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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 30/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a civil e di cess azione degli effet ti civili del m atri monio prom ossa con ri cors o congiunt o ex art . 473 -bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 29.1.2025
da
(C.F. ), nat a il Parte_1 C.F._1
4.8.1987 a Odess a (Ucraina) , rappresent at a e di fesa dal l'Avv.
Alessandro Guidotti , presso il qual e ha eletto domi cili o tel em ati co ,
in vi rtù di procura in cal ce al ricorso su foglio separato.
- RICO RRENTE - E
(C.F. ), nat o il Controparte_1 C.F._2
29.6.1973 a Ancas h (Perù) , rappresentat o e di feso dal l'Avv.
Alessandro Guidotti , presso il qual e ha eletto domi cili o tel em ati co ,
in vi rtù di procura in cal ce al ricorso su foglio separato.
- RICO RRENTE -
con l 'in terven to del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott .ss a Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o congiunt o ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personal ment e sottoscritto e deposi tato dai coniugi in dat a 29.1.2025, con i l quale hanno congi unt am ente chiesto di ott enere la pronunci a di cessazion e degli effetti ci vili del mat rim onio alle seguenti
CONDIZIO NI
“1) La figlia minore è affidat a congi unt am ent e Persona_1
ad ent ram bi i coniugi e m ant errà l a residenza anagrafi ca con la madre.
Tutt e le pri nci pali decisi oni riguardanti l a vit a dell a minore dovranno essere ass unt e di comune accordo da ent rambi i genitori, che si impegnano a comuni carsi reciprocam ent e e con t em pestivit à t utte l e princi pal i inform azioni rel ati ve al la fi gli a. Secondo accordi da prendere di volta in volta nell'ottica dell'affido condivi so e nel prem inente int eresse dell a mi nore, quando l a signora dovrà assent arsi da casa per i t urni di lavoro Parte_1
notturni com e OSS , la minore t rascorrerà la nott e a casa del padre signor;
durant e i l giorno e com patibi lment e Controparte_1
con gli impegni s colasti ci , educativi e ricreativi della minore, l a stessa dovrà tras correre un peri odo possibilmente pari tet ico a casa del padre e dell a madre.
2) S alvo different i accordi da prendersi di volt a in volt a fra le parti:
-per l e vacanze nat al izi e l a minore t rascorrerà con un geni tore dal la mattina del 23 dicembre alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dall a s era del 30 di cembre all a m att ina del 7 gennaio
(all'entrata a scuola), e ciò ad anni alterni;
per il Natal e 2025 la minore rim arrà con i l padre;
-per l e vacanze pas quali l a minore t rascorrerà con un genitore dall a sera del m ercol edì precedent e la dom eni ca di P asqua all a sera del sabato immediatamente precedente la Pasqua e con l'altro genitore dall a sera del s abato imm edi at am ent e precedente la Pasq ua all a mattina del mercoledì successivo alla Pasqua (all'entrata a scuola), e ciò ad anni alt erni;
per la Pas qua 2025 la minore rim arrà con l a madre.
La part i convengono inol tre che l a mi nore durant e il periodo dell e vacanze est ive (t ra gi ugno e s ett em bre) potrà trascorrere tre set timan e anche non consecut ive con la m adre e tre settim ane anche non consecutive con il padre.
Le parti ent ro il 15 maggi o di ogni anno dovranno com uni carsi il periodo di vacanza estiva che int endono t rascorrere con l a figl ia;
per le vacanze del 2025 i l signor avrà il di ritto di Controparte_1
pot er scegli ere per primo il periodo di vacanza, mentre per l e vacanze del 2026 s arà la signora ad avere tal e diritto e Parte_1
così di seguit o, ad anni alt erni.
Le parti si obbligano a comuni carsi rispettivam ent e il luogo in cui trascorreranno l e vacanze con la propri a figlia e l e event uali vari azi oni di l uogo che pot ranno avveni re in corso di vacanza.
3) Le parti si im pegnano a non denigrare mai con l a fi gli a e con t erzi l'altra parte, così come si impegnano a non controllarla per il tramite dell a figlia.
4) In cons iderazione del fatt o che la minore in line di massi ma dovrebbe t ras correre un t em po parit eti co con i due genitori, l e parti convengono di non prevedere un cont ributo m ensi le al m ant eniment o dell a figlia.
L'assegno unico e universale di cui alla legge del 01/04/2021 n. 46
verrà ripart ito in pari m isura t ra i genitori e ci ascuno di essi provvederà a ri chi edere ed a riscuot ere l a quot a di sua compet enza.
5) In consi derazione di quanto previ sto al punto 4 che precede, l e parti convengono che t utt e l e spese di carat tere straordi nari o rel ati ve all a mi nore verranno ri partit e fra l e m edesime nell a mi sura del 50%
ed i n particol are si i ntendono ricomprese fra l e spese st raordinari e,
in aggiunta a quelle indicate nelle “Linee guida per la regol am ent azione del le modalit à di m anteniment o dei figl i nell a cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 14
luglio 2017, i l cost o dell a eventual e m ensa scol asti ca, l e spese di abbonam ento al t ras port o pubbli co, l e spese di abbigl iam ento, l e spese m ediche e farmacologi che (com presi i fa rm aci da banco) l e spese scolastiche (anche sostenute nel corso dell'anno), le spese per attività l udi co s porti ve e per gite scolasti che e ciò sino a che la fi gli a non sarà economicament e autosuffi cient e.
Dovranno qui ndi es s ere rimborsat e al genitore che l e ha ant i cipat e a semplice ri chiesta e diet ro present azione del rel ativo docum ento di spesa.
6) Le parti di chi arano di ri nunci are a qualsi asi somminist razione di somm e per il ri spetti vo m ant eni mento.
7) I si gnori e si Controparte_1 Parte_1
rilasciano sin d'ora reciproco assenso all'espatrio e conseguent em ent e accons entono al ril ascio di carte di ident ità e/o passaporti. L'eventuale assenso all'espatrio per la figlia minore verrà
val utat o e decis o di volt a in volta di com une accordo dai geni tori . “
Considerato che l e part i hanno chi est o di sostitui re l 'udi enza con il deposit o di not e s crit te . Le parti hanno dichi arat o di non vol ersi riconcil iare.
Con successi ve note scritt e deposi tat e t el emat icam ente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazi one è cessat a ogni com uni one m at eri al e e spiritual e e che non int endono concili arsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
dell a Legge 01.12.1970 n. 898 e successive m odi fiche;
Dat a comuni cazione al P.M. degli att i del procedim ent o ex art t.70 e
71 c.p.c.
Acquisi te le conclusi oni del Pubbli co Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del m at rimonio dei coniugi di cui è causa , con t utt e l e conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda di retta ad ott enere la cessazione degli effetti ci vili del mat rimonio m eri ta di ess ere accolt a in quanto, com e di chi arato dai coniugi dall a s eparazione è cessat a ogni comunione m at erial e e spiri tuale e che non i ntendono conci liarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse dell a prole e ravvis at o che le cl ausol e relative al l a figlia non sono i n contrast o con gli int eres si de lla st ess a, riti ene sussi stenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473 -bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congi unta dei coni ugi può pertanto essere recepit a in quanto regol am ent a le condizioni inerenti all a prol e e ai rapport i economici.
Spese di lit e compensat e t ra l e parti.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Piacenza, in composi zione coll egi al e, defi nitivam ent e pronunciando, ai sensi dell'art. 473 -bis51 c.p.c. così decide:
- Dichi ara l a ces sazi one degli effetti ci vili del m atrimoni o contratto t ra e Parte_1 Controparte_1
, m at rimonio celebrato in dat a 14.9.2013 i n P iacenza e
[...]
trascritt o nei regist ri dell o Stato Civile del l 'anzi detto C omune al n. 7 1, parte 2 , s erie A , anno 2013 all e condi zioni così
convenut e dall e parti in dom anda e da int endersi qui integralm ent e tras cri tte;
- Dispone che a cura dell a C ancell eria sia dispost a copi a aut enti ca dell a pres ent e sent enza passat a in giudicat o all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Piacenza perché
provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla l egge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e succes sive modi fiche.
- Spes e di lit e compensat e t ra l e parti. COSI'DECISO
in cam era di Consigl io il 29.5.2025 su rel azione del Giudice Dott.ssa
Marisell a Gat ti.
Il P resident e rel. est.
Dott.ssa Marisell a Gatti
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a civil e di cess azione degli effet ti civili del m atri monio prom ossa con ri cors o congiunt o ex art . 473 -bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 29.1.2025
da
(C.F. ), nat a il Parte_1 C.F._1
4.8.1987 a Odess a (Ucraina) , rappresent at a e di fesa dal l'Avv.
Alessandro Guidotti , presso il qual e ha eletto domi cili o tel em ati co ,
in vi rtù di procura in cal ce al ricorso su foglio separato.
- RICO RRENTE - E
(C.F. ), nat o il Controparte_1 C.F._2
29.6.1973 a Ancas h (Perù) , rappresentat o e di feso dal l'Avv.
Alessandro Guidotti , presso il qual e ha eletto domi cili o tel em ati co ,
in vi rtù di procura in cal ce al ricorso su foglio separato.
- RICO RRENTE -
con l 'in terven to del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott .ss a Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o congiunt o ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personal ment e sottoscritto e deposi tato dai coniugi in dat a 29.1.2025, con i l quale hanno congi unt am ente chiesto di ott enere la pronunci a di cessazion e degli effetti ci vili del mat rim onio alle seguenti
CONDIZIO NI
“1) La figlia minore è affidat a congi unt am ent e Persona_1
ad ent ram bi i coniugi e m ant errà l a residenza anagrafi ca con la madre.
Tutt e le pri nci pali decisi oni riguardanti l a vit a dell a minore dovranno essere ass unt e di comune accordo da ent rambi i genitori, che si impegnano a comuni carsi reciprocam ent e e con t em pestivit à t utte l e princi pal i inform azioni rel ati ve al la fi gli a. Secondo accordi da prendere di volta in volta nell'ottica dell'affido condivi so e nel prem inente int eresse dell a mi nore, quando l a signora dovrà assent arsi da casa per i t urni di lavoro Parte_1
notturni com e OSS , la minore t rascorrerà la nott e a casa del padre signor;
durant e i l giorno e com patibi lment e Controparte_1
con gli impegni s colasti ci , educativi e ricreativi della minore, l a stessa dovrà tras correre un peri odo possibilmente pari tet ico a casa del padre e dell a madre.
2) S alvo different i accordi da prendersi di volt a in volt a fra le parti:
-per l e vacanze nat al izi e l a minore t rascorrerà con un geni tore dal la mattina del 23 dicembre alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dall a s era del 30 di cembre all a m att ina del 7 gennaio
(all'entrata a scuola), e ciò ad anni alterni;
per il Natal e 2025 la minore rim arrà con i l padre;
-per l e vacanze pas quali l a minore t rascorrerà con un genitore dall a sera del m ercol edì precedent e la dom eni ca di P asqua all a sera del sabato immediatamente precedente la Pasqua e con l'altro genitore dall a sera del s abato imm edi at am ent e precedente la Pasq ua all a mattina del mercoledì successivo alla Pasqua (all'entrata a scuola), e ciò ad anni alt erni;
per la Pas qua 2025 la minore rim arrà con l a madre.
La part i convengono inol tre che l a mi nore durant e il periodo dell e vacanze est ive (t ra gi ugno e s ett em bre) potrà trascorrere tre set timan e anche non consecut ive con la m adre e tre settim ane anche non consecutive con il padre.
Le parti ent ro il 15 maggi o di ogni anno dovranno com uni carsi il periodo di vacanza estiva che int endono t rascorrere con l a figl ia;
per le vacanze del 2025 i l signor avrà il di ritto di Controparte_1
pot er scegli ere per primo il periodo di vacanza, mentre per l e vacanze del 2026 s arà la signora ad avere tal e diritto e Parte_1
così di seguit o, ad anni alt erni.
Le parti si obbligano a comuni carsi rispettivam ent e il luogo in cui trascorreranno l e vacanze con la propri a figlia e l e event uali vari azi oni di l uogo che pot ranno avveni re in corso di vacanza.
3) Le parti si im pegnano a non denigrare mai con l a fi gli a e con t erzi l'altra parte, così come si impegnano a non controllarla per il tramite dell a figlia.
4) In cons iderazione del fatt o che la minore in line di massi ma dovrebbe t ras correre un t em po parit eti co con i due genitori, l e parti convengono di non prevedere un cont ributo m ensi le al m ant eniment o dell a figlia.
L'assegno unico e universale di cui alla legge del 01/04/2021 n. 46
verrà ripart ito in pari m isura t ra i genitori e ci ascuno di essi provvederà a ri chi edere ed a riscuot ere l a quot a di sua compet enza.
5) In consi derazione di quanto previ sto al punto 4 che precede, l e parti convengono che t utt e l e spese di carat tere straordi nari o rel ati ve all a mi nore verranno ri partit e fra l e m edesime nell a mi sura del 50%
ed i n particol are si i ntendono ricomprese fra l e spese st raordinari e,
in aggiunta a quelle indicate nelle “Linee guida per la regol am ent azione del le modalit à di m anteniment o dei figl i nell a cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 14
luglio 2017, i l cost o dell a eventual e m ensa scol asti ca, l e spese di abbonam ento al t ras port o pubbli co, l e spese di abbigl iam ento, l e spese m ediche e farmacologi che (com presi i fa rm aci da banco) l e spese scolastiche (anche sostenute nel corso dell'anno), le spese per attività l udi co s porti ve e per gite scolasti che e ciò sino a che la fi gli a non sarà economicament e autosuffi cient e.
Dovranno qui ndi es s ere rimborsat e al genitore che l e ha ant i cipat e a semplice ri chiesta e diet ro present azione del rel ativo docum ento di spesa.
6) Le parti di chi arano di ri nunci are a qualsi asi somminist razione di somm e per il ri spetti vo m ant eni mento.
7) I si gnori e si Controparte_1 Parte_1
rilasciano sin d'ora reciproco assenso all'espatrio e conseguent em ent e accons entono al ril ascio di carte di ident ità e/o passaporti. L'eventuale assenso all'espatrio per la figlia minore verrà
val utat o e decis o di volt a in volta di com une accordo dai geni tori . “
Considerato che l e part i hanno chi est o di sostitui re l 'udi enza con il deposit o di not e s crit te . Le parti hanno dichi arat o di non vol ersi riconcil iare.
Con successi ve note scritt e deposi tat e t el emat icam ente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazi one è cessat a ogni com uni one m at eri al e e spiritual e e che non int endono concili arsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
dell a Legge 01.12.1970 n. 898 e successive m odi fiche;
Dat a comuni cazione al P.M. degli att i del procedim ent o ex art t.70 e
71 c.p.c.
Acquisi te le conclusi oni del Pubbli co Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del m at rimonio dei coniugi di cui è causa , con t utt e l e conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda di retta ad ott enere la cessazione degli effetti ci vili del mat rimonio m eri ta di ess ere accolt a in quanto, com e di chi arato dai coniugi dall a s eparazione è cessat a ogni comunione m at erial e e spiri tuale e che non i ntendono conci liarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse dell a prole e ravvis at o che le cl ausol e relative al l a figlia non sono i n contrast o con gli int eres si de lla st ess a, riti ene sussi stenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473 -bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congi unta dei coni ugi può pertanto essere recepit a in quanto regol am ent a le condizioni inerenti all a prol e e ai rapport i economici.
Spese di lit e compensat e t ra l e parti.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Piacenza, in composi zione coll egi al e, defi nitivam ent e pronunciando, ai sensi dell'art. 473 -bis51 c.p.c. così decide:
- Dichi ara l a ces sazi one degli effetti ci vili del m atrimoni o contratto t ra e Parte_1 Controparte_1
, m at rimonio celebrato in dat a 14.9.2013 i n P iacenza e
[...]
trascritt o nei regist ri dell o Stato Civile del l 'anzi detto C omune al n. 7 1, parte 2 , s erie A , anno 2013 all e condi zioni così
convenut e dall e parti in dom anda e da int endersi qui integralm ent e tras cri tte;
- Dispone che a cura dell a C ancell eria sia dispost a copi a aut enti ca dell a pres ent e sent enza passat a in giudicat o all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Piacenza perché
provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla l egge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e succes sive modi fiche.
- Spes e di lit e compensat e t ra l e parti. COSI'DECISO
in cam era di Consigl io il 29.5.2025 su rel azione del Giudice Dott.ssa
Marisell a Gat ti.
Il P resident e rel. est.
Dott.ssa Marisell a Gatti