Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1556
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza del diritto per mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione impugnata fosse preceduta dalla notifica di una precedente ingiunzione di pagamento, regolarmente notificata, alla quale non era stata impugnata. Pertanto, ogni eccezione di decadenza doveva essere fatta valere con l'impugnazione di tale ingiunzione.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto

    La Corte non ha esaminato specificamente questo punto, in quanto ha rigettato il ricorso sulla base dell'eccezione di decadenza.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto

    La Corte ha rilevato che, anche a non considerare la notifica della precedente ingiunzione, non si era determinata la prescrizione del diritto, anche in virtù della sospensione dei termini disposta a seguito dell'emergenza Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1556
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1556
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo