Articolo 2 della Legge 16 febbraio 1987, n. 47
Articolo 1Articolo 3
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27 febbraio 1987
Art. 2. 1. Nella lettera a) dell' articolo 6, primo comma, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614 , come sostituita dall' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825 , le parole: "o il millilitro, e' seguito", sono sostituite dalle seguenti: "o il millilitro, seguito".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 6 del D.L. n. 451/1976 (per il titolo si veda la nota all'art. 1), come modificato dall' art. 5 del D.P.R. n. 825/1982 (per il titolo si veda la nota all'art. 3) e dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 6. (Iscrizioni metrologiche). - I preimballaggi CEE devono recare le seguenti iscrizioni:
a) il volume nominale espresso per mezzo di cifre utilizzando come unita' di misura il litro, il centilitro o il millilitro, seguito dal simbolo dell'unita' di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome;
b) un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, quando si tratti di preimballaggi provenienti da Paesi terzi, l'importatore stabilito nel territorio della Comunita'.
Le iscrizioni e il marchio devono essere apposti in modo indelebile, ben leggibile e visibile secondo le usuali condizioni di presentazione e secondo modalita' e dimensioni che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Se l'imballaggio e' un recipiente-misura conforme alle norme di cui al titolo II e se l'indicazione della sua capacita' nominale e' visibile nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato, e' necessaria un'altra indicazione del volume nominale ai sensi del presente articolo solo quando il volume nominale dell'imballaggio preconfezionato differisca di un valore inferiore o pari a 0,05 litri da un altro volume nominale previsto nell'allegato I per la stessa categoria di prodotti.
Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1987
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