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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1062/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
RICORRENTE 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300252/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300252/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300252/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'emissione dell'atto di accertamento n. TFK030300252/25, con il quale la D.P. di Avellino recupera costi per operazioni passive per le quali ritiene non documentata l'inerenza; in particolare, il recupero di materia imponibile è relativo a fatture emesse dalla Dott.ssa Nominativo_1, con costi detratti ai fini IRES e IRAP per € 1.781,00 (quota dedotta nell'anno ai fini II. DD.) ed Iva dedotta per € 1.959,00;
l'Ufficio recupera ai fini IRAP ulteriori costi per € 6.875,00, ritenuti non deducibili.
Il rilievo trae origine da PVC del 20/05/24, con il quale viene contestata anche l'inesistenza di credito di imposta derivante da attività di ricerca e sviluppo svolta dalla società; avverso l'atto di recupero emesso dall'Ufficio per tale motivo, pende procedura contenziosa innanzi alla Corte di Giustizia di 1^ Grado.
In ordine ai costi contestati, si evidenzia che si tratta di prestazioni rese dalla dott.ssa Nominativo_1, dottore commercialista, nell'ambito della suddetta attività di SOCIETA 1, per le quali l'Ufficio non riconosce la deducibilità perché la descrizione delle prestazioni rese è generica, la documentazione prodotta non è chiarificatrice del rapporto intercorso tra le parti e la determinazione dell'importo presenta delle incongruenze.
Propone ritualmente ricorso la società, evidenziando, preliminarmente, che il rilievo inerente il recupero di
€ 6.875,00 ai fini IRAP non era presente nello schema d'atto propedeutico, notificato dall'Ufficio, come tale lo stesso risulta illegittimamente accertato con l'atto impugnato;
rileva l'interdipendenza tra il recupero fiscale oggetto della presente controversia e il credito SOCIETA 1, recuperato dall'Ufficio, evidenziando che la relativa procedura contenziosa, instaurata avverso l'atto di recupero crediti emesso dalla D.P. di Avellino, è ancora pendente innanzi alla Corte di Giustizia.
Nel merito, afferma che la natura del costo è validamente documentata e che lo stesso è inerente all'attività della società; il costo, che è frutto della libera determinazione delle parti, è congruo e l'Ufficio ha operato valutazioni discrezionali infondate;
esibisce documentazione a sostegno delle proprie tesi, tra cui anche nota della dott.ssa Nominativo_1 ad ulteriore precisazione della natura dell'attività svolta.
Conclude chiedendo anche la rideterminazione della base imponibile IRES e IRAP per erronea assoggettamento a tassazione, da parte della società, nei relativi modelli dichiarativi, del credito SOCIETA 1 e contesta la mancata applicazione della continuazione nella determinazione delle sanzioni.
L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, comunica, preliminarmente, di avere proceduto all'annullamento del rilievo inerente al recupero, ai soli fini IRAP, di ulteriori € 6.875,00 con apposito atto di autotutela parziale;
pertanto, la controversia fiscale si restringe alle sole contestazioni inerenti le fatture della dott.ssa Nominativo_1, rispetto alle quali ribadisce la carenza documentale necessaria per integrare i requisiti richiesti dall'art. 109
TUIR, ai fini della deducibilità dei costi.
L'Ufficio evidenzia che, per l'anno 2018, il contribuente è addivenuto a definizione agevolata – con riduzione delle sanzioni – per un atto di accertamento contenente analogo rilievo;
chiarisce, inoltre, che non c'è alcuna interdipendenza tra questa procedura contenziosa e la controversia inerente il recupero fiscale del credito generato dall'attività di SOCIETA 1, dal momento che quest'ultimo è stato operato perché l'Ufficio ha ritenuto la suddetta attività priva dei requisiti richiesti dalla legge per godere dell'agevolazione in ordine alla documentazione prodotta e alla natura del progetto;
la controversia in esame verte, a parere dell'Ufficio, unicamente sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 109 TUIR, necessari per poter dedurre fiscalmente dal reddito il costo in esame. Con propria memoria, la parte ricorrente prende atto dell'autotutela parziale operata dall'Ufficio, delle precisazioni in ordine all'assenza di interdipendenza tra il rilievo fiscale in esame e quello inerente il recupero del credito SOCIETA 1, ribadendo, con ulteriore produzione documentale, la correttezza del proprio operato e l'illegittimità del recupero fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si prende atto della intervenuta autotutela parziale in relazione al recupero fiscale di
€ 6.875,00 ai fini IRAP, per il quale si rileva la cessata materia del contendere.
In ordine ai restanti rilievi, riconducibili alla deducibilità o meno dei costi relativi alle fatture emesse dalla
Dott.ssa Nominativo_1, si rileva quanto segue:
Il fatto che la società abbia definito, per l'anno 2018, ex art. 15 del D. Lgs. 218/97, un accertamento contenente analogo rilievo, non è rilevante in ordine alla controversia in esame, sia per il principio di indipendenza delle annualità d'imposta e sia perché la scelta della definizione agevolata, beneficiando della riduzione delle sanzioni, può essere stata dettata da valutazioni di circostanze contingenti, non significando accettazione pura e semplice del rilievo.
Ciò detto, la vicenda va valutata alla luce delle argomentazioni e documentazione, prodotta dalle parti, relativa alla inerenza o meno delle prestazioni rese della Dott.ssa Nominativo_1; orbene, la Dott.ssa ha svolto prestazioni inerenti le proprie competenze di dottore commercialista, in riferimento ad una attività di ricerca svolta dalla società; detta attività è stata contestata dall'Ufficio per l'indeterminatezza dei costi e l'assenza dei requisiti richiesti dal Manuale di Frascati ma non è stata ritenuta inesistente.
L'attività svolta è stata quella di “consulenza supporto e assistenza tecnico contabile e fiscale relativa alle agevolazioni in materia di credito di imposta ricerca e sviluppo”, ovvero una prestazione correlata all'attività di ricerca svolta dalla società.
Con successiva nota, la dottoressa Nominativo_1 ha ulteriormente precisato che l'attività svolta è stata quella di consulenza in merito all'applicazione delle agevolazioni fiscali relative al bonus Ricerca e sviluppo, con determinazione del bonus spettante sulla base dei dati contabili e delle informazioni aggiuntive fornite dal committente, oltre al supporto e l'assistenza al committente nel predisporre la documentazione idonea a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività dei costi, sulla base dei quali è stato determinato il Bonus spettante.
Le predette attività sono coerenti con la professionalità della dottoressa e sono indispensabili per gli aspetti amministrativi e fiscali dell'attività di ricerca svolta, indipendentemente dalla contestazione operata dall'Ufficio, che non ne ha messo in discussione l'esistenza ma solo la conformità alla norma e la prassi che disponeva la concessione del credito di imposta.
Allo stesso modo, in riferimento al compenso, si rileva che lo stesso è lasciato alla contrattazione delle parti e, comunque, non si ravvisano incongruenze rilevanti, in relazione all'attività svolta, che giustifichino eccezioni da parte dell'Ufficio.
Concludendo, si rileva che non sussistono elementi validi per ritenere la predetta prestazione non inerente all'attività di impresa e contestarne la deducibilità fiscale.
In ordine alla richiesta di rideterminazione della base imponibile IRES e IRAP, formulata dal contribuente, si rileva che la stessa esula dall'oggetto del presente procedimento e non è accoglibile.
In punto di regolamentazione delle spese, considerate le circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata materia del contendere in ordine al recupero di euro 6875,00 ai fini IRAP, perchè oggetto di autotutela da parte del'Ufficio, accoglie nel resto.
Compensa le spese di lite.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
MADARO DONATO, Relatore
LUCE ANDREA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1062/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
RICORRENTE 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300252/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300252/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300252/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall'emissione dell'atto di accertamento n. TFK030300252/25, con il quale la D.P. di Avellino recupera costi per operazioni passive per le quali ritiene non documentata l'inerenza; in particolare, il recupero di materia imponibile è relativo a fatture emesse dalla Dott.ssa Nominativo_1, con costi detratti ai fini IRES e IRAP per € 1.781,00 (quota dedotta nell'anno ai fini II. DD.) ed Iva dedotta per € 1.959,00;
l'Ufficio recupera ai fini IRAP ulteriori costi per € 6.875,00, ritenuti non deducibili.
Il rilievo trae origine da PVC del 20/05/24, con il quale viene contestata anche l'inesistenza di credito di imposta derivante da attività di ricerca e sviluppo svolta dalla società; avverso l'atto di recupero emesso dall'Ufficio per tale motivo, pende procedura contenziosa innanzi alla Corte di Giustizia di 1^ Grado.
In ordine ai costi contestati, si evidenzia che si tratta di prestazioni rese dalla dott.ssa Nominativo_1, dottore commercialista, nell'ambito della suddetta attività di SOCIETA 1, per le quali l'Ufficio non riconosce la deducibilità perché la descrizione delle prestazioni rese è generica, la documentazione prodotta non è chiarificatrice del rapporto intercorso tra le parti e la determinazione dell'importo presenta delle incongruenze.
Propone ritualmente ricorso la società, evidenziando, preliminarmente, che il rilievo inerente il recupero di
€ 6.875,00 ai fini IRAP non era presente nello schema d'atto propedeutico, notificato dall'Ufficio, come tale lo stesso risulta illegittimamente accertato con l'atto impugnato;
rileva l'interdipendenza tra il recupero fiscale oggetto della presente controversia e il credito SOCIETA 1, recuperato dall'Ufficio, evidenziando che la relativa procedura contenziosa, instaurata avverso l'atto di recupero crediti emesso dalla D.P. di Avellino, è ancora pendente innanzi alla Corte di Giustizia.
Nel merito, afferma che la natura del costo è validamente documentata e che lo stesso è inerente all'attività della società; il costo, che è frutto della libera determinazione delle parti, è congruo e l'Ufficio ha operato valutazioni discrezionali infondate;
esibisce documentazione a sostegno delle proprie tesi, tra cui anche nota della dott.ssa Nominativo_1 ad ulteriore precisazione della natura dell'attività svolta.
Conclude chiedendo anche la rideterminazione della base imponibile IRES e IRAP per erronea assoggettamento a tassazione, da parte della società, nei relativi modelli dichiarativi, del credito SOCIETA 1 e contesta la mancata applicazione della continuazione nella determinazione delle sanzioni.
L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, comunica, preliminarmente, di avere proceduto all'annullamento del rilievo inerente al recupero, ai soli fini IRAP, di ulteriori € 6.875,00 con apposito atto di autotutela parziale;
pertanto, la controversia fiscale si restringe alle sole contestazioni inerenti le fatture della dott.ssa Nominativo_1, rispetto alle quali ribadisce la carenza documentale necessaria per integrare i requisiti richiesti dall'art. 109
TUIR, ai fini della deducibilità dei costi.
L'Ufficio evidenzia che, per l'anno 2018, il contribuente è addivenuto a definizione agevolata – con riduzione delle sanzioni – per un atto di accertamento contenente analogo rilievo;
chiarisce, inoltre, che non c'è alcuna interdipendenza tra questa procedura contenziosa e la controversia inerente il recupero fiscale del credito generato dall'attività di SOCIETA 1, dal momento che quest'ultimo è stato operato perché l'Ufficio ha ritenuto la suddetta attività priva dei requisiti richiesti dalla legge per godere dell'agevolazione in ordine alla documentazione prodotta e alla natura del progetto;
la controversia in esame verte, a parere dell'Ufficio, unicamente sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 109 TUIR, necessari per poter dedurre fiscalmente dal reddito il costo in esame. Con propria memoria, la parte ricorrente prende atto dell'autotutela parziale operata dall'Ufficio, delle precisazioni in ordine all'assenza di interdipendenza tra il rilievo fiscale in esame e quello inerente il recupero del credito SOCIETA 1, ribadendo, con ulteriore produzione documentale, la correttezza del proprio operato e l'illegittimità del recupero fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si prende atto della intervenuta autotutela parziale in relazione al recupero fiscale di
€ 6.875,00 ai fini IRAP, per il quale si rileva la cessata materia del contendere.
In ordine ai restanti rilievi, riconducibili alla deducibilità o meno dei costi relativi alle fatture emesse dalla
Dott.ssa Nominativo_1, si rileva quanto segue:
Il fatto che la società abbia definito, per l'anno 2018, ex art. 15 del D. Lgs. 218/97, un accertamento contenente analogo rilievo, non è rilevante in ordine alla controversia in esame, sia per il principio di indipendenza delle annualità d'imposta e sia perché la scelta della definizione agevolata, beneficiando della riduzione delle sanzioni, può essere stata dettata da valutazioni di circostanze contingenti, non significando accettazione pura e semplice del rilievo.
Ciò detto, la vicenda va valutata alla luce delle argomentazioni e documentazione, prodotta dalle parti, relativa alla inerenza o meno delle prestazioni rese della Dott.ssa Nominativo_1; orbene, la Dott.ssa ha svolto prestazioni inerenti le proprie competenze di dottore commercialista, in riferimento ad una attività di ricerca svolta dalla società; detta attività è stata contestata dall'Ufficio per l'indeterminatezza dei costi e l'assenza dei requisiti richiesti dal Manuale di Frascati ma non è stata ritenuta inesistente.
L'attività svolta è stata quella di “consulenza supporto e assistenza tecnico contabile e fiscale relativa alle agevolazioni in materia di credito di imposta ricerca e sviluppo”, ovvero una prestazione correlata all'attività di ricerca svolta dalla società.
Con successiva nota, la dottoressa Nominativo_1 ha ulteriormente precisato che l'attività svolta è stata quella di consulenza in merito all'applicazione delle agevolazioni fiscali relative al bonus Ricerca e sviluppo, con determinazione del bonus spettante sulla base dei dati contabili e delle informazioni aggiuntive fornite dal committente, oltre al supporto e l'assistenza al committente nel predisporre la documentazione idonea a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività dei costi, sulla base dei quali è stato determinato il Bonus spettante.
Le predette attività sono coerenti con la professionalità della dottoressa e sono indispensabili per gli aspetti amministrativi e fiscali dell'attività di ricerca svolta, indipendentemente dalla contestazione operata dall'Ufficio, che non ne ha messo in discussione l'esistenza ma solo la conformità alla norma e la prassi che disponeva la concessione del credito di imposta.
Allo stesso modo, in riferimento al compenso, si rileva che lo stesso è lasciato alla contrattazione delle parti e, comunque, non si ravvisano incongruenze rilevanti, in relazione all'attività svolta, che giustifichino eccezioni da parte dell'Ufficio.
Concludendo, si rileva che non sussistono elementi validi per ritenere la predetta prestazione non inerente all'attività di impresa e contestarne la deducibilità fiscale.
In ordine alla richiesta di rideterminazione della base imponibile IRES e IRAP, formulata dal contribuente, si rileva che la stessa esula dall'oggetto del presente procedimento e non è accoglibile.
In punto di regolamentazione delle spese, considerate le circostanze subiettive ed obiettive della vicenda in esame le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata materia del contendere in ordine al recupero di euro 6875,00 ai fini IRAP, perchè oggetto di autotutela da parte del'Ufficio, accoglie nel resto.
Compensa le spese di lite.