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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 174 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Heloise n. 42, presso lo studio dell'avv. Antonino La Lumia e dell'avv. Giacomo Marino, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
attrice contro
(P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via
Francesco Riso n. 78, presso l'avv. Ilenia Caminiti, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
convenuta e nei confronti di
(P.I. ), in persona del suo procuratore, Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, congiuntamene e disgiuntamente dagli avvocati
Alberto Toffoletto, Christian Romeo e Gian Carlo Sessa, ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Via Mazzini n. 7, presso l'avvocato
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Provvidenza Di Lisi;
terza chiamata
OGGETTO: azione di nullità contrattuale parziale– accertamento del credito
- ripetizione indebito e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 19.2.2025 le parti concludevano come da rispettive note alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
All'esito dell'emissione della sentenza parziale n. 687/24, residuano da esaminare le domande di accertamento del saldo del rapporto di c/c n.
145653, di ripetizione del relativo indebito e di risarcimento del danno.
Sul punto il CTU, a cui è stato demandato di quantificare il saldo del predetto rapporto alla data di estinzione, mediante elisione delle annotazioni passive per commissioni disponibilità fondi, commissioni mancanza fondi e commissioni di istruttoria veloce, successive al 13.6.2011, ha ricalcolato il predetto saldo in euro 227,55.
Tale accertamento risulta immune da vizi logici e metodologici, sicchè - tenuto conto anche della mancata proposizione di osservazioni delle parti – va posto a fondamento della decisione. Ne consegue che il saldo del c/c n.
145653 alla data del 24.12.2013 va determinato in euro 227,50.
Per quanto attiene alla domanda di ripetizione, si osserva che In tema di cessione di azienda bancaria, l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) deroga all'art.
2560 c.c., prevedendo che, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, le passività dell'azienda si trasferiscono in capo al cessionario, il quale conseguentemente è diretto responsabile del debito restitutorio delle
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
somme indebitamente incassate dalla banca cedente, avuto riguardo al contratto di conto corrente bancario viziato da clausole nulle, tra cui quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici (cfr. Cass. civ. n. 8272/23), sicchè la domanda proposta dall'attore nei confronti della parte convenuta va accolta nei limiti dell'accertamento compiuto, dovendosi altresì evidenziare, per completezza di indagine, che non ha eccepito la prescrizione del diritto alla CP_1
ripetizione dell'indebito relativo al rapporto di c/c n. 145653.
La parte convenuta, quindi, va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 275,96 in valori attuali.
Per quanto attiene alla pretesa risarcitoria attorea, la stessa va rigettata non essendo stata offerta prova dell'inadempimento della parte convenuta, né del danno sofferto.
In ultimo, per le ragioni su spiegate va rigettata la domanda proposta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata.
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite relative alle domande attoree vanno poste nella misura del 75 % in capo a e Pt_1
compensate nella restante parte;
per quanto attiene alla domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata, le relative spese di giudizio vanno poste integralmente in capo alla convenuta.
La liquidazione delle spese di lite va poi effettuata, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14.
Le spese di CTU vanno poste per il 75% in capo all'attrice e nella restante parte in capo alla convenuta.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• accerta e dichiara che alla data del 24.12.2013 il saldo del c/c n. 145653 era pari ad euro 227,50;
• condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 275,96, oltre spese interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
• condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in euro 5.712,00 (già ridotti al 75%), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
• condanna parte convenuta al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
• pone le spese di CTU, nei rapporti interni, per il 75% in capo alla parte attrice e per il 25% in capo alla parte convenuta.
Così deciso in Termini Imerese, in data 21/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 174 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Heloise n. 42, presso lo studio dell'avv. Antonino La Lumia e dell'avv. Giacomo Marino, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
attrice contro
(P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via
Francesco Riso n. 78, presso l'avv. Ilenia Caminiti, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
convenuta e nei confronti di
(P.I. ), in persona del suo procuratore, Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, congiuntamene e disgiuntamente dagli avvocati
Alberto Toffoletto, Christian Romeo e Gian Carlo Sessa, ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Via Mazzini n. 7, presso l'avvocato
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Provvidenza Di Lisi;
terza chiamata
OGGETTO: azione di nullità contrattuale parziale– accertamento del credito
- ripetizione indebito e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 19.2.2025 le parti concludevano come da rispettive note alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
All'esito dell'emissione della sentenza parziale n. 687/24, residuano da esaminare le domande di accertamento del saldo del rapporto di c/c n.
145653, di ripetizione del relativo indebito e di risarcimento del danno.
Sul punto il CTU, a cui è stato demandato di quantificare il saldo del predetto rapporto alla data di estinzione, mediante elisione delle annotazioni passive per commissioni disponibilità fondi, commissioni mancanza fondi e commissioni di istruttoria veloce, successive al 13.6.2011, ha ricalcolato il predetto saldo in euro 227,55.
Tale accertamento risulta immune da vizi logici e metodologici, sicchè - tenuto conto anche della mancata proposizione di osservazioni delle parti – va posto a fondamento della decisione. Ne consegue che il saldo del c/c n.
145653 alla data del 24.12.2013 va determinato in euro 227,50.
Per quanto attiene alla domanda di ripetizione, si osserva che In tema di cessione di azienda bancaria, l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) deroga all'art.
2560 c.c., prevedendo che, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, le passività dell'azienda si trasferiscono in capo al cessionario, il quale conseguentemente è diretto responsabile del debito restitutorio delle
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
somme indebitamente incassate dalla banca cedente, avuto riguardo al contratto di conto corrente bancario viziato da clausole nulle, tra cui quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici (cfr. Cass. civ. n. 8272/23), sicchè la domanda proposta dall'attore nei confronti della parte convenuta va accolta nei limiti dell'accertamento compiuto, dovendosi altresì evidenziare, per completezza di indagine, che non ha eccepito la prescrizione del diritto alla CP_1
ripetizione dell'indebito relativo al rapporto di c/c n. 145653.
La parte convenuta, quindi, va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 275,96 in valori attuali.
Per quanto attiene alla pretesa risarcitoria attorea, la stessa va rigettata non essendo stata offerta prova dell'inadempimento della parte convenuta, né del danno sofferto.
In ultimo, per le ragioni su spiegate va rigettata la domanda proposta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata.
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite relative alle domande attoree vanno poste nella misura del 75 % in capo a e Pt_1
compensate nella restante parte;
per quanto attiene alla domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata, le relative spese di giudizio vanno poste integralmente in capo alla convenuta.
La liquidazione delle spese di lite va poi effettuata, come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14.
Le spese di CTU vanno poste per il 75% in capo all'attrice e nella restante parte in capo alla convenuta.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• accerta e dichiara che alla data del 24.12.2013 il saldo del c/c n. 145653 era pari ad euro 227,50;
• condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 275,96, oltre spese interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
• condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in euro 5.712,00 (già ridotti al 75%), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
• condanna parte convenuta al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
• pone le spese di CTU, nei rapporti interni, per il 75% in capo alla parte attrice e per il 25% in capo alla parte convenuta.
Così deciso in Termini Imerese, in data 21/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile