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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7639/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla via Riscatto, n. 5 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Capasso, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/06/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare l'insussistenza dell'indebito di 4.304,38 euro contestatogli in data 25.01.2025 dall' CP_2 con la Comunicazione di Liquidazione dell'Indennità di Accompagnamento e per l'effetto condannare l' al pagamento in restituzione dell'importo trattenuto sull'erogazione della stessa. CP_2
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che la sig. , già titolare di pensione di invalidità civile, riceveva in data Parte_1
25.01.2025 la Comunicazione di Liquidazione dell'Indennità di Accompagnamento riconosciuta dal Tribunale di Napoli Nord a seguito di Decreto di Omologa ed a decorrere dal
01.02.2023;
b) Che, contestualmente al pagamento della prestazione e degli arretrati, l' tratteneva la CP_1 somma di euro 4304,38 a titolo di ripetizione di indebito;
c) Che tale contestazione di indebito non era stata preceduta da alcuna comunicazione relativa e che la stessa non fosse in alcun modo motivata.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di rigettare il ricorso accertando CP_2 la debenza della ricorrente in proprio favore della somma di euro 4.304,38 per l'effetto di due separate rideterminazioni della pensione di inabilità civile, entrambe tempestivamente notificate alla titolare.
Nel dettaglio, l' ha dedotto di aver notificato alla ricorrente in data 31 agosto 2021 una CP_1 comunicazione di rideterminazione della pensione avente ad oggetto la somma di euro 987,43, e relativa ai redditi dichiarati nel 2018 ed in data 18 gennaio 2023 una comunicazione di rideterminazione della pensione avente ad oggetto la somma di euro 3.316,95 e relativa ai redditi dichiarati nel 2020.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti per la presente udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni;
parte resistente, invece, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere assistenziale. Vanno per tale ragione applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale.
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Sulla base di tali principi, quindi, parte ricorrente ritiene che le somme ricevute non sarebbero ripetibili.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la giurisprudenza ritiene (Cass. Civ. Sez. Lav. del 15.10.2019, n. 26036) che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”. Tuttavia, la stessa giurisprudenza reputa che tale principio non operi qualora ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, quali le prestazioni erogate a causa di un dolo comprovato dello stesso.
In tal senso, esemplificativamente, di grande rilievo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28771 del 9.11.2018, ancora una volta in merito all'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge:
l'ente è abilitato alla ripetizione delle somme versate non solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ma anche di quelle versate a partire dal momento esatto in cui gli stessi siano stati superati in presenza di situazioni in cui sussiste in capo all'accipiens un
“coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Venendo quindi alla fattispecie oggetto del presente giudizio, deve osservarsi preliminarmente che l'onere di provare l'insussistenza dell'indebito ricade sul soggetto che ha goduto della prestazione, e quindi sulla parte ricorrente.
Pertanto, alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti non vi sono dubbi quanto alla sussistenza in astratto di entrambi gli indebiti, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l' ha evidenziato che la richiesta avanzata trae in realtà origine da una differenza tra CP_1
i redditi dichiarati dal ricorrente nel 2018 e nel 2020 ed i dati reddituali inizialmente adottati dall' CP_2 per la liquidazione della prestazione assistenziale. Rispetto a tale circostanza, parte ricorrente nulla ha specificamente dedotto, essendosi concentrata sull'evidenziare l'irripetibilità della prestazione mancando il dolo ed eccependo altresì la mancata notifica degli originali provvedimenti di rideterminazione;
ebbene, in merito a tale aspetto, si rileva che l' ha documentalmente provato CP_1 di aver tempestivamente provveduto all'inoltro di entrambe le comunicazioni (cfr. ricevute postali, agli allegati 1 e 2 della memoria di costituzione, in atti).
Venendo quindi all'aspetto della ripetibilità o meno dell'indebito accertato, è possibile rilevare
“una situazione idonea a generare affidamento” nella ricorrente circa la debenza della prestazione nel quantum di cui ha fruito sulla base dei redditi dichiarati nel 2018 e 2020, poiché basata sui dati che ella ha tempestivamente comunicato e sulla cui stessa base l' , soltanto in un momento diverso, CP_1 ha provveduto a ripetere ciò che in precedenza aveva liquidato. Nello specifico, l' non ha in CP_1 alcun modo provato nel giudizio presente che la dichiarazione dei redditi 2018 sia stata dal ricorrente inoltrata in via intempestiva né che la stessa sia stata redatta dietro sollecito;
inoltre, entrambe le circostanze sono state contestate da parte ricorrente. Per quanto concerne la dichiarazione reddituale del 2020, per stessa ammissione dell' resistente essa è stata dal ricorrente inoltrata in via CP_1 tempestiva. Di conseguenza, è accertata la “non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta” (Cass. Civ. n. 1446 del 2008), con la conseguenza di una irripetibilità dell'indebito ammontante ad euro 987,43 ed oggetto della comunicazione del 31 agosto del 2021 e dell'indebito ammontante ad euro 3316,95 ed oggetto della comunicazione del 18 gennaio 2023.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto.
In ragione dell'accoglimento del ricorso, le spese seguono la soccombenza dell' e sono CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile l'indebito oggetto della presente controversia, per l'ammontare di euro 4.304,38;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro CP_2
1.312,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Aversa, 20.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7639/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla via Riscatto, n. 5 presso lo studio dell'Avv. Francesco
Capasso, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/06/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare l'insussistenza dell'indebito di 4.304,38 euro contestatogli in data 25.01.2025 dall' CP_2 con la Comunicazione di Liquidazione dell'Indennità di Accompagnamento e per l'effetto condannare l' al pagamento in restituzione dell'importo trattenuto sull'erogazione della stessa. CP_2
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che la sig. , già titolare di pensione di invalidità civile, riceveva in data Parte_1
25.01.2025 la Comunicazione di Liquidazione dell'Indennità di Accompagnamento riconosciuta dal Tribunale di Napoli Nord a seguito di Decreto di Omologa ed a decorrere dal
01.02.2023;
b) Che, contestualmente al pagamento della prestazione e degli arretrati, l' tratteneva la CP_1 somma di euro 4304,38 a titolo di ripetizione di indebito;
c) Che tale contestazione di indebito non era stata preceduta da alcuna comunicazione relativa e che la stessa non fosse in alcun modo motivata.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di rigettare il ricorso accertando CP_2 la debenza della ricorrente in proprio favore della somma di euro 4.304,38 per l'effetto di due separate rideterminazioni della pensione di inabilità civile, entrambe tempestivamente notificate alla titolare.
Nel dettaglio, l' ha dedotto di aver notificato alla ricorrente in data 31 agosto 2021 una CP_1 comunicazione di rideterminazione della pensione avente ad oggetto la somma di euro 987,43, e relativa ai redditi dichiarati nel 2018 ed in data 18 gennaio 2023 una comunicazione di rideterminazione della pensione avente ad oggetto la somma di euro 3.316,95 e relativa ai redditi dichiarati nel 2020.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti per la presente udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni;
parte resistente, invece, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere assistenziale. Vanno per tale ragione applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale.
In materia è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Sulla base di tali principi, quindi, parte ricorrente ritiene che le somme ricevute non sarebbero ripetibili.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la giurisprudenza ritiene (Cass. Civ. Sez. Lav. del 15.10.2019, n. 26036) che "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”. Tuttavia, la stessa giurisprudenza reputa che tale principio non operi qualora ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, quali le prestazioni erogate a causa di un dolo comprovato dello stesso.
In tal senso, esemplificativamente, di grande rilievo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28771 del 9.11.2018, ancora una volta in merito all'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge:
l'ente è abilitato alla ripetizione delle somme versate non solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ma anche di quelle versate a partire dal momento esatto in cui gli stessi siano stati superati in presenza di situazioni in cui sussiste in capo all'accipiens un
“coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Venendo quindi alla fattispecie oggetto del presente giudizio, deve osservarsi preliminarmente che l'onere di provare l'insussistenza dell'indebito ricade sul soggetto che ha goduto della prestazione, e quindi sulla parte ricorrente.
Pertanto, alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti non vi sono dubbi quanto alla sussistenza in astratto di entrambi gli indebiti, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l' ha evidenziato che la richiesta avanzata trae in realtà origine da una differenza tra CP_1
i redditi dichiarati dal ricorrente nel 2018 e nel 2020 ed i dati reddituali inizialmente adottati dall' CP_2 per la liquidazione della prestazione assistenziale. Rispetto a tale circostanza, parte ricorrente nulla ha specificamente dedotto, essendosi concentrata sull'evidenziare l'irripetibilità della prestazione mancando il dolo ed eccependo altresì la mancata notifica degli originali provvedimenti di rideterminazione;
ebbene, in merito a tale aspetto, si rileva che l' ha documentalmente provato CP_1 di aver tempestivamente provveduto all'inoltro di entrambe le comunicazioni (cfr. ricevute postali, agli allegati 1 e 2 della memoria di costituzione, in atti).
Venendo quindi all'aspetto della ripetibilità o meno dell'indebito accertato, è possibile rilevare
“una situazione idonea a generare affidamento” nella ricorrente circa la debenza della prestazione nel quantum di cui ha fruito sulla base dei redditi dichiarati nel 2018 e 2020, poiché basata sui dati che ella ha tempestivamente comunicato e sulla cui stessa base l' , soltanto in un momento diverso, CP_1 ha provveduto a ripetere ciò che in precedenza aveva liquidato. Nello specifico, l' non ha in CP_1 alcun modo provato nel giudizio presente che la dichiarazione dei redditi 2018 sia stata dal ricorrente inoltrata in via intempestiva né che la stessa sia stata redatta dietro sollecito;
inoltre, entrambe le circostanze sono state contestate da parte ricorrente. Per quanto concerne la dichiarazione reddituale del 2020, per stessa ammissione dell' resistente essa è stata dal ricorrente inoltrata in via CP_1 tempestiva. Di conseguenza, è accertata la “non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta” (Cass. Civ. n. 1446 del 2008), con la conseguenza di una irripetibilità dell'indebito ammontante ad euro 987,43 ed oggetto della comunicazione del 31 agosto del 2021 e dell'indebito ammontante ad euro 3316,95 ed oggetto della comunicazione del 18 gennaio 2023.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto.
In ragione dell'accoglimento del ricorso, le spese seguono la soccombenza dell' e sono CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile l'indebito oggetto della presente controversia, per l'ammontare di euro 4.304,38;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro CP_2
1.312,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Aversa, 20.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Marco Cirillo