponteggi, i lavori venivano effettuati e pagina 4 di 11 portati a termine in data 15.07.2023, come da documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte convenuta).
Orbene, nell'assemblea condominiale del 23.11.2023 risulta l'approvazione del consuntivo e del riparto consuntivo relativi ai predetti lavori;
nelle more, la veva impugnato anche le delibere del Pt_1
27.04.2022 e del 12.07.2022 avanti al Tribunale di Como che rigettava le domande attoree con sentenza n. 1056/23 pubblicata il 26.09.2023 e con sentenza n. 1080/23 pubblicata il 3.10.2023, ritenendo dette delibere valide e legittime (cfr. docc. 10 e 11 in atti). Queste ultime pronunce sono state impugnate dalla odierna attrice ed entrambi i giudizi di gravame sono stati definiti, nelle more del presente giudizio, dalla Corte D'Appello di Milano: essi si sono conclusi favorevolmente per il con rigetto di tutte le domande dell'attrice che, tra l'altro, è stata condannata, in CP_1 entrambe le cause, anche per lite temeraria (cfr. doc. 26 e note di deposito di entrambe le parti) e dette sentenze sono passate in giudicato, non avendo coltivato la lteriori iniziative sul punto. Pt_1
Fatta questa doverosa premessa, si ritengono infondati anche i motivi che l'odierna attrice pone a fondamento della presente azione.
La difesa attorea ritiene che rispetto al decreto ingiuntivo risulta prodromico accertare la legittimità della delibera posta alla base del decreto stesso (delibera del 23.11.2023 che ella ritiene illegittima per mancanza del quorum di legge) ed afferma, contestualmente, che risulta necessario accertare quali siano i millesimi posseduti dalla a fondamento di questa tesi è stata offerta la perizia Pt_1 dell'Arch. (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice) dalla quale emergerebbe che i Persona_2 millesimi della arebbero 544,85 e non 371,79. Pt_1
Deve osservarsi tuttavia, accogliendo il rilievo eccepito dal sul punto, che trattasi di CP_1 elaborato – per stessa ammissione della professionista che lo ha redatto - di massima, approssimativa, non ha tenuto conto delle proprietà dei condomini (ma solo della e che non ha tenuto conto Pt_1 nemmeno delle parti comuni in quanto, durante il suo sopralluogo, la maggior parte della facciata era coperta dai ponteggi. Inoltre, è lo stesso tecnico ad affermare di aver ipotizzato la suddivisione che comunque va ritenuta di massima ed approssimativa.
Tale apporto non può essere ritenuto prova degli errori che l'attrice lamenta e che sarebbero posti a fondamento della richiesta di revisione della tabella millesimale così come stabilito dall'art. 69 disp att.
c.c.: la stessa relazione peritale in esame espressamente afferma che “tale suddivisione non va considerata come risultato finale per la modifica della vigente tabella millesimale” e non si ravvisa in essa alcun elemento di prova di errori. Infatti, da un lato l'Arch. si è limitata ad ipotizzare che Per_1 la tabella in uso presso il Condominio non abbia tenuto conto di alcuni coefficienti, dall'altro lato, il suo operato manca della misurazione effettiva delle superfici sia degli altri appartamenti che delle parti pagina 5 di 11 comuni, risultando pertanto detta valutazione lacunosa e generica.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice offre una nuova valutazione tecnica dell'Arch. che affermerebbe con certezza che la tabella millesimale in uso presso il Per_1
CONDOMINIO sia erronea (cfr. doc. 28 in atti), ma essa è in palese contraddizione con quanto affermato in precedenza e senza dimostrazione alcuna di aver effettuato le misurazioni negli immobili degli altri condomini.
In sintesi, in assenza di dati certi e oggettivi di accertamento di eventuali e presunti errori nella tabella vigente, si ritiene che l'attrice non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, come statuito da Cass. Civ. Sez. 2, 25.09.2013, n. 21950: “l'errore determinante la revisione delle tabelle millesimali, a norma dell'art. 69 disp. att. cod. civ., è costituito dalla obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto. La parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha, tuttavia, l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio l'esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del ”, con CP_1 conseguente reiezione della domanda attorea sul punto.
Non solo.
Occorre ricordare che la delibera assembleare in data 23.11.2023 oggetto dell'odierna impugnazione è stata assunta in forza della tabella millesimale vigente: la modifica/revisione di detta tabella si otterrebbe solo con sentenza costitutiva che non potrebbe, per tale ragione, avere effetto retroattivo per cui la delibera medesima, in relazione al quorum, non verrebbe in alcun modo travolta dal giudicato per cui, come osservato dalla difesa del che si condivide, l'eventuale modifica della CP_1 tabella millesimale non avrebbe alcun effetto sul presente giudizio.
Sul punto, l'interpretazione giurisprudenziale appare univoca, come ribadito da una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 23.01.2023, n. 1896) secondo cui: “la portata non retroattiva della pronuncia di formazione giudiziale delle tabelle comporta, poi, che non possa affatto affermarsi
l'invalidità di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore” (cfr. anche id. 24.02.2017, n. 4844; Cass. Civ., Sez. III, 10.03.2011, n. 5690 e Cass., SS.UU., 30.07.2007, n.
16794).
La difesa attorea, a supporto della propria ipotesi, cita altre pronunce che in realtà non si riferiscono ad un caso analogo a quello di specie: nelle sentenze ricordate dalla infatti, si fa riferimento Pt_1 alla mancanza di tabella millesimale e non ad un eventuale errore della stessa. Si legge infatti nella sentenza di Cass. Civ., Sez. VI, 9.08.2011, n. 17115 che: “il criterio di identificazione delle quote di pagina 6 di 11 partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi — la cui esistenza, pertanto, non costituisce requisito di validità delle delibere assembleari
— e consente sempre di valutare anche a posteriori in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta agevola, ma non condiziona lo svolgimento dell'assemblea e, in genere, la gestione del condominio”. In sostanza, la sentenza in commento dice che in assenza di tabelle millesimali si possono assumere comunque le delibere, la cui validità in ordine al raggiungimento dei quorum può comunque essere valutata in un giudizio a posteriori: è evidente la differenza rispetto alla circostanza di cui è causa ove la tabella esiste, è stata approvata dall'assemblea condominiale con delibera del
30.11.2019 (cfr. doc. 13 del fascicolo di parte convenuta) con voto favorevole della sui Pt_1 cui millesimi – oggi contestati - ella ha approvato i precedenti riparti, come dimostrato documentalmente dal . CP_1
Inoltre, nella sentenza emessa dal Tribunale di Como nell'ambito del procedimento N. 916/2022 R.G. - avente ad oggetto l'impugnazione della delibera dell'11.02.2022 – è stato statuito: “Si rigetta la domanda di determinazione delle nuove tabelle millesimali in quanto il è già in possesso CP_1 di tabella millesimale ed all'assemblea del 30.11.2019 la stessa attrice ha espresso voto contrario alla loro revisione (…) Tale tabella è stata approvata dall'assemblea ed è in uso da molti anni nel
. Si ricorda che l'articolo 68 disp. att. c.c. è norma derogabile, non essendo compresa fra CP_1 quelle elencate nel successivo articolo 72 e pertanto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere corretti criteri di ripartizione che facciano uso di criteri alternativi rispetto a quelli millesimali”.
Tutto quanto sopra indicato è stato altresì confermato dalle sentenze emesse dalla Corte d'Appello di
Milano, che, come ricordato, sono ormai passate in giudicato.
Pertanto: la delibera del 23.11.2023 è stata assunta dalla maggioranza dei condomini (5 su 7 e 610,44 millesimi) così come previsto dall'art. 1136, commi 2 e 4, c.c. sulla base di una tabella millesimale valida ed esistente, con conseguente rigetto della pretesa attorea dell'illegittimità della delibera per mancanza del quorum necessario.
Priva di pregio appare conseguentemente anche la doglianza attorea secondo cui detta delibera sarebbe illegittima anche per l'erronea ripartizione della spesa, in quanto i costi sono stati ripartiti sulla base di una tabella millesimale che secondo la prospettazione di parte sarebbe erronea: come sopra indicato, i millesimi della arebbero 544,85 e non 371,79. Sul punto si osserva, da un lato, che la Pt_1 quota in capo alla attrice sarebbe molto più alta rispetto a quella approvata dall'assemblea per cui sarebbe di difficile comprensione la ragione dell'impugnazione e, dall'altro lato, che, come sopra già pagina 7 di 11 evidenziato, una pronuncia che determinasse una tabella diversa, non potrebbe avere effetto retroattivo.
Invece, la delibera è stata assunta in forza della tabella millesimale vigente e i riparti delle spese sono stati elaborati sulla base della predetta tabella e, per tal motivo, non possono essere considerati errati.
A parere di questo Giudice non colgono nel segno nemmeno le doglianze di poca chiarezza del rendiconto approvato che, al contrario, appare riportare in modo preciso tutte le voci di spesa, e sulla mancanza di gestione dei bonus edilizi atteo che essi sono stati oggetto delle precedenti delibere assembleari (in particolare in quella del 12.07.2022) sulle quali sia il Tribunale di Como che la Corte
d'Appello di Milano si sono pronunciate con forza di giudicato.
Per quanto sopra evidenziato, tutte le domande attoree sono infondate e vanno conseguentemente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 147/2022
(per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale – valore della causa tra euro 52.001,00 a euro
260.000.00) nei medi tariffari tenuto conto della attività svolta (fase studio, introduttiva, istruttoria – decurtata al 50% avendo le parti depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ma essendo state rigettate tutte le istanze istruttorie ivi formulate - e decisionale) in euro 11.268,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Negli atti conclusivi, parte convenuta ha invocato altresì la condanna della per Pt_1 responsabilità aggravata.
Come noto, l'art. 96 c.p.c. stabilisce che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”
Con l'espressione “lite temeraria” la giurisprudenza fa riferimento al comportamento processuale tenuto da una parte caratterizzato dalla “mala fede ovvero colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva (cioè, abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori) ovvero “nell'assenza dell'ordinaria diligenza pagina 8 di 11 nell'acquisizione di tale consapevolezza”Tale comportamento, regolato dall'art. 96 c.p.c., configura una responsabilità aggravata, ossia una responsabilità che, andando oltre l'ordinaria responsabilità per soccombenza, si aggrava in quanto, essendo basata su un illecito, comporta l'obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono dall'aver dovuto partecipare ad un processo evidentemente immotivato.
Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c., la
Suprema Corte, con sentenza n. 26515/2017, ha precisato che “è necessario che siano accertate sia
l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta.”, specificando altresì che “Ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza.”
Gli elementi della lite temeraria sono stati ravvisati dal Tribunale di Como nella fase cautelare e anche con le sentenze emesse recentemente dalla Corte d'Appello di Milano la è stata Pt_1 condannata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
L'attrice, nonostante le condanne sopra richiamate, si è opposta ai lavori in esame anche nell'odierno giudizio, impugnando sia il decreto ingiuntivo sia la delibera assembleare in oggetto, con evidenti scopi dilatori e, come allegato e provato dal , non ha versato alcun importo – nemmeno CP_1 minimo – e ha costretto gli altri condomini ad anticipare le somme che la stessa avrebbe Pt_1 dovuto versare.
Come sopra ricordato, l'art. 96, comma 3, c.p.c., consente al Giudice anche d'ufficio può di condannare la parte soccombente al pagamento in favore della parte avversa di una somma equitativamente determinata. Tale comma è stato aggiunto dall'art. 45, comma 12, L. n. 69/2009, e costituisce uno strumento di deflazione del contenzioso volto ad evitare che la parte proponga domande giudiziali o resista in giudizio, con superficialità.
La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. svolge una funzione sanzionatoria, la quale ha comportato un'evoluzione della fattispecie dei cd. danni punitivi, che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Il carattere sanzionatorio di tale strumento deflativo è stato, altresì, evidenziato dalla giurisprudenza, la quale, ha rilevato che “l'art. 96, co. 3, c.p.c. ha una funzione
(quanto meno) sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile” (cfr. Trib. Milano, Sez. pagina 9 di 11 3, 8.01.2020, n. 73 e id. 28.06.2019, n. 638)
In tal caso, non è richiesta né una specifica istanza di parte, né tanto meno la prova del danno patito.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte, in recenti pronunce, ha ribadito che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”(Cass. Civ., Sez. Lav., 15.02.2021, n. 3830 e Cass. Civ., sez. 2, 30.10.2020, n.
24125). E ancora: “la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, codice di rito è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un abuso della potestas agendi. Al fine della condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, codice di rito non è necessario dimostrare il danno ma solo la consapevolezza della mala fede o della colpa grave.” (Cass.
Civ., Sez. 2, 3.09.2019, n. 22042).
Da quanto emerso nel corso del presente giudizio e dal comportamento processuale dell'attrice, si ritengono emergenti gli elementi che consentono la condanna della stessa al pagamento in favore del di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. CP_1
In particolare, si rileva la totale soccombenza della parte, non soltanto in considerazione dell'esito finale della presente lite, ma anche nella prospettiva della responsabilità di aver promosso l'ennesima azione riproponendo tesi già rigettate in precedenti e paralleli giudizi, con ciò dimostrando perseveranza nell'atteggiamento di impiego pretestuoso, e quindi di abuso, del diritto di azione, con conseguente pregiudizio per la parte avversa che si è trovata costretta alla continua resistenza in tutte le sedi giudiziarie adite.
Con riferimento al quantum della sanzione, questo Giudice, considerata la totale infondatezza delle pretese attoree e l'evidente scopo dilatorio e defatigatorio, stima equo determinare la somma pari a un terzo delle spese di lite sopra liquidate.
A norma dell'art. 96, comma 4, c.p.c., aggiunto dall'art. 3, comma 6, D. L. vo n. 149/2022, l'attrice va altresì condannata al pagamento di un'ammenda pari ad euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 10 di 11 dispone:
1) RIGETTA tutte le domande attoree;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1 convenuta liquidate in euro 11.268,00 per compensi, oltre accessori come per legge per compensi, oltre accessori come per legge;
3) CONDANNA a corrispondere alla parte convenuta la somma Parte_1 equitativamente determinata in euro 3.756,00 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso in Como, il 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 702/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 55/2024, Rep. 1107/2024 e RG 101/2024 del Tribunale di Como, con contestuale impugnazione di delibera assembleare a norma dell'articolo 1137 del codice civile, promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EO Rezzonico del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano - Via Rossetti n. 17 è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Goretti e Silvia Ferlin del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ballabio (LC) - Via Mazzini n.
37, giusta procura agli atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di remissione in decisione ex artt. 281 quinquies – 127 ter c.p.c. del 1° ottobre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da fogli separati che di seguito si riportano integralmente:
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE
Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 11 in limine: si dà atto, relativamente all'impugnazione della delibera 23/11/2023, che è stato espletato procedimento di mediazione avanti l'Organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Como
679/2023 con esito negativo (doc.ti 15 e 16); nel merito: 1) in relazione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Como n. 55/2024, RG 101/2024,
Repertorio 1107/2024, notificato in data 24 gennaio 2024, se ne chiede la revoca, con ogni ulteriore conseguente pronuncia, con assoluzione dell'opponente dall'eventuale domanda di cognizione ordinaria del e con condanna del opposto alla restituzione delle somme CP_1 CP_1 versate nelle more del giudizio dalla al condominio, oltre interessi sino alla data del Pt_1 pagamento;
2) in relazione alla delibera assembleare in data 23/11/2023, dichiarare annullabile, nulla, invalida e di nessun effetto la delibera assembleare assunta dal Controparte_1 in data 23 novembre 2023, in parte qua, (punto 1 odg), con ogni ulteriore conseguente
[...] pronuncia anche in ordine alla condanna del condominio alla restituzione in favore della Pt_1 delle somme versate nelle more del giudizio con interessi sino alla data del pagamento;
il tutto: nell'àmbito della competenza del Tribunale adito;
in ogni caso: vinte le spese del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%; in via istruttoria: la presente vertenza ha natura documentale. Per scrupolo difensivo si chiede ammissione di prova orale sulle circostanze dedotte nella memoria 171 ter n. 2 C.P.C. in data
30/09/2024, sub. 41, nonché di CTU, secondo quanto dedotto sub. 42 della richiamata memoria 171 ter n. 2 C.P.C.
Salvis juribus,
Milano, 27 febbraio 2025. avv. EO Rezzonico
*****
NOTE SCRITTE AUTORIZZATE EX ART 189 CPC
In ossequio al provvedimento del 20.2.2025 il precisa le CP_1 Controparte_1 seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare
In via preliminare
- Per i motivi indicati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, rigettare la domanda di revoca/sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
- Per i motivi indicati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta rigettare l'istanza di sospensione del presente giudizio. pagina 2 di 11 Nel merito
- rigettare, per i motivi indicati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Como n. 55/2024-RG 101/2024.
- rigettare, per i motivi indicati in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare la validità e legittimità della delibera approvativa del consuntivo e del relativo riparto assunta in data 23.11.23.
In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
Con osservanza.
Ballabio, 10 giugno 2025
Avv. Fabrizio Goretti Avv. Silvia Ferlin
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 55/2024 emesso dal Tribunale di Como in data 16.01.2024 riguardante il pagamento della somma di euro 160.045,08, (oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre spese di procedura di ingiunzione), per spese straordinarie di rifacimento del tetto e della facciata condominiale pretese dal
A fondamento di tale domanda l'attrice Controparte_1 allegava che il decreto in questione trovava titolo nella delibera assembleare condominiale in data
23.11.2023 di approvazione del consuntivo e del riparto delle opere di rifacimento del tetto e della facciata dello stabile, sicché, contestualmente all'opposizione a decreto ingiuntivo, ella impugnava anche detta delibera assembleare in ragione della mancanza del quorum di legge per l'approvazione delle opere straordinarie di notevole entità, tenuto conto dei millesimi detenuti (oltre 500 millesimi, come da perizia in data 9/10/2024 (doc. 28) a dispetto di quanto risulterebbe dalle tabelle Per_1 condominiali in uso.
Inoltre, l'attrice contestava: l'erronea ripartizione delle spese stante l'erroneità della tabella millesimale in uso presso il CONDOMINIO;
la mancanza di intellegibilità del rendiconto;
la mancanza della nota sintetica esplicativa in violazione dell'articolo 1130 bis e la mancanza di chiarezza;
la mancata decisione assembleare sulla richiesta di conseguimento dei bonus edilizi e, evidenziando che
l'invalidità della delibera 23/11/2023 avrebbe poi comportato de plano motivo di illegittimità del decreto ingiuntivo, chiedeva: la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la sospensione del presente giudizio, stante la pendenza in appello di due procedimenti aventi ad oggetto impugnazioni di assemblee prodromiche a quella qui impugnata; la revoca del pagina 3 di 11 decreto ingiuntivo, la declaratoria di invalidità della delibera, con condanna del condominio alla restituzione delle somme versate nelle more, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio il per contestare Controparte_1
l'infondatezza delle pretese attoree, evidenziato la presenza di diverse delibere precedenti sull'argomento della ripartizione delle spese straordinarie di rifacimento del tetto e delle facciate;
la legittimità della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo a norma dell'articolo 649 c.p.c.;
l'assenza di qualunque pregiudizialità obbligatoria dei procedimenti pendenti;
la piena legittimità della delibera condominiale del 23.11.2023.
A seguito della prima udienza ex art. 183 c.p.c., questo Giudice respingeva l'istanza di parte attrice di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché l'istanza di sospensione per pregiudizialità, atteso che, nelle more del giudizio, i due procedimenti d'appello sono stati definiti con pronunce contrarie alla posizione della rigettava altresì le istanze Pt_1 istruttorie formulate dall'attrice nelle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. (di prova orale e CTU) e, ammettendo le sole prove documentali offerte dalle parti quali rilevanti ai fini del decidere, fissava l'udienza del 1° ottobre 2025 per la remissione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi (cfr. ordinanza resa il 20.02.2025).
*****
Preliminarmente occorre ricordare l'antefatto della presente controversia, ovvero che i lavori - il cui consuntivo è stato approvato con la delibera assembleare del 23.11.2023 oggetto dell'odierna impugnazione da parte della ritenuti necessari ed urgenti volti alla messa in sicurezza Parte_2 del sono stati approvati nell'assemblea dell'11.02.2022 e ratificati in quella successiva CP_1 del 27.04.2022 (cfr. docc. 2 e 3 del fascicolo di parte convenuta); lavori e delibere sui quali il Tribunale di Como si è pronunciato più volte: dapprima in ragione del diniego opposto dall'odierna attrice alla posa dei ponteggi all'interno della sua proprietà, per cui il ha promosso ricorso ex art. CP_1
700 c.p.c. che veniva accolto con provvedimento inaudita altera parte del 18.11.2021 (cfr. doc. 5 in atti) e poi con ordinanza del 20.12.2021 (cfr. doc. 6). Anche il reclamo interposto dalla Pt_1 veniva respinto con ordinanza del Collegio emessa il 27.01.2022 che sottolineava “la condotta ostruzionistica tenuta dalla reclamante”, condannandola “per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 III comma cpc”.
Cionondimeno, dopo l'emissione dei provvedimenti sopra richiamati da parte dell'intestato Tribunale e a fronte della persistente inottemperanza di parte attrice, il CONDOMINIO agiva ex art. 612 c.p.c. al fine di ottenere coattivamente l'apertura del cancello da parte della cfr. doc. 8) e, allorché Pt_1 nel mese di luglio 2022 ella dava autorizzazione alla posa dei ponteggi, i lavori venivano effettuati e pagina 4 di 11 portati a termine in data 15.07.2023, come da documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte convenuta).
Orbene, nell'assemblea condominiale del 23.11.2023 risulta l'approvazione del consuntivo e del riparto consuntivo relativi ai predetti lavori;
nelle more, la veva impugnato anche le delibere del Pt_1
27.04.2022 e del 12.07.2022 avanti al Tribunale di Como che rigettava le domande attoree con sentenza n. 1056/23 pubblicata il 26.09.2023 e con sentenza n. 1080/23 pubblicata il 3.10.2023, ritenendo dette delibere valide e legittime (cfr. docc. 10 e 11 in atti). Queste ultime pronunce sono state impugnate dalla odierna attrice ed entrambi i giudizi di gravame sono stati definiti, nelle more del presente giudizio, dalla Corte D'Appello di Milano: essi si sono conclusi favorevolmente per il con rigetto di tutte le domande dell'attrice che, tra l'altro, è stata condannata, in CP_1 entrambe le cause, anche per lite temeraria (cfr. doc. 26 e note di deposito di entrambe le parti) e dette sentenze sono passate in giudicato, non avendo coltivato la lteriori iniziative sul punto. Pt_1
Fatta questa doverosa premessa, si ritengono infondati anche i motivi che l'odierna attrice pone a fondamento della presente azione.
La difesa attorea ritiene che rispetto al decreto ingiuntivo risulta prodromico accertare la legittimità della delibera posta alla base del decreto stesso (delibera del 23.11.2023 che ella ritiene illegittima per mancanza del quorum di legge) ed afferma, contestualmente, che risulta necessario accertare quali siano i millesimi posseduti dalla a fondamento di questa tesi è stata offerta la perizia Pt_1 dell'Arch. (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice) dalla quale emergerebbe che i Persona_2 millesimi della arebbero 544,85 e non 371,79. Pt_1
Deve osservarsi tuttavia, accogliendo il rilievo eccepito dal sul punto, che trattasi di CP_1 elaborato – per stessa ammissione della professionista che lo ha redatto - di massima, approssimativa, non ha tenuto conto delle proprietà dei condomini (ma solo della e che non ha tenuto conto Pt_1 nemmeno delle parti comuni in quanto, durante il suo sopralluogo, la maggior parte della facciata era coperta dai ponteggi. Inoltre, è lo stesso tecnico ad affermare di aver ipotizzato la suddivisione che comunque va ritenuta di massima ed approssimativa.
Tale apporto non può essere ritenuto prova degli errori che l'attrice lamenta e che sarebbero posti a fondamento della richiesta di revisione della tabella millesimale così come stabilito dall'art. 69 disp att.
c.c.: la stessa relazione peritale in esame espressamente afferma che “tale suddivisione non va considerata come risultato finale per la modifica della vigente tabella millesimale” e non si ravvisa in essa alcun elemento di prova di errori. Infatti, da un lato l'Arch. si è limitata ad ipotizzare che Per_1 la tabella in uso presso il Condominio non abbia tenuto conto di alcuni coefficienti, dall'altro lato, il suo operato manca della misurazione effettiva delle superfici sia degli altri appartamenti che delle parti pagina 5 di 11 comuni, risultando pertanto detta valutazione lacunosa e generica.
Con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice offre una nuova valutazione tecnica dell'Arch. che affermerebbe con certezza che la tabella millesimale in uso presso il Per_1
CONDOMINIO sia erronea (cfr. doc. 28 in atti), ma essa è in palese contraddizione con quanto affermato in precedenza e senza dimostrazione alcuna di aver effettuato le misurazioni negli immobili degli altri condomini.
In sintesi, in assenza di dati certi e oggettivi di accertamento di eventuali e presunti errori nella tabella vigente, si ritiene che l'attrice non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, come statuito da Cass. Civ. Sez. 2, 25.09.2013, n. 21950: “l'errore determinante la revisione delle tabelle millesimali, a norma dell'art. 69 disp. att. cod. civ., è costituito dalla obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto. La parte che chiede la revisione delle tabelle millesimali non ha, tuttavia, l'onere di provare la reale divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, potendo limitarsi a fornire la prova anche implicita di siffatta divergenza, dimostrando in giudizio l'esistenza di errori, obiettivamente verificabili, che comportano necessariamente una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del ”, con CP_1 conseguente reiezione della domanda attorea sul punto.
Non solo.
Occorre ricordare che la delibera assembleare in data 23.11.2023 oggetto dell'odierna impugnazione è stata assunta in forza della tabella millesimale vigente: la modifica/revisione di detta tabella si otterrebbe solo con sentenza costitutiva che non potrebbe, per tale ragione, avere effetto retroattivo per cui la delibera medesima, in relazione al quorum, non verrebbe in alcun modo travolta dal giudicato per cui, come osservato dalla difesa del che si condivide, l'eventuale modifica della CP_1 tabella millesimale non avrebbe alcun effetto sul presente giudizio.
Sul punto, l'interpretazione giurisprudenziale appare univoca, come ribadito da una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 23.01.2023, n. 1896) secondo cui: “la portata non retroattiva della pronuncia di formazione giudiziale delle tabelle comporta, poi, che non possa affatto affermarsi
l'invalidità di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore” (cfr. anche id. 24.02.2017, n. 4844; Cass. Civ., Sez. III, 10.03.2011, n. 5690 e Cass., SS.UU., 30.07.2007, n.
16794).
La difesa attorea, a supporto della propria ipotesi, cita altre pronunce che in realtà non si riferiscono ad un caso analogo a quello di specie: nelle sentenze ricordate dalla infatti, si fa riferimento Pt_1 alla mancanza di tabella millesimale e non ad un eventuale errore della stessa. Si legge infatti nella sentenza di Cass. Civ., Sez. VI, 9.08.2011, n. 17115 che: “il criterio di identificazione delle quote di pagina 6 di 11 partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi — la cui esistenza, pertanto, non costituisce requisito di validità delle delibere assembleari
— e consente sempre di valutare anche a posteriori in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta agevola, ma non condiziona lo svolgimento dell'assemblea e, in genere, la gestione del condominio”. In sostanza, la sentenza in commento dice che in assenza di tabelle millesimali si possono assumere comunque le delibere, la cui validità in ordine al raggiungimento dei quorum può comunque essere valutata in un giudizio a posteriori: è evidente la differenza rispetto alla circostanza di cui è causa ove la tabella esiste, è stata approvata dall'assemblea condominiale con delibera del
30.11.2019 (cfr. doc. 13 del fascicolo di parte convenuta) con voto favorevole della sui Pt_1 cui millesimi – oggi contestati - ella ha approvato i precedenti riparti, come dimostrato documentalmente dal . CP_1
Inoltre, nella sentenza emessa dal Tribunale di Como nell'ambito del procedimento N. 916/2022 R.G. - avente ad oggetto l'impugnazione della delibera dell'11.02.2022 – è stato statuito: “Si rigetta la domanda di determinazione delle nuove tabelle millesimali in quanto il è già in possesso CP_1 di tabella millesimale ed all'assemblea del 30.11.2019 la stessa attrice ha espresso voto contrario alla loro revisione (…) Tale tabella è stata approvata dall'assemblea ed è in uso da molti anni nel
. Si ricorda che l'articolo 68 disp. att. c.c. è norma derogabile, non essendo compresa fra CP_1 quelle elencate nel successivo articolo 72 e pertanto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere corretti criteri di ripartizione che facciano uso di criteri alternativi rispetto a quelli millesimali”.
Tutto quanto sopra indicato è stato altresì confermato dalle sentenze emesse dalla Corte d'Appello di
Milano, che, come ricordato, sono ormai passate in giudicato.
Pertanto: la delibera del 23.11.2023 è stata assunta dalla maggioranza dei condomini (5 su 7 e 610,44 millesimi) così come previsto dall'art. 1136, commi 2 e 4, c.c. sulla base di una tabella millesimale valida ed esistente, con conseguente rigetto della pretesa attorea dell'illegittimità della delibera per mancanza del quorum necessario.
Priva di pregio appare conseguentemente anche la doglianza attorea secondo cui detta delibera sarebbe illegittima anche per l'erronea ripartizione della spesa, in quanto i costi sono stati ripartiti sulla base di una tabella millesimale che secondo la prospettazione di parte sarebbe erronea: come sopra indicato, i millesimi della arebbero 544,85 e non 371,79. Sul punto si osserva, da un lato, che la Pt_1 quota in capo alla attrice sarebbe molto più alta rispetto a quella approvata dall'assemblea per cui sarebbe di difficile comprensione la ragione dell'impugnazione e, dall'altro lato, che, come sopra già pagina 7 di 11 evidenziato, una pronuncia che determinasse una tabella diversa, non potrebbe avere effetto retroattivo.
Invece, la delibera è stata assunta in forza della tabella millesimale vigente e i riparti delle spese sono stati elaborati sulla base della predetta tabella e, per tal motivo, non possono essere considerati errati.
A parere di questo Giudice non colgono nel segno nemmeno le doglianze di poca chiarezza del rendiconto approvato che, al contrario, appare riportare in modo preciso tutte le voci di spesa, e sulla mancanza di gestione dei bonus edilizi atteo che essi sono stati oggetto delle precedenti delibere assembleari (in particolare in quella del 12.07.2022) sulle quali sia il Tribunale di Como che la Corte
d'Appello di Milano si sono pronunciate con forza di giudicato.
Per quanto sopra evidenziato, tutte le domande attoree sono infondate e vanno conseguentemente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 147/2022
(per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale – valore della causa tra euro 52.001,00 a euro
260.000.00) nei medi tariffari tenuto conto della attività svolta (fase studio, introduttiva, istruttoria – decurtata al 50% avendo le parti depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ma essendo state rigettate tutte le istanze istruttorie ivi formulate - e decisionale) in euro 11.268,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Negli atti conclusivi, parte convenuta ha invocato altresì la condanna della per Pt_1 responsabilità aggravata.
Come noto, l'art. 96 c.p.c. stabilisce che: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”
Con l'espressione “lite temeraria” la giurisprudenza fa riferimento al comportamento processuale tenuto da una parte caratterizzato dalla “mala fede ovvero colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva (cioè, abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori) ovvero “nell'assenza dell'ordinaria diligenza pagina 8 di 11 nell'acquisizione di tale consapevolezza”Tale comportamento, regolato dall'art. 96 c.p.c., configura una responsabilità aggravata, ossia una responsabilità che, andando oltre l'ordinaria responsabilità per soccombenza, si aggrava in quanto, essendo basata su un illecito, comporta l'obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono dall'aver dovuto partecipare ad un processo evidentemente immotivato.
Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c., la
Suprema Corte, con sentenza n. 26515/2017, ha precisato che “è necessario che siano accertate sia
l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta.”, specificando altresì che “Ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza.”
Gli elementi della lite temeraria sono stati ravvisati dal Tribunale di Como nella fase cautelare e anche con le sentenze emesse recentemente dalla Corte d'Appello di Milano la è stata Pt_1 condannata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
L'attrice, nonostante le condanne sopra richiamate, si è opposta ai lavori in esame anche nell'odierno giudizio, impugnando sia il decreto ingiuntivo sia la delibera assembleare in oggetto, con evidenti scopi dilatori e, come allegato e provato dal , non ha versato alcun importo – nemmeno CP_1 minimo – e ha costretto gli altri condomini ad anticipare le somme che la stessa avrebbe Pt_1 dovuto versare.
Come sopra ricordato, l'art. 96, comma 3, c.p.c., consente al Giudice anche d'ufficio può di condannare la parte soccombente al pagamento in favore della parte avversa di una somma equitativamente determinata. Tale comma è stato aggiunto dall'art. 45, comma 12, L. n. 69/2009, e costituisce uno strumento di deflazione del contenzioso volto ad evitare che la parte proponga domande giudiziali o resista in giudizio, con superficialità.
La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. svolge una funzione sanzionatoria, la quale ha comportato un'evoluzione della fattispecie dei cd. danni punitivi, che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento. Il carattere sanzionatorio di tale strumento deflativo è stato, altresì, evidenziato dalla giurisprudenza, la quale, ha rilevato che “l'art. 96, co. 3, c.p.c. ha una funzione
(quanto meno) sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile” (cfr. Trib. Milano, Sez. pagina 9 di 11 3, 8.01.2020, n. 73 e id. 28.06.2019, n. 638)
In tal caso, non è richiesta né una specifica istanza di parte, né tanto meno la prova del danno patito.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte, in recenti pronunce, ha ribadito che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”(Cass. Civ., Sez. Lav., 15.02.2021, n. 3830 e Cass. Civ., sez. 2, 30.10.2020, n.
24125). E ancora: “la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, codice di rito è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. realizzata attraverso un abuso della potestas agendi. Al fine della condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, codice di rito non è necessario dimostrare il danno ma solo la consapevolezza della mala fede o della colpa grave.” (Cass.
Civ., Sez. 2, 3.09.2019, n. 22042).
Da quanto emerso nel corso del presente giudizio e dal comportamento processuale dell'attrice, si ritengono emergenti gli elementi che consentono la condanna della stessa al pagamento in favore del di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. CP_1
In particolare, si rileva la totale soccombenza della parte, non soltanto in considerazione dell'esito finale della presente lite, ma anche nella prospettiva della responsabilità di aver promosso l'ennesima azione riproponendo tesi già rigettate in precedenti e paralleli giudizi, con ciò dimostrando perseveranza nell'atteggiamento di impiego pretestuoso, e quindi di abuso, del diritto di azione, con conseguente pregiudizio per la parte avversa che si è trovata costretta alla continua resistenza in tutte le sedi giudiziarie adite.
Con riferimento al quantum della sanzione, questo Giudice, considerata la totale infondatezza delle pretese attoree e l'evidente scopo dilatorio e defatigatorio, stima equo determinare la somma pari a un terzo delle spese di lite sopra liquidate.
A norma dell'art. 96, comma 4, c.p.c., aggiunto dall'art. 3, comma 6, D. L. vo n. 149/2022, l'attrice va altresì condannata al pagamento di un'ammenda pari ad euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 10 di 11 dispone:
1) RIGETTA tutte le domande attoree;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1 convenuta liquidate in euro 11.268,00 per compensi, oltre accessori come per legge per compensi, oltre accessori come per legge;
3) CONDANNA a corrispondere alla parte convenuta la somma Parte_1 equitativamente determinata in euro 3.756,00 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso in Como, il 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 11 di 11