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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00675/2025REG.PROV.COLL.
N. 05073/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5073 del 2021, proposto dalla IO Puglia, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dall’avvocata Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la delegazione della IO Puglia in Roma, via Barberini, n.36;
contro
Luxury Class s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto delle Povere figlie delle RE TI (dette “Stimmatine”), non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocata Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Baldassarre in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
per la riforma
della sentenza 15 marzo 2021, n. 390 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Luxury Class s.r.l. e del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado la Luxury class s.r.l. ha agito dinanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, per la declaratoria di nullità, per violazione del giudicato, e in subordine per l’annullamento della determinazione del Comune di Lecce di rigetto dell’istanza presentata dalla medesima società per ottenere una variante al vigente p.r.g., ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 170 per il recupero funzionale di un immobile di sua proprietà (mediante riconversione da sede di un istituto religioso a struttura ricettiva), unitamente agli atti e ai verbali della presupposta conferenza dei servizi decisoria, tra cui il parere negativo vincolante della IO (secondo cui vi sarebbero già state altre aree idonee a ospitare insediamenti produttivi, così da rendere ingiustificata la variante richiesta).
2. Dopo aver respinto la domanda di accertamento della nullità e per l’ottemperanza con sentenza non definitiva 19 maggio 2020, n. 536, il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza 15 marzo 2021, n. 390, con cui ha accolto il ricorso, ritenendo che la IO avesse ecceduto dall’ambito delle sue competenze, limitate agli aspetti pianificatori, invadendo quelle del Comune, che sarebbe l’Ente deputato a verificare la sussistenza di aree idonee a ospitare insediamenti produttivi.
3. La IO ha proposto appello contro la sentenza, sostenendo di aver esercitato il proprio potere di controllo sulla conformità della variante richiesta con la totalità delle previsioni pianificatorie, dunque sulla sussistenza di tutti i presupposti per la sua legittimità, senza sostituirsi al Comune.
4. Nel giudizio di secondo grado si sono costituiti la Luxury class s.r.l. e il Comune di Lecce, entrambi chiedendo il rigetto del gravame.
5. Il 17 marzo 2023 le parti hanno avanzato un’istanza congiunta di rinvio dell’udienza di discussione della causa, fissata per il 20 aprile 2023, in ragione dell’avvio di un procedimento di variante ordinaria al p.r.g., il cui esito positivo avrebbe soddisfatto l’interesse sostanziale della società.
6. La causa è stata quindi cancellata dal ruolo dell’udienza del 20 aprile 2023.
7. In seguito, con ordinanza n. 184 del 1 febbraio 2024, il Presidente della sezione IV ha chiesto ai difensori delle parti di chiarire se permaneva l’interesse alla definizione del giudizio nel merito.
8. La IO ha quindi riferito e documentato dell’approvazione della variante ordinaria al p.r.g., mediante deliberazione di Giunta n. 1169 dell’8 agosto 2023, chiedendo pertanto la declaratoria d’improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza d’interesse.
9. A sua volta, il Comune ha avanzato la medesima richiesta.
10. La carenza dell’interesse all’annullamento del provvedimento originariamente impugnato, sopravvenuta nelle more del giudizio di appello, comporta la dichiarazione di improcedibilità tanto dell’appello, quanto dell’originario ricorso di primo grado e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (in questi termini si v., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 21 novembre 2024, n. 9370 e precedenti ivi richiamati).
11. Dato l’esito del processo, determinato da una sopravvenienza, possono essere compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara improcedibile l’appello;
- dichiara improcedibile il ricorso di primo grado;
- annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a. con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO