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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg22849 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22849 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
PALOMBA STEFANO presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via
A. Diaz n.58,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. PALOMBA STEFANO presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via A. Diaz n.58,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/12/2024 e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il Parte_2
30/04/2009 e che dalla loro unione nasceva la minore il 13.01.2011, Per_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente nell'obbligo del mutuo rispetto.
2. In relazione all'affidamento della prole, i coniugi reciprocamente e di comune accordo intendono adottare la formula dell'affidamento condiviso con residenza privilegiata presso la casa di proprietà della madre in Napoli alla Via Ponti Rossi,188;
3. I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente comunicandosi reciprocamente la nuova residenza;
1. Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento della figlia minore la Parte_2 somma di euro 250,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie e precisamente. tutte quelle non coperte dal SSN, e precisamente. tutte quelle non coperte dal SSN, spese scolastiche, materiale scolastico, (libri, quaderni etcc.., mensa scolastiche) tiket;
ludiche, sportive, gite-viaggi e tasse Universitarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli di concerto con il COA;
4. I coniugi di comune accordo, relativamente alla regolamentazione del diritto di visita, hanno deciso comunemente quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di venerdì dalle ore 18.00 alle 21.00, ovvero a weekend alternati con pernotto, dal sabato ore 10.00 fino alle ore
19.00 della domenica, anche compatibilmente con gli impegni scolastici dei predetti, previo accordo con la sig.ra Pt_1
5. Per quanto concerne le festività natalizie la figlia trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ed il trentuno dicembre ed il primo gennaio con l'uno e l'altro coniuge e così dicasi anche per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive la minore trascorrerà dieci giorni del mese di agosto con il padre e gli altri giorni con la madre, nonché per i rispettivi compleanni e ricorrenze particolari la figlia trascorrerà con la madre ovvero con il padre, alternandosi;
6. I coniugi dichiarano che la figlia minore, frequenta regolarmente la scuola dell'obbligo come da piano genitoriale che si allega al presente atto;
7. I coniugi dichiarano che la figlia minore manterrà i rapporti con i rispettivi nonni materni e paterni;
8. Gli istanti, prima di tale atto, hanno già provveduto concordemente alla suddivisione dei beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale,
2
9. I coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto anche della figlia qualsiasi autorizzazione/consenso per rilascio di certificati anagrafici e/o visite- terapie e documenti presso pubbliche amministrazioni e privati.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.25, parte II, Parte_3
s. A Sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
b) omologa le pattuizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22849 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
PALOMBA STEFANO presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via
A. Diaz n.58,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. PALOMBA STEFANO presso il quale elettivamente domicilia in Portici alla via A. Diaz n.58,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/12/2024 e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il Parte_2
30/04/2009 e che dalla loro unione nasceva la minore il 13.01.2011, Per_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente nell'obbligo del mutuo rispetto.
2. In relazione all'affidamento della prole, i coniugi reciprocamente e di comune accordo intendono adottare la formula dell'affidamento condiviso con residenza privilegiata presso la casa di proprietà della madre in Napoli alla Via Ponti Rossi,188;
3. I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente comunicandosi reciprocamente la nuova residenza;
1. Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento della figlia minore la Parte_2 somma di euro 250,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie e precisamente. tutte quelle non coperte dal SSN, e precisamente. tutte quelle non coperte dal SSN, spese scolastiche, materiale scolastico, (libri, quaderni etcc.., mensa scolastiche) tiket;
ludiche, sportive, gite-viaggi e tasse Universitarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli di concerto con il COA;
4. I coniugi di comune accordo, relativamente alla regolamentazione del diritto di visita, hanno deciso comunemente quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei giorni di venerdì dalle ore 18.00 alle 21.00, ovvero a weekend alternati con pernotto, dal sabato ore 10.00 fino alle ore
19.00 della domenica, anche compatibilmente con gli impegni scolastici dei predetti, previo accordo con la sig.ra Pt_1
5. Per quanto concerne le festività natalizie la figlia trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ed il trentuno dicembre ed il primo gennaio con l'uno e l'altro coniuge e così dicasi anche per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive la minore trascorrerà dieci giorni del mese di agosto con il padre e gli altri giorni con la madre, nonché per i rispettivi compleanni e ricorrenze particolari la figlia trascorrerà con la madre ovvero con il padre, alternandosi;
6. I coniugi dichiarano che la figlia minore, frequenta regolarmente la scuola dell'obbligo come da piano genitoriale che si allega al presente atto;
7. I coniugi dichiarano che la figlia minore manterrà i rapporti con i rispettivi nonni materni e paterni;
8. Gli istanti, prima di tale atto, hanno già provveduto concordemente alla suddivisione dei beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale,
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9. I coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto anche della figlia qualsiasi autorizzazione/consenso per rilascio di certificati anagrafici e/o visite- terapie e documenti presso pubbliche amministrazioni e privati.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.25, parte II, Parte_3
s. A Sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
b) omologa le pattuizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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