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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/08/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 68/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 68/2020 RGAC vertente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), tutti nella qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di rappresentati e difesi dagli Avv. Riccardo Misaggi e Danilo Femia R_
APPELLANTI
E
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Seminara
APPELLATA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Rita Pistola;
APPELLATA
1 ( ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Zoccali e dall'Avv.
Anna Maria Nobile
APPELLATA
( ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1205/2019, pubblicata il
17.12.2019, nel giudizio iscritto al n. RG. 239/2015
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 13.03.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio le società Controparte_1 Controparte_5
e al fine di ottenere,
[...] Controparte_3 Controparte_4 previo accertamento della responsabilità (quantomeno concorrente) di Controparte_4
e di , rispettivamente proprietaria e conducente dell'autocarro “Alfa Romeo Controparte_6
35 QL”, assicurato con la società e conducente del camion per Controparte_1 semirimorchio “EC MA” (di proprietà della società Controparte_3
, assicurato con il risarcimento dei danni, patrimoniali e non
[...] Controparte_7 patrimoniali, subiti iure proprio e iure hereditario a seguito ed in conseguenza del sinistro occorso in data 15.04.2011, alle ore 14,30 circa, sulla Strada di Grande Comunicazione 682
(Ionio-Tirreno), nel territorio del Comune di Cinquefrondi, in cui aveva perso la vita R_
rispettivamente figlia e sorella degli attori, mentre era a bordo della sua autovettura
[...]
MA ForTwo.
Tutti i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno contestato l'an ed il quantum della pretesa risarcitoria, evidenziando che la dinamica del sinistro non consentiva di ascrivere alcuna responsabilità a – nei confronti della quale il procedimento penale RG Controparte_4
1152/2011 per il reato di cui all'art. 589 c.p.c era stato definito con decreto di archiviazione e alla quale nessuna contestazione per violazione al Codice della Strada era stata elevata dalle
2 autorità intervenute sul posto – e di , il cui mezzo non era peraltro entrato in Controparte_6 collisione con la MA condotta dalla vittima.
Il giudizio di prime cure, istruito a mezzo di c.t.u. dinamica e prova orale, è stato definito con la sentenza qui gravata.
Ricostruita la dinamica del sinistro sulla base dei rilievi tecnici compiuti dai Carabinieri del
Comando di Cinquefrondi sui veicoli coinvolti e sul tratto stradale, delle sommarie informazioni rese da e (i quali viaggiavano a bordo Parte_4 Parte_5 del furgone Alfa Romeo, condotto da e da CP_4 CP_4 Controparte_6
(conducente del camion EC MA), nonché delle indagini tecniche compiute dal c.t.u. , il
Tribunale ha escluso ogni responsabilità di e nella Controparte_4 Controparte_6 causazione dell'evento e, riconosciuta la condotta colposa della vittima, ha così deciso:
”
1. accerta e dichiara che il sinistro stradale del 15.04.2011, oggetto di causa, si è verificato per colpa esclusiva di , conducente della MA;
R_
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice nei confronti di tutte le parti convenute;
3. condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna delle parti convenute, nella somma di euro 12.678,00, oltre rimborso forfettario al
15%, CPA ed IVA come per legge;
4. pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 Parte_3 deducendo l'erroneità della pronuncia di prime cure, per i seguenti motivi:
1) Giudizio di esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale del R_
15.04.2011 nel quale la stessa ha perso la vita. Nel dettaglio, gli appellanti hanno lamentato l'erronea valutazione, da parte del giudicante, della condotta di la Controparte_4 quale, avuto riguardo alle risultanze della c.t.u., viaggiava a bordo del proprio furgone a distanza di circa 50/60 cm dalla linea di mezzeria, così violando l'art.143 del Codice della
Strada, il quale statuisce espressamente che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera; dunque, se la avesse correttamente proceduto sul margine destro anziché su CP_4
3 quello sinistro della carreggiata, lo scontro con la MA sarebbe stato evitato e quasi sicuramente la morte di non si sarebbe verificata. Parte_6
Inoltre, ad avviso degli appellanti, dalle fotografie in atti che ritraggono la posizione dei veicoli immediatamente dopo il sinistro, la ruota posteriore sinistra del veicolo MA ForTwo
è proprio sulla linea di mezzeria, mentre, rispetto alla medesima linea, la ruota anteriore sinistra dell'autocarro dista circa 30 - 40 cm, con la conseguenza che, accogliendo la tesi sposata dalla sentenza secondo cui l'autocarro, andando verso dietro, avrebbe colpito il camion, “o non si può individuare con certezza l'iniziale punto di scontro oppure esso deve essere individuato proprio al centro della carreggiata” con esclusione dell'invasione dell'opposta corsia da parte della giovane vittima.
Lo scontro tra il furgone ed il camion, peraltro, è certamente indicativo della violazione, da parte di , della distanza di sicurezza prescritta dall'art. 149 C.d.S. (non meno Controparte_6 di 100 metri dal veicolo che lo precedeva).
2) Giudizio di esclusione della corresponsabilità di nella causazione Controparte_4 del sinistro per ritenuta adeguatezza della manovra di emergenza consistita nella sola frenata del furgone. Ad avviso degli appellanti, la sentenza avrebbe disatteso ingiustificatamente la c.t.u. secondo cui, deviando la traiettoria verso destra, libera per oltre 2,50 metri (e non circa due metri come asserito dal Tribunale) di larghezza, la avrebbe posto in essere un CP_4 utile tentativo di evitare o ridurre le conseguenze del sinistro senza ledere la sicurezza sua e dei trasportati, considerato peraltro che l'avvistamento in concreto del veicolo condotto da
è avvenuto molto prima dei 125 metri stimati dal c.t.u. R_
Dunque, ha violato, oltre l'art. 141 C.D.S., anche l'art. 143 C.d.S., Controparte_4 perché non ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia non ponendo in essere, pur potendolo fare, una concreta condotta di guida atta ad evitare lo scontro con il veicolo antagonista.
3) Giudizio di condanna degli attori alle spese ed ai compensi di lite nei confronti dei convenuti. Gli appellanti, i quali hanno precisato di impugnare il capo della sentenza soltanto in via subordinata, nell'ipotesi di omesso accoglimento dei primi due, hanno dedotto la violazione, da parte del giudicante, dell'art. 92 c.p.c., dichiarato illegittimo con sentenza della
Corte costituzionale n. 4360/2019 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre
4 analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche. Ad avviso degli appellanti, nella fattispecie, le eccezionali ragioni di compensazione sono integrate dal mancato riconoscimento da parte del giudice delle risultanze della c.t.u. - nel resto condivisa - in ordine alla corresponsabilità della convenuta nel rigetto delle domande ed eccezioni CP_4 delle parti convenute (quelle di carenza di legittimazione passiva, di nullità dell'atto di citazione, nonché la domanda risarcitoria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulate dalla convenuta la domanda di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 164, CP_3 comma 4 c.p.c., la domanda di preliminare estromissione dal giudizio, nonché quella risarcitoria per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., formulate dalla convenuta Controparte_8
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Locri e la domanda di
[...] rinnovazione della c.t.u., entrambe formulate dalla convenuta . Controparte_4
Gli appellanti hanno pertanto domandato, in accoglimento del gravame, la riforma della sentenza del Tribunale di Locri n. 1205/2019 del 17.12.2019 nei seguenti termini:
“2) Accertare e dichiarare che l'incidente stradale per cui è causa, a seguito ed in conseguenza del quale ha perso la vita è avvenuto per responsabilità R_ quantomeno concorrente (con di , proprietaria e R_ Controparte_4 conducente l'autocarro “Alfa Romeo 35 QL” Tg. CN 620696, e conducente Controparte_6 il veicolo “EC MA” tipo 440E43T75 Tg. BR 143 LH, nella misura percentuale pari al
50% in forza della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., ovvero nella inferiore misura del 30%, per come quantificata ed indicata dal c.t.u. nel giudizio di primo grado per la sola (pag. 17 delle risposte alle osservazioni della difesa attorea), Controparte_4 oppure, nella misura che sarà ritenuta giusta e congrua dalla Ecc.ma Corte d'Appello di
Reggio Calabria adita per ciascuno dei conducenti;
3)Ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare che l'incidente stradale per cui è causa,
a seguito ed in conseguenza del quale ha perso la vita è avvenuto per R_ responsabilità concorsuale (con ) della sola , proprietaria R_ Controparte_4
e conducente l'autocarro “Alfa Romeo 35 QL” Tg. CN 620696 nella misura percentuale pari al 50% in forza della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., ovvero nella inferiore misura del 30%, per come quantificata ed indicata dal c.t.u. nel giudizio di primo grado per la sola (pag. 17 delle risposte alle osservazioni della difesa attorea), Controparte_4
5 oppure, nella misura che sarà ritenuta giusta e congrua dalla Ecc.ma Corte d'Appello di
Reggio Calabria adita per ciascuno dei due conducenti;
4) In conseguenza del riconoscimento della responsabilità concorsuale, condannare i convenuti, in ragione dell'accertanda corresponsabilità di ciascuno dei conducenti i veicoli coinvolti nell'incidente stradale per cui è causa, in solido con i responsabili civili per la r.c.a. rispettivamente e – in persona dei loro legali Controparte_9 Controparte_10 rappresentanti pro–tempore, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, allo stato, così quantificati: € 287.000,00 quanto al Sig. ; € 287.000,00 quanto alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
; € 207,000,00 quanto alla sig.ra ovvero alle diverse somme che
[...] Parte_3 risulteranno giuste ed eque all'esito della prova testimoniale eventualmente disposta e/o delle valutazioni equitative formulate dalla Corte d'Appello adita e liquidate dalla stessa anche con criterio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo;
5) In estremo subordine, compensare le spese ed i compensi di lite del primo grado di giudizio.
Con conseguente condanna dei convenuti, nell'ipotesi di accoglimento dei superiori motivi di appello, alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi a favore dei difensori anticipatari”.
La società costituitasi in giudizio, eccepita Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, evidenziando che dapprima le indagini condotte della
Procura di Palmi e, successivamente, la c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado hanno escluso categoricamente che il mezzo condotto dal signor e di proprietà della CP_6 [...] fosse responsabile e/o coinvolto in maniera diretta nel sinistro per cui è causa. CP_3
La società costituitasi in giudizio, contestata la fondatezza Controparte_1 dell'appello nonché le valutazioni della c.t.u. espletata in primo grado nella parte in cui ha attribuito alla signora il concorso nella causazione dell'evento, ha domandato il CP_4 rigetto dell'impugnazione avversaria.
costituitasi in giudizio, evidenziato che la ricostruzione operata Controparte_5 dal primo giudice in ordine alla dinamica del sinistro è coerente rispetto alle risultanze
6 oggettive e trova pieno conforto nei dati tecnici agli atti, dedotta l'infondatezza dei motivi di impugnazione, ha chiesto il rigetto del gravame.
benché ritualmente citata, non si è costituita e con ordinanza Controparte_4 collegiale del 22.02.2021 è stata dichiarata la sua contumacia.
Con ordinanza collegiale del giorno 27.03.2025, la causa è stata assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre svolgere le seguenti precisazioni sia sull'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. avanzata dalla parte appellata, sia sul perimetro del presente thema decidendum.
L'eccezione di cui all' art. 348 bis c.p.c. è da ritenersi assorbita e non più rilevante in quanto, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è pacifico che la Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la definizione della procedura attraverso un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
3. Nel merito i primi due motivi di appello sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte.
3.1 La dinamica del sinistro così come ricostruita dal Giudice di primo grado sulla base degli atti del fascicolo penale e della c.t.u. espletata - contestata dagli appellanti, come premesso, nella parte in cui viene esclusa la corresponsabilità di per violazione Controparte_4 degli artt. 141 e 143 C.d.S. e di per violazione dell'art. 149 C.d.S. - è la Controparte_6 seguente: “Il giorno 15.04.2011, alle ore 14.20 circa, l'autovettura MA, condotta da R_
, mentre stava procedendo con direzione di marcia Ionio-Tirreno, dopo avere
[...] oltrepassato il cavalcavia dello svincolo Polistena-Cinquefrondi, al Km 10,250 della S.S. 682
(denominata Strada di Grande Comunicazione Ionio – Tirreno), nel territorio del Comune di
Cinquefrondi (RC), ha perso improvvisamente aderenza rispetto al manto stradale, a causa dell'usura eccessiva degli pneumatici posteriori e dell'asfalto reso viscido dalla pioggia battente. L'autovettura ha quindi compiuto una serie di rotazioni su se stessa nella medesima direzione di marcia, finché non ha invaso la corsia di marcia opposta, scontrandosi, al Km
10,030, con il furgone Alfa Romeo 35, condotto da ed a bordo del Controparte_4 quale viaggiavano in qualità di terzi trasportati e il Sig. Parte_5 Pt_4
7 ; la conducente del predetto furgone, accortasi che la MA era fuori controllo, ha Parte_4 provveduto a frenare fino ad arrestare, o quasi, la marcia del proprio veicolo. Durante la serie di testacoda, la MA non ha urtato nessun ostacolo e, tenuto conto che l'asfalto era particolarmente viscido, ha urtato il furgone senza disperdere la sua energia cinetica. La collisione tra i due mezzi è avvenuta in maniera trasversale tra il terzo anteriore, mezzeria sinistra del furgone, ed il terzo posteriore, mezzeria sinistra della MA. La combinazione di forze, di spostamento e rotazione, ed il primo urto sul terzo posteriore della MA ha prodotto la mancata apertura dei sistemi di protezione airbag, ed il collasso del piantone dello sterzo.
La rotazione si è completata producendo un secondo urto, che ha lasciato i veicoli incastrati nei rispettivi lati sinistri e con la direzione di marcia iniziale. A seguito dell'impatto, R_
, conducente della MA, ha perso la vita, mentre , conducente
[...] Controparte_4 del furgone, è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata successivamente estratta grazie all'intervento dei vigili del fuoco, sopraggiunti in loco;
anche gli altri occupanti del furgone
( e ) hanno riportato lesioni personali. Parte_5 Parte_4
Il sinistro ha coinvolto anche il trattore EC MA con rimorchio, condotto da
[...]
; tale mezzo, che stava seguendo il furgone Alfa Romeo nella medesima direzione di CP_6 marcia (Tirreno-Ionio), è stato urtato da quest'ultimo veicolo sul terzo anteriore centrale a seguito dell'arretramento del furgone medesimo provocato dall'urto con la MA”.
Quanto al primo motivo di appello, va osservato che ai sensi del comma 1 dell'art. 143, “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
La posizione finale dell'autocarro Alfa Romeo 35 (arrestatosi dentro la sua corsia di marcia), secondo quanto risulta dal rilievo dei Carabinieri ritenuto affidabile dal c.t.u. (“in quanto la misura del passo di 3,24 metri è esatta ed il posizionamento grafico rispecchia la documentazione fotografica”) è di circa due metri dal guardrail sulla sua destra e di circa 50-
60 cm dalla linea di mezzeria.
Benché non risulti la misura esatta della distanza tra il lato destro dell'autocarro e il lato destro della carreggiata (cfr. relazione del c.t.u. del 24.09.2016), i dati accertati - distanza del furgone
Alfa Romeo arrestatosi dopo il sinistro a circa 50-60 cm dalla linea di mezzeria (cfr. risposta del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. eredi pag. 2), distanza di circa 10 km tra i due R_ guardrail nel tratto di strada dove è avvenuto il sinistro (cfr. nel dettaglio relazione del c.t.u.
8 del 24.09.2016 pag. 7), dimensioni del mezzo (circa 2 metri di larghezza) - depongono a favore della circolazione del veicolo nella parte sinistra della carreggiata piuttosto che in quella destra, con conseguente violazione dell'art. 143 comma 1 C.d.S. , come condivisibilmente osservato dagli appellanti.
Nondimeno, la regola cautelare di cui all'art. 143 comma 1 C.d.S. non appare diretta a prevenire i pericoli derivanti dall'invasione da parte di un veicolo della semicarreggiata non di sua pertinenza e, pertanto, la violazione della norma non incide sul giudizio di concorrente responsabilità della conducente del furgone Alfa Romeo. Al riguardo, il Collegio condivide il più recente orientamento della Suprema Corte (che sul punto ha superato un più datato indirizzo di diverso avviso), secondo cui, in tema di circolazione stradale, l'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, previsto dall'art. 143 C.d.S., “ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono, e non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, sicché, in caso di inosservanza di tale regola cautelare, deve comunque escludersi la responsabilità del conducente per l'incidente dovuto ad invasione della corsia da parte di altro veicolo" (cfr.
Cass. pen. sez. IV, 11/04/2019, n.18802; Cass. pen. sez. IV, 04/10/2017, n.50024 Cass. pen. sez. IV,16/6/2010 n. 32126).
Pertanto, non può essere accolta la tesi degli appellanti diretta a riconoscere la corresponsabilità di nella causazione del sinistro, in presenza dell' Controparte_4 invasione della corsia di marcia da parte della giovane vittima.
Al riguardo, la tesi prospettata dagli appellanti – secondo cui dalla posizione finale dei veicoli, ben evidente nelle fotografie scattate dai Carabinieri della Stazione di Cinquefrondi dopo l'evento, è possibile escludere l'invasione, da parte della MA a bordo della quale viaggiava la vittima, dell'opposta corsia, è da disattendere alla luce dei rilievi delle Forze dell'Ordine, delle risultanze della c.t.u. espletata e delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti sentite dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dell'accaduto.
Le conclusioni cui pervengono gli appellanti, come correttamente rilevato dal c.t.u., si basano su elementi erronei tra cui, in primis, la scorretta posizione planimetrica dello stato di quiete dei veicoli. Basti richiamare la risposta del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. “Il CTP Per_2
9 rappresenta nella sua planimetria il furgone Alfa Romeo a cavallo della linea di mezzeria.
Produrre uno stato dei luoghi errato con un posizionamento dei veicoli che non rappresenta la realtà, porta il CTP ad effettuare considerazioni di conseguenza non corrette”.
Invece, nelle fotografie a colori scattate dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti, è rappresentato il furgone Alfa Romeo nella propria corsia di marcia (cfr. foto n. 2), per uno spazio di circa 50/60 centimetri e si dà atto che è stato necessario spostare leggermente la
MA per estrarre la signora dal furgone nel quale era rimasta incastrata (pag. 2,3 CP_4 della risposta del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. Commiso).
D'altra parte, rappresentano dati accertati e non contestati lo stato usurato degli pneumatici posteriori del mezzo e la condizione viscida del manto stradale, a causa della pioggia battente e della scarsa qualità dell'asfalto, i quali, in corrispondenza dello svincolo di Cinquefrondi, laddove vi è uno scollinamento con l'inizio di una livelletta discendente verso il lato tirrenico ed una pendenza media del 3,1% discendente per chi vi transita con direzione di marcia Ionio-
Tirreno, hanno determinato una perdita di aderenza della MA For Two.
Ora, tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni delle persone che hanno assistito all'evento, le quali hanno tutte concordemente riferito di aver visto la MA eseguire più testa coda, nonché delle condizioni note, in particolare della rilevata velocità dell'autoarticolato
EC attraverso il cronotachigrafo e dei tempi di percezione, reazione e frenata dei due veicoli provenienti dalla direzione opposta, il c.t.u. ha proposto una ricostruzione delle traiettorie nel rispetto delle leggi della fisica: la MA (di cui non è nota la velocità di marcia che, in ragione delle condizioni dell'asfalto, degli pneumatici e della pendenza, avrebbe potuto iniziare a perdere aderenza anche alla velocità consentita, ma non adeguata alle condizioni concrete, di
90km/h) ha perso stabilità e ha compiuto una pluralità di rotazioni lungo una traiettoria lineare, senza mai colpire il guardrail e senza disperdere la sua energia cinetica, trasferitasi completamente all'autocarro ormai pressoché fermo al momento in cui la MA ha invaso la sua corsia determinando il violentissimo scontro. Il c.t.u. ha precisato che la velocità di impatto è stata elevata in quanto l'attrito minimo tra gomma usurata ed asfalto bagnato non ha reso possibile il rallentamento della MA (“L'energia cinetica del veicolo, calcolata a 90 km/h era di 306250 Joule pari a 31.228 kgf*m (chilogrammi forza per metro) proporzionale al quadrato della velocità si comprende come un veicolo relativamente leggero (980 Kg) come
10 la MA abbia sviluppato un'altissima energia cinetica” – cfr. risposta del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. della società ing. . Controparte_1 Per_3
3.2 Quanto alla responsabilità di , esclusa dal giudicante, gli appellanti hanno Controparte_6 osservato che “se si ipotizzasse un tamponamento del veicolo Alfa Romeo 35 da parte del veicolo EC AR (nel momento in cui il primo ha rallentato la marcia avvedendosi del veicolo antagonista), esso tamponamento ha evidentemente ed innegabilmente quantomeno aumentato la forza d'urto tra il furgone ed il veicolo MA ForTwo, diminuendo la possibilità di dissipare energia ed alleggerire il colpo sul veicolo MA Fortwo”.
L'assunto non può essere condiviso: in ordine allo scontro tra l'autocarro Alfa Romeo e l'autoarticolato EC, il c.t.u. ha avanzato due ipotesi probabilistiche e, in entrambi i casi, tenuto conto della velocità di marcia del mezzo EC, accertata grazie alla lettura del cronotachigrafo presente su quest'ultimo veicolo (pari a circa 50 Km/h), dello spazio di frenata, della lieve entità del danno ai mezzi riscontrato attraverso i rilievi descrittivi e fotografici dei Carabinieri, ha escluso qualunque responsabilità (recte corresponsabilità) del conducente del mezzo EC nella determinazione dell'evento. Segnatamente, una prima ipotesi prevede l'arretramento del furgone a seguito della frenata della conducente del veicolo
Alfa Romeo che potrebbe aver liberato il freno con una marcia innestata alta, sicché
l'autoarticolato EC non avrebbe colpito il mezzo che lo precedeva in fase di frenata (grazie alla distanza di sicurezza idonea e tale da evitare la collisione), ma sarebbe stato da quella urtato.
Nella seconda ipotesi, la frenata dell'autocisterna potrebbe essere stata più lunga di quella del furgone per un errore di valutazione sulla distanza di sicurezza nell'ordine di 1 o 2 metri che hanno portato a concludere una frenata con un lieve impatto tra i due veicoli. Le due ipotesi sono state ritenute tecnicamente ammissibili dal c.t.u. e, anche qualora si sia concretamente verificata la seconda ipotesi, l'impatto tra i due autocarri “è stato del tutto ininfluente rispetto alla collisione tra furgone e MA” (cfr. risposta del c.t.u. alle osservazioni dell'avv.
Misaggi).
In definitiva, va esclusa la corresponsabilità di e di Controparte_4 Controparte_6 per violazione, rispettivamente, degli artt. 143 e 149 C.d.S. nella causazione del sinistro e rigettato il primo motivo di appello.
11 3.3 Quanto al secondo motivo di appello, va osservato che in forza dell'art. 141 C.d.S., è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, “avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Il c.t.u., sia nella relazione depositata in data 24.09.2016, sia nella risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, ha ribadito che il furgone, viaggiando a 50 km/h ed a carico regolare, avrebbe potuto effettuare la deviazione sulla sua destra in tutta sicurezza, contemporaneamente alla frenata, con lo scopo di evitare, ridurre o almeno modificare le conseguenze della collisione, essendo lo spazio sulla destra sufficiente a consentire di evitare lo scontro.
Ora, il Collegio, pur ritenendo corretta la ricostruzione del c.t.u. in quanto fondata su dati certi, nondimeno esclude la sussistenza della violazione dell'art. 141 C.d.S. per le medesime ragioni prospettate dal Tribunale.
L'obbligo di cui all'art. 141 C.d.S. di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza trova il suo limite naturale nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non può parlarsi di colpa
(cfr. Cass. pen. n.22587/2024; Cass. pen. n. 8870/2024; cfr. anche Cass. pen. n.34942/2022 che, nell'interpretazione dell'art. 141 C.d.S., in una ipotesi in cui si discorreva dell'adeguatezza della velocità, si è espressa nei seguenti termini: “ La velocità adeguata alle caratteristiche ambientali non coincide con la velocità salvifica, ma richiede al conducente di adeguare il suo agire alla situazione concreta e cioè di osservare una velocità che consenta al conducente di mantenere il controllo del proprio veicolo, di arrestare il veicolo entro il campo di visibilità o di operare l'arresto di fronte a ostacoli prevedibili, ovvero di compiere manovre di emergenza senza creare pericoli ulteriori per gli altri utenti della strada, laddove non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare - come nella specie - in una
12 situazione di pericolo improvvisa dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica come nella specie ”).
Come sopra osservato, secondo la dinamica del sinistro ricostruita dal c.t.u. e ritenuta corretta dal Tribunale e dalla Corte per le ragioni sopra esposte, oltrepassato il cavalcavia dello svincolo Polistena-Cinquefrondi, la MA ha perso stabilità e iniziato a eseguire più testa coda. Il tempo totale affinché la conducente dell'autocarro Alfa Romeo percepisse il pericolo è stato di circa cinque secondi e durante questo brevissimo arco temporale ha frenato riuscendo ad arrestare la marcia, dopo aver percorso sul bagnato ed a pieno carico circa 46 metri, alla velocità stimata di circa 50km/h. Negli stessi cinque secondi la MA (viaggiando a 90 km/h) ha percorso circa 125 metri effettuando più testa coda, conservando l'energia cinetica e la velocità fino all'impatto nell'opposta corsia di marcia. Ora, l'andamento improvviso e non prevedibile della MA, la quale ha iniziato a compiere una serie di rotazioni su se stessa nella medesima direzione di marcia, non lasciava prevedere la traiettoria o il punto di arresto, sicchè, considerato il ridottissimo arco temporale e le condizioni atmosferiche sfavorevoli, la frenata del veicolo in sicurezza, resa possibile dalla velocità moderata di percorrenza, appare adeguata alle condizioni di tempo e di luogo esistenti, non essendo giuridicamente esigibile un comportamento ulteriore.
Infine, va precisato che correttamente il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie non operi la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c, la quale ha carattere sussidiario ed opera quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero qualora non siano accertabili con esattezza le cause e le modalità del sinistro.
Nella fattispecie, attesa la sussistenza dei presupposti per accertare le cause e le modalità del sinistro, va disattesa la domanda degli appellanti di applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
3.4 Va invece parzialmente accolto il terzo motivo di appello concernente la condanna alle spese processuali poste dalla sentenza di primo grado integralmente a carico degli appellanti nei confronti di tutti gli appellati.
Sul punto il Collegio ritiene che l'assenza di un orientamento univoco in ordine all' interpretazione di cui all'art. 143 C.d. S. nonché la possibile (ma non esigibile) condotta
13 alternativa della signora indicata dal c.t.u. integrino, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., CP_4 eccezionali ragioni per compensare le spese di lite del primo grado tra gli appellanti,
[...]
e la Pertanto, in accoglimento del terzo motivo di CP_4 Controparte_1 appello, va riformato il capo delle spese di lite della sentenza di primo grado nei termini anzidetti, mentre va confermata la statuizione di condanna tra gli appellanti,
[...]
e la società , in assenza di eccezionali Controparte_11 Controparte_3
e gravi ragioni di compensazione nei rapporti tra dette parti, non ravvisabile nel rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalle società convenute in primo grado (Cass. civ.
31176/2019).
3.5 Le spese processuali del presente giudizio di gravame vanno compensate nei rapporti tra gli appellanti e la società per le medesime ragioni appena Controparte_1 espresse in merito alla compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio tra dette parti. Nulla occorre invece statuire in ordine alle spese processuali tra gli appellanti e in ragione della mancata costituzione di quest'ultima nel giudizio di Controparte_4 gravame.
Le spese processuali nei rapporti tra gli appellanti, e la società Controparte_2 [...]
seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni Controparte_3 per procedere alla loro compensazione, e si liquidano sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con i medesimi parametri adottati dal Tribunale, ossia valori minimi stante l'applicazione alla fattispecie concreta di principi giurisprudenziali consolidati, valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, determinato, per tutti e tre gli appellanti, in base al petitum (pari ad euro 287.000,00), indipendentemente dal diverso valore delle domande da ognuno spiegate, posto che la misura dell'interesse di ciascuno (riferibile anche al valore delle singole domande) rileva soltanto nei rapporti interni tra condebitori solidali ex art. 1298 c.c. (Cass. civ. 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ. 30/10/2018, n. 27476).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. R.G. 68/2020, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- in parziale riforma del capo delle spese di lite della sentenza impugnata, compensa le spese processuali tra gli appellanti, e la Controparte_4 Controparte_12
[...]
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- rigetta nel resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore della società ed Controparte_3 Controparte_11 in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida, per ciascuna parte, in €
10.060,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e
CPA come per legge;
- compensa le spese di lite del presente procedimento tra gli appellanti e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- nulla sulle spese del presente giudizio tra gli appellanti e la parte appellata contumace
Controparte_4
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 4 agosto 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
15
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 68/2020 RGAC vertente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), tutti nella qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di rappresentati e difesi dagli Avv. Riccardo Misaggi e Danilo Femia R_
APPELLANTI
E
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Seminara
APPELLATA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Rita Pistola;
APPELLATA
1 ( ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Zoccali e dall'Avv.
Anna Maria Nobile
APPELLATA
( ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1205/2019, pubblicata il
17.12.2019, nel giudizio iscritto al n. RG. 239/2015
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 13.03.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio le società Controparte_1 Controparte_5
e al fine di ottenere,
[...] Controparte_3 Controparte_4 previo accertamento della responsabilità (quantomeno concorrente) di Controparte_4
e di , rispettivamente proprietaria e conducente dell'autocarro “Alfa Romeo Controparte_6
35 QL”, assicurato con la società e conducente del camion per Controparte_1 semirimorchio “EC MA” (di proprietà della società Controparte_3
, assicurato con il risarcimento dei danni, patrimoniali e non
[...] Controparte_7 patrimoniali, subiti iure proprio e iure hereditario a seguito ed in conseguenza del sinistro occorso in data 15.04.2011, alle ore 14,30 circa, sulla Strada di Grande Comunicazione 682
(Ionio-Tirreno), nel territorio del Comune di Cinquefrondi, in cui aveva perso la vita R_
rispettivamente figlia e sorella degli attori, mentre era a bordo della sua autovettura
[...]
MA ForTwo.
Tutti i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno contestato l'an ed il quantum della pretesa risarcitoria, evidenziando che la dinamica del sinistro non consentiva di ascrivere alcuna responsabilità a – nei confronti della quale il procedimento penale RG Controparte_4
1152/2011 per il reato di cui all'art. 589 c.p.c era stato definito con decreto di archiviazione e alla quale nessuna contestazione per violazione al Codice della Strada era stata elevata dalle
2 autorità intervenute sul posto – e di , il cui mezzo non era peraltro entrato in Controparte_6 collisione con la MA condotta dalla vittima.
Il giudizio di prime cure, istruito a mezzo di c.t.u. dinamica e prova orale, è stato definito con la sentenza qui gravata.
Ricostruita la dinamica del sinistro sulla base dei rilievi tecnici compiuti dai Carabinieri del
Comando di Cinquefrondi sui veicoli coinvolti e sul tratto stradale, delle sommarie informazioni rese da e (i quali viaggiavano a bordo Parte_4 Parte_5 del furgone Alfa Romeo, condotto da e da CP_4 CP_4 Controparte_6
(conducente del camion EC MA), nonché delle indagini tecniche compiute dal c.t.u. , il
Tribunale ha escluso ogni responsabilità di e nella Controparte_4 Controparte_6 causazione dell'evento e, riconosciuta la condotta colposa della vittima, ha così deciso:
”
1. accerta e dichiara che il sinistro stradale del 15.04.2011, oggetto di causa, si è verificato per colpa esclusiva di , conducente della MA;
R_
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice nei confronti di tutte le parti convenute;
3. condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna delle parti convenute, nella somma di euro 12.678,00, oltre rimborso forfettario al
15%, CPA ed IVA come per legge;
4. pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 Parte_3 deducendo l'erroneità della pronuncia di prime cure, per i seguenti motivi:
1) Giudizio di esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro stradale del R_
15.04.2011 nel quale la stessa ha perso la vita. Nel dettaglio, gli appellanti hanno lamentato l'erronea valutazione, da parte del giudicante, della condotta di la Controparte_4 quale, avuto riguardo alle risultanze della c.t.u., viaggiava a bordo del proprio furgone a distanza di circa 50/60 cm dalla linea di mezzeria, così violando l'art.143 del Codice della
Strada, il quale statuisce espressamente che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera; dunque, se la avesse correttamente proceduto sul margine destro anziché su CP_4
3 quello sinistro della carreggiata, lo scontro con la MA sarebbe stato evitato e quasi sicuramente la morte di non si sarebbe verificata. Parte_6
Inoltre, ad avviso degli appellanti, dalle fotografie in atti che ritraggono la posizione dei veicoli immediatamente dopo il sinistro, la ruota posteriore sinistra del veicolo MA ForTwo
è proprio sulla linea di mezzeria, mentre, rispetto alla medesima linea, la ruota anteriore sinistra dell'autocarro dista circa 30 - 40 cm, con la conseguenza che, accogliendo la tesi sposata dalla sentenza secondo cui l'autocarro, andando verso dietro, avrebbe colpito il camion, “o non si può individuare con certezza l'iniziale punto di scontro oppure esso deve essere individuato proprio al centro della carreggiata” con esclusione dell'invasione dell'opposta corsia da parte della giovane vittima.
Lo scontro tra il furgone ed il camion, peraltro, è certamente indicativo della violazione, da parte di , della distanza di sicurezza prescritta dall'art. 149 C.d.S. (non meno Controparte_6 di 100 metri dal veicolo che lo precedeva).
2) Giudizio di esclusione della corresponsabilità di nella causazione Controparte_4 del sinistro per ritenuta adeguatezza della manovra di emergenza consistita nella sola frenata del furgone. Ad avviso degli appellanti, la sentenza avrebbe disatteso ingiustificatamente la c.t.u. secondo cui, deviando la traiettoria verso destra, libera per oltre 2,50 metri (e non circa due metri come asserito dal Tribunale) di larghezza, la avrebbe posto in essere un CP_4 utile tentativo di evitare o ridurre le conseguenze del sinistro senza ledere la sicurezza sua e dei trasportati, considerato peraltro che l'avvistamento in concreto del veicolo condotto da
è avvenuto molto prima dei 125 metri stimati dal c.t.u. R_
Dunque, ha violato, oltre l'art. 141 C.D.S., anche l'art. 143 C.d.S., Controparte_4 perché non ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia non ponendo in essere, pur potendolo fare, una concreta condotta di guida atta ad evitare lo scontro con il veicolo antagonista.
3) Giudizio di condanna degli attori alle spese ed ai compensi di lite nei confronti dei convenuti. Gli appellanti, i quali hanno precisato di impugnare il capo della sentenza soltanto in via subordinata, nell'ipotesi di omesso accoglimento dei primi due, hanno dedotto la violazione, da parte del giudicante, dell'art. 92 c.p.c., dichiarato illegittimo con sentenza della
Corte costituzionale n. 4360/2019 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre
4 analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche. Ad avviso degli appellanti, nella fattispecie, le eccezionali ragioni di compensazione sono integrate dal mancato riconoscimento da parte del giudice delle risultanze della c.t.u. - nel resto condivisa - in ordine alla corresponsabilità della convenuta nel rigetto delle domande ed eccezioni CP_4 delle parti convenute (quelle di carenza di legittimazione passiva, di nullità dell'atto di citazione, nonché la domanda risarcitoria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulate dalla convenuta la domanda di nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 164, CP_3 comma 4 c.p.c., la domanda di preliminare estromissione dal giudizio, nonché quella risarcitoria per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., formulate dalla convenuta Controparte_8
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Locri e la domanda di
[...] rinnovazione della c.t.u., entrambe formulate dalla convenuta . Controparte_4
Gli appellanti hanno pertanto domandato, in accoglimento del gravame, la riforma della sentenza del Tribunale di Locri n. 1205/2019 del 17.12.2019 nei seguenti termini:
“2) Accertare e dichiarare che l'incidente stradale per cui è causa, a seguito ed in conseguenza del quale ha perso la vita è avvenuto per responsabilità R_ quantomeno concorrente (con di , proprietaria e R_ Controparte_4 conducente l'autocarro “Alfa Romeo 35 QL” Tg. CN 620696, e conducente Controparte_6 il veicolo “EC MA” tipo 440E43T75 Tg. BR 143 LH, nella misura percentuale pari al
50% in forza della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., ovvero nella inferiore misura del 30%, per come quantificata ed indicata dal c.t.u. nel giudizio di primo grado per la sola (pag. 17 delle risposte alle osservazioni della difesa attorea), Controparte_4 oppure, nella misura che sarà ritenuta giusta e congrua dalla Ecc.ma Corte d'Appello di
Reggio Calabria adita per ciascuno dei conducenti;
3)Ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare che l'incidente stradale per cui è causa,
a seguito ed in conseguenza del quale ha perso la vita è avvenuto per R_ responsabilità concorsuale (con ) della sola , proprietaria R_ Controparte_4
e conducente l'autocarro “Alfa Romeo 35 QL” Tg. CN 620696 nella misura percentuale pari al 50% in forza della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., ovvero nella inferiore misura del 30%, per come quantificata ed indicata dal c.t.u. nel giudizio di primo grado per la sola (pag. 17 delle risposte alle osservazioni della difesa attorea), Controparte_4
5 oppure, nella misura che sarà ritenuta giusta e congrua dalla Ecc.ma Corte d'Appello di
Reggio Calabria adita per ciascuno dei due conducenti;
4) In conseguenza del riconoscimento della responsabilità concorsuale, condannare i convenuti, in ragione dell'accertanda corresponsabilità di ciascuno dei conducenti i veicoli coinvolti nell'incidente stradale per cui è causa, in solido con i responsabili civili per la r.c.a. rispettivamente e – in persona dei loro legali Controparte_9 Controparte_10 rappresentanti pro–tempore, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, allo stato, così quantificati: € 287.000,00 quanto al Sig. ; € 287.000,00 quanto alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
; € 207,000,00 quanto alla sig.ra ovvero alle diverse somme che
[...] Parte_3 risulteranno giuste ed eque all'esito della prova testimoniale eventualmente disposta e/o delle valutazioni equitative formulate dalla Corte d'Appello adita e liquidate dalla stessa anche con criterio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo;
5) In estremo subordine, compensare le spese ed i compensi di lite del primo grado di giudizio.
Con conseguente condanna dei convenuti, nell'ipotesi di accoglimento dei superiori motivi di appello, alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi a favore dei difensori anticipatari”.
La società costituitasi in giudizio, eccepita Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, evidenziando che dapprima le indagini condotte della
Procura di Palmi e, successivamente, la c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado hanno escluso categoricamente che il mezzo condotto dal signor e di proprietà della CP_6 [...] fosse responsabile e/o coinvolto in maniera diretta nel sinistro per cui è causa. CP_3
La società costituitasi in giudizio, contestata la fondatezza Controparte_1 dell'appello nonché le valutazioni della c.t.u. espletata in primo grado nella parte in cui ha attribuito alla signora il concorso nella causazione dell'evento, ha domandato il CP_4 rigetto dell'impugnazione avversaria.
costituitasi in giudizio, evidenziato che la ricostruzione operata Controparte_5 dal primo giudice in ordine alla dinamica del sinistro è coerente rispetto alle risultanze
6 oggettive e trova pieno conforto nei dati tecnici agli atti, dedotta l'infondatezza dei motivi di impugnazione, ha chiesto il rigetto del gravame.
benché ritualmente citata, non si è costituita e con ordinanza Controparte_4 collegiale del 22.02.2021 è stata dichiarata la sua contumacia.
Con ordinanza collegiale del giorno 27.03.2025, la causa è stata assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre svolgere le seguenti precisazioni sia sull'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. avanzata dalla parte appellata, sia sul perimetro del presente thema decidendum.
L'eccezione di cui all' art. 348 bis c.p.c. è da ritenersi assorbita e non più rilevante in quanto, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è pacifico che la Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la definizione della procedura attraverso un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
3. Nel merito i primi due motivi di appello sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte.
3.1 La dinamica del sinistro così come ricostruita dal Giudice di primo grado sulla base degli atti del fascicolo penale e della c.t.u. espletata - contestata dagli appellanti, come premesso, nella parte in cui viene esclusa la corresponsabilità di per violazione Controparte_4 degli artt. 141 e 143 C.d.S. e di per violazione dell'art. 149 C.d.S. - è la Controparte_6 seguente: “Il giorno 15.04.2011, alle ore 14.20 circa, l'autovettura MA, condotta da R_
, mentre stava procedendo con direzione di marcia Ionio-Tirreno, dopo avere
[...] oltrepassato il cavalcavia dello svincolo Polistena-Cinquefrondi, al Km 10,250 della S.S. 682
(denominata Strada di Grande Comunicazione Ionio – Tirreno), nel territorio del Comune di
Cinquefrondi (RC), ha perso improvvisamente aderenza rispetto al manto stradale, a causa dell'usura eccessiva degli pneumatici posteriori e dell'asfalto reso viscido dalla pioggia battente. L'autovettura ha quindi compiuto una serie di rotazioni su se stessa nella medesima direzione di marcia, finché non ha invaso la corsia di marcia opposta, scontrandosi, al Km
10,030, con il furgone Alfa Romeo 35, condotto da ed a bordo del Controparte_4 quale viaggiavano in qualità di terzi trasportati e il Sig. Parte_5 Pt_4
7 ; la conducente del predetto furgone, accortasi che la MA era fuori controllo, ha Parte_4 provveduto a frenare fino ad arrestare, o quasi, la marcia del proprio veicolo. Durante la serie di testacoda, la MA non ha urtato nessun ostacolo e, tenuto conto che l'asfalto era particolarmente viscido, ha urtato il furgone senza disperdere la sua energia cinetica. La collisione tra i due mezzi è avvenuta in maniera trasversale tra il terzo anteriore, mezzeria sinistra del furgone, ed il terzo posteriore, mezzeria sinistra della MA. La combinazione di forze, di spostamento e rotazione, ed il primo urto sul terzo posteriore della MA ha prodotto la mancata apertura dei sistemi di protezione airbag, ed il collasso del piantone dello sterzo.
La rotazione si è completata producendo un secondo urto, che ha lasciato i veicoli incastrati nei rispettivi lati sinistri e con la direzione di marcia iniziale. A seguito dell'impatto, R_
, conducente della MA, ha perso la vita, mentre , conducente
[...] Controparte_4 del furgone, è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata successivamente estratta grazie all'intervento dei vigili del fuoco, sopraggiunti in loco;
anche gli altri occupanti del furgone
( e ) hanno riportato lesioni personali. Parte_5 Parte_4
Il sinistro ha coinvolto anche il trattore EC MA con rimorchio, condotto da
[...]
; tale mezzo, che stava seguendo il furgone Alfa Romeo nella medesima direzione di CP_6 marcia (Tirreno-Ionio), è stato urtato da quest'ultimo veicolo sul terzo anteriore centrale a seguito dell'arretramento del furgone medesimo provocato dall'urto con la MA”.
Quanto al primo motivo di appello, va osservato che ai sensi del comma 1 dell'art. 143, “I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
La posizione finale dell'autocarro Alfa Romeo 35 (arrestatosi dentro la sua corsia di marcia), secondo quanto risulta dal rilievo dei Carabinieri ritenuto affidabile dal c.t.u. (“in quanto la misura del passo di 3,24 metri è esatta ed il posizionamento grafico rispecchia la documentazione fotografica”) è di circa due metri dal guardrail sulla sua destra e di circa 50-
60 cm dalla linea di mezzeria.
Benché non risulti la misura esatta della distanza tra il lato destro dell'autocarro e il lato destro della carreggiata (cfr. relazione del c.t.u. del 24.09.2016), i dati accertati - distanza del furgone
Alfa Romeo arrestatosi dopo il sinistro a circa 50-60 cm dalla linea di mezzeria (cfr. risposta del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. eredi pag. 2), distanza di circa 10 km tra i due R_ guardrail nel tratto di strada dove è avvenuto il sinistro (cfr. nel dettaglio relazione del c.t.u.
8 del 24.09.2016 pag. 7), dimensioni del mezzo (circa 2 metri di larghezza) - depongono a favore della circolazione del veicolo nella parte sinistra della carreggiata piuttosto che in quella destra, con conseguente violazione dell'art. 143 comma 1 C.d.S. , come condivisibilmente osservato dagli appellanti.
Nondimeno, la regola cautelare di cui all'art. 143 comma 1 C.d.S. non appare diretta a prevenire i pericoli derivanti dall'invasione da parte di un veicolo della semicarreggiata non di sua pertinenza e, pertanto, la violazione della norma non incide sul giudizio di concorrente responsabilità della conducente del furgone Alfa Romeo. Al riguardo, il Collegio condivide il più recente orientamento della Suprema Corte (che sul punto ha superato un più datato indirizzo di diverso avviso), secondo cui, in tema di circolazione stradale, l'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, previsto dall'art. 143 C.d.S., “ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono, e non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, sicché, in caso di inosservanza di tale regola cautelare, deve comunque escludersi la responsabilità del conducente per l'incidente dovuto ad invasione della corsia da parte di altro veicolo" (cfr.
Cass. pen. sez. IV, 11/04/2019, n.18802; Cass. pen. sez. IV, 04/10/2017, n.50024 Cass. pen. sez. IV,16/6/2010 n. 32126).
Pertanto, non può essere accolta la tesi degli appellanti diretta a riconoscere la corresponsabilità di nella causazione del sinistro, in presenza dell' Controparte_4 invasione della corsia di marcia da parte della giovane vittima.
Al riguardo, la tesi prospettata dagli appellanti – secondo cui dalla posizione finale dei veicoli, ben evidente nelle fotografie scattate dai Carabinieri della Stazione di Cinquefrondi dopo l'evento, è possibile escludere l'invasione, da parte della MA a bordo della quale viaggiava la vittima, dell'opposta corsia, è da disattendere alla luce dei rilievi delle Forze dell'Ordine, delle risultanze della c.t.u. espletata e delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti sentite dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dell'accaduto.
Le conclusioni cui pervengono gli appellanti, come correttamente rilevato dal c.t.u., si basano su elementi erronei tra cui, in primis, la scorretta posizione planimetrica dello stato di quiete dei veicoli. Basti richiamare la risposta del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. “Il CTP Per_2
9 rappresenta nella sua planimetria il furgone Alfa Romeo a cavallo della linea di mezzeria.
Produrre uno stato dei luoghi errato con un posizionamento dei veicoli che non rappresenta la realtà, porta il CTP ad effettuare considerazioni di conseguenza non corrette”.
Invece, nelle fotografie a colori scattate dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti, è rappresentato il furgone Alfa Romeo nella propria corsia di marcia (cfr. foto n. 2), per uno spazio di circa 50/60 centimetri e si dà atto che è stato necessario spostare leggermente la
MA per estrarre la signora dal furgone nel quale era rimasta incastrata (pag. 2,3 CP_4 della risposta del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. Commiso).
D'altra parte, rappresentano dati accertati e non contestati lo stato usurato degli pneumatici posteriori del mezzo e la condizione viscida del manto stradale, a causa della pioggia battente e della scarsa qualità dell'asfalto, i quali, in corrispondenza dello svincolo di Cinquefrondi, laddove vi è uno scollinamento con l'inizio di una livelletta discendente verso il lato tirrenico ed una pendenza media del 3,1% discendente per chi vi transita con direzione di marcia Ionio-
Tirreno, hanno determinato una perdita di aderenza della MA For Two.
Ora, tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni delle persone che hanno assistito all'evento, le quali hanno tutte concordemente riferito di aver visto la MA eseguire più testa coda, nonché delle condizioni note, in particolare della rilevata velocità dell'autoarticolato
EC attraverso il cronotachigrafo e dei tempi di percezione, reazione e frenata dei due veicoli provenienti dalla direzione opposta, il c.t.u. ha proposto una ricostruzione delle traiettorie nel rispetto delle leggi della fisica: la MA (di cui non è nota la velocità di marcia che, in ragione delle condizioni dell'asfalto, degli pneumatici e della pendenza, avrebbe potuto iniziare a perdere aderenza anche alla velocità consentita, ma non adeguata alle condizioni concrete, di
90km/h) ha perso stabilità e ha compiuto una pluralità di rotazioni lungo una traiettoria lineare, senza mai colpire il guardrail e senza disperdere la sua energia cinetica, trasferitasi completamente all'autocarro ormai pressoché fermo al momento in cui la MA ha invaso la sua corsia determinando il violentissimo scontro. Il c.t.u. ha precisato che la velocità di impatto è stata elevata in quanto l'attrito minimo tra gomma usurata ed asfalto bagnato non ha reso possibile il rallentamento della MA (“L'energia cinetica del veicolo, calcolata a 90 km/h era di 306250 Joule pari a 31.228 kgf*m (chilogrammi forza per metro) proporzionale al quadrato della velocità si comprende come un veicolo relativamente leggero (980 Kg) come
10 la MA abbia sviluppato un'altissima energia cinetica” – cfr. risposta del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. della società ing. . Controparte_1 Per_3
3.2 Quanto alla responsabilità di , esclusa dal giudicante, gli appellanti hanno Controparte_6 osservato che “se si ipotizzasse un tamponamento del veicolo Alfa Romeo 35 da parte del veicolo EC AR (nel momento in cui il primo ha rallentato la marcia avvedendosi del veicolo antagonista), esso tamponamento ha evidentemente ed innegabilmente quantomeno aumentato la forza d'urto tra il furgone ed il veicolo MA ForTwo, diminuendo la possibilità di dissipare energia ed alleggerire il colpo sul veicolo MA Fortwo”.
L'assunto non può essere condiviso: in ordine allo scontro tra l'autocarro Alfa Romeo e l'autoarticolato EC, il c.t.u. ha avanzato due ipotesi probabilistiche e, in entrambi i casi, tenuto conto della velocità di marcia del mezzo EC, accertata grazie alla lettura del cronotachigrafo presente su quest'ultimo veicolo (pari a circa 50 Km/h), dello spazio di frenata, della lieve entità del danno ai mezzi riscontrato attraverso i rilievi descrittivi e fotografici dei Carabinieri, ha escluso qualunque responsabilità (recte corresponsabilità) del conducente del mezzo EC nella determinazione dell'evento. Segnatamente, una prima ipotesi prevede l'arretramento del furgone a seguito della frenata della conducente del veicolo
Alfa Romeo che potrebbe aver liberato il freno con una marcia innestata alta, sicché
l'autoarticolato EC non avrebbe colpito il mezzo che lo precedeva in fase di frenata (grazie alla distanza di sicurezza idonea e tale da evitare la collisione), ma sarebbe stato da quella urtato.
Nella seconda ipotesi, la frenata dell'autocisterna potrebbe essere stata più lunga di quella del furgone per un errore di valutazione sulla distanza di sicurezza nell'ordine di 1 o 2 metri che hanno portato a concludere una frenata con un lieve impatto tra i due veicoli. Le due ipotesi sono state ritenute tecnicamente ammissibili dal c.t.u. e, anche qualora si sia concretamente verificata la seconda ipotesi, l'impatto tra i due autocarri “è stato del tutto ininfluente rispetto alla collisione tra furgone e MA” (cfr. risposta del c.t.u. alle osservazioni dell'avv.
Misaggi).
In definitiva, va esclusa la corresponsabilità di e di Controparte_4 Controparte_6 per violazione, rispettivamente, degli artt. 143 e 149 C.d.S. nella causazione del sinistro e rigettato il primo motivo di appello.
11 3.3 Quanto al secondo motivo di appello, va osservato che in forza dell'art. 141 C.d.S., è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, “avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Il c.t.u., sia nella relazione depositata in data 24.09.2016, sia nella risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, ha ribadito che il furgone, viaggiando a 50 km/h ed a carico regolare, avrebbe potuto effettuare la deviazione sulla sua destra in tutta sicurezza, contemporaneamente alla frenata, con lo scopo di evitare, ridurre o almeno modificare le conseguenze della collisione, essendo lo spazio sulla destra sufficiente a consentire di evitare lo scontro.
Ora, il Collegio, pur ritenendo corretta la ricostruzione del c.t.u. in quanto fondata su dati certi, nondimeno esclude la sussistenza della violazione dell'art. 141 C.d.S. per le medesime ragioni prospettate dal Tribunale.
L'obbligo di cui all'art. 141 C.d.S. di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza trova il suo limite naturale nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non può parlarsi di colpa
(cfr. Cass. pen. n.22587/2024; Cass. pen. n. 8870/2024; cfr. anche Cass. pen. n.34942/2022 che, nell'interpretazione dell'art. 141 C.d.S., in una ipotesi in cui si discorreva dell'adeguatezza della velocità, si è espressa nei seguenti termini: “ La velocità adeguata alle caratteristiche ambientali non coincide con la velocità salvifica, ma richiede al conducente di adeguare il suo agire alla situazione concreta e cioè di osservare una velocità che consenta al conducente di mantenere il controllo del proprio veicolo, di arrestare il veicolo entro il campo di visibilità o di operare l'arresto di fronte a ostacoli prevedibili, ovvero di compiere manovre di emergenza senza creare pericoli ulteriori per gli altri utenti della strada, laddove non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare - come nella specie - in una
12 situazione di pericolo improvvisa dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica come nella specie ”).
Come sopra osservato, secondo la dinamica del sinistro ricostruita dal c.t.u. e ritenuta corretta dal Tribunale e dalla Corte per le ragioni sopra esposte, oltrepassato il cavalcavia dello svincolo Polistena-Cinquefrondi, la MA ha perso stabilità e iniziato a eseguire più testa coda. Il tempo totale affinché la conducente dell'autocarro Alfa Romeo percepisse il pericolo è stato di circa cinque secondi e durante questo brevissimo arco temporale ha frenato riuscendo ad arrestare la marcia, dopo aver percorso sul bagnato ed a pieno carico circa 46 metri, alla velocità stimata di circa 50km/h. Negli stessi cinque secondi la MA (viaggiando a 90 km/h) ha percorso circa 125 metri effettuando più testa coda, conservando l'energia cinetica e la velocità fino all'impatto nell'opposta corsia di marcia. Ora, l'andamento improvviso e non prevedibile della MA, la quale ha iniziato a compiere una serie di rotazioni su se stessa nella medesima direzione di marcia, non lasciava prevedere la traiettoria o il punto di arresto, sicchè, considerato il ridottissimo arco temporale e le condizioni atmosferiche sfavorevoli, la frenata del veicolo in sicurezza, resa possibile dalla velocità moderata di percorrenza, appare adeguata alle condizioni di tempo e di luogo esistenti, non essendo giuridicamente esigibile un comportamento ulteriore.
Infine, va precisato che correttamente il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie non operi la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c, la quale ha carattere sussidiario ed opera quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero qualora non siano accertabili con esattezza le cause e le modalità del sinistro.
Nella fattispecie, attesa la sussistenza dei presupposti per accertare le cause e le modalità del sinistro, va disattesa la domanda degli appellanti di applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
3.4 Va invece parzialmente accolto il terzo motivo di appello concernente la condanna alle spese processuali poste dalla sentenza di primo grado integralmente a carico degli appellanti nei confronti di tutti gli appellati.
Sul punto il Collegio ritiene che l'assenza di un orientamento univoco in ordine all' interpretazione di cui all'art. 143 C.d. S. nonché la possibile (ma non esigibile) condotta
13 alternativa della signora indicata dal c.t.u. integrino, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., CP_4 eccezionali ragioni per compensare le spese di lite del primo grado tra gli appellanti,
[...]
e la Pertanto, in accoglimento del terzo motivo di CP_4 Controparte_1 appello, va riformato il capo delle spese di lite della sentenza di primo grado nei termini anzidetti, mentre va confermata la statuizione di condanna tra gli appellanti,
[...]
e la società , in assenza di eccezionali Controparte_11 Controparte_3
e gravi ragioni di compensazione nei rapporti tra dette parti, non ravvisabile nel rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalle società convenute in primo grado (Cass. civ.
31176/2019).
3.5 Le spese processuali del presente giudizio di gravame vanno compensate nei rapporti tra gli appellanti e la società per le medesime ragioni appena Controparte_1 espresse in merito alla compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio tra dette parti. Nulla occorre invece statuire in ordine alle spese processuali tra gli appellanti e in ragione della mancata costituzione di quest'ultima nel giudizio di Controparte_4 gravame.
Le spese processuali nei rapporti tra gli appellanti, e la società Controparte_2 [...]
seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni Controparte_3 per procedere alla loro compensazione, e si liquidano sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con i medesimi parametri adottati dal Tribunale, ossia valori minimi stante l'applicazione alla fattispecie concreta di principi giurisprudenziali consolidati, valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, determinato, per tutti e tre gli appellanti, in base al petitum (pari ad euro 287.000,00), indipendentemente dal diverso valore delle domande da ognuno spiegate, posto che la misura dell'interesse di ciascuno (riferibile anche al valore delle singole domande) rileva soltanto nei rapporti interni tra condebitori solidali ex art. 1298 c.c. (Cass. civ. 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ. 30/10/2018, n. 27476).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. R.G. 68/2020, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- in parziale riforma del capo delle spese di lite della sentenza impugnata, compensa le spese processuali tra gli appellanti, e la Controparte_4 Controparte_12
[...]
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- rigetta nel resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore della società ed Controparte_3 Controparte_11 in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida, per ciascuna parte, in €
10.060,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e
CPA come per legge;
- compensa le spese di lite del presente procedimento tra gli appellanti e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- nulla sulle spese del presente giudizio tra gli appellanti e la parte appellata contumace
Controparte_4
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 4 agosto 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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