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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2024, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 35896/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al
17.4.2024, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata in Ariccia al Parte_1
Piazzale Aldo Moro n. 5 presso lo studio dell'avv. Carlo Dettori e dell'avv. Simone Consalvi che la rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Golametto 4, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ardizzi che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
1 OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato Parte_2
premesso di aver lavorato - con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31.10.2021, dapprima prorogato fino al 28.2.2022 e poi trasformato, in data 1.3.2022, in contratto a tempo indeterminato – dal
22.9.2021 fino al 16.4.2022 - data delle sue dimissioni - alle dipendenze della società convenuta, presso la sede di via Piave 2/E, con mansioni di cameriera di ristorante, inquadrata nel 6° livello del CCNL Pubblici
Esercizi, con orario contrattualmente stabilito dalle 18 alle 22 fino al
28.2.2022 e quindi di 40 ore settimanali al momento della trasformazione del contratto, dedotto di essere stata inquadrata in un livello non corrispondente a quello delle mansioni svolte – e per le quali era stata formalmente assunta – e di aver lavorato per un numero di ore maggiore rispetto all'orario pattuito, conveniva avanti l'intestato Tribunale la per ivi sentir “In via principale: - Controparte_2
accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra , in ragione dell'attività Parte_1
lavorativa svolta in favore della dal 22 Controparte_2
Settembre 2021 al 16 aprile 2022, al riconoscimento del maggior livello 4° del
CCNL “Pubblici esercizi – Confcommercio” in ragione dell'attività di cameriera svolta nel corso del rapporto lavorativo de quo;
- nonché accertare e dichiarare il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la Controparte_2
al 22 Settembre 2021 al 16 Aprile 2022 come contratto di lavoro full-time in
[...]
ragione delle 52 ore settimanali effettivamente lavorate dalla sig.ra Pt_1
2 - e per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore della sig.ra della somma di € Parte_1
6.926,48 a titolo di differenze retributive, contributive e T.F.R. maturato e non versato, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, contestata la prospettazione della ricorrente quanto a mansioni svolte e orario di lavoro rispettato e dedotta la correttezza della propria condotta, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e mediante prova testimoniale;
rinviata per la decisione, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 17.4.2024, era decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei termini che seguono.
La prova in punto di mansioni ha dato esito non univoco.
Il teste compagno convivente della ricorrente, sentito Tes_1
all'udienza del 18.10.2023, premesso di aver frequentato il locale presso il quale ella lavorava “tutti i giorni” benché solo per il tempo di un caffè al pomeriggio, ha confermato che la ricorrente ha lavorato per sei giorni a settimana per il periodo dedotto in ricorso, con orario dalle 15,30 a mezzanotte/l'una, svolgendo mansioni di cameriera di sala, servendo ai tavoli, accompagnando clienti, prendendo ordinazioni, portando il conto
(“Conosco i fatti di causa perché passavo tutti i giorni a prendere il caffè al posto di lavoro della ricorrente verso le 16,30 e la sera la andavo a prendere aspettando che
3 uscisse, in più occasioni sono anche entrato dentro il locale ad aspettare. La ricorrente ha lavorato dal settembre ottobre del 2021 ma non mi ricordo bene e fino ad inizio di aprile 2022 se non ricordo male. Lavorava a via Piave presso il ristorante Org_1
era cameriera di sala in questo locale;
lavorava sei giorni a settimana da lunedì a sabato;
lavorava dalle 15,30 a chiusura cioè fino a mezzanotte e mezza o anche l'una se c'era gente dentro;
lavorava anche nei festivi che capitavano durante il turno di lavoro cioè durante la settimana, anche i giorni che mi si leggono al cap. 5; anche in questi giorni festivi faceva gli stessi orari. L'ho vista lavorare personalmente perché io iniziavo
a lavorare più tardi e andavo a prendere il caffè nel locale che ha pure un servizio bar e la vedevo che serviva ai tavoli. Andavo tutti i giorni. Non sono mai andato durante la giornata ma la andavo a prendere la sera. Io l'ho vista sempre servire ai tavoli, accompagnare i clienti, prendere ordinazioni, portare il conto”).
La teste , collega della ricorrente presso la società convenuta Tes_2
dal settembre 2021 al gennaio 2022, a sua volta, ha confermato che la svolgeva, nel detto periodo, le mansioni di cameriera, Parte_2
prendendo le ordinazioni, servendo ai tavoli e occupandosi anche delle pulizie a fine servizio, sempre rispettando un orario dalle 15,30 fino a mezzanotte/mezzanotte e mezza per sei giorni a settimana (“Conosco i fatti di causa perché eravamo colleghe con la ricorrente nel periodo da settembre 2021 fino a gennaio 2022, nello stesso locale, il Piave a via Piave a Roma. La ricorrente ha lavorato da metà settembre 2021 e poi a gennaio sono andata via io. Faceva la cameriera, prendeva le ordinazioni, serviva ai tavoli, pulizia del locale a inizio e fine servizio. Quello che facevo anche io. Lavorava dalle 15,30 fino a mezzanotte/mezzanotte e mezza, sei giorni a settimana da lunedì a sabato;
io iniziavo
4 alle 18,30, ho appreso da lei che iniziava alle 15,30. Qualche volta arrivavo prima per fare una chiacchiera e salutare i datori di lavoro e la vedevo lavorare. Poi staccavamo alla stessa ora. Ha lavorato anche nei festivi, a Natale, non mi ricordo se anche il 1 novembre;
mi ricordo che abbiamo lavorato l'8 dicembre e il 1 gennaio 2022
e il 6 gennaio 2022. Se non era domenica lavoravamo sempre nei festivi, con lo stesso orario degli altri giorni”).
Una diversa versione dei fatti è stata invece fornita dal teste di parte resistente Sig. dipendente ancora al tempo della Testimone_3
deposizione della società convenuta, il quale, confermato che la ricorrente ha lavorato per un periodo di sette mesi circa alle dipendenze della ha tuttavia riferito che la stessa osservasse un orario dalle CP_2
18-18,30 fino alle 22-22,30, senza mai servire ai tavoli né prendere ordinazioni, piuttosto occupandosi solo di apparecchiare e sparecchiare e di fare le pulizie (“…Conosco i fatti di causa perché sono un dipendente della società convenuta, ancora oggi. Io sono stato assunto una prima volta e poi sono andato via, poi sono tornato: due anni fa lavoravo là, non mi ricordo la data della mia pima assunzione, potrebbe essere un anno fa a ottobre scorso. Ma non mi ricordo le date precise. Sono tornato adesso ultimamente a lavorare, verso giugno scorso. Conosco la ricorrente, ha lavorato un anno, un anno e mezzo fa non ricordo bene, per un periodo di sei sette mesi penso, non ricordo. Lavoravamo insieme al ristorante Lei Org_1
apparecchiava e sparecchiava, faceva le pulizie, non ha mai servito ai tavoli, non prendeva ordinazioni. Lavorava dalle 18-18,30 fino alle 22-22,30, per cinque sei giorni a settimana. Non lavorava nei giorni festivi. Io ogni tanto invece sì. Più o meno ha svolto sempre le stesse mansioni. Non si occupava del buffet degli antipasti e della
5 pasticceria; invece è vero che confezionava vivande da asporto. Riordinava il banco bar, metteva a posto, non era aiuto barista, non mi sembra che facesse i caffè. Preciso che io sto in cucina, faccio il cuoco. Comunque non prendeva ordinazioni né le comunicava in cucina e non serviva ai tavoli. Io lavoravo dalle 10 alle 15 e poi dalle 19 alle 22-
22,30. Il locale chiudeva a quell'ora in quel periodo dopo il Covid, anche oggi chiude a quell'ora più o meno”.
Infine la teste , amica del titolare della società Testimone_4
convenuta e avventrice del locale, mostrando una lacunosa e frammentaria conoscenza dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro della ricorrente, ha dichiarato di non aver mai visto la stessa servire ai tavoli, soggiungendo, tuttavia, di essere stata sempre servita dai proprietari in quanto loro amica (“…Conosco i fatti di causa perché ho un'attività lì vicino – è un negozio i giocattoli - quindi capita di andare a cena nel locale. Vado circa due tre volte al mese a mangiare ma a prendere il caffè vado tutti i giorni. Ho visto la ricorrente lavorare pomeriggio-sera, non so l'orario esatto che dovesse rispettare. L'ho vista nel 2021 direi, ma non so il periodo esatto;
non so dire quanti e quali giorni a settimana lavorasse;
io se andavo a cena andavo via al massimo verso le nove e mezza. La signora l'ho vista dare una sistemata alla sala, rassettava, puliva;
non serviva ai tavoli, a me non ha mai servita. Stava in sala ma non serviva;
per quello che mi ricordo, stava al banco dei dolci, rassettava, sparecchiava, portava via i piatti. Io conosco i proprietari quindi a me servivano loro. Non l'ho vista preparare buffet o confezionare vivande da asporto. Non mi è mai capitato che mi abbia preparato il caffè. C'era il titolare che preparava i caffè e sua figlia . Non Per_1
6 prendeva le ordinazioni ai tavoli. Il caffè lo prendo la mattina verso le 10 e il pomeriggio verso le 17”).
Orbene le dichiarazioni dei testi condotti dalla ricorrente appaiono maggiormente attendibili in quanto:
a) la teste è stata collega della ricorrente e ha avuto diretta Tes_2
conoscenza dei fatti di causa, assistendo personalmente al lavoro della quantomeno per una gran parte del periodo dalla Parte_1
stessa lavorato,
b) il teste pur compagno della ricorrente, appare attendibile e Tes_1
genuino sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso Tes_5
il quale, nel corso dell'interrogatorio formale, all'udienza
[...]
del 9.11.2023, ha dichiarato di conoscerlo perché frequentatore del locale;
c) il teste era ancora al tempo della deposizione alle Tes_6
dipendenze della società convenuta, ciò deponendo per una sua minore attendibilità;
d) la teste , infine, quale semplice avventrice del locale e Tes_4
amica dei proprietari, oltre ad avere una conoscenza frammentaria dei fatti di causa e non potendo riferire in ordine agli esatti termini del rapporto di lavoro della ricorrente, ha candidamente ammesso che veniva servita dai proprietari del locale perché loro amica.
La tesi della ricorrente in ordine alle mansioni concretamente svolte, poi, appare vieppiù corroborata dalla lettera del contratto prodotto agli atti
(cfr. doc. 1 parte ricorrente), nel quale è detto espressamente che la
7 venne assunta con mansioni di “cameriere” e che quella era la Parte_1
mansione principale.
Parimenti la prospettazione del maggior orario lavorato deve dirsi aver trovato conferma nelle – come detto maggiormente attendibili – deposizioni dei testi condotti dalla ricorrente, che hanno confermato che la stessa osservasse l'orario dedotto in ricorso (15,30-00,30).
Superata ogni obiezione di parte convenuta in ordine alla mancata dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, deve dunque dichiararsi che la ricorrente aveva diritto all'inquadramento nel 4° livello del CCNL applicato quale cameriera addetta al servizio ai tavoli, figura professionale espressamente contemplata peraltro solo nella relativa declaratoria (e non anche in quella del 6° livello nel quale la stessa è stata formalmente inquadrata).
Tanto premesso, è dato apprezzare, da parte del Tribunale, la completezza e la condivisibilità dei conteggi prodotti dalla difesa della ricorrente su invito dell'Ufficio (“…un conteggio subordinato elaborato detraendo dall'ammontare lordo indicato come spettante l'ammontare lordo risultante dalle buste paga e l'ammontare netto ricevuto fuori busta”), in relazione alle differenze retributive oggetto della odierna domanda, sulla scorta della chiara verificabilità dei medesimi in forza del confronto tra gli importi ricevuti -
e riscontrabili dalle buste paga - e quelli di cui alle tabelle allegate al
CCNL, ben potendosi ritenere la correttezza della elaborazione degli stessi in relazione alle singole voci indicate ed ai criteri di calcolo utilizzati,
8 coerentemente elaborati in base a quanto accertato in questa sede e a quanto indicato dal Tribunale.
E invero rispetto ai medesimi le contestazioni di parte convenuta si palesano affatto generiche (“oltre ad essere errati, in quanto non tengono conto delle assenze per malattia, permessi, ferie, ed altro e perché si detrae da una paga lorda il percepito al netto”) dacché prive di qualsivoglia riferimento specifico alle voci delle quali non si sarebbe tenuto conto, oltre che infondate. Sul punto parte resistente, peraltro, non si è neppure premurata di proporre un proprio conteggio formulato sulla scorta delle sollevate, non riscontrabili, obiezioni.
La convenuta società deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'ammontare di € 5.955,16, di cui € 666,32 a titolo di TFR, maggiorato di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo segue la - sostanzialmente totale - soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t., al Controparte_2
pagamento dell'ammontare di € 5.955,16, maggiorato di rivalutazione e interessi come in motivazione, in favore di
Parte_1
9 - condanna la società convenuta, in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 3.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente.
Roma, 18.4.2023
Il Giudice
Silvia Antonioni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al
17.4.2024, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata in Ariccia al Parte_1
Piazzale Aldo Moro n. 5 presso lo studio dell'avv. Carlo Dettori e dell'avv. Simone Consalvi che la rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Golametto 4, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ardizzi che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
1 OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato Parte_2
premesso di aver lavorato - con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31.10.2021, dapprima prorogato fino al 28.2.2022 e poi trasformato, in data 1.3.2022, in contratto a tempo indeterminato – dal
22.9.2021 fino al 16.4.2022 - data delle sue dimissioni - alle dipendenze della società convenuta, presso la sede di via Piave 2/E, con mansioni di cameriera di ristorante, inquadrata nel 6° livello del CCNL Pubblici
Esercizi, con orario contrattualmente stabilito dalle 18 alle 22 fino al
28.2.2022 e quindi di 40 ore settimanali al momento della trasformazione del contratto, dedotto di essere stata inquadrata in un livello non corrispondente a quello delle mansioni svolte – e per le quali era stata formalmente assunta – e di aver lavorato per un numero di ore maggiore rispetto all'orario pattuito, conveniva avanti l'intestato Tribunale la per ivi sentir “In via principale: - Controparte_2
accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra , in ragione dell'attività Parte_1
lavorativa svolta in favore della dal 22 Controparte_2
Settembre 2021 al 16 aprile 2022, al riconoscimento del maggior livello 4° del
CCNL “Pubblici esercizi – Confcommercio” in ragione dell'attività di cameriera svolta nel corso del rapporto lavorativo de quo;
- nonché accertare e dichiarare il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la Controparte_2
al 22 Settembre 2021 al 16 Aprile 2022 come contratto di lavoro full-time in
[...]
ragione delle 52 ore settimanali effettivamente lavorate dalla sig.ra Pt_1
2 - e per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore della sig.ra della somma di € Parte_1
6.926,48 a titolo di differenze retributive, contributive e T.F.R. maturato e non versato, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, contestata la prospettazione della ricorrente quanto a mansioni svolte e orario di lavoro rispettato e dedotta la correttezza della propria condotta, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e mediante prova testimoniale;
rinviata per la decisione, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 17.4.2024, era decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei termini che seguono.
La prova in punto di mansioni ha dato esito non univoco.
Il teste compagno convivente della ricorrente, sentito Tes_1
all'udienza del 18.10.2023, premesso di aver frequentato il locale presso il quale ella lavorava “tutti i giorni” benché solo per il tempo di un caffè al pomeriggio, ha confermato che la ricorrente ha lavorato per sei giorni a settimana per il periodo dedotto in ricorso, con orario dalle 15,30 a mezzanotte/l'una, svolgendo mansioni di cameriera di sala, servendo ai tavoli, accompagnando clienti, prendendo ordinazioni, portando il conto
(“Conosco i fatti di causa perché passavo tutti i giorni a prendere il caffè al posto di lavoro della ricorrente verso le 16,30 e la sera la andavo a prendere aspettando che
3 uscisse, in più occasioni sono anche entrato dentro il locale ad aspettare. La ricorrente ha lavorato dal settembre ottobre del 2021 ma non mi ricordo bene e fino ad inizio di aprile 2022 se non ricordo male. Lavorava a via Piave presso il ristorante Org_1
era cameriera di sala in questo locale;
lavorava sei giorni a settimana da lunedì a sabato;
lavorava dalle 15,30 a chiusura cioè fino a mezzanotte e mezza o anche l'una se c'era gente dentro;
lavorava anche nei festivi che capitavano durante il turno di lavoro cioè durante la settimana, anche i giorni che mi si leggono al cap. 5; anche in questi giorni festivi faceva gli stessi orari. L'ho vista lavorare personalmente perché io iniziavo
a lavorare più tardi e andavo a prendere il caffè nel locale che ha pure un servizio bar e la vedevo che serviva ai tavoli. Andavo tutti i giorni. Non sono mai andato durante la giornata ma la andavo a prendere la sera. Io l'ho vista sempre servire ai tavoli, accompagnare i clienti, prendere ordinazioni, portare il conto”).
La teste , collega della ricorrente presso la società convenuta Tes_2
dal settembre 2021 al gennaio 2022, a sua volta, ha confermato che la svolgeva, nel detto periodo, le mansioni di cameriera, Parte_2
prendendo le ordinazioni, servendo ai tavoli e occupandosi anche delle pulizie a fine servizio, sempre rispettando un orario dalle 15,30 fino a mezzanotte/mezzanotte e mezza per sei giorni a settimana (“Conosco i fatti di causa perché eravamo colleghe con la ricorrente nel periodo da settembre 2021 fino a gennaio 2022, nello stesso locale, il Piave a via Piave a Roma. La ricorrente ha lavorato da metà settembre 2021 e poi a gennaio sono andata via io. Faceva la cameriera, prendeva le ordinazioni, serviva ai tavoli, pulizia del locale a inizio e fine servizio. Quello che facevo anche io. Lavorava dalle 15,30 fino a mezzanotte/mezzanotte e mezza, sei giorni a settimana da lunedì a sabato;
io iniziavo
4 alle 18,30, ho appreso da lei che iniziava alle 15,30. Qualche volta arrivavo prima per fare una chiacchiera e salutare i datori di lavoro e la vedevo lavorare. Poi staccavamo alla stessa ora. Ha lavorato anche nei festivi, a Natale, non mi ricordo se anche il 1 novembre;
mi ricordo che abbiamo lavorato l'8 dicembre e il 1 gennaio 2022
e il 6 gennaio 2022. Se non era domenica lavoravamo sempre nei festivi, con lo stesso orario degli altri giorni”).
Una diversa versione dei fatti è stata invece fornita dal teste di parte resistente Sig. dipendente ancora al tempo della Testimone_3
deposizione della società convenuta, il quale, confermato che la ricorrente ha lavorato per un periodo di sette mesi circa alle dipendenze della ha tuttavia riferito che la stessa osservasse un orario dalle CP_2
18-18,30 fino alle 22-22,30, senza mai servire ai tavoli né prendere ordinazioni, piuttosto occupandosi solo di apparecchiare e sparecchiare e di fare le pulizie (“…Conosco i fatti di causa perché sono un dipendente della società convenuta, ancora oggi. Io sono stato assunto una prima volta e poi sono andato via, poi sono tornato: due anni fa lavoravo là, non mi ricordo la data della mia pima assunzione, potrebbe essere un anno fa a ottobre scorso. Ma non mi ricordo le date precise. Sono tornato adesso ultimamente a lavorare, verso giugno scorso. Conosco la ricorrente, ha lavorato un anno, un anno e mezzo fa non ricordo bene, per un periodo di sei sette mesi penso, non ricordo. Lavoravamo insieme al ristorante Lei Org_1
apparecchiava e sparecchiava, faceva le pulizie, non ha mai servito ai tavoli, non prendeva ordinazioni. Lavorava dalle 18-18,30 fino alle 22-22,30, per cinque sei giorni a settimana. Non lavorava nei giorni festivi. Io ogni tanto invece sì. Più o meno ha svolto sempre le stesse mansioni. Non si occupava del buffet degli antipasti e della
5 pasticceria; invece è vero che confezionava vivande da asporto. Riordinava il banco bar, metteva a posto, non era aiuto barista, non mi sembra che facesse i caffè. Preciso che io sto in cucina, faccio il cuoco. Comunque non prendeva ordinazioni né le comunicava in cucina e non serviva ai tavoli. Io lavoravo dalle 10 alle 15 e poi dalle 19 alle 22-
22,30. Il locale chiudeva a quell'ora in quel periodo dopo il Covid, anche oggi chiude a quell'ora più o meno”.
Infine la teste , amica del titolare della società Testimone_4
convenuta e avventrice del locale, mostrando una lacunosa e frammentaria conoscenza dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro della ricorrente, ha dichiarato di non aver mai visto la stessa servire ai tavoli, soggiungendo, tuttavia, di essere stata sempre servita dai proprietari in quanto loro amica (“…Conosco i fatti di causa perché ho un'attività lì vicino – è un negozio i giocattoli - quindi capita di andare a cena nel locale. Vado circa due tre volte al mese a mangiare ma a prendere il caffè vado tutti i giorni. Ho visto la ricorrente lavorare pomeriggio-sera, non so l'orario esatto che dovesse rispettare. L'ho vista nel 2021 direi, ma non so il periodo esatto;
non so dire quanti e quali giorni a settimana lavorasse;
io se andavo a cena andavo via al massimo verso le nove e mezza. La signora l'ho vista dare una sistemata alla sala, rassettava, puliva;
non serviva ai tavoli, a me non ha mai servita. Stava in sala ma non serviva;
per quello che mi ricordo, stava al banco dei dolci, rassettava, sparecchiava, portava via i piatti. Io conosco i proprietari quindi a me servivano loro. Non l'ho vista preparare buffet o confezionare vivande da asporto. Non mi è mai capitato che mi abbia preparato il caffè. C'era il titolare che preparava i caffè e sua figlia . Non Per_1
6 prendeva le ordinazioni ai tavoli. Il caffè lo prendo la mattina verso le 10 e il pomeriggio verso le 17”).
Orbene le dichiarazioni dei testi condotti dalla ricorrente appaiono maggiormente attendibili in quanto:
a) la teste è stata collega della ricorrente e ha avuto diretta Tes_2
conoscenza dei fatti di causa, assistendo personalmente al lavoro della quantomeno per una gran parte del periodo dalla Parte_1
stessa lavorato,
b) il teste pur compagno della ricorrente, appare attendibile e Tes_1
genuino sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso Tes_5
il quale, nel corso dell'interrogatorio formale, all'udienza
[...]
del 9.11.2023, ha dichiarato di conoscerlo perché frequentatore del locale;
c) il teste era ancora al tempo della deposizione alle Tes_6
dipendenze della società convenuta, ciò deponendo per una sua minore attendibilità;
d) la teste , infine, quale semplice avventrice del locale e Tes_4
amica dei proprietari, oltre ad avere una conoscenza frammentaria dei fatti di causa e non potendo riferire in ordine agli esatti termini del rapporto di lavoro della ricorrente, ha candidamente ammesso che veniva servita dai proprietari del locale perché loro amica.
La tesi della ricorrente in ordine alle mansioni concretamente svolte, poi, appare vieppiù corroborata dalla lettera del contratto prodotto agli atti
(cfr. doc. 1 parte ricorrente), nel quale è detto espressamente che la
7 venne assunta con mansioni di “cameriere” e che quella era la Parte_1
mansione principale.
Parimenti la prospettazione del maggior orario lavorato deve dirsi aver trovato conferma nelle – come detto maggiormente attendibili – deposizioni dei testi condotti dalla ricorrente, che hanno confermato che la stessa osservasse l'orario dedotto in ricorso (15,30-00,30).
Superata ogni obiezione di parte convenuta in ordine alla mancata dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, deve dunque dichiararsi che la ricorrente aveva diritto all'inquadramento nel 4° livello del CCNL applicato quale cameriera addetta al servizio ai tavoli, figura professionale espressamente contemplata peraltro solo nella relativa declaratoria (e non anche in quella del 6° livello nel quale la stessa è stata formalmente inquadrata).
Tanto premesso, è dato apprezzare, da parte del Tribunale, la completezza e la condivisibilità dei conteggi prodotti dalla difesa della ricorrente su invito dell'Ufficio (“…un conteggio subordinato elaborato detraendo dall'ammontare lordo indicato come spettante l'ammontare lordo risultante dalle buste paga e l'ammontare netto ricevuto fuori busta”), in relazione alle differenze retributive oggetto della odierna domanda, sulla scorta della chiara verificabilità dei medesimi in forza del confronto tra gli importi ricevuti -
e riscontrabili dalle buste paga - e quelli di cui alle tabelle allegate al
CCNL, ben potendosi ritenere la correttezza della elaborazione degli stessi in relazione alle singole voci indicate ed ai criteri di calcolo utilizzati,
8 coerentemente elaborati in base a quanto accertato in questa sede e a quanto indicato dal Tribunale.
E invero rispetto ai medesimi le contestazioni di parte convenuta si palesano affatto generiche (“oltre ad essere errati, in quanto non tengono conto delle assenze per malattia, permessi, ferie, ed altro e perché si detrae da una paga lorda il percepito al netto”) dacché prive di qualsivoglia riferimento specifico alle voci delle quali non si sarebbe tenuto conto, oltre che infondate. Sul punto parte resistente, peraltro, non si è neppure premurata di proporre un proprio conteggio formulato sulla scorta delle sollevate, non riscontrabili, obiezioni.
La convenuta società deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'ammontare di € 5.955,16, di cui € 666,32 a titolo di TFR, maggiorato di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo segue la - sostanzialmente totale - soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t., al Controparte_2
pagamento dell'ammontare di € 5.955,16, maggiorato di rivalutazione e interessi come in motivazione, in favore di
Parte_1
9 - condanna la società convenuta, in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 3.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente.
Roma, 18.4.2023
Il Giudice
Silvia Antonioni
10