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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1977/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4817/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio N. 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N.20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400042054000 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14.2.2025 alla Agenzia delle entrate Riscossione e al Comune di Pozzuoli
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202400042054000, notificata in data 17.12.2024, e la sottostante cartella di pagamento n. 07120220179250665000 relativa all'omesso pagamento della TARI anno 2013 per un ammontare pari ad euro 2.099,47 oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella sottostante l'atto impugnato e la conseguente decadenza e prescrizione del credito tributario.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'assoluta incompetenza del Comune di Pozzuoli a controdedurre sulla asserita omessa notificazione della cartella di pagamento ovvero sulla asserita prescrizione del credito tributario.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Riscossione contestando le eccezioni formulate da parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 13.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata in data 17.12.2024, e la sottostante cartella di pagamento n. 07120220179250665000 relativa all'omesso pagamento della TARI anno 2013 per un ammontare pari ad euro 2.099,47.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella sottostante l'atto impugnato e la conseguente decadenza e prescrizione del credito tributario. In particolare, il ricorrente ha affermato di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento sottostante la comunicazione preventiva di fermo.
Il ricorso è infondato.
Si sono costituiti il Comune di Pozzuoli chiedendo l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva atteso che le doglianze del ricorrente attengono alla omessa notifica della cartella di pagamento di competenza dell'Ader.
Quest'ultima, con riferimento alle asserite prescrizione e decadenza che avrebbero determinato l'estinzione del diritto di credito nonché la perdita della possibilità di riscuotere la pretesa intimata in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto, ha preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'ente della
Riscossione il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame, che nei suoi confronti è privo di qualsiasi effetto, stante l'efficacia del ruolo come disposto.
Nel merito l'Ader, nelle sue controdeduzioni ha documentato la corretta notifica in data 4.1.2024 della cartella n. 07120220179250665000 relativa all'omesso pagamento della TARI anno 2013, iscrizione a ruolo 2022 /
13832, a quest'ultima peraltro ha fatto seguito l'intimazione di pagamento n. 07120249058508018000 notificata a mani proprie il 18.12.2024.
Ciò posto qualsiasi eccezione e/o vizio sollevato dal ricorrente relativamente alla cartella esattoriale sottesa all'atto impugnato è da considerarsi tardiva e inammissibile stante la comprovata notifica della cartella e la conoscenza della stessa a seguito dell'atto de quo.
Con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame la Corte di cassazione ha affermato che
“l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.lgs. 31/12/1992, n.546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica…….. era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori se dovuti che si liquidano in euro 200,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4817/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio N. 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N.20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202400042054000 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14.2.2025 alla Agenzia delle entrate Riscossione e al Comune di Pozzuoli
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202400042054000, notificata in data 17.12.2024, e la sottostante cartella di pagamento n. 07120220179250665000 relativa all'omesso pagamento della TARI anno 2013 per un ammontare pari ad euro 2.099,47 oltre sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella sottostante l'atto impugnato e la conseguente decadenza e prescrizione del credito tributario.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'assoluta incompetenza del Comune di Pozzuoli a controdedurre sulla asserita omessa notificazione della cartella di pagamento ovvero sulla asserita prescrizione del credito tributario.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Riscossione contestando le eccezioni formulate da parte ricorrente.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 13.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata in data 17.12.2024, e la sottostante cartella di pagamento n. 07120220179250665000 relativa all'omesso pagamento della TARI anno 2013 per un ammontare pari ad euro 2.099,47.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica della cartella sottostante l'atto impugnato e la conseguente decadenza e prescrizione del credito tributario. In particolare, il ricorrente ha affermato di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento sottostante la comunicazione preventiva di fermo.
Il ricorso è infondato.
Si sono costituiti il Comune di Pozzuoli chiedendo l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva atteso che le doglianze del ricorrente attengono alla omessa notifica della cartella di pagamento di competenza dell'Ader.
Quest'ultima, con riferimento alle asserite prescrizione e decadenza che avrebbero determinato l'estinzione del diritto di credito nonché la perdita della possibilità di riscuotere la pretesa intimata in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto, ha preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'ente della
Riscossione il quale, come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo ed entrare nel merito del gravame, che nei suoi confronti è privo di qualsiasi effetto, stante l'efficacia del ruolo come disposto.
Nel merito l'Ader, nelle sue controdeduzioni ha documentato la corretta notifica in data 4.1.2024 della cartella n. 07120220179250665000 relativa all'omesso pagamento della TARI anno 2013, iscrizione a ruolo 2022 /
13832, a quest'ultima peraltro ha fatto seguito l'intimazione di pagamento n. 07120249058508018000 notificata a mani proprie il 18.12.2024.
Ciò posto qualsiasi eccezione e/o vizio sollevato dal ricorrente relativamente alla cartella esattoriale sottesa all'atto impugnato è da considerarsi tardiva e inammissibile stante la comprovata notifica della cartella e la conoscenza della stessa a seguito dell'atto de quo.
Con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame la Corte di cassazione ha affermato che
“l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.lgs. 31/12/1992, n.546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica…….. era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori se dovuti che si liquidano in euro 200,00.