Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5130/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 24/04/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 21/01/1959 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. CISERI NICCOLO' GIORGIO e 2) Parte_2
Nato il 10/09/1964 in MILANO cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. CISERI NICCOLO' GIORGIO
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 24/04/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 10769/2018 emessa dal Tribunale di Milano in data 24/10/2018 e pubblicata in data 25/10/2018, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“1) Cessazione dell'obbligo del mantenimento dei figli come previsto dalle condizioni di separazione atteso altresì che hanno raggiunto un'età tale da poter provvedere autonomamente alle loro necessità materiali;
2) Cessazione dell'obbligo di cui al punto 4 delle condizioni di divorzio in ordine a spese mediche specialistiche spese universitarie, assicurative, ricreative, vacanze estive-invernali, acquisto, assicurazione, bollo auto nonché moto e quant'altro;
3) Cessazione dell'obbligo del pagamento delle spese condominiali dell'abitazione di Milano, Via Morosini, 39 a far data dal 31 dicembre 2024 come sotto concordato.
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,conferendo all'occorrenza l'incarico ad un'agenzia immobiliare le cui spese tutte saranno ad esclusivo carico dei soli figli, mentre la signora continuerà a farsi carico delle utenze della casa familiare fino al Pt_2 momento della vendita e il signor provvederà a saldare tutte le spese condominiali (anche arretrate Pt_1
e/o maturande, compresi conguagli a chiusura bilancio esercizio in corso 2024/2025 ) che si riferiscano esclusivamente sino al periodo sino al 31 dicembre 2024 (per complessivi e definitivi a chiusura bilancio 2024/ 2025 in corso di €. 1.822,83), così come tutte le rate di acquisto/noleggio (anche scadute) dell'autovettura in uso ai figli sino al 31 dicembre 2024 per complessivi e definitivi €. 1.209,76. Successivamente a far data da gennaio 2025 le spese saranno a carico dei figli. Le parti, sempre nell'ottica di una definitiva regolazione dei rapporti familiari ed economici conseguenti al divorzio, convengono altresì le seguenti condizioni:
4) Cessazione dell'obbligo di corresponsione del contributo di cui al punto 6 delle condizioni di divorzio in ordine al mantenimento della ex coniuge;
5) Prelievo ed asporto dei beni di proprietà dall'appartamento di Via Morosini, 39 (quadro grande Pt_1 paesaggio, quadro con rose, quadro con volta di chiesa e due specchiere antiche), totale e definitiva disponibilità di ogni altro arredo e suppellettile residuo alla Sig.ra che ne disporrà secondo la propria Pt_2 volontà.
6) Il signor si impegna a mantenere in essere a favore dei figli, quali esclusivi beneficiari, la polizza Pt_1
BG Stile Libero 40 Plus - Prodotto U17FE della quale ha consegnato copia ai figli. 7) Infine, il signor si impegna a versare a favore dei figli la somma di € 5.000,00 (€ 2.500,00 cadauno) Pt_1
– a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che gli stessi indicheranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto a totale, a completo e definitivo perfezionamento del presente accordo.
8) le parti, dopo una lunga e articolata trattativa hanno pertanto raggiunto il sopra esteso e definitivo accordo,
9) ogni altro obbligo cessato, salvo per quanto espressamente convenuto in esecuzione del presente accordo”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 10769/2018 emessa dal Tribunale di Milano in data 24/10/2018 e pubblicata in data 25/10/2018, passata in giudicato:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
Pagina 2 2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
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