CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1556/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15439/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio 1 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 85508 2025 IMU 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1541/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 3 luglio 2025 al Comune di Afragola e alla società Geset Italia S.p. A., concessionaria per la riscossione, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 85508/2025 notificatagli il 18 agosto 2025, con la quale è stato richiesto il pagamento di complessivi € 464,25 per Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), sanzioni ed interessi, relativa all'anno 2006 dovuta a seguito di avviso di accertamento n. 96642, notificato il 28 dicembre 2011, di ingiunzione n. 2014 0482100160821, notificata il 12 novembre
2014 e dell'intimazione n. 2019 42039014, notificata il 27 luglio 2019.
Ha dedotto di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico, eccependo quindi la decadenza del diritto. Ha eccepito, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto.
Si è costituita la società Geset Italia S.p.A., la quale ha contestato l'avversa opposizione, rappresentando di aver correttamente notificato il presupposto avviso di accertamento, la successiva ingiunzione di pagamento e una intimazione di pagamento entro i rispettivi termini di decadenza, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il ricorso è stato deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto, l'intimazione impugnata è stata preceduta dalla notifica della prodromica ingiunzione n. 2014 04821 00160821, avvenuta il 12 novembre 2014 mediante consegna a mani di persona dichiaratasi moglie, con contestuale spedizione della raccomandata informativa.
Alla suddetta ingiunzione, non impugnata, ha fatto seguito l'intimazione di pagamento n. 420390914/2019 del 26 giugno 2019, ritualmente notificata secondo la procedura prevista in caso di temporanea assenza del destinatario, con affissione dell'avviso alla porta dello stabile, deposito presso l'Ufficio e spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (Cad) a mezzo raccomandata dell'11 luglio 2019, inviata all'indirizzo del contribuente ed immessa in cassetta, stante la temporanea assenza del destinatario.
Ciò posto, stante l'avvenuta notifica di precedente intimazione, ogni eccezione di decadenza doveva farsi valere mediante impugnativa della stessa.
Per completezza si rileva che neppure si è determinata (dopo la notifica di detta intimazione) la prescrizione del diritto, in ogni caso non eccepita dal ricorrente. Trova, infatti, applicazione la sospensione dei termini disposta a seguito dell'emergenza Covid 19 dall'art. 68 D.L. 18/20, comma 1, in virtù del quale, per combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. 159/2015, al termine originario si aggiunge un periodo di 542 giorni pari alla durata della sospensione (dall'8/03/2020 al 31/12/2021) dell'attività di riscossione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 250,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa se dovute.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15439/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio 1 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 85508 2025 IMU 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1541/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 3 luglio 2025 al Comune di Afragola e alla società Geset Italia S.p. A., concessionaria per la riscossione, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 85508/2025 notificatagli il 18 agosto 2025, con la quale è stato richiesto il pagamento di complessivi € 464,25 per Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), sanzioni ed interessi, relativa all'anno 2006 dovuta a seguito di avviso di accertamento n. 96642, notificato il 28 dicembre 2011, di ingiunzione n. 2014 0482100160821, notificata il 12 novembre
2014 e dell'intimazione n. 2019 42039014, notificata il 27 luglio 2019.
Ha dedotto di non aver mai ricevuto alcun atto prodromico, eccependo quindi la decadenza del diritto. Ha eccepito, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto.
Si è costituita la società Geset Italia S.p.A., la quale ha contestato l'avversa opposizione, rappresentando di aver correttamente notificato il presupposto avviso di accertamento, la successiva ingiunzione di pagamento e una intimazione di pagamento entro i rispettivi termini di decadenza, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il ricorso è stato deciso come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto, l'intimazione impugnata è stata preceduta dalla notifica della prodromica ingiunzione n. 2014 04821 00160821, avvenuta il 12 novembre 2014 mediante consegna a mani di persona dichiaratasi moglie, con contestuale spedizione della raccomandata informativa.
Alla suddetta ingiunzione, non impugnata, ha fatto seguito l'intimazione di pagamento n. 420390914/2019 del 26 giugno 2019, ritualmente notificata secondo la procedura prevista in caso di temporanea assenza del destinatario, con affissione dell'avviso alla porta dello stabile, deposito presso l'Ufficio e spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (Cad) a mezzo raccomandata dell'11 luglio 2019, inviata all'indirizzo del contribuente ed immessa in cassetta, stante la temporanea assenza del destinatario.
Ciò posto, stante l'avvenuta notifica di precedente intimazione, ogni eccezione di decadenza doveva farsi valere mediante impugnativa della stessa.
Per completezza si rileva che neppure si è determinata (dopo la notifica di detta intimazione) la prescrizione del diritto, in ogni caso non eccepita dal ricorrente. Trova, infatti, applicazione la sospensione dei termini disposta a seguito dell'emergenza Covid 19 dall'art. 68 D.L. 18/20, comma 1, in virtù del quale, per combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. 159/2015, al termine originario si aggiunge un periodo di 542 giorni pari alla durata della sospensione (dall'8/03/2020 al 31/12/2021) dell'attività di riscossione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 250,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa se dovute.