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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 3699/2024 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Ottaviani, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c...
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Alatri (FR) il 1°.05.1999, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, e Per_1
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che con sentenza di questo Tribunale n. Per_2
1153/2023, del 23.11.2023, veniva pronunciata la separazione dei coniugi;
che i coniugi erano economicamente indipendenti;
che la moglie lavorava alle dipendenze di un'azienda privata e percepiva stipendio mensile pari a circa euro 1.600,00; che il marito era imprenditore e aveva redditi medi annui pari a circa euro 98.000,00; che gli stessi non si erano più riconciliati.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale e la sentenza di omologa della separazione emessa dal Tribunale di Frosinone, n. 1153/2023, del 23.11.2023 (all.i 1 e 2 al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione nell'udienza del 28.01.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alatri (FR), il 1°.05.1999, da nato ad [...], il [...], e nata ad [...], Parte_1 Parte_2 il 23.12.1976 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999,
Parte 2, Serie A, N. 13);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato il consenso nell'udienza del
28.01.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 30.01.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 3699/2024 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Ottaviani, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta ex artt. 473 bis.47. e 473 bis.51. c.p.c...
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Alatri (FR) il 1°.05.1999, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla relazione matrimoniale nascevano due figli, e Per_1
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che con sentenza di questo Tribunale n. Per_2
1153/2023, del 23.11.2023, veniva pronunciata la separazione dei coniugi;
che i coniugi erano economicamente indipendenti;
che la moglie lavorava alle dipendenze di un'azienda privata e percepiva stipendio mensile pari a circa euro 1.600,00; che il marito era imprenditore e aveva redditi medi annui pari a circa euro 98.000,00; che gli stessi non si erano più riconciliati.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale e la sentenza di omologa della separazione emessa dal Tribunale di Frosinone, n. 1153/2023, del 23.11.2023 (all.i 1 e 2 al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime risultante dal ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione nell'udienza del 28.01.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alatri (FR), il 1°.05.1999, da nato ad [...], il [...], e nata ad [...], Parte_1 Parte_2 il 23.12.1976 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999,
Parte 2, Serie A, N. 13);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato il consenso nell'udienza del
28.01.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 30.01.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini