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Sentenza 16 agosto 2024
Sentenza 16 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/08/2024, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1858/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serena Baccolini Presidente
Dott. Anna Ferrari Consigliere
Dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1858/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
MONTE SANTO, 16 22070 ROVELLO PORRO presso lo studio dell'avv. SOZZI OSCAR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO, Controparte_1 P.IVA_1
19 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LANZA CALOGERO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIARRATANA MATTEO ( VIA C.F._2
SAN MARTINO, 19 20122 MILANO;
APPELLATO
pagina 1 di 9 Avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma dell'impugnata decisione del Tribunale
Ordinario di Varese, così giudicare: in via preliminare: rigettare la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da controparte in quanto totalmente infondata;
nel merito: accertare e dichiarare l'invalidità, l'inefficacia e la nullità anche parziale del contratto di finanziamento n. 237989 per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, in principalità: condannare Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento / restituzione, in CP_2 favore del Sig. , della somma di € 7.167,72# o della somma che risulterà di Parte_1 giustizia, per interessi e costi non dovuti, a seguito dell'applicazione di tassi oltre soglia;
in via subordinata: condannare (già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro-tempore al pagamento / restituzione, in favore del Sig. , della somma di € Parte_1
1.040,97# (già al netto dei rimborsi ricevuti di € 328,14# e di € 514,49#) o della somma che risulterà di giustizia, per mancato rimborso delle commissioni non maturate (o mancata riduzione del costo totale del credito).
Il tutto, in ogni caso, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria: si insiste nella richiesta di ammissione di C.T.U. econometrica, al fine di determinare il C.T.U. il TEG di cui al contratto di finanziamento n. 237989 ex art. 644 c.p. e L.108/96; verificare inoltre se il TEG applicato rientri nei limiti dei tassi soglia previsti dai D.M. emessi in base alla L. 108/1996; nel caso in cui il TEG superi il tasso soglia applicabile, ricalcolare il debito ai sensi dell'art. 1815 c.c..
Con integrale rifusione di spese ed onorari di causa del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado.
Per : Controparte_1
pagina 2 di 9 In via principale: Rigettare l'odierno appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, nel confermare la sentenza oggi gravata, condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del grado oltre a rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA come per legge.
In ogni caso, si riconfermano le conclusioni formulate nel giudizio di prime cure che per comodità della Corte di ritrascrivono:
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di ripetizione di indebito di quota parte del premio assicurativo e delle commissioni intermediario incaricato (ove dovute) poiché domanda da rivolgere al reale “accipiens” per i motivi meglio indicati in parte motiva tenendo costo dei rimborsi effettuati ante causam e nel corso del giudizio di primo grado;
Nel merito ed in via principale: rigettare le domande e le eccezioni formulate dall'odierno appellante perché infondate, ingiuste e comunque non provate. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del 15% IVA e CPA.;
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse il Decreto
Ministeriale attestate il tasso soglia che richiama le Istruzioni di Banca D'Italia in materia di usura del febbraio 2006 illegittimo per contrarietà alla norma primaria, disapplicare lo stesso per i motivi meglio indicati in parte motiva accertando e dichiarando, per tale via, l'inapplicabilità della c.d. usura oggettiva mandando completamente assolta già rispetto alla CP_1 CP_1 CP_2
domanda attorea anche con eventuale compensazione integrale delle spese di lite.
In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di CP_1
ex art. 52 D. lgs. 196/2003 e sue succ. modifiche.
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Varese, (ora di seguito per brevità CP_2 Controparte_1
solo , per sentirla condannare alla restituzione di interessi, in tesi non dovuti per CP_1
superamento del tasso soglia antiusura, nonché costi, sopportati in relazione al finanziamento n. 237989
-con cessione del quinto della pensione- stipulato il 25.06.2009 per € 14.033,43. Finanziamento da restituire in 84 rate, estintosi anticipatamente dopo il pagamento di 46 rate. In subordine, il Pt_1
pagina 3 di 9 ha domandato il rimborso, in misura proporzionale alla minore durata del finanziamento, dei costi sostenuti. In ulteriore subordine, ha domandato il rimborso della penale per anticipata estinzione.
A sostegno della domanda principale il ha dedotto che gli interessi richiesti dalla mutuante Pt_1 avevano superato la soglia dell'usura, dovendosi tener conto, ai fini della determinazione del TEG, anche dei costi sostenuti per la stipulazione della (obbligatoria) polizza assicurativa per il rischio morte;
a sostegno della prima domanda subordinata, l'attore ha richiamato la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria sul rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
a sostegno dell'ulteriore domanda subordinata, circa la penale per anticipata estinzione, ha richiamato il disposto dell'art. 125 sexies TUB. CP_ Si è costituita omandando il rigetto integrale delle domande attoree. CP_1
I.c. Il Tribunale, all'esito del giudizio, ha pronunciato sentenza con la quale ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite. Ha infatti ritenuto in sintesi, con riferimento alla domanda principale, che non potesse ritenersi applicato un tasso usurario poiché: il calcolo del tasso soglia doveva essere effettuato senza tener conto dei costi della polizza assicurativa stipulata in adempimento di un obbligo di legge, secondo quanto prescritto nelle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nel 2006 e applicabili ratione temporis; di conseguenza, il calcolo del
TEG dello specifico contratto, ai fini della verifica di usurarietà, non avrebbe potuto avvenire secondo criteri differenti;
le istruzioni della Banca d'Italia, infatti, pur non essendo fonte del diritto, neppure potevano intendersi quale mere circolari a rilevanza interna, dato il compito di rilevazione dei tassi effettivi globali medi assegnato alla stessa Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro;
non avrebbe avuto alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante dal confronto tra un TEG calcolato con una modalità ed un tasso soglia calcolato con un TAGM calcolato con differenti modalità.
Il Tribunale ha poi ritenuto infondata la prima domanda subordinata dell'attore, sulla base dell'art. 125, comma 2, TUB nella formulazione ratione temporis vigente, tale da escludere il rimborso dei costi up front, con conseguente validità della clausola 9 del contratto di finanziamento che prevedeva solo il rimborso dei costi recurring.
Infine, ha ritenuto infondata la domanda ulteriormente subordinata diretta ad ottenere il rimborso della penale per anticipata estinzione, in quanto ancora una volta incentrata sulla formulazione dell'art.125
TUB sopravvenuta alla stipula del finanziamento.
II. L'appello.
pagina 4 di 9 II.a. Avverso tale decisione ha interposto appello sulla scorta di Parte_1
cinque motivi, così rubricati ed il cui contenuto si espone in sintesi:
1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 644 c.p. e della L. 108/96
L'appellante censura la sentenza di prime cure laddove, nell'assegnare una forza cogente alle Istruzioni della Banca d'Italia, non ha considerato la “centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria”, discostandosi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
2) Contraddittoria motivazione in relazione all'esclusione del costo assicurativo ai fini del calcolo del
TEG e violazione dell'art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale:
Il motivo censura la sentenza laddove ha contraddittoriamente affermato in un primo momento che le
Istruzioni della Banca d'Italia non fossero fonte del diritto, ma subito dopo che nemmeno avessero natura di mera circolare interna, assegnando così loro di fatto, erroneamente, carattere vincolante.
Censura altresì la ritenuta necessarietà, ai fini di una omogenea valutazione, di non considerare ai fini del TEG il costo assicurativo perché non compreso nella valutazione del tasso soglia, osservando che
“Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e legittimità, l'omogeneità non può andare a discapito della “centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraia” e quindi non può implicare l'irrilevanza giuridica di un costo “inerente”, ma non rilevato”.
3) Omessa o insufficiente motivazione di rigetto della richiesta di C.T.U. econometrica avanzata da parte attrice:
Il motivo censura la mancata ammissione della richiesta CTU contabile, per aver erroneamente il giudice ritenuto che si trattasse di una consulenza meramente esplorativa.
4) Violazione dell'art. 115, 1° comma c.p.c.:
Il motivo, a differenza del precedente, censura la sentenza per non aver il Giudice considerato che le risultanze della consulenza di parte depositata non erano state specificamente contestate da controparte quanto al metodo di calcolo seguito, per cui le relative allegazioni dovevano intendersi nemmeno più bisognevoli di prova.
5) Violazione ed errata o falsa applicazione dell'art. 125, 2° comma TUB (vigente alla data di stipula del contratto per cui è causa<25.06.2009>) e violazione degli artt. 33, 34, 35e143 D. Lgs. n. 206/2005
Il motivo lamenta che il primo giudice abbia ritenuto l'art. 9 del contratto di finanziamento conforme al disposto dell'art. 125 TUB ratione temporis vigente, sostenendo che la sopravvenuta modifica normativa della suddetta norma doveva considerarsi meramente ricognitiva di principi già vigenti.
pagina 5 di 9 II.b. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Ha domandato, CP_1
in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione di indebito relativa a quota parte del premio assicurativo, in quanto domanda da rivolgere al vero
“accipiens” ovvero l'assicuratore. Nel merito, ha domandato in via principale l'integrale rigetto dell'appello ed in via subordinata, per il caso di accertamento di un tasso superiore al tasso soglia, in ragione della carenza dell'elemento soggettivo ha domandato l'esclusione anche delle conseguenze civilistiche, in ogni caso con richiesta di omissione dei suoi dati identificativi per scongiurare un pregiudizio reputazionale.
II.c. La causa, trattenuta una prima volta in decisione ma rimessa in istruttoria poiché nelle more assegnata a diverso Consigliere relatore, è stata nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti alla concessione di nuovi termini per il deposto degli scritti difensivi conclusionali, all'udienza del
05.06.2024. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 06.06.2024.
III. Le osservazioni della Corte:
III.a. L'appello è fondato, e va accolto, sul primo motivo, ciò comportando l'assorbimento di quelli restanti.
III.a.1. Come, recentemente, questa Corte di Appello ha già avuto modo di affermare1, “La questione di diritto relativa alla valutazione dei costi assicurativi ai fini della verifica di usurarietà dei tassi è stata risolta nella giurisprudenza con decisioni contrastanti. Questa Corte si è espressa in passato, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, nel senso indicato dalla sentenza qui appellata e, infatti, [la appellata] richiama, a sostegno della propria domanda di conferma della decisione del Tribunale, la sentenza della
Corte d'Appello di Milano n. 2737/19, nella quale si era affermata la necessità, ai fini del rilievo dell'usura, di una comparazione fra dati omogenei e si era, pertanto, escluso che nella determinazione del TEG si dovesse tener conto dei costi assicurativi, che, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti, non entravano a far parte della rilevazione del TEGM. Tale soluzione interpretativa è stata, tuttavia, da ultimo disattesa dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 20247/23), che, proprio decidendo sul ricorso contro la suindicata sentenza di questa Corte, ha ritenuto insoddisfacenti i motivi esposti a sostegno della tesi della comparazione fra dati omogenei, tesi che la S.C. aveva già ritenuto non condivisibile in tema di interessi moratori (v. Cass. 37058/21). Le ragioni esposte nei suddetti più 1 Corte di Appello di Milano, sez. I, sentenza n. 508/2024, est. Milone. pagina 6 di 9 recenti precedenti di legittimità risultano condivisibili e inducono questa Corte a mutare il proprio orientamento e a seguire l'orientamento indicato dalla Cassazione, che ha “evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”- alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006
i costi assicurativi […] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito , in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)” (Cass. 20247/23).”.
III.a.2. Ciò premesso in punto di diritto, va allora osservato che quanto dedotto in primo grado, in punto di fatto, dall'odierno appellante, mediante richiamo ai documenti prodotti ed alla consulenza di parte, non è stato contestato da CP_1
Va pertanto ritenuto accertato che, se il contratto di finanziamento -non incluso nel calcolo il costo della polizza assicurativa obbligatoria- prevedeva un TEG del 11,44%, il TAEG effettivo -incluso il costo della polizza- era invece pari al 14,54% (v. i calcoli eseguiti nella perizia di parte, doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Il tasso soglia per le cessioni del quinto con importo > 5.000 € relativo al trimestre APRILE-GIUGNO
2009 era pari a 13,46% (TEGM pari a 8,97 + (8,97/2) = 13,46%).
Il tasso di interesse effettivamente praticato al finanziamento è stato dunque superiore al tasso soglia.
III.a.3. Ai sensi dell'art. 1815 c.c. gli interessi non sono dovuti, e l'appellata deve restituire quelli percepiti sino all'estinzione anticipata. La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l'obbligo di restituire altresì le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse (v. art. 644 c.p.).
pagina 7 di 9 III.a.4. Al momento dell'anticipata estinzione il aveva pagato (v. atto di citazione pag. 6 e Pt_1
perizia di parte pag. 15), € 2.637,63 per interessi ed € 4.530,09 per commissioni varie (al netto di imposte e tasse), per un totale di € 7.167,72.
III.a.5. La sentenza del Tribunale di Varese deve essere riformata e l'appellata deve essere CP_1 condannata a restituire all'appellante, in accoglimento della sua domanda principale, la somma di euro
€ 7.167,72, oltre interessi al saggio legale dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino al saldo effettivo.
III.a.6. E' infondata, infatti, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta dalla appellata relativamente alla domanda di restituzione del premio assicurativo: così come questa Corte ha già in passato affermato2, con orientamento da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, sebbene la somma sia stata incassata dall'Assicurazione “l'unico referente del consumatore è il finanziatore, il quale, a sua volta, potrà avere azione di regresso nei confronti dell'intermediario, ma tali rapporti si pongono, per il consumatore, come res inter alios.”.
III.a.7. Non può neppure essere accolta la riproposta domanda di di veder omessa in CP_1
sentenza l'indicazione delle generalità e dei dati identificativi ex art. 52 D. lgs. 196/2003 e succ. modifiche. Anche su questa questione la Corte ha avuto modo di pronunciarsi3, richiamando l'orientamento della Cassazione per affermare che “l'art. 52 del nuovo codice della privacy, aggiornato al D. Lgs. 101/2018, ha previsto che l'istanza di anonimizzazione possa essere avanzata da chi ne sia
“interessato”. La nozione di interessato, data la sua natura intrinsecamente dinamica, ha subito modifiche nel tempo, ricomprendendo oggi le sole persone fisiche. L'art. 40 del D.L. 40/2011, conv. dalla L. 214/2011, ha modificato l'art. 4, lett. i) del codice della privacy, eliminando il riferimento a “la persona giuridica, l'ente o l'associazione”. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, successiva al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'art. 4 è stato abrogato;
tuttavia, la tutela prevista dal Regolamento riguarda solo le persone fisiche, come chiarito dal Considerando 14, secondo cui: “È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali.
Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”. Pertanto, come statuito dalla Suprema Corte, “In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell'"interessato" da individuarsi […] esclusivamente con la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi "legittimi", da intendersi come motivi "opportuni"” (Cfr., Cass. n. 4167/2022).”.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite, che in ragione della riforma della sentenza impugnata devono essere regolate per entrambi i gradi, possono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto del contrasto di giurisprudenza sulla questione di diritto che ha formato oggetto del primo motivo di gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In riforma della sentenza n. 11/2022 del Tribunale di Varese condanna l Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 7.167,72 oltre interessi come Parte_1
indicati in motivazione.
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 06.06.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Serena Baccolin i pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Corte di Appello di Milano, sez. I, sentenza n. 2528/23, est. Aragno. 3 Corte di Appello di Milano, sez. I, sentenza n. 511/24, est. Giani. pagina 8 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serena Baccolini Presidente
Dott. Anna Ferrari Consigliere
Dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1858/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
MONTE SANTO, 16 22070 ROVELLO PORRO presso lo studio dell'avv. SOZZI OSCAR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO, Controparte_1 P.IVA_1
19 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LANZA CALOGERO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIARRATANA MATTEO ( VIA C.F._2
SAN MARTINO, 19 20122 MILANO;
APPELLATO
pagina 1 di 9 Avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma dell'impugnata decisione del Tribunale
Ordinario di Varese, così giudicare: in via preliminare: rigettare la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da controparte in quanto totalmente infondata;
nel merito: accertare e dichiarare l'invalidità, l'inefficacia e la nullità anche parziale del contratto di finanziamento n. 237989 per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, in principalità: condannare Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento / restituzione, in CP_2 favore del Sig. , della somma di € 7.167,72# o della somma che risulterà di Parte_1 giustizia, per interessi e costi non dovuti, a seguito dell'applicazione di tassi oltre soglia;
in via subordinata: condannare (già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro-tempore al pagamento / restituzione, in favore del Sig. , della somma di € Parte_1
1.040,97# (già al netto dei rimborsi ricevuti di € 328,14# e di € 514,49#) o della somma che risulterà di giustizia, per mancato rimborso delle commissioni non maturate (o mancata riduzione del costo totale del credito).
Il tutto, in ogni caso, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
In via istruttoria: si insiste nella richiesta di ammissione di C.T.U. econometrica, al fine di determinare il C.T.U. il TEG di cui al contratto di finanziamento n. 237989 ex art. 644 c.p. e L.108/96; verificare inoltre se il TEG applicato rientri nei limiti dei tassi soglia previsti dai D.M. emessi in base alla L. 108/1996; nel caso in cui il TEG superi il tasso soglia applicabile, ricalcolare il debito ai sensi dell'art. 1815 c.c..
Con integrale rifusione di spese ed onorari di causa del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado.
Per : Controparte_1
pagina 2 di 9 In via principale: Rigettare l'odierno appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, nel confermare la sentenza oggi gravata, condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite del grado oltre a rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA come per legge.
In ogni caso, si riconfermano le conclusioni formulate nel giudizio di prime cure che per comodità della Corte di ritrascrivono:
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di ripetizione di indebito di quota parte del premio assicurativo e delle commissioni intermediario incaricato (ove dovute) poiché domanda da rivolgere al reale “accipiens” per i motivi meglio indicati in parte motiva tenendo costo dei rimborsi effettuati ante causam e nel corso del giudizio di primo grado;
Nel merito ed in via principale: rigettare le domande e le eccezioni formulate dall'odierno appellante perché infondate, ingiuste e comunque non provate. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del 15% IVA e CPA.;
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse il Decreto
Ministeriale attestate il tasso soglia che richiama le Istruzioni di Banca D'Italia in materia di usura del febbraio 2006 illegittimo per contrarietà alla norma primaria, disapplicare lo stesso per i motivi meglio indicati in parte motiva accertando e dichiarando, per tale via, l'inapplicabilità della c.d. usura oggettiva mandando completamente assolta già rispetto alla CP_1 CP_1 CP_2
domanda attorea anche con eventuale compensazione integrale delle spese di lite.
In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di CP_1
ex art. 52 D. lgs. 196/2003 e sue succ. modifiche.
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado.
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Varese, (ora di seguito per brevità CP_2 Controparte_1
solo , per sentirla condannare alla restituzione di interessi, in tesi non dovuti per CP_1
superamento del tasso soglia antiusura, nonché costi, sopportati in relazione al finanziamento n. 237989
-con cessione del quinto della pensione- stipulato il 25.06.2009 per € 14.033,43. Finanziamento da restituire in 84 rate, estintosi anticipatamente dopo il pagamento di 46 rate. In subordine, il Pt_1
pagina 3 di 9 ha domandato il rimborso, in misura proporzionale alla minore durata del finanziamento, dei costi sostenuti. In ulteriore subordine, ha domandato il rimborso della penale per anticipata estinzione.
A sostegno della domanda principale il ha dedotto che gli interessi richiesti dalla mutuante Pt_1 avevano superato la soglia dell'usura, dovendosi tener conto, ai fini della determinazione del TEG, anche dei costi sostenuti per la stipulazione della (obbligatoria) polizza assicurativa per il rischio morte;
a sostegno della prima domanda subordinata, l'attore ha richiamato la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria sul rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
a sostegno dell'ulteriore domanda subordinata, circa la penale per anticipata estinzione, ha richiamato il disposto dell'art. 125 sexies TUB. CP_ Si è costituita omandando il rigetto integrale delle domande attoree. CP_1
I.c. Il Tribunale, all'esito del giudizio, ha pronunciato sentenza con la quale ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite. Ha infatti ritenuto in sintesi, con riferimento alla domanda principale, che non potesse ritenersi applicato un tasso usurario poiché: il calcolo del tasso soglia doveva essere effettuato senza tener conto dei costi della polizza assicurativa stipulata in adempimento di un obbligo di legge, secondo quanto prescritto nelle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nel 2006 e applicabili ratione temporis; di conseguenza, il calcolo del
TEG dello specifico contratto, ai fini della verifica di usurarietà, non avrebbe potuto avvenire secondo criteri differenti;
le istruzioni della Banca d'Italia, infatti, pur non essendo fonte del diritto, neppure potevano intendersi quale mere circolari a rilevanza interna, dato il compito di rilevazione dei tassi effettivi globali medi assegnato alla stessa Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro;
non avrebbe avuto alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante dal confronto tra un TEG calcolato con una modalità ed un tasso soglia calcolato con un TAGM calcolato con differenti modalità.
Il Tribunale ha poi ritenuto infondata la prima domanda subordinata dell'attore, sulla base dell'art. 125, comma 2, TUB nella formulazione ratione temporis vigente, tale da escludere il rimborso dei costi up front, con conseguente validità della clausola 9 del contratto di finanziamento che prevedeva solo il rimborso dei costi recurring.
Infine, ha ritenuto infondata la domanda ulteriormente subordinata diretta ad ottenere il rimborso della penale per anticipata estinzione, in quanto ancora una volta incentrata sulla formulazione dell'art.125
TUB sopravvenuta alla stipula del finanziamento.
II. L'appello.
pagina 4 di 9 II.a. Avverso tale decisione ha interposto appello sulla scorta di Parte_1
cinque motivi, così rubricati ed il cui contenuto si espone in sintesi:
1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 644 c.p. e della L. 108/96
L'appellante censura la sentenza di prime cure laddove, nell'assegnare una forza cogente alle Istruzioni della Banca d'Italia, non ha considerato la “centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria”, discostandosi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
2) Contraddittoria motivazione in relazione all'esclusione del costo assicurativo ai fini del calcolo del
TEG e violazione dell'art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale:
Il motivo censura la sentenza laddove ha contraddittoriamente affermato in un primo momento che le
Istruzioni della Banca d'Italia non fossero fonte del diritto, ma subito dopo che nemmeno avessero natura di mera circolare interna, assegnando così loro di fatto, erroneamente, carattere vincolante.
Censura altresì la ritenuta necessarietà, ai fini di una omogenea valutazione, di non considerare ai fini del TEG il costo assicurativo perché non compreso nella valutazione del tasso soglia, osservando che
“Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e legittimità, l'omogeneità non può andare a discapito della “centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraia” e quindi non può implicare l'irrilevanza giuridica di un costo “inerente”, ma non rilevato”.
3) Omessa o insufficiente motivazione di rigetto della richiesta di C.T.U. econometrica avanzata da parte attrice:
Il motivo censura la mancata ammissione della richiesta CTU contabile, per aver erroneamente il giudice ritenuto che si trattasse di una consulenza meramente esplorativa.
4) Violazione dell'art. 115, 1° comma c.p.c.:
Il motivo, a differenza del precedente, censura la sentenza per non aver il Giudice considerato che le risultanze della consulenza di parte depositata non erano state specificamente contestate da controparte quanto al metodo di calcolo seguito, per cui le relative allegazioni dovevano intendersi nemmeno più bisognevoli di prova.
5) Violazione ed errata o falsa applicazione dell'art. 125, 2° comma TUB (vigente alla data di stipula del contratto per cui è causa<25.06.2009>) e violazione degli artt. 33, 34, 35e143 D. Lgs. n. 206/2005
Il motivo lamenta che il primo giudice abbia ritenuto l'art. 9 del contratto di finanziamento conforme al disposto dell'art. 125 TUB ratione temporis vigente, sostenendo che la sopravvenuta modifica normativa della suddetta norma doveva considerarsi meramente ricognitiva di principi già vigenti.
pagina 5 di 9 II.b. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Ha domandato, CP_1
in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione di indebito relativa a quota parte del premio assicurativo, in quanto domanda da rivolgere al vero
“accipiens” ovvero l'assicuratore. Nel merito, ha domandato in via principale l'integrale rigetto dell'appello ed in via subordinata, per il caso di accertamento di un tasso superiore al tasso soglia, in ragione della carenza dell'elemento soggettivo ha domandato l'esclusione anche delle conseguenze civilistiche, in ogni caso con richiesta di omissione dei suoi dati identificativi per scongiurare un pregiudizio reputazionale.
II.c. La causa, trattenuta una prima volta in decisione ma rimessa in istruttoria poiché nelle more assegnata a diverso Consigliere relatore, è stata nuovamente trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti alla concessione di nuovi termini per il deposto degli scritti difensivi conclusionali, all'udienza del
05.06.2024. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 06.06.2024.
III. Le osservazioni della Corte:
III.a. L'appello è fondato, e va accolto, sul primo motivo, ciò comportando l'assorbimento di quelli restanti.
III.a.1. Come, recentemente, questa Corte di Appello ha già avuto modo di affermare1, “La questione di diritto relativa alla valutazione dei costi assicurativi ai fini della verifica di usurarietà dei tassi è stata risolta nella giurisprudenza con decisioni contrastanti. Questa Corte si è espressa in passato, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, nel senso indicato dalla sentenza qui appellata e, infatti, [la appellata] richiama, a sostegno della propria domanda di conferma della decisione del Tribunale, la sentenza della
Corte d'Appello di Milano n. 2737/19, nella quale si era affermata la necessità, ai fini del rilievo dell'usura, di una comparazione fra dati omogenei e si era, pertanto, escluso che nella determinazione del TEG si dovesse tener conto dei costi assicurativi, che, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti, non entravano a far parte della rilevazione del TEGM. Tale soluzione interpretativa è stata, tuttavia, da ultimo disattesa dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 20247/23), che, proprio decidendo sul ricorso contro la suindicata sentenza di questa Corte, ha ritenuto insoddisfacenti i motivi esposti a sostegno della tesi della comparazione fra dati omogenei, tesi che la S.C. aveva già ritenuto non condivisibile in tema di interessi moratori (v. Cass. 37058/21). Le ragioni esposte nei suddetti più 1 Corte di Appello di Milano, sez. I, sentenza n. 508/2024, est. Milone. pagina 6 di 9 recenti precedenti di legittimità risultano condivisibili e inducono questa Corte a mutare il proprio orientamento e a seguire l'orientamento indicato dalla Cassazione, che ha “evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”- alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006
i costi assicurativi […] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito , in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)” (Cass. 20247/23).”.
III.a.2. Ciò premesso in punto di diritto, va allora osservato che quanto dedotto in primo grado, in punto di fatto, dall'odierno appellante, mediante richiamo ai documenti prodotti ed alla consulenza di parte, non è stato contestato da CP_1
Va pertanto ritenuto accertato che, se il contratto di finanziamento -non incluso nel calcolo il costo della polizza assicurativa obbligatoria- prevedeva un TEG del 11,44%, il TAEG effettivo -incluso il costo della polizza- era invece pari al 14,54% (v. i calcoli eseguiti nella perizia di parte, doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
Il tasso soglia per le cessioni del quinto con importo > 5.000 € relativo al trimestre APRILE-GIUGNO
2009 era pari a 13,46% (TEGM pari a 8,97 + (8,97/2) = 13,46%).
Il tasso di interesse effettivamente praticato al finanziamento è stato dunque superiore al tasso soglia.
III.a.3. Ai sensi dell'art. 1815 c.c. gli interessi non sono dovuti, e l'appellata deve restituire quelli percepiti sino all'estinzione anticipata. La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l'obbligo di restituire altresì le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse (v. art. 644 c.p.).
pagina 7 di 9 III.a.4. Al momento dell'anticipata estinzione il aveva pagato (v. atto di citazione pag. 6 e Pt_1
perizia di parte pag. 15), € 2.637,63 per interessi ed € 4.530,09 per commissioni varie (al netto di imposte e tasse), per un totale di € 7.167,72.
III.a.5. La sentenza del Tribunale di Varese deve essere riformata e l'appellata deve essere CP_1 condannata a restituire all'appellante, in accoglimento della sua domanda principale, la somma di euro
€ 7.167,72, oltre interessi al saggio legale dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino al saldo effettivo.
III.a.6. E' infondata, infatti, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta dalla appellata relativamente alla domanda di restituzione del premio assicurativo: così come questa Corte ha già in passato affermato2, con orientamento da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, sebbene la somma sia stata incassata dall'Assicurazione “l'unico referente del consumatore è il finanziatore, il quale, a sua volta, potrà avere azione di regresso nei confronti dell'intermediario, ma tali rapporti si pongono, per il consumatore, come res inter alios.”.
III.a.7. Non può neppure essere accolta la riproposta domanda di di veder omessa in CP_1
sentenza l'indicazione delle generalità e dei dati identificativi ex art. 52 D. lgs. 196/2003 e succ. modifiche. Anche su questa questione la Corte ha avuto modo di pronunciarsi3, richiamando l'orientamento della Cassazione per affermare che “l'art. 52 del nuovo codice della privacy, aggiornato al D. Lgs. 101/2018, ha previsto che l'istanza di anonimizzazione possa essere avanzata da chi ne sia
“interessato”. La nozione di interessato, data la sua natura intrinsecamente dinamica, ha subito modifiche nel tempo, ricomprendendo oggi le sole persone fisiche. L'art. 40 del D.L. 40/2011, conv. dalla L. 214/2011, ha modificato l'art. 4, lett. i) del codice della privacy, eliminando il riferimento a “la persona giuridica, l'ente o l'associazione”. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, successiva al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'art. 4 è stato abrogato;
tuttavia, la tutela prevista dal Regolamento riguarda solo le persone fisiche, come chiarito dal Considerando 14, secondo cui: “È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali.
Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”. Pertanto, come statuito dalla Suprema Corte, “In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell'"interessato" da individuarsi […] esclusivamente con la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi "legittimi", da intendersi come motivi "opportuni"” (Cfr., Cass. n. 4167/2022).”.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite, che in ragione della riforma della sentenza impugnata devono essere regolate per entrambi i gradi, possono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto del contrasto di giurisprudenza sulla questione di diritto che ha formato oggetto del primo motivo di gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. In riforma della sentenza n. 11/2022 del Tribunale di Varese condanna l Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 7.167,72 oltre interessi come Parte_1
indicati in motivazione.
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 06.06.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Serena Baccolin i pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Corte di Appello di Milano, sez. I, sentenza n. 2528/23, est. Aragno. 3 Corte di Appello di Milano, sez. I, sentenza n. 511/24, est. Giani. pagina 8 di 9