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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LI SA, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3254/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8659/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 0972023000343476 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110298840690000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190079547253000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190261716663000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200152794339000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168951065000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210081204841000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210125979485000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210224204671000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220052696377000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220160231570000 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011403633/2018 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
: Ricorrente_1Con ricorso in appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, il Sig. impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 8659/2024, depositata il 28/06/2024, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso avverso n. 11 cartelle di pagamento e un atto di pignoramento presso terzi. dell'importo di Euro 174.012,31, con condanna alle spese di lite liquidate in E. 2.500,00. Premesso che:
1.Con pignoramento presso terzi n. 0972023000343476, relativo al procedimento n. 09784202300019979001 del 18/09/2023, il ricorrente è stato attinto in data 18/09/2023, con Banca_1riferimento al conto corrente bancario intrattenuto presso .
2. La pretesa impositiva trae origine da 11 cartelle di pagamento e da un avviso di accertamento, come indicati nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, emessi e affidati all'Agente della riscossione, per i quali risultano riportati i numeri identificativi, le date di notifica e i relativi importi, nonché i successivi avvisi di mora e/o intimazioni di pagamento, posti a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa.
3. Il Sig. Ricorrente_1 impugnava il suddetto atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, deducendone la prescrizione del capitale, delle sanzioni e degli interessi, nonché la mancata notificazione dei titoli presupposti e di eventuali atti interruttivi, l'inesistenza dei ruoli, oltre alla sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in ragione dell'avvenuta attivazione dell'azione esecutiva, che avrebbe reso necessario il ricorso all'intervento del Giudice.
4. Con sentenza n.8659/2024, depositata il 28/06/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'operato dell'Agente della riscossione. La Corte ha ritenuto la regolare notifica delle cartelle di pagamento e dell'atto di accertamento prodromici, nonché dei successivi atti interruttivi, escludendo la fondatezza delle eccezioni di mancata notifica, decadenza e prescrizione sollevate dal ricorrente. Ha, altresì, ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale, trattandosi di crediti tributari fondati su atti regolarmente notificati e non impugnati, e ha conseguentemente giudicato legittimo il pignoramento presso terzi impugnato. La Corte di primo grado ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione 5.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, chiedendone l'integrale riforma ed affidando l'appello ai seguenti motivi:
-Omessa pronuncia e difetto di motivazione, per non essersi il giudice di primo grado pronunciato in modo espresso e puntuale sulle eccezioni di prescrizione del capitale, delle sanzioni e degli interessi, nonché sulla dedotta inesistenza e invalidità delle notificazioni dei titoli presupposti e degli atti interruttivi.
-Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento, per avere la sentenza ritenuto legittima l'azione esecutiva nonostante la dedotta mancata prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento, dell'avviso di accertamento e dei successivi atti interruttivi, in violazione degli artt. 139 c.p.c. e ss. e dell'art. 2697 c.c.
-Erronea applicazione della disciplina della prescrizione, assumendo l'appellante l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale ai crediti azionati, ivi comprese sanzioni ed interessi, e deducendo che, anche in presenza di atti notificati, sarebbe comunque decorso il termine di prescrizione successivamente alla loro notificazione.
-Violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., per non avere il giudice di primo grado adeguatamente esaminato l'interesse ad agire del contribuente e per non essersi pronunciato su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte, anche con riferimento all'azione spiegata ai sensi dell'art. 615, commi 1 e 2, c.p.c.
6. Si è costituita nel grado Agenzia delle Entrate insistendo per la fondatezza della decisione di primo grado.
7. All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel merito il ricorso è infondato.
2. Le censure sostanziali possono essere congiuntamente esaminate in quanto attinenti alla prescrizione che l'appellante vorrebbe ricondurre, in base ad una inesatta interpretazione della giurisprudenza sul tema, al termine quinquennale. Per contro, è noto che la prescrizione del credito tributario, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue la disciplina sostanziale prevista per quel credito (salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 Cod. civ. ove la legge non disponga diversamente, a differenza dei canoni acqua dei contributi consortili e dei tributi locali, come l'ICI o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 01/07/2025, n. 17803). Pertanto, solo i tributi locali (ed altri specifici tributi tra cui anche il diritto annuale camerale) sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in quanto corrispondono allo schema dell'obbligazione periodica (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/12/2025, n. 32384), restando tutti gli altri tributi soggetti a prescrizione decennale. Non solo, ma Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/11/2025, n. 30340 ha ricordato che “La mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale relativa all'imposta di registro non comporta la conversione del termine breve di prescrizione quinquennale in quello ordinario decennale. Tale conversione opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo. Il credito erariale per la riscossione dell'imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale”. Né il contribuente ha specificato se oggetto delle cartelle impugnate erano tributi periodici o tributi statali al fine di poter invocare la prescrizione quinquennale che notoriamente non è rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c. Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta). Infine, dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado risulta che le seguenti cartelle sono state correttamente notificate:
1. Cartella n. 097 2011 0298840690000 è stata notificata 12/09/2012 (ha fatto seguito l'intimazione INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 097 2017 90004891 00/000 del 11 aprile 2017 e l'intimazione di pagamento n. 097 20239029071526000 notificata in data 27/07/2023);
2. Cartella n. 097 2019 0079547253000 è stata notificata 29/08/2019 (ha fatto seguito l'intimazione n.
097 20239029071526000 notificata in data 27/07/2023);
3. Cartella n. 097 2019 0261716663000 è stata notificata 24/03/2022 (ha fatto seguito l'intimazione n.
097 20239033309288000 notificata in data 05/05/2023);
4. Cartella n. 097 20200020268531000 è stata notificata 12/10/2021 (ha fatto seguito l'intimazione n.
097 20239029071526000 notificata in data 27/07/2023);
5. Cartella n. 097 2020 0152794339000 è stata notificata 17/02/2022 (ha fatto seguito l'intimazione n.
097 20239029071526000 notificata in data 27/07/2023);
6. Cartella n. 097 2020 0168951065000 è stata notificata in data 17/02/2022 (ha fatto seguito l'intimazione n. 097 20239029071526000 notificata in data 27/07/2023);
7. Cartella n. 097 2021 0081204841000 è stata notificata 09/04/2022 (ha fatto seguito l'intimazione n. 097 20239033309288000 notificata in data 05/05/2023);
8. Cartella n. 097 2021 0125979485000 è stata notificata 17/10/2022;
9. Cartella n. 097 2021 0224204671000 è stata notificata 13/02/2023;
10. Cartella n. 097 2022 0052696377000 è stata notificata 02/03/2023;
11. Cartella n. 097 2022 0160231570000 è stata notificata 05/05/2023. Anche le intimazioni risultano correttamente notificate e, pertanto, per nessuna delle cartelle sopra indicate si è consumato il termine di prescrizione decennale (ed invero nemmeno quinquennale per quanto riguarda quelle successive alla prima). Quanto alle doglianze formulate in relazione all'art. 2953 c.c., non appare a questa Corte che il giudice di primo grado abbia fatto applicazione della disposizione in questione nel senso prospettato dalla parte appellante. Il giudice di prime cure, richiamando numerosi e pertinenti arresti della Corte di Cassazione, ha piuttosto inteso evidenziare che la prescrizione, anche qualora si fosse ritenuta applicabile una diversa disciplina, non sarebbe comunque maturata, in considerazione della presenza di atti interruttivi validi e tempestivi. Deve pertanto ribadirsi che le norme speciali in materia di riscossione non escludono l'operatività dell'interruzione della prescrizione, essendo anzi il procedimento di riscossione mediante ruolo strutturalmente fondato su una sequenza di atti interruttivi. La norma speciale, infatti, incide sulla durata del termine prescrizionale, ma non impedisce che lo stesso venga interrotto e fatto nuovamente decorrere. Ne consegue che, pur essendo con estrema ovvietà condivisibile in astratto l'assunto secondo cui l'art. 2953 c.c. non può essere applicato per analogia, deve escludersi che tale tipologia d'applicazione sia stata effettuata dal giudice di primo grado, il quale ha invece correttamente utilizzato tale richiamo al solo fine di escludere, in fatto, l'intervenuta maturazione della prescrizione.
3. La censura dedotta in riferimento alla violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. non è fondata. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice di primo grado ha espressamente riconosciuto la sussistenza dell'interesse ad agire del contribuente, procedendo quindi all'esame nel merito delle domande ed eccezioni proposte. Quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia, deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha esaminato e deciso le questioni relative alla validità delle notificazioni, alla prescrizione dei crediti azionati e alla legittimità dell'azione esecutiva, giungendo al rigetto del ricorso. Tale valutazione implica necessariamente una pronuncia anche in ordine all'azione spiegata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., risultando irrilevante, ai fini del rispetto dell'art. 112 c.p.c., la mancata menzione espressa della norma invocata dalla parte. È principio consolidato, infatti, che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice, pur senza un'espressa statuizione su ciascuna singola eccezione, risulti incompatibile con l'accoglimento della domanda o dell'eccezione stessa, dovendosi ritenere che la stessa sia stata implicitamente disattesa.
4. Conclusivamente l'appello va respinto in quanto infondato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LI SA, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3254/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8659/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 0972023000343476 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110298840690000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190079547253000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190261716663000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200152794339000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200168951065000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210081204841000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210125979485000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210224204671000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220052696377000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220160231570000 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7011403633/2018 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
: Ricorrente_1Con ricorso in appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, il Sig. impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 8659/2024, depositata il 28/06/2024, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso avverso n. 11 cartelle di pagamento e un atto di pignoramento presso terzi. dell'importo di Euro 174.012,31, con condanna alle spese di lite liquidate in E. 2.500,00. Premesso che:
1.Con pignoramento presso terzi n. 0972023000343476, relativo al procedimento n. 09784202300019979001 del 18/09/2023, il ricorrente è stato attinto in data 18/09/2023, con Banca_1riferimento al conto corrente bancario intrattenuto presso .
2. La pretesa impositiva trae origine da 11 cartelle di pagamento e da un avviso di accertamento, come indicati nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, emessi e affidati all'Agente della riscossione, per i quali risultano riportati i numeri identificativi, le date di notifica e i relativi importi, nonché i successivi avvisi di mora e/o intimazioni di pagamento, posti a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa.
3. Il Sig. Ricorrente_1 impugnava il suddetto atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, deducendone la prescrizione del capitale, delle sanzioni e degli interessi, nonché la mancata notificazione dei titoli presupposti e di eventuali atti interruttivi, l'inesistenza dei ruoli, oltre alla sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in ragione dell'avvenuta attivazione dell'azione esecutiva, che avrebbe reso necessario il ricorso all'intervento del Giudice.
4. Con sentenza n.8659/2024, depositata il 28/06/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'operato dell'Agente della riscossione. La Corte ha ritenuto la regolare notifica delle cartelle di pagamento e dell'atto di accertamento prodromici, nonché dei successivi atti interruttivi, escludendo la fondatezza delle eccezioni di mancata notifica, decadenza e prescrizione sollevate dal ricorrente. Ha, altresì, ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale, trattandosi di crediti tributari fondati su atti regolarmente notificati e non impugnati, e ha conseguentemente giudicato legittimo il pignoramento presso terzi impugnato. La Corte di primo grado ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione 5.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello, chiedendone l'integrale riforma ed affidando l'appello ai seguenti motivi:
-Omessa pronuncia e difetto di motivazione, per non essersi il giudice di primo grado pronunciato in modo espresso e puntuale sulle eccezioni di prescrizione del capitale, delle sanzioni e degli interessi, nonché sulla dedotta inesistenza e invalidità delle notificazioni dei titoli presupposti e degli atti interruttivi.
-Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento, per avere la sentenza ritenuto legittima l'azione esecutiva nonostante la dedotta mancata prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento, dell'avviso di accertamento e dei successivi atti interruttivi, in violazione degli artt. 139 c.p.c. e ss. e dell'art. 2697 c.c.
-Erronea applicazione della disciplina della prescrizione, assumendo l'appellante l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale ai crediti azionati, ivi comprese sanzioni ed interessi, e deducendo che, anche in presenza di atti notificati, sarebbe comunque decorso il termine di prescrizione successivamente alla loro notificazione.
-Violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., per non avere il giudice di primo grado adeguatamente esaminato l'interesse ad agire del contribuente e per non essersi pronunciato su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte, anche con riferimento all'azione spiegata ai sensi dell'art. 615, commi 1 e 2, c.p.c.
6. Si è costituita nel grado Agenzia delle Entrate insistendo per la fondatezza della decisione di primo grado.
7. All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel merito il ricorso è infondato.
2. Le censure sostanziali possono essere congiuntamente esaminate in quanto attinenti alla prescrizione che l'appellante vorrebbe ricondurre, in base ad una inesatta interpretazione della giurisprudenza sul tema, al termine quinquennale. Per contro, è noto che la prescrizione del credito tributario, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue la disciplina sostanziale prevista per quel credito (salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 Cod. civ. ove la legge non disponga diversamente, a differenza dei canoni acqua dei contributi consortili e dei tributi locali, come l'ICI o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 01/07/2025, n. 17803). Pertanto, solo i tributi locali (ed altri specifici tributi tra cui anche il diritto annuale camerale) sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in quanto corrispondono allo schema dell'obbligazione periodica (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/12/2025, n. 32384), restando tutti gli altri tributi soggetti a prescrizione decennale. Non solo, ma Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/11/2025, n. 30340 ha ricordato che “La mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale relativa all'imposta di registro non comporta la conversione del termine breve di prescrizione quinquennale in quello ordinario decennale. Tale conversione opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo. Il credito erariale per la riscossione dell'imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale”. Né il contribuente ha specificato se oggetto delle cartelle impugnate erano tributi periodici o tributi statali al fine di poter invocare la prescrizione quinquennale che notoriamente non è rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c. Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta). Infine, dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado risulta che le seguenti cartelle sono state correttamente notificate:
1. Cartella n. 097 2011 0298840690000 è stata notificata 12/09/2012 (ha fatto seguito l'intimazione INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 097 2017 90004891 00/000 del 11 aprile 2017 e l'intimazione di pagamento n. 097 20239029071526000 notificata in data 27/07/2023);
2. Cartella n. 097 2019 0079547253000 è stata notificata 29/08/2019 (ha fatto seguito l'intimazione n.
097 20239029071526000 notificata in data 27/07/2023);
3. Cartella n. 097 2019 0261716663000 è stata notificata 24/03/2022 (ha fatto seguito l'intimazione n.
097 20239033309288000 notificata in data 05/05/2023);
4. Cartella n. 097 20200020268531000 è stata notificata 12/10/2021 (ha fatto seguito l'intimazione n.
097 20239029071526000 notificata in data 27/07/2023);
5. Cartella n. 097 2020 0152794339000 è stata notificata 17/02/2022 (ha fatto seguito l'intimazione n.
097 20239029071526000 notificata in data 27/07/2023);
6. Cartella n. 097 2020 0168951065000 è stata notificata in data 17/02/2022 (ha fatto seguito l'intimazione n. 097 20239029071526000 notificata in data 27/07/2023);
7. Cartella n. 097 2021 0081204841000 è stata notificata 09/04/2022 (ha fatto seguito l'intimazione n. 097 20239033309288000 notificata in data 05/05/2023);
8. Cartella n. 097 2021 0125979485000 è stata notificata 17/10/2022;
9. Cartella n. 097 2021 0224204671000 è stata notificata 13/02/2023;
10. Cartella n. 097 2022 0052696377000 è stata notificata 02/03/2023;
11. Cartella n. 097 2022 0160231570000 è stata notificata 05/05/2023. Anche le intimazioni risultano correttamente notificate e, pertanto, per nessuna delle cartelle sopra indicate si è consumato il termine di prescrizione decennale (ed invero nemmeno quinquennale per quanto riguarda quelle successive alla prima). Quanto alle doglianze formulate in relazione all'art. 2953 c.c., non appare a questa Corte che il giudice di primo grado abbia fatto applicazione della disposizione in questione nel senso prospettato dalla parte appellante. Il giudice di prime cure, richiamando numerosi e pertinenti arresti della Corte di Cassazione, ha piuttosto inteso evidenziare che la prescrizione, anche qualora si fosse ritenuta applicabile una diversa disciplina, non sarebbe comunque maturata, in considerazione della presenza di atti interruttivi validi e tempestivi. Deve pertanto ribadirsi che le norme speciali in materia di riscossione non escludono l'operatività dell'interruzione della prescrizione, essendo anzi il procedimento di riscossione mediante ruolo strutturalmente fondato su una sequenza di atti interruttivi. La norma speciale, infatti, incide sulla durata del termine prescrizionale, ma non impedisce che lo stesso venga interrotto e fatto nuovamente decorrere. Ne consegue che, pur essendo con estrema ovvietà condivisibile in astratto l'assunto secondo cui l'art. 2953 c.c. non può essere applicato per analogia, deve escludersi che tale tipologia d'applicazione sia stata effettuata dal giudice di primo grado, il quale ha invece correttamente utilizzato tale richiamo al solo fine di escludere, in fatto, l'intervenuta maturazione della prescrizione.
3. La censura dedotta in riferimento alla violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. non è fondata. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice di primo grado ha espressamente riconosciuto la sussistenza dell'interesse ad agire del contribuente, procedendo quindi all'esame nel merito delle domande ed eccezioni proposte. Quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia, deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha esaminato e deciso le questioni relative alla validità delle notificazioni, alla prescrizione dei crediti azionati e alla legittimità dell'azione esecutiva, giungendo al rigetto del ricorso. Tale valutazione implica necessariamente una pronuncia anche in ordine all'azione spiegata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., risultando irrilevante, ai fini del rispetto dell'art. 112 c.p.c., la mancata menzione espressa della norma invocata dalla parte. È principio consolidato, infatti, che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice, pur senza un'espressa statuizione su ciascuna singola eccezione, risulti incompatibile con l'accoglimento della domanda o dell'eccezione stessa, dovendosi ritenere che la stessa sia stata implicitamente disattesa.
4. Conclusivamente l'appello va respinto in quanto infondato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.