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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/06/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Martino CASAVOLA - Presidente rel.
dott. Patrizia NIGRI - Giudice
dott. Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2615/2023 r.g. avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Gigante, come da mandato in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo De Filippis, come da Controparte_1
mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
1 All'udienza del 12.02.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.23, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Bari in data 25.7.98 con , che dalla loro unione era nata Controparte_1
la figlia ormai maggiorenne ed economicamente indipendente e che con sentenza Per_1
del 3.8.22 il Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Il chiedeva inoltre disporsi la revoca degli assegni di mantenimento previsti in Pt_1
favore della figlia e della moglie in quanto titolari di reddito proprio.
Costituitasi in giudizio, la non si opponeva alla pronuncia di divorzio ed alla CP_1
revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia, contestando invece la richiesta di revoca dell'assegno previsto in suo favore.
Con provvedimento del 29.1.24 il giudice delegato revocava l'assegno previsto in favore della figlia maggiorenne riducendo ad euro 150,00 mensili quello previsto in Per_1
favore della resistente.
Espletata prova per testi, all'udienza del 12.02.25 la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza del 3.8.22.
2 È allo stesso modo incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente
del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87; ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3
n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame delle questioni relative al merito della vicenda, dando atto della revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia maggiorenne Per_1
ormai indipendente economicamente, correttamente disposta con provvedimento del giudice delegato del 29.1.24, osserva il Tribunale che, allo stato, non vi sono elementi tali da giustificare la richiesta revoca dell'assegno di mantenimento già previsto in favore della CP_1
In tema di mantenimento, infatti, il recente orientamento della Suprema Corte, superando in parte la concezione assistenziale-alimentare dell'assegno di divorzio, ha attribuito a quest'ultimo una vera e propria funzione perequativa, invitando il giudice a considerare tutti i criteri previsti dall'art. 5 della legge sul divorzio “i quali costituiscono il parametro
di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione” (Cass. Sez. Unite
n. 18287/2018); la funzione riequilibratrice dell'assegno, impone al Giudice, quindi, di accertare “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale
degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di
conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il
sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione
3 dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di
cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione
del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive
potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione
matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione
del mercato del lavoro”.
Ciò premesso, va rilevato che, all'esito della istruttoria espletata, è risultato provato il persistere una disparità tra le situazioni economiche-patrimoniali dei coniugi, atteso che mentre il , spesso impegnato in navigazione ed in missioni all'estero, percepisce i Pt_1
significativi redditi derivanti dal suo lavoro di dipendente della Marina Militare
documentati in atti, usufruendo per il proprio alloggio delle tariffe fortemente convenienti offerte dalla stessa Marina, la invece, percepisce gli inferiori redditi corrisposti CP_1
dalla Teleperformance s.p.a., e risulta priva di una propria abitazione, in quanto temporaneamente ospitata dalla figlia maggiorenne Per_1
E' inoltre emerso dalle univoche dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso della istruttoria oltre che dalle ammissioni fatte dallo stesso ricorrente, che, nei primi anni del matrimonio, per una scelta sicuramente condivisa con il marito, la resistente si è dedicata esclusivamente alla cura della casa ed alla crescita della figlia iniziando quindi a Per_1
lavorare solo quando quest'ultima aveva circa sei, sette anni.
Non può quindi il collegio non sottolineare l'importanza del ruolo trainante svolto dalla in famiglia nel corso dei circa ventiquattro anni di unione coniugale, avendo ella CP_1
dovuto affrontare da giovanissima, appena ventiduenne al momento del matrimonio, le problematiche connesse alla attività lavorativa svolta dal marito, inevitabilmente obbligato a continui spostamenti e/o missioni utili alla sua carriera militare, occupandosi
4 in maniera sostanzialmente esclusiva della crescita della figlia, adoperandosi per mantenere l'unità familiare e fornendo un fondamentale ed insostituibile contribuito alla realizzazione economica e professionale del coniuge.
Osserva il Tribunale che tale sacrificata scelta di vita non può non aver comportato per la maggiori difficoltà nel reperimento di una stabile collocazione nel mondo del CP_1
lavoro, di fatto concretizzatasi con significativo ritardo alle dipendenze di un call center,
occupazione ragionevolmente non del tutto in linea con le proprie aspettative giovanili.
Alla luce di tali premesse, ritiene equo il tribunale determinare in euro 100,00 mensili l'entità dell'assegno di divorzio che il dovrà versare in favore della somma Pt_1 CP_1
che può ritenersi equa per regolamentare tra le parti le conseguenze del divorzio.
In assenza di prole minorenne, non sussistono i presupposti per provvedere sulla casa coniugale.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25.5.1998 in
Bari da , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Bari il 21.5.1976, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Bari al n.
24, p. II, s.A., anno 1998;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) conferma la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia
5 maggiorenne adottato dal giudice delegato in data 29.1.2024; Per_1
4) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile Pt_1 CP_1
di euro 100,00 a titolo di assegno di divorzio;
oltre alla rivalutazione Istat ed al
50% delle spese straordinarie;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 23.05.2025.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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